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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/04/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 170/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
170/2025 R.G., promossa da:
C.F. ), con sede legale in Parma, Loc. Parte_1 P.IVA_1
Fraore, strada Begherella 67, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega allegata al ricorso in opposizione, dall'Avv.to Giuseppe G. Luciani del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via Emilia Est, n.140;
OPPONENTE contro
rappresento e difeso, giusta procura apposta in calce al decreto CP_1
ingiuntivo, dall'Avv.to Patrizia Mammone del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata in Parma, Vicolo dei Mulini n. 6;
OPPOSTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 17.02.2025 e ritualmente notificato, la società
[...]
proponeva opposizione avverso il D.I. n. 346/2024 - R.G. Parte_1
1254/2024, emesso in data 23.12.2024, con cui il Tribunale di Parma, in funzione di
Giudice del Lavoro, le aveva ingiunto il pagamento, a favore di CP_1
di una somma pari ad € 3.067,91 a titolo di retribuzione in relazione alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria (doc. 1 fasc. parte ricorrente).
La società opponente deduceva, da un lato, il versamento, al favore del sig. CP_1
di n. 3 acconti sulla mensilità di luglio 2023 (il primo, in data 20/07/2023, di €.
200,00, il secondo in data 26/07/2023 di €. 200,00, il terzo, in data 14/08/2023 di €.
500,00 per un totale di € 900,00), e, dall'altro, l'avvenuto regolare versamento, da parte della medesima, dei contributi previdenziali nonché dei tributi dovuti in relazione ai crediti retributivi azionati in monitorio.
Tutto ciò premesso, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale di Parma, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte del caso o di legge:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, revocare per tutte le ragioni indicate in narrativa o che emergeranno in corso di causa, il decreto ingiuntivo n. 346/2024 del
23/12/2024, emesso dal Tribunale di Parma nel procedimento RG n. 1254/2024 e notificato in data 07 gennaio 2025, siccome nullo, inammissibile, illegittimo, infondato, non provato o come meglio e conseguentemente rigettare la domanda già proposta dall'opposto in via monitoria, dichiarando che nulla è dovuto da
[...]
(C.F. ) al sig. (C.F. Parte_1 P.IVA_1 CP_1
); C.F._1
IN SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale di Parma considerasse fondata la richiesta di pagamento avversaria, condannare
[...]
(C.F. ), al pagamento di €. 2.167,91, in luogo della Parte_1 P.IVA_1 somma di €. 3.067,91 indicata nel decreto opposto, o di quella maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa o ritenuta di giustizia, per i motivi di cui in narrativa, in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari”.
1.2. Con memoria difensiva del 25.03.2025, si costituiva in giudizio CP_1
contestando la fondatezza delle pretese attoree e chiedendo la reiezione del
[...]
ricorso, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. La causa veniva, quindi, istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 8.04.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, osserva questo giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame, non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, come nella specie, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 3, n.
5754 del 10 marzo 2009 e Cass., sez. Lav., 25 luglio 2011, n. 16199).
Sicché, sia nel caso di mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto, sia in quello di accertamento dell'insussistenza parziale delle obbligazioni retributive azionate, permane il compito di stabilire se i restanti crediti azionati in monitorio siano comunque sussistenti, potendo e dovendo così il decidente revocare il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna che sostituisca il titolo revocato. A riguardo, va ulteriormente evidenziato che - dando luogo l'odierna opposizione a decreto ingiuntivo ad un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale - la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I,
31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815;
Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale” (cfr.
Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) e che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34).
Ciò posto, con riguardo al riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale, occorre inoltre evidenziare che - in base ad un costante orientamento giurisprudenziale - al creditore che deduca la sussistenza di un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte.
Pertanto, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Di talché, soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento.
Sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si evidenzia che le Sezioni
Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta,
a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
Va considerato, inoltre, che costituisce dovere legale del datore di lavoro quello di rilasciare al dipendente regolare prospetto paga per il periodo relativo alla prestazione lavorativa resa, costituendo la busta paga la prova principale per il datore di lavoro per provare la circostanza relativa al pagamento delle somme (che infatti ben può avvenire in contante) dovute al lavoratore.
La firma per quietanza del lavoratore percipiente non è in sé elemento necessario per la regolarità del documento, ma ne discende che, ove sorga contestazione, l'onere di provare il mancato pagamento (o la non corrispondenza tra erogazioni e buste paga) può incombere sul lavoratore solo in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente. In caso diverso, spetta al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti eseguiti (Cass. 1150/1994). La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, nei confronti del datore di lavoro, le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (L. n. 4 del 1953) che prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass
20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n.
5807/1981; n. 1074/1986 da ultimo n. 2239/2017).
Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.
Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare o estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass. 2 settembre 2003, n. 12769; Cass. 17 marzo 1994 n. 2574, in riferimento alla confessione giudiziale e Cass. 27 settembre 2000 n. 12803).
La busta paga, in sintesi, ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute, sempre che sia chiara e non contraddittoria;
diversamente, ove in essa risulti la indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie la indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), essa è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento.
2.2. Venendo, quindi, al merito del presente giudizio, osserva questo giudicante che il lavoratore, in virtù della documentazione allegata al ricorso in monitorio nonché alla memoria difensiva relativa alla presente fase del giudizio, ha provato per tabulas l'esistenza, la natura, la durata e le modalità del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società opponente e il CCNL che ha regolato il rapporto di lavoro. Ha, altresì, provato le mansioni svolte, l'inquadramento contrattuale riconosciutogli dal datore di lavoro e l'orario di lavoro settimanalmente svolto.
Ne discende che, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal dipendente/creditore, la società opponente avrebbe dovuto provare di avere adempiuto con esattezza alle obbligazioni economiche nascenti dal contratto di lavoro.
La società, invece, non solo non ha offerto la prova del fatto estintivo rappresentato dall'avvenuto pagamento dei crediti retributivi azionati dal lavoratore in monitorio, ma non ha nemmeno contestato il fatto – dedotto dall'ingiungente – relativo alla mancata corresponsione di tali emolumenti, limitandosi a dedurre il versamento, a favore del sig. di n. 3 acconti sulla mensilità di luglio 2023 (il primo, in data CP_1
20/07/2023, di €. 200,00, il secondo in data 26/07/2023 di €. 200,00, il terzo, in data
14/08/2023 di €. 500,00 per un totale di € 900,00).
Di talché, tale allegazione, la quale non ha formato oggetto di alcuna contestazione specifica da parte dell'opponente, deve ritenersi sottratta al thema probandum in quanto fatto pacifico ex art. 115 c.p.c.
Considerato, dunque, che il lavoratore, in sede monitoria, aveva già tenuto conto dei suddetti acconti al fine di quantificare l'esatta somma dovuta, poi ingiunta dal
Tribunale di Parma con il decreto n. 346/20241, va accolta la domanda di pagamento proposta dal lavoratore con riferimento alle seguenti somme, che risultano dalle buste paga emesse dalla società opponente:
- Euro 1.083,00 a titolo di retribuzione spettante per la mensilità di luglio 2023;
- Euro 905,41 a titolo di retribuzione spettante per la mensilità di agosto 2023;
- Euro 648,71 a titolo di retribuzione spettante per la mensilità di settembre 2023;
- Euro 430,79 a titolo di TFR.
Si evidenzia, infine, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, L. 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili
- debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire”
(cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass.,
n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n.
3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n.
12566 del 29 maggio 2014)2.
Sui crediti del ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte
Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
2.3. Di talché, sulla base delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte opponente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro nello scaglione relativo alle controversia di valore compreso tra € 1.101 a € 5.200): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 2.626,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
346/2024, emesso dal Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, in data
23.12.2024.
2) Condanna la società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite a favore di CP_1
spese che si liquidano in euro 2.626,00 per compensi professionali, oltre
[...]
spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 8 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si veda il doc. 3 prodotto con il ricorso per ingiunzione, ossia il conteggio effettuato dall'Ufficio Vertenze della CGIL di Parma in cui l'acconto percepito dal sig. i € 900,00 complessivi, CP_1 esattamente come dichiarati anche da parte opponente, sono stati imputati, e, quindi, sottratti dall'importo del cedolino paga di luglio 2023. 2 Sul punto, va evidenziato che parte opponente, pur affermando di aver sempre provveduto al puntuale pagamento dei contributi previdenziali risultanti dai cedolini, nonché al versamento delle ritenute fiscali di legge e delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore, ha omesso di provare la relativa circostanza.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
170/2025 R.G., promossa da:
C.F. ), con sede legale in Parma, Loc. Parte_1 P.IVA_1
Fraore, strada Begherella 67, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega allegata al ricorso in opposizione, dall'Avv.to Giuseppe G. Luciani del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via Emilia Est, n.140;
OPPONENTE contro
rappresento e difeso, giusta procura apposta in calce al decreto CP_1
ingiuntivo, dall'Avv.to Patrizia Mammone del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata in Parma, Vicolo dei Mulini n. 6;
OPPOSTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 17.02.2025 e ritualmente notificato, la società
[...]
proponeva opposizione avverso il D.I. n. 346/2024 - R.G. Parte_1
1254/2024, emesso in data 23.12.2024, con cui il Tribunale di Parma, in funzione di
Giudice del Lavoro, le aveva ingiunto il pagamento, a favore di CP_1
di una somma pari ad € 3.067,91 a titolo di retribuzione in relazione alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria (doc. 1 fasc. parte ricorrente).
La società opponente deduceva, da un lato, il versamento, al favore del sig. CP_1
di n. 3 acconti sulla mensilità di luglio 2023 (il primo, in data 20/07/2023, di €.
200,00, il secondo in data 26/07/2023 di €. 200,00, il terzo, in data 14/08/2023 di €.
500,00 per un totale di € 900,00), e, dall'altro, l'avvenuto regolare versamento, da parte della medesima, dei contributi previdenziali nonché dei tributi dovuti in relazione ai crediti retributivi azionati in monitorio.
Tutto ciò premesso, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale di Parma, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte del caso o di legge:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, revocare per tutte le ragioni indicate in narrativa o che emergeranno in corso di causa, il decreto ingiuntivo n. 346/2024 del
23/12/2024, emesso dal Tribunale di Parma nel procedimento RG n. 1254/2024 e notificato in data 07 gennaio 2025, siccome nullo, inammissibile, illegittimo, infondato, non provato o come meglio e conseguentemente rigettare la domanda già proposta dall'opposto in via monitoria, dichiarando che nulla è dovuto da
[...]
(C.F. ) al sig. (C.F. Parte_1 P.IVA_1 CP_1
); C.F._1
IN SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale di Parma considerasse fondata la richiesta di pagamento avversaria, condannare
[...]
(C.F. ), al pagamento di €. 2.167,91, in luogo della Parte_1 P.IVA_1 somma di €. 3.067,91 indicata nel decreto opposto, o di quella maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa o ritenuta di giustizia, per i motivi di cui in narrativa, in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari”.
1.2. Con memoria difensiva del 25.03.2025, si costituiva in giudizio CP_1
contestando la fondatezza delle pretese attoree e chiedendo la reiezione del
[...]
ricorso, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. La causa veniva, quindi, istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 8.04.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, osserva questo giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame, non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, come nella specie, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 3, n.
5754 del 10 marzo 2009 e Cass., sez. Lav., 25 luglio 2011, n. 16199).
Sicché, sia nel caso di mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto, sia in quello di accertamento dell'insussistenza parziale delle obbligazioni retributive azionate, permane il compito di stabilire se i restanti crediti azionati in monitorio siano comunque sussistenti, potendo e dovendo così il decidente revocare il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna che sostituisca il titolo revocato. A riguardo, va ulteriormente evidenziato che - dando luogo l'odierna opposizione a decreto ingiuntivo ad un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale - la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I,
31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815;
Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che “In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale” (cfr.
Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) e che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34).
Ciò posto, con riguardo al riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale, occorre inoltre evidenziare che - in base ad un costante orientamento giurisprudenziale - al creditore che deduca la sussistenza di un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte.
Pertanto, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Di talché, soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento.
Sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si evidenzia che le Sezioni
Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta,
a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
Va considerato, inoltre, che costituisce dovere legale del datore di lavoro quello di rilasciare al dipendente regolare prospetto paga per il periodo relativo alla prestazione lavorativa resa, costituendo la busta paga la prova principale per il datore di lavoro per provare la circostanza relativa al pagamento delle somme (che infatti ben può avvenire in contante) dovute al lavoratore.
La firma per quietanza del lavoratore percipiente non è in sé elemento necessario per la regolarità del documento, ma ne discende che, ove sorga contestazione, l'onere di provare il mancato pagamento (o la non corrispondenza tra erogazioni e buste paga) può incombere sul lavoratore solo in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente. In caso diverso, spetta al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti eseguiti (Cass. 1150/1994). La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, nei confronti del datore di lavoro, le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (L. n. 4 del 1953) che prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass
20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n.
5807/1981; n. 1074/1986 da ultimo n. 2239/2017).
Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.
Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare o estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass. 2 settembre 2003, n. 12769; Cass. 17 marzo 1994 n. 2574, in riferimento alla confessione giudiziale e Cass. 27 settembre 2000 n. 12803).
La busta paga, in sintesi, ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute, sempre che sia chiara e non contraddittoria;
diversamente, ove in essa risulti la indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie la indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), essa è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento.
2.2. Venendo, quindi, al merito del presente giudizio, osserva questo giudicante che il lavoratore, in virtù della documentazione allegata al ricorso in monitorio nonché alla memoria difensiva relativa alla presente fase del giudizio, ha provato per tabulas l'esistenza, la natura, la durata e le modalità del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società opponente e il CCNL che ha regolato il rapporto di lavoro. Ha, altresì, provato le mansioni svolte, l'inquadramento contrattuale riconosciutogli dal datore di lavoro e l'orario di lavoro settimanalmente svolto.
Ne discende che, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal dipendente/creditore, la società opponente avrebbe dovuto provare di avere adempiuto con esattezza alle obbligazioni economiche nascenti dal contratto di lavoro.
La società, invece, non solo non ha offerto la prova del fatto estintivo rappresentato dall'avvenuto pagamento dei crediti retributivi azionati dal lavoratore in monitorio, ma non ha nemmeno contestato il fatto – dedotto dall'ingiungente – relativo alla mancata corresponsione di tali emolumenti, limitandosi a dedurre il versamento, a favore del sig. di n. 3 acconti sulla mensilità di luglio 2023 (il primo, in data CP_1
20/07/2023, di €. 200,00, il secondo in data 26/07/2023 di €. 200,00, il terzo, in data
14/08/2023 di €. 500,00 per un totale di € 900,00).
Di talché, tale allegazione, la quale non ha formato oggetto di alcuna contestazione specifica da parte dell'opponente, deve ritenersi sottratta al thema probandum in quanto fatto pacifico ex art. 115 c.p.c.
Considerato, dunque, che il lavoratore, in sede monitoria, aveva già tenuto conto dei suddetti acconti al fine di quantificare l'esatta somma dovuta, poi ingiunta dal
Tribunale di Parma con il decreto n. 346/20241, va accolta la domanda di pagamento proposta dal lavoratore con riferimento alle seguenti somme, che risultano dalle buste paga emesse dalla società opponente:
- Euro 1.083,00 a titolo di retribuzione spettante per la mensilità di luglio 2023;
- Euro 905,41 a titolo di retribuzione spettante per la mensilità di agosto 2023;
- Euro 648,71 a titolo di retribuzione spettante per la mensilità di settembre 2023;
- Euro 430,79 a titolo di TFR.
Si evidenzia, infine, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, L. 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili
- debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire”
(cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass.,
n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n.
3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n.
12566 del 29 maggio 2014)2.
Sui crediti del ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte
Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
2.3. Di talché, sulla base delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte opponente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro nello scaglione relativo alle controversia di valore compreso tra € 1.101 a € 5.200): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 2.626,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
346/2024, emesso dal Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, in data
23.12.2024.
2) Condanna la società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite a favore di CP_1
spese che si liquidano in euro 2.626,00 per compensi professionali, oltre
[...]
spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 8 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si veda il doc. 3 prodotto con il ricorso per ingiunzione, ossia il conteggio effettuato dall'Ufficio Vertenze della CGIL di Parma in cui l'acconto percepito dal sig. i € 900,00 complessivi, CP_1 esattamente come dichiarati anche da parte opponente, sono stati imputati, e, quindi, sottratti dall'importo del cedolino paga di luglio 2023. 2 Sul punto, va evidenziato che parte opponente, pur affermando di aver sempre provveduto al puntuale pagamento dei contributi previdenziali risultanti dai cedolini, nonché al versamento delle ritenute fiscali di legge e delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore, ha omesso di provare la relativa circostanza.