Art. 10.
Sono ammessi al mercato, oltre alle persone indicate nell'art. 3 della presente legge, i seguenti operatori interessati alle negoziazioni che vi si effettuano:
a) per le vendite:
1) i produttori singoli o associati anche se non iscritti all'albo di cui all'art. 3;
2) i consorzi e le cooperative di produttori e di commercianti;
3) gli industriali che provvedono alla preparazione dei
prodotti;
4) gli enti di colonizzazione, limitatamente ai prodotti ortofrutticoli e alle carni;
b) per gli acquisti:
1) i commercianti al minuto;
2) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
3) le comunita', le convivenze, gli enti comunali e le cooperative di consumo.
Le vendite all'ingrosso dei prodotti ittici debbono svolgersi mediante aste pubbliche nei mercati di produzione e mediante aste pubbliche o trattative dirette nei mercati di consumo.
Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal direttore del mercato, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie indicate dal presente articolo.
Nei mercati dei prodotti ortofrutticoli ed ittici i consumatori, nelle ore che saranno fissate dai regolamenti, sono ammessi agli acquisti e, presso i produttori, anche agli acquisti al dettaglio.
Sono ammessi al mercato, oltre alle persone indicate nell'art. 3 della presente legge, i seguenti operatori interessati alle negoziazioni che vi si effettuano:
a) per le vendite:
1) i produttori singoli o associati anche se non iscritti all'albo di cui all'art. 3;
2) i consorzi e le cooperative di produttori e di commercianti;
3) gli industriali che provvedono alla preparazione dei
prodotti;
4) gli enti di colonizzazione, limitatamente ai prodotti ortofrutticoli e alle carni;
b) per gli acquisti:
1) i commercianti al minuto;
2) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
3) le comunita', le convivenze, gli enti comunali e le cooperative di consumo.
Le vendite all'ingrosso dei prodotti ittici debbono svolgersi mediante aste pubbliche nei mercati di produzione e mediante aste pubbliche o trattative dirette nei mercati di consumo.
Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal direttore del mercato, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie indicate dal presente articolo.
Nei mercati dei prodotti ortofrutticoli ed ittici i consumatori, nelle ore che saranno fissate dai regolamenti, sono ammessi agli acquisti e, presso i produttori, anche agli acquisti al dettaglio.