Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4910/2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile
composto dai Magistrati
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore
Giudice Dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
Dott.ssa Antonella Belgeri Giudice
nel procedimento introdotto con ricorso depositato il 03/09/2024 promosso da
Parte 1 Pt 2 (Cod. fisc. C.F. 1 ) con l'Avv. CHITO' DIEGO
ricorrente nei confronti di
Controparte_1 (cod. fisc. C.F. 2 ), con l'Avv. BUSSINI NORA ANTONIETTA
resistente
Oggetto: modifica condizioni di divorzio ai sensi dell'art. 473bis- 29 cpc
Conclusioni come da verbale di udienza del 21/1/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis. 12 c.p.c. regolarmente notificato parte ricorrente ha chiesto di disporre la modifica della sentenza di divorzio n. 2587/2014 Tribunale di Bergamo ove era stabilito che il sig. Parte 1
Pt 2 contribuisse al mantenimento dei due figli- Per 1 (15.5.2002) e Per 2 (28.7.1999)- con la corresponsione di una somma pari ad € 600,00 mensili da versare alla sig.ra Controparte_1 oltre al 50%
delle spese straordinarie, disponendo la revoca di detto obbligo nei confronti del figlio Per 1
maggiorenne ed autonomo, chiedendo altresì in tal senso la restituzione degli assegni versati in modo
Costituendosi in giudizio, parte resistente ha aderito alla domanda del padre di revoca dell'assegno nei confronti del figlio Per 1 autonomo dal gennaio 2023, con il rigetto però della domanda di restituzione di qualsivoglia importo, ritenuto comunque irripetibile, e per il rigetto della richiesta di riduzione al mantenimento del figlio per 2 di cui ella era Amministratrice di sostegno, in via subordinata ipotizzando compensazioni tra importi diversi dovuti alla morosità per spese straordinarie o per mancata rivalutazione
Nel corso dell'udienza innanzi al Giudice delegato in data 21/01/2025 le parti hanno raggiunto un accordo integrale riportato nel verbale.
IL Collegio, preso atto dell'accordo, ritiene che le condizioni concordate tra le parti non siano contrarie a legge e rispondenti al preminente interesse della prole, così come previsto dall'art. 337 ter commi 2 e 4, c.c..
Conformemente a quanto concordato dalle parti, le spese di lite debbono essere compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza di divorzio n. 2587/2014
del 15/10/2014 e pubblicata il 10.11.2014 di questo Tribunale così provvede:
- revoca, con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo a carico di Parte 1 Pt 2 di versare il contributo al mantenimento ordinario e straordinario per il figlio Per 1 maggiorenne ed autonomo;
- compensa tra le parti gli importi non versati a titolo di spese straordinarie da parte del ricorrente con gli importi dell'assegno di Per 1 versati successivamente all'inizio dell'autonomia dello stesso
- riduce ad € 200,00 mensili l'assegno per il mantenimento del figlio Per 2
- revoca l'ordine di pagamento al terzo datore di lavoro Alltub Italia srl con sede in Cividate al Piano,
via Rimembranze 23;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 23/1/2025
IL PRESIDENTE
Maria Concetta Elda Caprino