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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/12/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N.V.G. 4410/2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr. AN IN Presidente dr.ssa UR Di NA Giudice rel. dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto instaurato da
, nata a [...] il [...] e residente a Pergine Valsugana (TN), Parte_1 frazione Zivignago, via Lagorai 28, C.F.: C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Martino n. 8, C.F.: C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, in forza di mandato allegato ex art. 83 c.p.c., al ricorso, in via disgiunta, dagli Avv. AN Botteon, C.F.: e Mattia Botteon, C.F.: C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso il di loro studio in 38015 Lavis C.F._4
(TN), via Clementi n. 25 (indirizzi pec: – Email_1
Email_2
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 1° ottobre 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 10 dicembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 1.10.2025. All'udienza del 10.12.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate. Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi gli obblighi di legge.
2. Il figlio minore viene affidato ad Persona_1 entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affido condiviso e secondo le modalità di seguito indicate;
per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3. La casa coniugale, ubicata in Fornace, via San Martino 3, viene assegnata in godimento esclusivo al signor , proprietario, con relativi arredi, mobili e Parte_2 suppellettili attualmente presenti;
mentre la signora vivrà in immobile di Parte_1 sua proprietà sito in Pergine Valsugana, frazione Zivignago, via Lagorai 26. 4. Il figlio
che manterrà la residenza presso il padre in Fornace, via San Martino 8, Persona_1 vivrà a settimane alterne presso il padre e presso la madre, essendo le rispettive residenze distanti pochi chilometri.
5. Per quanto riguarda le festività (di Natale e di Pasqua), si applicherà il criterio dell'alternatività annuale;
per quanto riguarda le vacanze scolastiche estive, continuerà la gestione dei figli come nel resto dell'anno, fatta salva la possibilità per ciascun coniuge di tenere con sé il figlio almeno quindici giorni consecutivi da comunicare all'altro coniuge entro il mese di maggio, onde consentire la reciproca organizzazione delle ferie. I coniugi potranno comunque sempre concordare dei temporanei cambi di programmazione, per esigenze sopravvenute.
6. Entrambi i coniugi provvederanno direttamente al mantenimento del figlio in ragione del 50% ciascuno, sia per le spese Per_2 ordinarie che per quelle straordinarie che dovessero rendersi necessarie (scolastiche, medico-dentistiche, formative, sportive).
7. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
entrambi dichiarano sin d'ora di rinunciare all'assegno di separazione. I coniugi danno il reciproco assenso all'espatrio del figlio minore”.
Si dà atto, inoltre, che le parti hanno anche chiesto, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
A riguardo si rileva l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio alla luce della pronuncia della Corte suprema di Cassazione, numero registro generale 11906/2023, pubblicata in data 16.10.2023.
Ragione per cui si ritiene di dovere provvedere ad omologare la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né alla prole né al buon costume o all'ordine pubblico, e, al contempo, di dovere rimettere, con separata ordinanza, la causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 1° ottobre 2025, riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 11 luglio 2009 in Levico Terme (TN), atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Levico Terme al N. 12 P. II Serie A Uff. 1 anno 2009); Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna. Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 16 dicembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
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