TAR Roma, sez. 3T, sentenza 19/02/2026, n. 3144
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 25 luglio 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 18 settembre 2023
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Ordinanza collegiale 5 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, rispettosa dei principi di legalità, affidamento e proporzionalità.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà d'impresa ed evidenza pubblica

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tali principi, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback. Inoltre, il payback non altera le procedure di gara né i contratti stipulati.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati: natura retroattiva della fissazione dei tetti di spesa e lesione dell'affidamento

    Il Collegio ritiene che il sistema del payback fosse sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del d.l. 78/2015, e che le imprese avrebbero potuto e dovuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Mancato rispetto delle tempistiche normative per la fissazione dei tetti di spesa e l'adozione delle linee guida

    Le censure sono infondate poiché il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del d.l. 78/2015, e le imprese avrebbero potuto e dovuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 77 Cost. per eterogeneità delle norme

    Il Collegio rinvia alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo cui la violazione dell'art. 77 Cost. si ravvisa solo in caso di evidente mancanza di nesso tra le disposizioni. Nella vicenda in esame, non è ravvisabile tale disomogeneità, data la comune natura finanziaria delle disposizioni.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, rispettosa dei principi di legalità, affidamento e proporzionalità.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà d'impresa ed evidenza pubblica

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tali principi, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback. Inoltre, il payback non altera le procedure di gara né i contratti stipulati.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati: natura retroattiva della fissazione dei tetti di spesa e lesione dell'affidamento

    Il Collegio ritiene che il sistema del payback fosse sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del d.l. 78/2015, e che le imprese avrebbero potuto e dovuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Mancato rispetto delle tempistiche normative per la fissazione dei tetti di spesa e l'adozione delle linee guida

    Le censure sono infondate poiché il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del d.l. 78/2015, e le imprese avrebbero potuto e dovuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 77 Cost. per eterogeneità delle norme

    Il Collegio rinvia alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo cui la violazione dell'art. 77 Cost. si ravvisa solo in caso di evidente mancanza di nesso tra le disposizioni. Nella vicenda in esame, non è ravvisabile tale disomogeneità, data la comune natura finanziaria delle disposizioni.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme legislative alla base del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, rispettosa dei principi di legalità, affidamento e proporzionalità.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà d'impresa ed evidenza pubblica

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tali principi, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback. Inoltre, il payback non altera le procedure di gara né i contratti stipulati.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati: natura retroattiva della fissazione dei tetti di spesa e lesione dell'affidamento

    Il Collegio ritiene che il sistema del payback fosse sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del d.l. 78/2015, e che le imprese avrebbero potuto e dovuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Mancato rispetto delle tempistiche normative per la fissazione dei tetti di spesa e l'adozione delle linee guida

    Le censure sono infondate poiché il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del d.l. 78/2015, e le imprese avrebbero potuto e dovuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 77 Cost. per eterogeneità delle norme

    Il Collegio rinvia alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo cui la violazione dell'art. 77 Cost. si ravvisa solo in caso di evidente mancanza di nesso tra le disposizioni. Nella vicenda in esame, non è ravvisabile tale disomogeneità, data la comune natura finanziaria delle disposizioni.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le doglianze attengono alla correttezza dell'accertamento tecnico-contabile del quantum debeatur, configurandosi come diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, la cui controversia spetta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le doglianze attengono alla correttezza dell'accertamento tecnico-contabile del quantum debeatur, configurandosi come diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, la cui controversia spetta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le doglianze attengono alla correttezza dell'accertamento tecnico-contabile del quantum debeatur, configurandosi come diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, la cui controversia spetta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le doglianze attengono alla correttezza dell'accertamento tecnico-contabile del quantum debeatur, configurandosi come diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, la cui controversia spetta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le doglianze attengono alla correttezza dell'accertamento tecnico-contabile del quantum debeatur, configurandosi come diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, la cui controversia spetta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le doglianze attengono alla correttezza dell'accertamento tecnico-contabile del quantum debeatur, configurandosi come diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, la cui controversia spetta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Inammissibilità questione di legittimità costituzionale art. 7 d.l. 95/2025

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile nel presente giudizio poiché la ricorrente non ha inteso avvalersi della possibilità di pagare in forma ridotta, rendendo la norma non rilevante per la decisione della controversia.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le doglianze attengono alla correttezza dell'accertamento tecnico-contabile del quantum debeatur, configurandosi come diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, la cui controversia spetta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le doglianze attengono alla correttezza dell'accertamento tecnico-contabile del quantum debeatur, configurandosi come diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, la cui controversia spetta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le doglianze attengono alla correttezza dell'accertamento tecnico-contabile del quantum debeatur, configurandosi come diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, la cui controversia spetta al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 19/02/2026, n. 3144
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3144
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo