Sentenza 23 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 23/10/2023, n. 15692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15692 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/10/2023
N. 15692/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09185/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9185 del 2023, proposto da AR SS IT, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ESATTA ESECUZIONE della sentenza n. 8833 del 29 luglio 2020, emessa da questo TAR nel giudizio iscritto con r.g.n. 10743/2019 passata in giudicato per decorrenza dei termini ordinari, con la quale veniva accertata l'illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania ed avente valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento ai sensi delle Direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ue.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio si domanda di accertare l’inottemperanza alla pronunzia in epigrafe e di disporre le necessarie misure per la sua esecuzione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini e nei limiti di cui appresso.
L’attività richiesta all’amministrazione dalla pronunzia di cui viene domandata l’ottemperanza e sopra richiamata sommariamente non appare essere stata svolta e non emergono negli atti di causa elementi di qualsiasi genere che dimostrino il contrario o sopravvenienze che consentano di valutare eventuali elementi ostativi.
In particolare, a fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza.
La parte resistente deve pertanto essere condannata a provvedere.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che, senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronunzia.
In considerazione delle peculiarità della questione di lite, della serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all’adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia e della difficoltà di disporre tempestivamente l’adempimento di tutte le richieste del genere di quella ora considerata (si veda tra le altre Cons. Stato 30.12.2020, n. 8517) devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione.
Ordina al Ministero resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.
Nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Raffaele Tuccillo, Consigliere
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO