Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 07/06/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 996/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 996/2024 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Pierluigi Chech, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto,
Piazza Mensini, n. 2, risulta elettivamente domiciliata;
- RICORRENTE
E
, (c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Mutuo.
Conclusioni: all'udienza del 27.05.2025, come in atti riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., agiva in giudizio nei confronti Parte_2
della e del . Controparte_1 CP_1
La ricorrente esponeva di aver stipulato con la resistente, insieme al sig, , Controparte_2
un contratto di mutuo ipotecario per l'importo di € 65.000,00, da destinarsi alla ristrutturazione di un immobile e all'estinzione di altro finanziamento.
contestava: 1) la difformità del TAN applicato rispetto a quello Parte_2
pattuito; 2) la difformità del TAEG applicato rispetto a quello indicato nel contratto;
3)
l'omessa indicazione del TAE;
4) l'indeterminatezza del tasso di interesse applicabile;
4)
l'omessa indicazione della tipologia del piano di ammortamento utilizzato.
Per tali ragioni, la ricorrente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così provvedere:
1. dichiarare la nullità della clausola sugli interessi pattuita nel contratto di mutuo ipotecario (rep. N 345, racc. N. 242del 30/10/2008 ai rogiti Notaio Persona_1 stipulato dall'odierna ricorrente unitamente al Sig. con la Controparte_2 [...]
;
2. conseguentemente: accertare l'esatto Controparte_3
dare/avere tra le parti in base ai risultati dei ricalcoli di quanto corrisposto e di quanto effettivamente dovuto dagli odierni comparenti alla creditrice a mezzo CTU contabile da effettuarsi in corso di causa sulla base dell'intera documentazione prodotta e producenda, considerate le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse e non dovute per i motivi che precedono;
3. dichiarare la e del Controparte_1 CP_3
tenuta a riaccreditare/restituire tutte le somme illegittimamente addebitate e/o
[...]
riscosse che saranno quantificate in corso di causa, oltre agli interessi legali in favore della ricorrente. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Non si costituiva in giudizio la resistente, pur essendo stata regolarmente citata, motivo per il quale ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 30.10.2024.
All'udienza del 27.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., si procedeva alla discussione della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le domande formulate da parte ricorrente devono essere rigettate per le ragioni che seguono.
Quanto alla prima censura fatta valere, ossia l'asserita determinazione del tasso corrispettivo su base mensile, anziché su base annua, la stessa è del tutto destituita di fondamento.
Ed infatti, dall'esame della documentazione contrattuale si evince con chiarezza che il
TAN veniva correttamente determinato su base annua, posto che veniva previsto che: “sul capitale mutuato si applica il tasso in ragione del 6,150% […] nominale annuo, con applicazione peraltro dello 0,51% […] in ragione mensile pagabile in via posticipata, con conteggio giorni commerciali (360)”.
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L'applicazione dello 0,51% in ragione mensile non comporta un diverso metodo di calcolo degli interessi su base mensile anziché annua, essendo, inoltre, pagabile in via posticipata, ed essendo esplicitato che il tasso nominale è annuo, con conteggio giorni commerciali pari a 360.
Anche la seconda censura è priva di pregio.
Quanto all'erronea indicazione del TAEG, anche detto ISC (indicatore sintetico di costo) va innanzitutto precisato che il medesimo non costituisce un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, bensì un indicatore del costo complessivo dell'operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri e delle spese che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia.
Neppure può ritenersi che l'indicatore sintetico di costo rientri nella nozione di “prezzo” che, ai sensi dell'art. 117, co. 6, TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi (“L'indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (Taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”, Cass. Civ., sez. III, del 03.07.2024, la n. 18235).
Par Difatti, secondo la prevalente opinione della giurisprudenza di merito, l' non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento (Tribunale Pavia, sez. III, del
21.08.2023, la n. 1054; Corte appello Brescia, sez. I, del 24.07.2023, la n. 1253).
Conseguentemente, la mancata o erronea indicazione dell' non determina una Pt_4 maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo.
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Ne discende che l'erronea indicazione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un
TAEG /ISC inferiore a quello effettivo, in quanto non calcolato secondo le Istruzioni e le
Direttive della Banca d'Italia, non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, TUB, né risulterebbe applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni.
Alla luce di quanto esposto, risulta evidente che il legislatore ha ritenuto di sanzionare espressamente con la nullità del contratto o delle singole clausole, i soli casi in cui, nel credito al consumo, vi sia stata un'indicazione non corretta del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo), ma non anche le ipotesi di non corretta indicazione dell'ISC nei contratti di mutuo, di anticipazione bancaria e di altri finanziamenti, la quale può semmai integrare una violazione della normativa in tema di trasparenza e, quindi, dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto (Trib. Bologna, sez. IV, 28.06.2016 n. 1722).
Nella specie ci troviamo al cospetto di contratto di mutuo ipotecario, con la conseguenza che la mancata o erronea indicazione del TAEG, che pur non si evince espressamente dai documenti di sintesi in atti, non determina alcuna nullità del rapporto contrattuale.
Quanto all'omessa indicazione del TAE, oltre a valere quanto già detto in tema di
TAEG/ISC (Tribunale Cremona n. 348/2021), le norme richiamate dalla ricorrente non assumono alcun rilievo a tal fine, posto che il riferimento contenuto nelle stesse è da intendersi al tasso annuo nominale, espressamente indicato nel contratto di mutuo in questione. Inoltre, lo stesso rileva, perlopiù, nei contratti di conto corrente, includendo, rispetto al TAN, la maggiorazione dei costi derivanti dall'anatocismo.
E' evidente che per tutte queste ragioni alcuna indeterminatezza del tasso di interessi si registra nel contratto in questione.
Quanto all'omessa indicazione del piano di ammortamento applicato, bisogna precisare quanto segue.
Secondo il recente insegnamento della Suprema Corte di Cassazione “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso[…], la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del
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contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. Civ., Sez. Un., del
29.05.2024, la n. 15130);
Dunque, in tema di mutuo bancario, l'omessa indicazione del regime semplice o composto dell'interesse che accede alla rata non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, purché il negozio indichi comunque i dati essenziali, quali l'importo mutuato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso di interesse, in modo da fornire un'informativa sufficiente e trasparente, permettendo al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo, circostanza sussistente nel caso di specie.
Per tutte queste ragioni il ricorso deve essere rigettato.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Quanto alle spese di lite, il rigetto del ricorso e la mancata costituzione in giudizio della resistente comporta l'irripetibilità delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla sulle spese.
Così deciso in Grosseto il 06.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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