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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/04/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5248/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5248/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARRUTO Parte_1 C.F._1
MASSIMO
ATTORE contro
, Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di usucapione è infondata e va pertanto rigettata.
ha convenuto in giudizio la (ora chiedendo il Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 riconoscimento in proprio favore dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà dell'unità immobiliare in Manfredonia località “Scalo dei Saraceni” individuata in catasto al fg. 84 p.lla 239 sub 1 e 2.
A sostegno della domanda il ha dedotto in fatto di aver acquistato la proprietà di detta unità Pt_1 immobiliare dalla il 30.7.1990 e che tuttavia la società convenuta risulta ancora Controparte_1
“intestataria” del medesimo immobile;
ha aggiunto di aver sin dall'acquisto conseguito e conservato il
“possesso pacifico, palese, continuo ed ininterrotto” dell'immobile.
La società convenuta è rimasta contumace.
Orbene ritiene questo giudicante che l'attore non abbia fornita prova idonea dei presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c..
Va anzitutto rilevata l'assoluta genericità dell'esposizione dei fatti costitutivi della domanda e della prova testimoniale articolata: infatti, l'attore si è limitato a dedurre di aver acquistato la proprietà dell'immobile in data 30.7.1990, senza precisare le circostanze, le modalità ed il contenuto pagina 1 di 2 dell'accordo intercorso con la società convenuta;
ha inoltre sostenuto di aver posseduto l'immobile
“pacificamente, palesemente, continuamente ed ininterrottamente”, senza precisare le concrete modalità di esercizio del possesso.
Il primo teste escusso, la moglie dell'attore, ha riferito che il marito ha acquistato la proprietà di detto immobile dalla società convenuta il 30.7.1990 in base ad un “accordo verbale” seguito dal “pagamento del prezzo in contanti con la contestuale consegna delle chiavi”; che la società convenuta non si è però poi presentata dinanzi al notaio per la formalizzazione dell'acquisto e si è resa irreperibile;
che il marito ha successivamente eseguito “lavori di restauro” dell'immobile.
L'altro teste ha riferito di aver partecipato sui luoghi di causa ai festeggiamenti per l'acquisto dell'immobile, dopo la consegna delle chiavi, precisando tuttavia di non aver assistito al perfezionamento dell'accordo; ha aggiunto che l'attore negli anni ha eseguito lavori di manutenzione dell'immobile conservandone il possesso esclusivo.
Ora, si tratta di dichiarazioni assolutamente generiche, dalle quali non è possibile ricavare la prova di un possesso utile ad usucapionem.
Il primo teste ha riferito genericamente di un accordo verbale di trasferimento della proprietà, senza precisarne il contenuto;
del pagamento del prezzo in contanti, senza indicare la somma pattuita e pagata e le modalità di versamento;
dei lavori di restauro eseguiti dal marito, senza una specifica descrizione degli stessi.
L'altro teste ha reso dichiarazioni ancora più generiche sul possesso esercitato dall'attore e sui lavori di manutenzione dallo stesso realizzati.
Peraltro, quanto genericamente riferito dai testi in ordine ai lavori di restauro e manutenzione eseguiti dall'attore risulta smentito dalla relazione tecnica di parte e dai rilievi fotografici alla stessa allegati, dai quali risulta che l'immobile in questione si trova in uno stato di totale abbandono.
Da quanto sin qui esposto discende il rigetto della domanda.
Nulla deve disporsi per le spese, stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Foggia, 17.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5248/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARRUTO Parte_1 C.F._1
MASSIMO
ATTORE contro
, Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di usucapione è infondata e va pertanto rigettata.
ha convenuto in giudizio la (ora chiedendo il Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 riconoscimento in proprio favore dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà dell'unità immobiliare in Manfredonia località “Scalo dei Saraceni” individuata in catasto al fg. 84 p.lla 239 sub 1 e 2.
A sostegno della domanda il ha dedotto in fatto di aver acquistato la proprietà di detta unità Pt_1 immobiliare dalla il 30.7.1990 e che tuttavia la società convenuta risulta ancora Controparte_1
“intestataria” del medesimo immobile;
ha aggiunto di aver sin dall'acquisto conseguito e conservato il
“possesso pacifico, palese, continuo ed ininterrotto” dell'immobile.
La società convenuta è rimasta contumace.
Orbene ritiene questo giudicante che l'attore non abbia fornita prova idonea dei presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c..
Va anzitutto rilevata l'assoluta genericità dell'esposizione dei fatti costitutivi della domanda e della prova testimoniale articolata: infatti, l'attore si è limitato a dedurre di aver acquistato la proprietà dell'immobile in data 30.7.1990, senza precisare le circostanze, le modalità ed il contenuto pagina 1 di 2 dell'accordo intercorso con la società convenuta;
ha inoltre sostenuto di aver posseduto l'immobile
“pacificamente, palesemente, continuamente ed ininterrottamente”, senza precisare le concrete modalità di esercizio del possesso.
Il primo teste escusso, la moglie dell'attore, ha riferito che il marito ha acquistato la proprietà di detto immobile dalla società convenuta il 30.7.1990 in base ad un “accordo verbale” seguito dal “pagamento del prezzo in contanti con la contestuale consegna delle chiavi”; che la società convenuta non si è però poi presentata dinanzi al notaio per la formalizzazione dell'acquisto e si è resa irreperibile;
che il marito ha successivamente eseguito “lavori di restauro” dell'immobile.
L'altro teste ha riferito di aver partecipato sui luoghi di causa ai festeggiamenti per l'acquisto dell'immobile, dopo la consegna delle chiavi, precisando tuttavia di non aver assistito al perfezionamento dell'accordo; ha aggiunto che l'attore negli anni ha eseguito lavori di manutenzione dell'immobile conservandone il possesso esclusivo.
Ora, si tratta di dichiarazioni assolutamente generiche, dalle quali non è possibile ricavare la prova di un possesso utile ad usucapionem.
Il primo teste ha riferito genericamente di un accordo verbale di trasferimento della proprietà, senza precisarne il contenuto;
del pagamento del prezzo in contanti, senza indicare la somma pattuita e pagata e le modalità di versamento;
dei lavori di restauro eseguiti dal marito, senza una specifica descrizione degli stessi.
L'altro teste ha reso dichiarazioni ancora più generiche sul possesso esercitato dall'attore e sui lavori di manutenzione dallo stesso realizzati.
Peraltro, quanto genericamente riferito dai testi in ordine ai lavori di restauro e manutenzione eseguiti dall'attore risulta smentito dalla relazione tecnica di parte e dai rilievi fotografici alla stessa allegati, dai quali risulta che l'immobile in questione si trova in uno stato di totale abbandono.
Da quanto sin qui esposto discende il rigetto della domanda.
Nulla deve disporsi per le spese, stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Foggia, 17.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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