Versione
26 aprile 1959
26 aprile 1959
Art. 10.
Sono ammessi al mercato, oltre alle persone indicate nell'art. 3 della presente legge, i seguenti operatori interessati alle negoziazioni che vi si effettuano:
a) per le vendite:
1) i produttori singoli o associati anche se non iscritti all'albo di cui all'art. 3;
2) i consorzi e le cooperative di produttori e di commercianti;
3) gli industriali che provvedono alla preparazione dei
prodotti;
4) gli enti di colonizzazione, limitatamente ai prodotti ortofrutticoli e alle carni;
b) per gli acquisti:
1) i commercianti al minuto;
2) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
3) le comunita', le convivenze, gli enti comunali e le cooperative di consumo.
Le vendite all'ingrosso dei prodotti ittici debbono svolgersi mediante aste pubbliche nei mercati di produzione e mediante aste pubbliche o trattative dirette nei mercati di consumo.
Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal direttore del mercato, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie indicate dal presente articolo.
Nei mercati dei prodotti ortofrutticoli ed ittici i consumatori, nelle ore che saranno fissate dai regolamenti, sono ammessi agli acquisti e, presso i produttori, anche agli acquisti al dettaglio.
Sono ammessi al mercato, oltre alle persone indicate nell'art. 3 della presente legge, i seguenti operatori interessati alle negoziazioni che vi si effettuano:
a) per le vendite:
1) i produttori singoli o associati anche se non iscritti all'albo di cui all'art. 3;
2) i consorzi e le cooperative di produttori e di commercianti;
3) gli industriali che provvedono alla preparazione dei
prodotti;
4) gli enti di colonizzazione, limitatamente ai prodotti ortofrutticoli e alle carni;
b) per gli acquisti:
1) i commercianti al minuto;
2) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
3) le comunita', le convivenze, gli enti comunali e le cooperative di consumo.
Le vendite all'ingrosso dei prodotti ittici debbono svolgersi mediante aste pubbliche nei mercati di produzione e mediante aste pubbliche o trattative dirette nei mercati di consumo.
Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal direttore del mercato, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie indicate dal presente articolo.
Nei mercati dei prodotti ortofrutticoli ed ittici i consumatori, nelle ore che saranno fissate dai regolamenti, sono ammessi agli acquisti e, presso i produttori, anche agli acquisti al dettaglio.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 23/12/1994 n. 43 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VIMin. Finanze · 23 dicembre 1994 · 0.56346387
Il Comune di Palermo, con nota n. 152 del 31 gennaio 1994 diretta a questo Ministero, ha chiesto di conoscere se gli operatori che esercitano nei mercati il commercio all\'ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed ittici possono utilizzare gli appositi apparecchi misuratori fiscali, previsti dal D.M. 30 marzo 1992, idonei all\'emissione dello scontrino fiscale. Lo stesso Comune ha aggiunto che l\'articolo 10 ultimo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125 ed i conseguenti regolamenti dei mercati all\'ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed ittici ammettono agli acquisti nei medesimi mercati i consumatori, nelle ore fissate dai regolamenti stessi e che "l\'attivita\' commerciale …
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Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Catania, sez. III, sentenza 17/01/2020, n. 103Provvedimento: […] approvazione del Prefetto, trasmissione al Ministero per gli eventuali provvedimenti di sua competenza); p) inoltre, riservare il conferimento ai soli produttori contrasta con le previsioni di cui all'art. 10 della legge n. 125/1959 e di cui agli artt. 18, 19 e 20 del decreto ministeriale in data 10 aprile 1970; q) il Sindaco o l'Assessore non possono legittimamente presiedere la Commissione di Mercato; r) risulta illegittimamente ridotto anche il numero di componenti in rappresentanza dell'ente gestore, […]Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
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- progetto di sviluppo commerciale d'impresa·
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- principio di affidamento legittimo·
- tutela giurisdizionale delle pretese dei concessionari·
- intervento ad adiuvandum·
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- art. 25 del decreto ministeriale 10 aprile 1970·
- disciplina delle gare pubbliche·
- concessione di beni demaniali·
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- ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione