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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 5383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5383 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa SA UN, nella causa iscritta al n. 5207/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti IN IG, LO GIUDICE MARCO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(dott. CAVADI RENZO ex art. 417 bis c.p.c.)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 9/12/2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive relative al periodo
30.10.2010-31.8.2018 in relazione all'orario di lavoro a tempo pieno con condanna del
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, a provvedervi, unitamente al Controparte_1 versamento dei contributi previdenziali per il medesimo orario nei limiti della prescrizione quinquennale;
condanna il , in persona del alla Controparte_1 Controparte_2 rifusione delle spese di lite, che si liquidano in favore del ricorrente in euro 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e si distraggono in favore degli avv.ti LO GIUDICE MARCO e IN IG, e in favore di in euro 1.300,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per CP_3 legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3.4.2024 il ricorrente in epigrafe avendo premesso di aver lavorato come assistente amministrativo alle dipendenze del convenuto in forza di plurimi e consecutivi CP_1 incarichi di Co.co.co dal 01.7.2001 sino al 31.8.2018 e di essere stato immesso in ruolo in data 1.9.2018, chiedeva: «Accertare e dichiarare l'illegittimità dei decreti di determinazione delle differenze retributive emessi dal
e il conseguente diritto di parte ricorrente a percepire le differenze retributive per il Controparte_1 periodo dal 30/10/2010 al 31/08/2018 nella misura pari ad € 46.369,87 lordi, o in quella diversa misura da determinarsi anche a mezzo di CTU, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
2) Per l'effetto condannare il
al pagamento in favore del ricorrente della predetta somma, detraendo quanto già Controparte_1 versato a titolo di differenze retributive;
3) Condannare il convenuto al pagamento in favore dell dei CP_1 CP_3 contributi omessi in ragione dell'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro in relazione al periodo di lavoro di fatto subordinato dal 01/07/2001 al 31/08/2018 nella misura pari ad € 108.963,26 o in quella diversa misura da determinarsi anche a mezzo di CTU;
4) In subordine, laddove si ritenga prescritto l'azionato credito contributivo:
Condannare il convenuto al pagamento in favore dell' dei contributi omessi non prescritti relativamente CP_1 CP_3 al periodo dal 17/03/2015 al 31/08/2018 nella misura pari ad € 24.329,92 o in quella diversa misura da determinarsi anche a mezzo di CTU;
Accertare e dichiarare sussistente il danno da omissione contributiva da parte del con riferimento al periodo 01/07/2001 al 16/03/2015 e che tale danno ammonta ad € Controparte_1
84.633,34 o in quella diversa misura da determinarsi anche a mezzo di CTU;
Per l'effetto condannare il convenuto
in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento in forma specifica consistente nella costituzione da parte CP_1 dell' in favore dell'esponente, di una rendita vitalizia corrispondente ai contributi omessi ai sensi e per gli effetti CP_3 dell'art. 13 della L. 1338/1962, pari alla quota di contributi previdenziali cui l'istante avrebbe avuto diritto se fosse stato correttamente inquadrato come assistente amministrativo con riferimento al periodo dal 01/07/2001 al
16/03/2015 e che la costituzione di tale rendita avvenga tramite il pagamento da parte del Ministero delle relativa riserva matematica in favore dell' nella misura pari ad € € 84.633,34 o in quella diversa misura da determinarsi CP_3 anche a mezzo di CTU;
5) Condannare parti convenute al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari».
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il convenuto formulava eccezioni preliminari e, nel CP_1 merito, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
chiedeva «accogliere la domanda CP_3 di parte ricorrente volta alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale esclusivamente nei limiti della prescrizione. Sulla richiesta di rendita vitalizia ritenere e dichiarare inammissibile e/o improcedibile ai sensi di legge se avanzata direttamente nei confronti del con l'odierno ricorso per assenza della relativa CP_3 indefettibile domanda amministrativa;
in maggior subordine, nel merito, ritenere e dichiarare che parte ricorrente non ha diritto al riconoscimento della rendita vitalizia per i motivi di cui in narrativa;
mandare assolto l dalle domande CP_3 tutte proposte nei suoi confronti».
Disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha depositato note scritte e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Dalla tardiva costituzione in giudizio del convenuto in data 20.5.2025, laddove la CP_1 prima udienza era fissata per l'8.5.2025, derivano le conseguenze previste dall'art. 416 c.p.c., con decadenza dalla possibilità di formulare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, come la prescrizione (si cfr.no a riguardo, ex plurimis, Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 18602 del 05/08/2013, Sez.
L, Sentenza n. 16326 del 13/07/2009) e di articolare mezzi istruttori, anche documentali.
***
Nel merito il ricorso risulta fondato nei limiti di quanto di seguito esposto.
Il ricorrente lamenta la quantificazione delle differenze retributive per il periodo 30/10/2010-
31/08/2018, non sussistendo nelle sentenze n. 619/2017 del Tribunale di Termini Imerese e n.
4191/2022 del Tribunale di Palermo alcun elemento che potesse legittimare il calcolo delle differenze medesime in base ad un orario lavorativo ridotto rispetto a quello ordinario.
A tal riguardo parte convenuta non ha allegato elementi fattuali e probatori che consentissero di avallare il calcolo effettuato.
Deve richiamarsi il principio affermato dalla Suprema Corte a tenore del quale il convenuto con domanda di pagamento di differenze retributive riferite all'orario di lavoro a tempo pieno, ove ritenga che la prestazione lavorativa sia stata resa con orario lavorativo ridotto, deve dimostrare che le prestazioni lavorative da remunerare hanno avuto una durata inferiore al tempo pieno (cfr. Cass.
7540/24).
Il dovrà quindi provvedere alla quantificazione delle differenze retributive in relazione CP_1 all'orario full time spettanti al ricorrente per il periodo 30.10.2010-31.8.2018 e al versamento dei contributi previdenziali nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale.
Conseguono le statuizioni di cui al dispositivo, con assorbimento degli ulteriori motivi ed eccezioni delle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Luigi Serino e Marco Lo Giudice, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 9/12/2025
La Giudice del Lavoro
SA UN