Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/03/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5565/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
• dr. Antonio Buccaro - Presidente
• dr. ssa Mariangela Carbonelli - Giudice
• dr.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore
.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5565/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to GUALANO ASSUNTA PIA, giusta procura in Parte_1
atti;
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE - CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 28.11.2024, ha chiesto che il Tribunale Parte_1
pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 1 dicembre 2007 a
San Marco in Lamis con , da cui ha avuto due figli ( nato a [...] CP_1 Per_1
Rotondo il 4 novembre 2008, e nata a [...] il [...]), deducendo di Per_2
vivere ininterrottamente separata dal coniuge in virtù di separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Foggia in data 12 luglio 2023.
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altresì precisato che detta decisione di trasferirsi in Germania era stata molto sofferta, perché la stessa aveva dovuto separarsi dai figli e soprattutto dalla piccola che, dall'agosto 2023, era Per_2 temporaneamente collocata presso il padre nell'abitazione della nonna paterna in una contrada in campagna, fuori del centro abitato di San Marco in Lamis.
La ricorrente ha, infine, dedotto che, nel periodo trascorso all'estero, aveva potuto constatare che le prospettive di lavoro e di guadagno in Germania erano nettamente migliori, tanto che la stessa aveva trovato in poco tempo un lavoro stabile a tempo indeterminato e aveva preso una casa in affitto, dove avrebbe desiderato trasferire anche la piccola . Per_2
Ha dunque concluso chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: assegnazione della casa familiare sita a San Marco in Lamis in via Scarano n. 30 alla ricorrente;
affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente del minore presso il padre e della minore presso la madre a Kirchheim in Germania, dove attualmente Per_1 Per_2
dimora la , con relativa autorizzazione al trasferimento della minore;
porsi a carico del Pt_1 CP_1
l'obbligo di provvedere al mantenimento della minore versando alla ricorrente, entro il
[...] Per_2 giorno 27 di ogni mese, l'importo mensile di € 200,00, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
porsi a carico della l'obbligo di provvedere al mantenimento del minore Pt_1 Per_1 versando al entro il giorno 27 di ogni mese, l'importo mensile di € 150,00, da CP_1
rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
porsi a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
stabilirsi i tempi di permanenza di ciascun figlio presso l'uno o l'altro genitore non collocatario, così come suggerito nell'allegato piano genitoriale;
porsi a carico del il pagamento dell'importo CP_1 mensile di € 200,00 a titolo di assegno divorzile in favore della , da versare entro il Parte_1 giorno 27 di ogni mese, somma da rivalutare secondo gli indici ISTAT;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Il resistente, pur ritualmente chiamato in giudizio, è rimasto contumace.
Alla prima udienza del 10.03.2025 dinnanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, parte ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni e ha chiesto che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione sullo status.
Il Giudice, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale della causa, si è dunque riservato di riferire al Collegio per la decisione sullo status, senza termini, riservati all'esito gli ulteriori provvedimenti.
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La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale con l'omologa resa dal Tribunale di Foggia in data 12 luglio 2023.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al Giudice Istruttore sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 4, comma 12 l. n. 898 del 1970 e successive modifiche.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1
in San Marco in Lamis in data 01/12/2007; CP_1 dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di San Marco in
Lamis (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 96 , parte II , serie A );
rimette la causa in istruttoria come da separato provvedimento;
rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 19/03/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
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T R I B U N A L E D I F O G G I A
1 ^ S E Z I O N E C I V I L E
Il Tribunale di Foggia, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• dr. Antonio Buccaro - Presidente
• dr. ssa Mariangela Carbonelli - Giudice
• dr.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe e la sentenza non definitiva, relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
, emessa in data odierna;
CP_1
P.Q.M.
Rimette la causa dinnanzi al Giudice istruttore per l'adozione dei provvedimenti provvisori e per il prosieguo della trattazione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 19/03/2025.
Il Presidente
Dr. Antonio Buccaro
Il Giudice estensore
Dr.ssa Maria Elena de Tura
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