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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 6214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6214 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45118 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. POLINARI GIANFRANCO per Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 4670/2023 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
La ha concluso chiedendo di stabilire che: “ 1) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio Pt_1
mantenimento 2) la casa coniugale sita in Roma alla Via Renzo da Ceri n. 195 resta assegnata alla moglie;
3) il sig. erogherà alla sig.ra la somma mensile di euro 300,00 per il CP_1 Pt_1 mantenimento delle figlie e oltre rivalutazione ISTAT , oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2 mediche, scolastiche e ricreative concordate tra le parti;
4) la figlia minore è affidata Per_2 congiuntamente alle parti e collocata presso il domicilio materno alla madre, il padre potrà vederla e tenerla con sé tre gg. a settimana da concordare con la madre, per 15 gg. Nel periodo estivo da concordare entro il 31.5 di ogni anno con l'altro genitore, e sempre alternandosi con la madre per 7 gg. nel periodo natalizio e per 3 gg. nel periodo pasquale;
5) Le parti si scambiano il reciproco consenso al rilascio del passaporto.”
Quanto alle statuizioni relative alle figlie, rileva che in corso di causa anche la secondogenita nata il [...], ha raggiunto la maggiore età e pertanto nulla va più statuito in Per_2
merito all'affidamento, collocamento e frequentazione della stessa. Non essendo stata dedotta la raggiunta autosufficienza economica delle figlie, va confermata l'assegnazione della ex casa familiare alla madre, con cui le predette sono rimaste a vivere.
Quanto alle statuizioni patrimoniali, premesso che in sede di separazione consensuale (vedi verbale in atti) il operaio, ha dichiarato un reddito netto mensile di 900,00 euro CP_1
mensili per 12 mensilità e la insegnante, un reddito netto mensile di 1.500,00 euro Pt_1
(lievemente aumentato, come da CUD 2023 in atti), avendo la ricorrente chiesto di porre a carico del resistente un assegno, quale contributo al mantenimento di entrambe le figlie, dell'importo di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e ricreative concordate tra le parti, confermando, pertanto, le condizioni concordate in sede di separazione, considerata la maggiore età delle figlie, che non consente al Tribunale di operare valutazioni d'ufficio (diversamente che per i minori) e non essendovi elementi per ritenere che il resistente non sia più in grado di contribuire al mantenimento delle stesse nella misura già concordata in sede di separazione, va confermato l'obbligo del CP_1
di corrispondere alla a far data dalla domanda (10.9.2019), un assegno mensile pari a Pt_1
complessivi 300,00 euro, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla entro il 5 di Pt_1
ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine forense.
Stante la sostanziale non opposizione del resistente, va dichiarata la irripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede:
1) assegna a la ex casa familiare sita in Roma, via Renzo da Ceri, 193; Parte_1
2) pone a carico di a decorrere dal 10.9.2020, un assegno pari a 300 Controparte_1
euro mensili, quale contributo al mantenimento delle due figlie e , Per_2 Per_1 da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente
Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine forense.;
3) spese irripetibili.
Roma, 22.4.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45118 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. POLINARI GIANFRANCO per Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 4670/2023 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
La ha concluso chiedendo di stabilire che: “ 1) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio Pt_1
mantenimento 2) la casa coniugale sita in Roma alla Via Renzo da Ceri n. 195 resta assegnata alla moglie;
3) il sig. erogherà alla sig.ra la somma mensile di euro 300,00 per il CP_1 Pt_1 mantenimento delle figlie e oltre rivalutazione ISTAT , oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2 mediche, scolastiche e ricreative concordate tra le parti;
4) la figlia minore è affidata Per_2 congiuntamente alle parti e collocata presso il domicilio materno alla madre, il padre potrà vederla e tenerla con sé tre gg. a settimana da concordare con la madre, per 15 gg. Nel periodo estivo da concordare entro il 31.5 di ogni anno con l'altro genitore, e sempre alternandosi con la madre per 7 gg. nel periodo natalizio e per 3 gg. nel periodo pasquale;
5) Le parti si scambiano il reciproco consenso al rilascio del passaporto.”
Quanto alle statuizioni relative alle figlie, rileva che in corso di causa anche la secondogenita nata il [...], ha raggiunto la maggiore età e pertanto nulla va più statuito in Per_2
merito all'affidamento, collocamento e frequentazione della stessa. Non essendo stata dedotta la raggiunta autosufficienza economica delle figlie, va confermata l'assegnazione della ex casa familiare alla madre, con cui le predette sono rimaste a vivere.
Quanto alle statuizioni patrimoniali, premesso che in sede di separazione consensuale (vedi verbale in atti) il operaio, ha dichiarato un reddito netto mensile di 900,00 euro CP_1
mensili per 12 mensilità e la insegnante, un reddito netto mensile di 1.500,00 euro Pt_1
(lievemente aumentato, come da CUD 2023 in atti), avendo la ricorrente chiesto di porre a carico del resistente un assegno, quale contributo al mantenimento di entrambe le figlie, dell'importo di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e ricreative concordate tra le parti, confermando, pertanto, le condizioni concordate in sede di separazione, considerata la maggiore età delle figlie, che non consente al Tribunale di operare valutazioni d'ufficio (diversamente che per i minori) e non essendovi elementi per ritenere che il resistente non sia più in grado di contribuire al mantenimento delle stesse nella misura già concordata in sede di separazione, va confermato l'obbligo del CP_1
di corrispondere alla a far data dalla domanda (10.9.2019), un assegno mensile pari a Pt_1
complessivi 300,00 euro, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla entro il 5 di Pt_1
ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine forense.
Stante la sostanziale non opposizione del resistente, va dichiarata la irripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede:
1) assegna a la ex casa familiare sita in Roma, via Renzo da Ceri, 193; Parte_1
2) pone a carico di a decorrere dal 10.9.2020, un assegno pari a 300 Controparte_1
euro mensili, quale contributo al mantenimento delle due figlie e , Per_2 Per_1 da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente
Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine forense.;
3) spese irripetibili.
Roma, 22.4.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi