Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1988, n. 1039
CASS
Sentenza 3 febbraio 1988

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Legittimato passivamente rispetto all'Azione per il pagamento delle integrazioni salariali, proposta dal lavoratore in cassa integrazione guadagni dopo il provvedimento autorizzativo della medesima (che ha natura costitutiva del diritto dei lavoratori all'integrazione e retroagisce fino al momento della sospensione del lavoro) non è il datore di lavoro - che è solo un mandatario ex lege per il pagamento del beneficio - ma l'i.N.P.S., in quanto titolare, dal lato passivo, del rapporto previdenziale. Pertanto, l'anzidetta domanda, proposta nei confronti del datore di lavoro anziché dell'istituto, dev'essere dal giudice dichiarata inammissibile, invece che rigettata nel merito, ove risulti dalla stessa prospettazione dell'attore la detta posizione del datore di lavoro e così la sua estraneità alla titolarità - dal lato passivo - del rapporto previdenziale, ricorrendo un'ipotesi di difetto (dal lato passivo) di legitimatio ad causam e cioè un vizio che, in Mancanza di giudicato sul punto, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e pure in Sede di legittimità. ( V 4176/86, mass n 446963; ( V 2193/86, mass n 445350; ( V 2638/85, mass n 440435; ( V 2435/85, mass n 440275; ( V 3005/84, mass n 435045; ( V 5508/83, mass n 430443; ( Conf 8403/87).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1988, n. 1039
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1039
    Data del deposito : 3 febbraio 1988

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