Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Monica Montante Giudice dott. Eleonora Bruno Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 10735/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. NOCERA NICOLA, per mandato in atti;
E
, nato a [...], il [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. TERZO ROBERTO , per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: si vedano accordo o e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 15.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.09.2024 ha promosso il Parte_1
giudizio di separazione da ed ha chiesto: Controparte_1
“1) dichiarare la separazione personale dei signori e Parte_1 [...]
[...
[...]
che in data 20.09.1993 a Monreale (PA) hanno contratto matrimonio CP_2
successivamente trascritto nel registro degli atti dello Stato civile del Comune di
Monreale, al n. 243, P. II, Serie A, anno 1993;
2) autorizzare i coniugi a vivere separati osservando l'obbligo del reciproco rispetto e rilasciarsi reciprocamente il consenso per l'espatrio;
3) assegnare la casa coniugale alla signora che continuerà a Parte_1
condurla in locazione unitamente al figlio pagando un canone mensile Per_1
pari a € 350,00 oltre le spese condominiali di € 30,00 mensili. Il figlio Per_1
essendo maggiorenne deciderà in piena autonomia e liberamente come, quando
e secondo quali modalità frequentare i propri genitori;
4) porre a carico del sig. quale coniuge economicamente più Parte_2
forte, l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e del figlio prevedendo la corresponsione di un importo complessivo di € 450,00 (€ 300,00 per la moglie ed € 150,00 per il figlio stante che la figlia ha Per_1 Per_2
costituito un proprio nucleo familiare), oltre la quota pari al 50% delle spese di istruzione, mediche e straordinarie sostenute per il figlio Per_1
5) disporre ogni altro provvedimento ritenuto utile e/o necessario”.
2. In data 19.02.2025 si è costituito il quale ha aderito Controparte_1
alla domanda di separazione dei coniugi ma ha chiesto la modifica di alcune delle condizioni richieste dalla ricorrente.
3. Successivamente le parti hanno hanno depositato l'“ACCORDO DI
TRASFORMAZIONE DEL RITO” con il quale hanno pattuito le condizioni ddella separazione.
Ricorrono le condizioni per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel predetto accordo e che in questa sede integralmente si riportano:
“1) dichiarare la separazione personale dei signori e Parte_1 CP_1
2 che in data 20.09.1993 a Monreale (PA) hanno contratto matrimonio CP_1
successivamente trascritto nel registro degli atti dello Stato civile del Comune di
Monreale, al n. 243, P. Il, Serie A, anno 1993, autorizzando i coniugi a continuare vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) assegnare la casa coniugale, sita in Monreale (PA) alla Via della Repubblica
n. 77, al signor che continuerà a condurla in locazione;
Controparte_1
3) porre a carico del signor l'onere di corrispondere la somma Controparte_1
di €.400,00 mensili alla signora a titolo di contributo per il suo Parte_1
mantenimento;
4) dare atto che i coniugi hanno diviso i beni mobili e che non hanno null'altro a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
5) omologare le condizioni della separazione come concordate con il presente atto compensando le spese di lite”.
5. Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge, possono essere recepite dal Tribunale.
6. In considerazione dell'esito del giudizio le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.
51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e pronuncia la separazione tra i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...], il [...], i quali hanno contratto CP_1
matrimonio in Monreale in data 20.09.1993, trascritto nei registri dello Stato
Civile del medesimo Comune al n. 243, P. II, Serie A, anno 1993, alle
3 condizioni indicate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Monica Montante.
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