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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 03/06/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n° 1106/2024 R.G. promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ianes
PARTE ATTRICE
C O N T R O
, con sede in Budapest, Könyves Krt. 48-52, in Controparte_1 persona del legale rappresentante, domiciliata presso la sua mandataria per la liquidazione dei sinistri in Italia, con sede in Milano, Piazza Tre Torri n° 3 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marialorenza de Finis
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento
CONCLUSIONI:
Parte attrice così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare: accertarsi e dichiararsi la giurisdizione del Giudice italiano e dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento di per carenza di interesse ad CP_2 agire;
• nel merito: accertata l'esclusiva responsabilità del cittadino ungherese Parte_2 nella causazione del sinistro per cui è giudizio, per l'effetto condannare
[...] [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in 1087 CP_3
Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. (C.F. ) - domiciliata presso la sua P.IVA_1 pagina 1 di 10 mandataria per la liquidazione dei sinistri in Italia, con sede in 20145 CP_2
Milano – piazza Tre Torri, 3 (P. I.V.A. ) - Compagnia assicuratrice P.IVA_2 dell'autocarro targato MVC-677 del NO ed all'atto condotto dal NO Parte_3
a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti Parte_2 dall'attrice IG in conseguenza di detto sinistro, da liquidarsi Parte_1 nella complessiva somma di € 101.028,97 o in quella diversa minore o maggior somma risultante di giustizia sulla base dell'espletanda istruttoria, oltre alla rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo ed interessi di legge, a titolo di risarcimento del danno da ritardato pagamento;
• in via istruttoria:
- disporsi C.T.U. medico legale al fine di determinare la natura e l'entità delle lesioni subite da in conseguenza del sinistro stradale per cui è giudizio, Parte_1 indicandone l'incidenza sull'integrità psico-fisica, temporanea e permanente, anche in riferimento alle conseguenze delle menomazioni in termini di sofferenza e di negative incidenze sulle attività dinamico-relazionali e ludico-ricreative della perizianda, indicando, altresì, il grado di compromissione della capacità lavorativa specifica
(temporanea e permanente) assumendosi quale specifica l'attività di lavoro personale ed abituale o quella che l'attrice può svolgere sulla base della sua preparazione ed attitudine. Siano oggetto di valutazione pure le spese sostenute e da sostenersi in futuro per cure mediche e farmacologiche, accertamenti clinici e strumentali e per l'acquisto di eventuali presidi di ausilio e protesici.
- ammettersi prova per testi, sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova premesse le parole “Vero che”:
1) la IG svolge attività lavorativa di badante e tale attività Parte_1 svolgeva prima del sinistro stradale per cui è giudizio;
2) durante i mesi di maggio, giugno e luglio 2021 lei ha prestato assistenza alla IG
, aiutandola nelle faccende domestiche, nella cura della propria Parte_1 persona, acquistandole generi alimentari e di necessità, nonché fornendo aiuto economico.
3) dopo il sinistro stradale per cui è giudizio, la IG rifiuta Parte_1 offerte lavorative a tempo pieno, adducendo dolori alla schiena, al torace, al capo ed alla spalla destra e contestuali limitazioni funzionali.
Si indicano a testi: pagina 2 di 10 - NO di CU (TN); Testimone_1
- IG di CU (TN). Tes_2
In ogni caso, con vittoria di compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali 15% ex art. 2 comma 2. D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre C.N.P.A. ed I.V.A. nella misura di legge.”
Parte convenuta così conclude:
“NEL MERITO
Voglia il Tribunale di Trento, contrariis rejectis, in via preliminare di rito: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore del Giudice ungherese;
in via subordinata di merito: nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente la giurisdizione del Giudice italiano,
a) accertare e dichiarare che, ai sensi del Regolamento 864/2007 (Roma II) e comunque delle norme di diritto internazionale, il diritto applicabile alla fattispecie è quello ungherese;
b) in ogni caso rigettare le domande proposte in causa dall'attrice o limitare l'importo dovuto a quanto risultante dall'espletanda istruttoria, con esclusione di tutte le poste di danno esorbitanti, indimostrate e/o non risarcibili, tenuto conto del concorso di colpa della danneggiata e con detrazione della somma di €1.076,00 già corrisposta;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi”.
IN VIA ISTRUTTORIA
Sulla richiesta di c.t.u. avanzata da parte attrice ci si rimette alla decisione del Giudice, chiedendo che la stessa, ove ammessa, venga posta a carico della parte richiedente.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la ., con sede in Budapest, in persona del legale Controparte_3 rappresentante, per chiedere di condannarla, quale compagnia assicuratrice per la RCA dell'autocarro Iveco tg. MVC-677, al risarcimento di tutti i danni (quantificabili nel complessivo importo di € 101.028,97) che il conducente del detto veicolo, Pt_4
le aveva cagionato allorché, provenendo da tergo, l'aveva violentemente
[...] tamponata mentre ella viaggiava alla guida della sua Fiat Punto tg. CX370XC lungo l'autostrada M5 nel territorio di Gyad (Ungheria).
pagina 3 di 10 Oltre a precisare, fra l'altro, che il 25.5.2021 CONSAP aveva indicato nella la compagnia assicuratrice italiana mandataria della compagnia assicuratrice CP_2 ungherese per la liquidazione dei sinistri in Italia e che, secondo la giurisprudenza della
Corte UE, il danneggiato italiano vittima di un sinistro stradale all'estero ha diritto di convenire in giudizio in Italia l'assicuratore straniero, notificandogli l'atto di citazione presso il suo mandatario, esponeva, in estrema sintesi, che: Parte_1
- l'art. 151 Cod. Ass. consente al danneggiato da un incidente stradale transfrontaliero di esercitare l'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro, e ciò secondo la normativa italiana, per essere applicabile la legislazione straniera soltanto per i sinistri avvenuti in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea e aderenti al sistema della carta verde;
- in subordine si impone la verifica della compatibilità della normativa ungherese in materia di risarcimento del danno con l'ordine pubblico ai sensi dell'art. 16, legge n. 218/1995 e delle disposizioni comunitarie e, per l'effetto, la disapplicazione della detta normativa perché implicante una sproporzionata limitazione del diritto della vittima al risarcimento dei danni;
- in ulteriore subordine è possibile procedere a una liquidazione equitativa dei danni senza disapplicare il diritto ungherese.
La . non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Con atto di intervento volontario dd.
5.11.2024 interveniva la con CP_2 sede in Milano, per eccepire il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello ungherese e per chiedere, in subordine, di applicare il diritto ungherese, nonché, nel merito, di rigettare la domanda o comunque di limitare l'importo dovuto a quanto risultante dall'espletanda istruttoria, tenendo conto del concorso di colpa dell'attrice.
Sulla notificazione dell'atto di citazione
Come già rilevato nel provvedimento dd. 11.12.2024 la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio presso la sede legale dell' mandataria della CP_2 convenuta per la liquidazione dei danni subiti da residenti in Italia a causa di sinistri avvenuti all'estero, deve intendersi effettuata ritualmente in ragione di quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 10 ottobre 2013, in causa
C-306/12, (vincolante per il giudice nazionale), ove si legge, per quanto Controparte_4 qui rileva, “risulta dai lavori preparatori delle direttive che hanno preceduto la direttiva pagina 4 di 10 2009/103, direttive codificate da quest'ultima nel settore delle assicurazioni, che il potere di rappresentanza esercitato da un assicuratore nello Stato di residenza della vittima doveva, secondo le intenzioni del legislatore, comprendere una procura a ricevere la notifica degli atti giudiziari, benché di portata limitata, dal momento che non doveva alterare le norme di diritto internazionale privato sull'attribuzione della competenza giurisdizionale. Conseguente, ed entro tali limiti, tra i poteri sufficienti ai fini della rappresentanza di cui deve disporre il mandatario per la liquidazione dei sinistri è ricompresa la procura a ricevere le notifiche degli atti giudiziari. Escludere tale procura priverebbe d'altronde la direttiva 2009/103 di una delle sue finalità. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 32 delle conclusioni, la funzione del mandatario per la liquidazione dei sinistri consiste proprio, conformemente agli obiettivi di cui alla direttiva 2009/103, nel facilitare le formalità espletate dalle vittime di sinistri, in particolare nel consentire loro di presentare reclamo nella propria lingua. Sarebbe pertanto in contrasto con tali obiettivi privare tali vittime, una volta espletate le formalità previe direttamente dinanzi al mandatario stesso, e potendo esse esperire un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, della possibilità di notificare gli atti giudiziari al mandatario stesso ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria dinanzi al giudice competente secondo il diritto internazionale. Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103 deve essere interpretato nel senso che, tra i poteri sufficienti ai fini della rappresentanza di cui deve disporre il mandatario per la liquidazione dei sinistri, è ricompresa la procura a ricevere validamente la notifica degli atti giudiziari necessari ai fini dell'introduzione di un procedimento per risarcimento di un sinistro dinanzi al giudice competente”.
Di conseguenza, devesi dichiarare la contumacia della convenuta
[...]
. CP_3
Sull'intervento volontario di CP_2
Parte attrice ne ha eccepito l'inammissibilità, evidenziando che la pretesa risarcitoria risulta azionata nei soli confronti di . e che, pertanto, Controparte_3 non patirebbe pregiudizio alcuno in caso di accoglimento della domanda. CP_2
L'eccezione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
pagina 5 di 10 La vigente normativa nazionale (artt. 151 e ss., D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209), emanata in attuazione di quella comunitaria (la direttiva 2000/26/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, poi abrogata e sostituita dalla direttiva 2009/103/Ce del 16 settembre 2009), contempla la figura del “mandatario per la liquidazione dei sinistri”, che deve essere obbligatoriamente nominato da qualsiasi impresa dedita all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo responsabilità civile autoveicoli, anche se soltanto fuori dall'Italia (v. art. 130, 2° co., cod. ass.).
Nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è avuto modo di statuire che il mandatario, quale rappresentante ex lege dell'assicuratore del responsabile, può “essere convenuto in giudizio, in nome e per conto del mandante, nel rispetto delle regole sulla
giurisdizione e sulla competenza, per ottenere una sentenza eseguibile nei confronti del mandante” (così Cass., n° 10124/2015), ciò consentendolo l'art. 153 cod. ass., che riconosce alla vittima il “diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro e all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro, anche al suo mandatario designato nel territorio della
Repubblica”.
Al riguardo, viene, quindi, in un rilievo non un obbligo, ma una mera facoltà, come si desume anche dal 4° co. dell'art. 152 cod. ass., il quale dispone che “la nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro”.
In sostanza, il danneggiato può agire indifferentemente nei confronti dell'assicuratore del responsabile oppure, in alternativa, del relativo mandatario, ma non contemporaneamente nei confronti di entrambi, in quanto “la legittimazione passiva del
"mandatario per la liquidazione dei sinistri" ex art. 152 del d.lgs. n. 209 del 2005 è eventuale, ossia condizionata alla mancata evocazione in giudizio dell'assicuratore straniero, trattandosi di un rappresentante ex lege di quest'ultimo, con la conseguenza che non è ammissibile evocare in giudizio cumulativamente l'impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e il mandatario, perché la finalità agevolatrice della normativa, seppure giustifica l'azione diretta nei confronti di quest'ultimo, non può comportare la possibilità di convenire in giudizio tanto il rappresentante quanto il rappresentato” (così
Cass., n° 29221/2023).
pagina 6 di 10 Nel caso di specie l'attrice ha inteso agire nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ossia la società , provvedendo a notificare il relativo Controparte_3 atto di citazione presso la sede legale della mandataria della stessa, ossia la società
, che, dunque, non è stata convenuta in giudizio in nome e per conto della CP_2 mandante, ma è stata soltanto destinataria della notificazione della citazione quale mandataria, in applicazione del citato dictum della Corte UE.
Di conseguenza, la partecipazione al giudizio di non risulta sorretta CP_2 da un concreto e attuale interesse giuridico valorizzabile ai fini e per gli effetti di cui all'art. 105 c.p.c..
Del resto, con riferimento al rapporto giuridico oggetto di causa, l'interveniente non rivendica la titolarità di un diritto autonomo, la cui tutela sia incompatibile, quindi in conflitto, con i diritti riferibili a entrambe le parti in causa o soltanto a una delle due, di talché il suo intervento non è qualificabile né come principale, né come litisconsortile o adesivo autonomo (arg. da Cass., n° 1819/1982, Cass., n° 9683/1992 e Cass., n°
7055/2002).
Inoltre, per quanto consta, un eventuale accoglimento della domanda attorea non produrrebbe alcun effetto pregiudizievole, neanche indiretto, nella sfera giuridica di non essendole riferibile una situazione giuridica dipendente da quella CP_2 oggetto del giudizio, ciò significando che essa non si trova nella necessità di tutelarsi in ordine ai possibili effetti riflessi che la sentenza pronunciata tra attrice e convenuta potrebbe spiegare nei suoi confronti, il che induce a ritenere che nel caso di specie non sia ravvisabile neppure un intervento adesivo dipendente, occorrendo comunque a tal fine un interesse “non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - anche solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa” (così Cass., n° 1111/2003; v. anche Cass., n° 7908/1987, secondo cui “la legittimazione all'intervento adesivo dipendente presuppone la titolarità nel terzo di una situazione giuridica in relazione di connessione - da individuarsi nella pregiudizialità-dipendenza - con il rapporto dedotto in giudizio, che lo esponga ai cosiddetti effetti riflessi del giudicato, sussistendo in tal modo un interesse giuridico e non di mero fatto a sostenere le ragioni della parte cui si è legati da quel rapporto”).
pagina 7 di 10 Pertanto, l'intervento spiegato da deve essere dichiarato CP_2 inammissibile.
Tale declaratoria definisce il giudizio in ordine al rapporto processuale tra l'attrice e , il che impone al riguardo la regolamentazione delle spese di lite, CP_2 che, liquidate (di ufficio in difetto di nota) come da dispositivo (previa riduzione dei valori medi avuto riguardo alla non particolare complessità della questione relativa all'ammissibilità dell'intervento), seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare sull'interveniente.
Sulla giurisdizione
Al riguardo viene in rilievo il Regolamento n° 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 12 dicembre 2012 “concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”.
Il 2° co. dell'art. 13 di tale regolamento testualmente recita “le disposizioni di cui agli artt. 10, 11 e 12 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla parte lesa contro
l'assicuratore, sempre che tale azione sia possibile”.
La disposizione de qua richiama, quindi, per quanto qui rileva, anche la lettera b) del 1° co. del precedente art. 11, che, nell'indicare i casi in cui l'assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto “in un altro Stato membro, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l'attore”, vi ricomprende anche quello in cui “l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario”.
Si deve, quindi, ritenere, in base a un'interpretazione delle dette disposizioni fondata sul criterio letterale (che “per il suo carattere di oggettività e per il suo naturale obiettivo di ricerca del senso normativo maggiormente riconoscibile e palese, rappresenta il criterio cardine nella interpretazione della legge”, come statuito, fra le altre, da Cass., Sez. Un., n° 23051/2022), che il danneggiato da un sinistro transfrontaliero ha facoltà di agire giudizialmente in via diretta contro l'assicuratore straniero del veicolo responsabile dinanzi al proprio foro di residenza qualora tale azione sia prevista dall'ordinamento nazionale.
Nel caso dell'Italia, tale azione diretta è consentita espressamente dall'art. 151, 5° co., D. Lgs. n. 209/2005, il quale stabilisce “nelle ipotesi di cui al presente articolo gli pagina 8 di 10 aventi diritto al risarcimento possono agire direttamente contro l'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile”.
Come fondatamente evidenziato da parte attrice negli scritti conclusionali, la detta interpretazione trova riscontro, oltre che nel “considerando” n° 18 del Regolamento
UE 1215/2012 (“nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali”), sia nella direttiva 2005/14CE dd. 11.5.2005 (che nel “considerando” n° 24 recita “ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 [oggi abrogati e trasfusi, rispettivamente, negli artt.
11, 1° co., lett. b) e 13, 2° co., del Regolamento UE 1215/2012, n.e.], concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la parte lesa può citare in giudizio l'assicuratore della responsabilità civile nello Stato membro in cui è domiciliata”), sia nella sentenza della
Corte di Giustizia (Seconda Sezione) pronunciata il 13 dicembre 2007 nel procedimento
C-463/06FBTO Schadeverzekeringen NV c (secondo cui “il rinvio CP_5 effettuato nell'art. 11, n. 2, del regolamento n. 44/2001 all'art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento medesimo [ora, rispettivamente, art. 13, 2° co., e art. 11, 1° co., lett. b), Reg.
UE 1215/2012, n. e.] deve essere interpretato nel senso che la persona lesa può proporre un'azione diretta contro l'assicuratore dinanzi al giudice del luogo dello Stato membro in cui è domiciliata, qualora una siffatta azione diretta sia consentita e l'assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro”; nello stesso v. la sentenza della Corte di
Giustizia 17.9.2009 nel procedimento C-347/08 Vorarlberger Gebietskrankenkasse c.
). Controparte_6
La giurisdizione sulla vertenza oggetto di causa spetta, dunque, al giudice italiano.
Pertanto, la causa deve proseguire, senza la partecipazione di , per CP_2
l'espletamento della fase istruttoria, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
a) definitivamente pronunciando,
- dichiara inammissibile l'intervento in causa di CP_2
pagina 9 di 10 - condanna a rifondere le spese di lite alla parte attrice, che liquida CP_2
(di ufficio in difetto di nota) in € 4.216,50 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge;
b) non definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di
; Parte_1
- dispone la prosecuzione del giudizio nei confronti dell'attrice Parte_1
e della convenuta e, per l'effetto, rimette la causa
[...] Controparte_3 istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Trento in data 3.6.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n° 1106/2024 R.G. promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ianes
PARTE ATTRICE
C O N T R O
, con sede in Budapest, Könyves Krt. 48-52, in Controparte_1 persona del legale rappresentante, domiciliata presso la sua mandataria per la liquidazione dei sinistri in Italia, con sede in Milano, Piazza Tre Torri n° 3 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marialorenza de Finis
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento
CONCLUSIONI:
Parte attrice così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare: accertarsi e dichiararsi la giurisdizione del Giudice italiano e dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento di per carenza di interesse ad CP_2 agire;
• nel merito: accertata l'esclusiva responsabilità del cittadino ungherese Parte_2 nella causazione del sinistro per cui è giudizio, per l'effetto condannare
[...] [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in 1087 CP_3
Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. (C.F. ) - domiciliata presso la sua P.IVA_1 pagina 1 di 10 mandataria per la liquidazione dei sinistri in Italia, con sede in 20145 CP_2
Milano – piazza Tre Torri, 3 (P. I.V.A. ) - Compagnia assicuratrice P.IVA_2 dell'autocarro targato MVC-677 del NO ed all'atto condotto dal NO Parte_3
a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti Parte_2 dall'attrice IG in conseguenza di detto sinistro, da liquidarsi Parte_1 nella complessiva somma di € 101.028,97 o in quella diversa minore o maggior somma risultante di giustizia sulla base dell'espletanda istruttoria, oltre alla rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo ed interessi di legge, a titolo di risarcimento del danno da ritardato pagamento;
• in via istruttoria:
- disporsi C.T.U. medico legale al fine di determinare la natura e l'entità delle lesioni subite da in conseguenza del sinistro stradale per cui è giudizio, Parte_1 indicandone l'incidenza sull'integrità psico-fisica, temporanea e permanente, anche in riferimento alle conseguenze delle menomazioni in termini di sofferenza e di negative incidenze sulle attività dinamico-relazionali e ludico-ricreative della perizianda, indicando, altresì, il grado di compromissione della capacità lavorativa specifica
(temporanea e permanente) assumendosi quale specifica l'attività di lavoro personale ed abituale o quella che l'attrice può svolgere sulla base della sua preparazione ed attitudine. Siano oggetto di valutazione pure le spese sostenute e da sostenersi in futuro per cure mediche e farmacologiche, accertamenti clinici e strumentali e per l'acquisto di eventuali presidi di ausilio e protesici.
- ammettersi prova per testi, sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova premesse le parole “Vero che”:
1) la IG svolge attività lavorativa di badante e tale attività Parte_1 svolgeva prima del sinistro stradale per cui è giudizio;
2) durante i mesi di maggio, giugno e luglio 2021 lei ha prestato assistenza alla IG
, aiutandola nelle faccende domestiche, nella cura della propria Parte_1 persona, acquistandole generi alimentari e di necessità, nonché fornendo aiuto economico.
3) dopo il sinistro stradale per cui è giudizio, la IG rifiuta Parte_1 offerte lavorative a tempo pieno, adducendo dolori alla schiena, al torace, al capo ed alla spalla destra e contestuali limitazioni funzionali.
Si indicano a testi: pagina 2 di 10 - NO di CU (TN); Testimone_1
- IG di CU (TN). Tes_2
In ogni caso, con vittoria di compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali 15% ex art. 2 comma 2. D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre C.N.P.A. ed I.V.A. nella misura di legge.”
Parte convenuta così conclude:
“NEL MERITO
Voglia il Tribunale di Trento, contrariis rejectis, in via preliminare di rito: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore del Giudice ungherese;
in via subordinata di merito: nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente la giurisdizione del Giudice italiano,
a) accertare e dichiarare che, ai sensi del Regolamento 864/2007 (Roma II) e comunque delle norme di diritto internazionale, il diritto applicabile alla fattispecie è quello ungherese;
b) in ogni caso rigettare le domande proposte in causa dall'attrice o limitare l'importo dovuto a quanto risultante dall'espletanda istruttoria, con esclusione di tutte le poste di danno esorbitanti, indimostrate e/o non risarcibili, tenuto conto del concorso di colpa della danneggiata e con detrazione della somma di €1.076,00 già corrisposta;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi”.
IN VIA ISTRUTTORIA
Sulla richiesta di c.t.u. avanzata da parte attrice ci si rimette alla decisione del Giudice, chiedendo che la stessa, ove ammessa, venga posta a carico della parte richiedente.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la ., con sede in Budapest, in persona del legale Controparte_3 rappresentante, per chiedere di condannarla, quale compagnia assicuratrice per la RCA dell'autocarro Iveco tg. MVC-677, al risarcimento di tutti i danni (quantificabili nel complessivo importo di € 101.028,97) che il conducente del detto veicolo, Pt_4
le aveva cagionato allorché, provenendo da tergo, l'aveva violentemente
[...] tamponata mentre ella viaggiava alla guida della sua Fiat Punto tg. CX370XC lungo l'autostrada M5 nel territorio di Gyad (Ungheria).
pagina 3 di 10 Oltre a precisare, fra l'altro, che il 25.5.2021 CONSAP aveva indicato nella la compagnia assicuratrice italiana mandataria della compagnia assicuratrice CP_2 ungherese per la liquidazione dei sinistri in Italia e che, secondo la giurisprudenza della
Corte UE, il danneggiato italiano vittima di un sinistro stradale all'estero ha diritto di convenire in giudizio in Italia l'assicuratore straniero, notificandogli l'atto di citazione presso il suo mandatario, esponeva, in estrema sintesi, che: Parte_1
- l'art. 151 Cod. Ass. consente al danneggiato da un incidente stradale transfrontaliero di esercitare l'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro, e ciò secondo la normativa italiana, per essere applicabile la legislazione straniera soltanto per i sinistri avvenuti in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea e aderenti al sistema della carta verde;
- in subordine si impone la verifica della compatibilità della normativa ungherese in materia di risarcimento del danno con l'ordine pubblico ai sensi dell'art. 16, legge n. 218/1995 e delle disposizioni comunitarie e, per l'effetto, la disapplicazione della detta normativa perché implicante una sproporzionata limitazione del diritto della vittima al risarcimento dei danni;
- in ulteriore subordine è possibile procedere a una liquidazione equitativa dei danni senza disapplicare il diritto ungherese.
La . non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Con atto di intervento volontario dd.
5.11.2024 interveniva la con CP_2 sede in Milano, per eccepire il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello ungherese e per chiedere, in subordine, di applicare il diritto ungherese, nonché, nel merito, di rigettare la domanda o comunque di limitare l'importo dovuto a quanto risultante dall'espletanda istruttoria, tenendo conto del concorso di colpa dell'attrice.
Sulla notificazione dell'atto di citazione
Come già rilevato nel provvedimento dd. 11.12.2024 la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio presso la sede legale dell' mandataria della CP_2 convenuta per la liquidazione dei danni subiti da residenti in Italia a causa di sinistri avvenuti all'estero, deve intendersi effettuata ritualmente in ragione di quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 10 ottobre 2013, in causa
C-306/12, (vincolante per il giudice nazionale), ove si legge, per quanto Controparte_4 qui rileva, “risulta dai lavori preparatori delle direttive che hanno preceduto la direttiva pagina 4 di 10 2009/103, direttive codificate da quest'ultima nel settore delle assicurazioni, che il potere di rappresentanza esercitato da un assicuratore nello Stato di residenza della vittima doveva, secondo le intenzioni del legislatore, comprendere una procura a ricevere la notifica degli atti giudiziari, benché di portata limitata, dal momento che non doveva alterare le norme di diritto internazionale privato sull'attribuzione della competenza giurisdizionale. Conseguente, ed entro tali limiti, tra i poteri sufficienti ai fini della rappresentanza di cui deve disporre il mandatario per la liquidazione dei sinistri è ricompresa la procura a ricevere le notifiche degli atti giudiziari. Escludere tale procura priverebbe d'altronde la direttiva 2009/103 di una delle sue finalità. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 32 delle conclusioni, la funzione del mandatario per la liquidazione dei sinistri consiste proprio, conformemente agli obiettivi di cui alla direttiva 2009/103, nel facilitare le formalità espletate dalle vittime di sinistri, in particolare nel consentire loro di presentare reclamo nella propria lingua. Sarebbe pertanto in contrasto con tali obiettivi privare tali vittime, una volta espletate le formalità previe direttamente dinanzi al mandatario stesso, e potendo esse esperire un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, della possibilità di notificare gli atti giudiziari al mandatario stesso ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria dinanzi al giudice competente secondo il diritto internazionale. Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103 deve essere interpretato nel senso che, tra i poteri sufficienti ai fini della rappresentanza di cui deve disporre il mandatario per la liquidazione dei sinistri, è ricompresa la procura a ricevere validamente la notifica degli atti giudiziari necessari ai fini dell'introduzione di un procedimento per risarcimento di un sinistro dinanzi al giudice competente”.
Di conseguenza, devesi dichiarare la contumacia della convenuta
[...]
. CP_3
Sull'intervento volontario di CP_2
Parte attrice ne ha eccepito l'inammissibilità, evidenziando che la pretesa risarcitoria risulta azionata nei soli confronti di . e che, pertanto, Controparte_3 non patirebbe pregiudizio alcuno in caso di accoglimento della domanda. CP_2
L'eccezione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
pagina 5 di 10 La vigente normativa nazionale (artt. 151 e ss., D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209), emanata in attuazione di quella comunitaria (la direttiva 2000/26/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, poi abrogata e sostituita dalla direttiva 2009/103/Ce del 16 settembre 2009), contempla la figura del “mandatario per la liquidazione dei sinistri”, che deve essere obbligatoriamente nominato da qualsiasi impresa dedita all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo responsabilità civile autoveicoli, anche se soltanto fuori dall'Italia (v. art. 130, 2° co., cod. ass.).
Nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è avuto modo di statuire che il mandatario, quale rappresentante ex lege dell'assicuratore del responsabile, può “essere convenuto in giudizio, in nome e per conto del mandante, nel rispetto delle regole sulla
giurisdizione e sulla competenza, per ottenere una sentenza eseguibile nei confronti del mandante” (così Cass., n° 10124/2015), ciò consentendolo l'art. 153 cod. ass., che riconosce alla vittima il “diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro e all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro, anche al suo mandatario designato nel territorio della
Repubblica”.
Al riguardo, viene, quindi, in un rilievo non un obbligo, ma una mera facoltà, come si desume anche dal 4° co. dell'art. 152 cod. ass., il quale dispone che “la nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro”.
In sostanza, il danneggiato può agire indifferentemente nei confronti dell'assicuratore del responsabile oppure, in alternativa, del relativo mandatario, ma non contemporaneamente nei confronti di entrambi, in quanto “la legittimazione passiva del
"mandatario per la liquidazione dei sinistri" ex art. 152 del d.lgs. n. 209 del 2005 è eventuale, ossia condizionata alla mancata evocazione in giudizio dell'assicuratore straniero, trattandosi di un rappresentante ex lege di quest'ultimo, con la conseguenza che non è ammissibile evocare in giudizio cumulativamente l'impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e il mandatario, perché la finalità agevolatrice della normativa, seppure giustifica l'azione diretta nei confronti di quest'ultimo, non può comportare la possibilità di convenire in giudizio tanto il rappresentante quanto il rappresentato” (così
Cass., n° 29221/2023).
pagina 6 di 10 Nel caso di specie l'attrice ha inteso agire nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ossia la società , provvedendo a notificare il relativo Controparte_3 atto di citazione presso la sede legale della mandataria della stessa, ossia la società
, che, dunque, non è stata convenuta in giudizio in nome e per conto della CP_2 mandante, ma è stata soltanto destinataria della notificazione della citazione quale mandataria, in applicazione del citato dictum della Corte UE.
Di conseguenza, la partecipazione al giudizio di non risulta sorretta CP_2 da un concreto e attuale interesse giuridico valorizzabile ai fini e per gli effetti di cui all'art. 105 c.p.c..
Del resto, con riferimento al rapporto giuridico oggetto di causa, l'interveniente non rivendica la titolarità di un diritto autonomo, la cui tutela sia incompatibile, quindi in conflitto, con i diritti riferibili a entrambe le parti in causa o soltanto a una delle due, di talché il suo intervento non è qualificabile né come principale, né come litisconsortile o adesivo autonomo (arg. da Cass., n° 1819/1982, Cass., n° 9683/1992 e Cass., n°
7055/2002).
Inoltre, per quanto consta, un eventuale accoglimento della domanda attorea non produrrebbe alcun effetto pregiudizievole, neanche indiretto, nella sfera giuridica di non essendole riferibile una situazione giuridica dipendente da quella CP_2 oggetto del giudizio, ciò significando che essa non si trova nella necessità di tutelarsi in ordine ai possibili effetti riflessi che la sentenza pronunciata tra attrice e convenuta potrebbe spiegare nei suoi confronti, il che induce a ritenere che nel caso di specie non sia ravvisabile neppure un intervento adesivo dipendente, occorrendo comunque a tal fine un interesse “non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - anche solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa” (così Cass., n° 1111/2003; v. anche Cass., n° 7908/1987, secondo cui “la legittimazione all'intervento adesivo dipendente presuppone la titolarità nel terzo di una situazione giuridica in relazione di connessione - da individuarsi nella pregiudizialità-dipendenza - con il rapporto dedotto in giudizio, che lo esponga ai cosiddetti effetti riflessi del giudicato, sussistendo in tal modo un interesse giuridico e non di mero fatto a sostenere le ragioni della parte cui si è legati da quel rapporto”).
pagina 7 di 10 Pertanto, l'intervento spiegato da deve essere dichiarato CP_2 inammissibile.
Tale declaratoria definisce il giudizio in ordine al rapporto processuale tra l'attrice e , il che impone al riguardo la regolamentazione delle spese di lite, CP_2 che, liquidate (di ufficio in difetto di nota) come da dispositivo (previa riduzione dei valori medi avuto riguardo alla non particolare complessità della questione relativa all'ammissibilità dell'intervento), seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare sull'interveniente.
Sulla giurisdizione
Al riguardo viene in rilievo il Regolamento n° 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 12 dicembre 2012 “concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”.
Il 2° co. dell'art. 13 di tale regolamento testualmente recita “le disposizioni di cui agli artt. 10, 11 e 12 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla parte lesa contro
l'assicuratore, sempre che tale azione sia possibile”.
La disposizione de qua richiama, quindi, per quanto qui rileva, anche la lettera b) del 1° co. del precedente art. 11, che, nell'indicare i casi in cui l'assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto “in un altro Stato membro, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l'attore”, vi ricomprende anche quello in cui “l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario”.
Si deve, quindi, ritenere, in base a un'interpretazione delle dette disposizioni fondata sul criterio letterale (che “per il suo carattere di oggettività e per il suo naturale obiettivo di ricerca del senso normativo maggiormente riconoscibile e palese, rappresenta il criterio cardine nella interpretazione della legge”, come statuito, fra le altre, da Cass., Sez. Un., n° 23051/2022), che il danneggiato da un sinistro transfrontaliero ha facoltà di agire giudizialmente in via diretta contro l'assicuratore straniero del veicolo responsabile dinanzi al proprio foro di residenza qualora tale azione sia prevista dall'ordinamento nazionale.
Nel caso dell'Italia, tale azione diretta è consentita espressamente dall'art. 151, 5° co., D. Lgs. n. 209/2005, il quale stabilisce “nelle ipotesi di cui al presente articolo gli pagina 8 di 10 aventi diritto al risarcimento possono agire direttamente contro l'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile”.
Come fondatamente evidenziato da parte attrice negli scritti conclusionali, la detta interpretazione trova riscontro, oltre che nel “considerando” n° 18 del Regolamento
UE 1215/2012 (“nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali”), sia nella direttiva 2005/14CE dd. 11.5.2005 (che nel “considerando” n° 24 recita “ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 [oggi abrogati e trasfusi, rispettivamente, negli artt.
11, 1° co., lett. b) e 13, 2° co., del Regolamento UE 1215/2012, n.e.], concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la parte lesa può citare in giudizio l'assicuratore della responsabilità civile nello Stato membro in cui è domiciliata”), sia nella sentenza della
Corte di Giustizia (Seconda Sezione) pronunciata il 13 dicembre 2007 nel procedimento
C-463/06FBTO Schadeverzekeringen NV c (secondo cui “il rinvio CP_5 effettuato nell'art. 11, n. 2, del regolamento n. 44/2001 all'art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento medesimo [ora, rispettivamente, art. 13, 2° co., e art. 11, 1° co., lett. b), Reg.
UE 1215/2012, n. e.] deve essere interpretato nel senso che la persona lesa può proporre un'azione diretta contro l'assicuratore dinanzi al giudice del luogo dello Stato membro in cui è domiciliata, qualora una siffatta azione diretta sia consentita e l'assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro”; nello stesso v. la sentenza della Corte di
Giustizia 17.9.2009 nel procedimento C-347/08 Vorarlberger Gebietskrankenkasse c.
). Controparte_6
La giurisdizione sulla vertenza oggetto di causa spetta, dunque, al giudice italiano.
Pertanto, la causa deve proseguire, senza la partecipazione di , per CP_2
l'espletamento della fase istruttoria, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
a) definitivamente pronunciando,
- dichiara inammissibile l'intervento in causa di CP_2
pagina 9 di 10 - condanna a rifondere le spese di lite alla parte attrice, che liquida CP_2
(di ufficio in difetto di nota) in € 4.216,50 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge;
b) non definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di
; Parte_1
- dispone la prosecuzione del giudizio nei confronti dell'attrice Parte_1
e della convenuta e, per l'effetto, rimette la causa
[...] Controparte_3 istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Trento in data 3.6.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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