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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/04/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3331/2023 R.G.
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3331/2023 R.G., promossa
da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carlo Giaquinta
- opponente - contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambe rappresentate e difese dall'avv. Stefano Garofalo C.F._3
- opposte -
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio (introdotto con ricorso depositato il 15.11.2023) ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.1202/2023, Parte_1 emesso da questo Tribunale in data 11.10.2023 e notificato in data 20.10.2023, per il pagamento, in favore di e della somma di € 25.600,00, a titolo CP_1 Controparte_2 di canoni locatizi per il periodo dal dì 1.2.2017 al 30.9.2021, in virtù di contratto di locazione stipulato inter partes in data 1.1.2016 e registrato il 21.1.2016, avente ad oggetto l'immobile sito in Ragusa nella via G. Di Vittorio n.5-7, adibito ad uso commerciale, per la durata di anni sei a decorrere dal 1.1.2016, per un canone mensile pari ad € 800,00, da corrispondersi entro il quinto giorno di ogni mese.
L'opponente eccepiva, in particolare:
l'inammissibilità dell'azione per rinuncia alla domanda formulata nel giudizio n.295/2022 R.G., definito con sentenza n.1275/2023, pubblicata il 7.9.2023. L'opponente esponeva, in particolare, che e - CP_1 Controparte_2 convenute dalla nel giudizio n. 295/2022 R.G. al fine di ottenere la Parte_1 pronuncia della risoluzione del contratto di locazione per inadempimento di esse locatrici - si erano elevate ad attrici in via riconvenzionale chiedendo la condanna dell'odierna opponente al pagamento dei canoni scaduti dall'1.4.2016 al 31.7.2018 (oltre che dei costi di ripristino dell'immobile) e che, tuttavia, a pagina 1 di 6 seguito del mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., in seno alla memoria integrativa, il loro procuratore aveva dichiarato di rinunciare alla spiegata domanda riconvenzionale di condanna pecuniaria, con conseguente impossibilità di una riproposizione di quest'ultima domanda nell'odierno giudizio;
l'intervenuta prescrizione del credito relativamente ai canoni locatizi dovuti sino alla data del 31.7.2018, per decorso del termine quinquennale di cui all'art.2948 n.3 c.c.; all'uopo, l'opponente precisava di avere rilasciato l'immobile locato nell'estate del 2017 e che, nonostante questa circostanza fosse ben nota alle locatrici (avendolo costoro anche ammesso, a dire dell'opponente, in seno alla comparsa di costituzione nel precedente giudizio), esse medesime non avevano mai formalmente chiesto il pagamento dei canoni di locazione, se non in forza di ricorso per decreto ingiuntivo, depositato nel mese di ottobre 2023, a distanza di più di sette anni dal maturare della lamentata morosità;
la non debenza dei canoni richiesti per il periodo successivo a quello travolto dalla prescrizione (31.7.2018); sul punto l'opponente rilevava che le locatrici avevano domandato in via riconvenzionale solo la corresponsione dei canoni sino al 31.7.2018 e che, in ogni caso, nell'estate 2017, la conduttrice Parte_1 aveva provveduto alla riconsegna del suddetto immobile, sicché nulla doveva ritenersi dovuto a partire da tale data;
che, in ogni caso, le opposte e non potevano vantare alcun CP_1 CP_2 credito nei confronti della conduttrice poiché la aveva sospeso il Parte_1 pagamento dei canoni di locazione a fronte dei lamentati gravi inadempimenti di parte locatrice (responsabile della violazione dell'obbligo di concedere in locazione un immobile idoneo all'uso convenuto), come accertato con la sentenza n.1275/2023 di questo Tribunale;
che, addirittura, tale sospensione nel pagamento dei canoni non era mai stata formalmente contestata dalle locatrici, le quali non avevano mai preteso, prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, l'osservanza dell'obbligo di pagamento, così generando “un affidamento sulla rinuncia del credito sino ad allora maturato nei confronti del conduttore”.
Indi, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Si costituivano in giudizio e le quali contestavano CP_1 Controparte_2 puntualmente la fondatezza della proposta opposizione e, pertanto, chiedevano, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., la conferma del decreto stesso;
in via subordinata, chiedevano che il Tribunale volesse “ritenere e dichiarare il diritto delle opposte ad ottenere il pagamento dei canoni scaduti dall' 1.02.2017 al giugno 2018 e conseguentemente condannare l'opponente al pagamento dei canoni scaduti dall' 1.02.2017 sino al giugno 2018, pari ad € 13.600,00”, tenuto conto dell'epoca (giugno 2018) in cui parte conduttrice aveva formalizzato la propria volontà di recedere dal contratto di locazione.
pagina 2 di 6 In seno alle note scritte ex art.127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 15.3.2024,
deduceva che, giusta apposita attestazione versata in atti, la sentenza Parte_1
n.1275/2023, emessa dal Tribunale di Ragusa e pubblicata il 7.9.2023, era passata in giudicato in data 8.3.2024, sicché la pronuncia, ivi contenuta, di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento delle locatrici era da ritenersi preclusiva di qualsiasi altra azione avente ad oggetto una pretesa derivante dal medesimo contratto di locazione.
<<<>>> 1. Ciò posto, va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'azione per rinuncia alla domanda espressa nel giudizio n. 295/2022 R.G.. La sentenza n.1275/2023, conclusiva di quest'ultimo giudizio, passata in giudicato in data 8.3.2024, ha infatti ritenuto invalida quella rinuncia e dichiarato, comunque, le domande riconvenzionali, proposte dalle locatrici1, improcedibili per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. Si legge, in particolare, nella parte motiva di detta sentenza: “A seguito del mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., in seno alla memoria integrativa, il difensore delle locatrici convenute dichiarava di rinunciare alla domanda riconvenzionale inizialmente spiegata, segnatamente a quella di condanna pecuniaria, mentre insisteva nella domanda di risoluzione contrattuale e restituzione delle chiavi dell'immobile. Trattasi, tuttavia, di rinuncia invalida, posto che la rinuncia alla domanda, quale quella in esame, è atto dispositivo del diritto in contesa e, come tale, deve essere preceduta da procura speciale della parte interessata, procura che, nel caso in scrutinio, difetta (il mandato ad litem fa riferimento soltanto alla rinuncia agli atti del giudizio). E' pacifico però che, per le domande riconvenzionali siccome proposte dalle convenute
, queste ultime hanno omesso di presentare la domanda di mediazione Controparte_3 obbligatoria, che, ex art. 5, co.
1-bis, D.lgs 28/2010, rappresenta condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ne deriva che le domande riconvenzionali in questione, non legittimamente rinunciate dal difensore, vanno dichiarate improcedibili”. Ora, è chiaro che la sentenza che dichiara l'improcedibilità di una domanda è pronuncia di mero rito, che cioè non decide su quella domanda nel merito, e come tale non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, con la conseguenza che tale pronuncia non preclude la riproposizione della stessa domanda in altro giudizio (Cass. 23130/2020; Cass. sent. n.13614/2010). 2. Venendo ad esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, si osserva che il credito relativo a canoni di locazione è soggetto a prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n.3, c.c. ed il relativo termine decorre, trattandosi di prestazioni autonome, distinte e periodiche, dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento. Orbene, nella specie, emerge ex actis che il primo atto interruttivo utile è costituito dalla comparsa di costituzione, depositata nel giudizio n. 295/2022 R.G. da e CP_1 in data 19.4.2022, in seno alla quale le locatrici, elevandosi ad attrici in via Controparte_2 riconvenzionale, hanno chiesto la condanna di parte conduttrice al pagamento dei canoni 1 Domande riconvenzionali volte ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione, nonché la condanna della al pagamento dei canoni scaduti dal dì 1.4.2016 al 31.7.2018 (oltre che dei costi di ripristino Parte_1 dell'immobile). pagina 3 di 6 scaduti dall'1.4.2016 al 31.7.2018; ne deriva che, avuto riguardo alla domanda, per cui oggi è processo, di pagamento dei canoni scaduti dall'1.2.2017 al 30.9.2021, alla data del 19.4.2022, era già prescritto il diritto ai canoni scaduti sino al 18.4.2017, sicchè non sono dovute, per intervenuta prescrizione, le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2017. 3. Per quanto attiene, poi, agli ulteriori canoni pretesi, la a giustificazione Parte_1 dell'infondatezza del relativo credito, oppone l'avvenuto accertamento, con sentenza irrevocabile n. 1275/2023 del 7.9.2023, dell'inadempimento delle locatrici all'obbligo di concedere in locazione un immobile idoneo all'uso convenuto, ossia quello di ristorazione con somministrazione;
in particolare, detta sentenza, escludendo che il rapporto locativo fosse cessato a causa del recesso operato dalla conduttrice, ha risolto, per inadempimento delle locatrici, il contratto di locazione inter partes. In particolare, la sentenza de qua ha acclarato l'inadempimento originario delle locatrici all'obbligo di consegnare al conduttore un immobile idoneo all'uso convenuto e tale inadempimento ha ritenuto grave, così da fondare la pronuncia di risoluzione del contratto di locazione tra le parti;
ne deriva allora che, se il locatore consegna al conduttore un immobile inidoneo all'uso pattuito, il conduttore, che - per tale inidoneità - non abbia fatto uso dell'immobile, può, per il periodo di mancato godimento, rifiutare la prestazione posta a suo carico (pagamento del canone), eccependo ex art. 1460 c.c. l'inadempimento di controparte. Nel caso di specie, è emerso che la – così come dalla stessa confermato - non Parte_1 ha corrisposto i canoni di locazione per essere stata “compromessa la possibilità di godimento del bene, per fatto imputabile al locatore”, sebbene risulti che ella abbia comunque esercitato la propria attività commerciale fino al mese di giugno 2017, riconsegnando le chiavi dell'immobile solo dopo la pronuncia della sentenza n. 1275/2023, siccome dedotto dalle opposte. Tale circostanza, ossia l'esercizio dell'attività nell'immobile locato sino al mese di giugno 2017, è stata confermata da entrambe le parti interessate: la conduttrice, in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio, ha dedotto di avere “…chiuso l'attività nel giugno 2017…” (pag.5) e “…provveduto a cessare la propria attività commerciale ed a rilasciare l'immobile già molto tempo prima della missiva del 31.07.2018, ovvero nell'estate del 2017…” (pag. 6); le locatrici, dall'altro lato, hanno affermato, a pag. 4 della comparsa di costituzione nel giudizio n. 295/2022 R.G., che “Nel giugno 2017, nell'evidente difficoltà di fronteggiare i costi connessi all'attività imprenditoriale…la sig.ra chiudeva Parte_1
l'attività…Successivamente controparte trasmetteva lettera raccomandata del giugno 2018 ove comunicava la risoluzione del contratto (comunicazione funzionale alla proposizione del presente giudizio, visto che – di fatto – la medesima aveva rilasciato l'immobile già l'anno precedente)”. Da quanto detto, pertanto, deriva che, pur nell'acclarato inadempimento originario di parte locatrice, la ha comunque esercitato la propria attività commerciale di Parte_1 ristorazione, ben potendo così godere, quantomeno sino a giugno 2017, dell'immobile locato per l'uso convenuto tra le parti.
La oppone il giudicato formatosi in corso di causa, per affermare che la Parte_1 pronunciata risoluzione del contratto per inadempimento delle locatrici priverebbe di fondamento qualsiasi azione tesa a soddisfare crediti che da quel contratto traggano origine.
In proposito, va detto che gli effetti della risoluzione sono disciplinati dall'art. 1458 c.c., il cui primo comma stabilisce che “la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto
pagina 4 di 6 retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”. Come efficacemente spiegato da Cass. 22902/2012, l'enunciato principio di cui all'art. 1458 c.c., comma 1, secondo il quale nei contratti di durata - quale è la locazione - la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, “sta a significare che la parte che abbia eseguito la sua prestazione può pretendere la controprestazione fino alla data della pronuncia di risoluzione;
ma (ovviamente) non significa che la controprestazione spetti anche a chi la prestazione non abbia concretamente reso” (come nel caso di specie, in cui il locatore ha consegnato un immobile inidoneo all'uso convenuto). Si legge, infatti, nella parte motiva della citata Cass. 22902/2012: “L'irretroattività concerne le prestazioni eseguite;
non quelle ineseguite, e l'esigenza di rispetto del sinallagma non viene meno neppure nella disciplina degli effetti della risoluzione. Nella specie si è accertato che, nel periodo successivo alla giustificata chiusura dell'attività, l'affittuario non ha percepito la prestazione corrispettiva a causa dell'inagibilità dei locali. Ne consegue che egli non può essere condannato al pagamento del canone per quel periodo, pur se anteriore alla pronuncia di risoluzione”; il caso sottoposto all'attenzione dei giudici della Suprema Corte riguardava un affitto di azienda (anch'esso contratto di durata), per il quale la Corte di appello, da un lato, aveva accertato che le gravi infiltrazioni d'acqua, minacciando l'impianto elettrico e creando una situazione di pericolo per il pubblico, avevano giustificato la scelta imprenditoriale di chiudere la discoteca, donde l'attribuzione alla concedente della responsabilità per la risoluzione del rapporto;
dall'altro lato - e contraddittoriamente - lo stesso giudice di merito aveva imposto ad esso affittuario l'obbligo di corrispondere i canoni mensili di affitto per il periodo di chiusura dell'attività, ascrivibile a colpa del concedente. Invero, Cass. 22902/2012 ha affermato: “Per poter decidere diversamente la Corte (di merito) avrebbe dovuto dimostrare che - sulla base della valutazione complessiva degli eventi e del rapporto materialmente svoltosi fra le parti - vi erano altre e peculiari ragioni idonee a giustificare il permanere dell'obbligo del pagamento, nonostante il mancato godimento dell'azienda (in ipotesi, perché l'affittuario aveva comunque tratto vantaggio dalla detenzione dell'immobile, od aveva impedito al concedente di farne altrimenti uso, o gli aveva arrecato altri danni, ecc.)”, evenienze neppure dedotte, né tanto meno provate nel caso di specie.
4. Deve allora concludersi che - tenuto conto della intervenuta prescrizione del credito relativo ai canoni di febbraio, marzo ed aprile 2017 - l'opponente è tenuta a corrispondere alle locatrici i canoni per i mesi di maggio e giugno 2017, per l'importo di € 1.600,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo. Per contro, in virtù delle suesposte considerazioni, la non può essere Parte_1 condannata al pagamento dei canoni di locazione per il periodo successivo alla chiusura dell'attività a giugno 2017, pur se anteriore alla sentenza di risoluzione del contratto di locazione. Ne consegue che l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e va Parte_1 condannata al pagamento, in favore di e a titolo di canoni CP_1 Controparte_2 locatizi per i mesi di maggio e giugno 2017, della somma di € 1.600,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in particolare applicando lo scaglione di valore rapportato all'ammontare (€ 1.600,00) del credito nei limiti della sua riconosciuta fondatezza;
allo stesso modo, vanno rideterminate le pagina 5 di 6 spese (compensi e spese vive) da porre a carico del soccombente per il procedimento monitorio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3331/2023 R.G., REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1202/2023, emesso da questo Tribunale in data 11.10.2023 e notificato in data 20.10.2023 e CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1
e a titolo di canoni locatizi per i mesi di maggio e giugno CP_1 Controparte_2
2017, della somma di € 1.600,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo. CONDANNA alla rifusione, in favore di e Parte_1 CP_1 CP_2
delle spese processuali che – tenuto conto anche della fase monitoria – liquida in €
[...]
2.007,50 per compensi ed € 76,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ragusa, in data 3.4.2025 Il Giudice Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3331/2023 R.G., promossa
da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carlo Giaquinta
- opponente - contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambe rappresentate e difese dall'avv. Stefano Garofalo C.F._3
- opposte -
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ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio (introdotto con ricorso depositato il 15.11.2023) ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.1202/2023, Parte_1 emesso da questo Tribunale in data 11.10.2023 e notificato in data 20.10.2023, per il pagamento, in favore di e della somma di € 25.600,00, a titolo CP_1 Controparte_2 di canoni locatizi per il periodo dal dì 1.2.2017 al 30.9.2021, in virtù di contratto di locazione stipulato inter partes in data 1.1.2016 e registrato il 21.1.2016, avente ad oggetto l'immobile sito in Ragusa nella via G. Di Vittorio n.5-7, adibito ad uso commerciale, per la durata di anni sei a decorrere dal 1.1.2016, per un canone mensile pari ad € 800,00, da corrispondersi entro il quinto giorno di ogni mese.
L'opponente eccepiva, in particolare:
l'inammissibilità dell'azione per rinuncia alla domanda formulata nel giudizio n.295/2022 R.G., definito con sentenza n.1275/2023, pubblicata il 7.9.2023. L'opponente esponeva, in particolare, che e - CP_1 Controparte_2 convenute dalla nel giudizio n. 295/2022 R.G. al fine di ottenere la Parte_1 pronuncia della risoluzione del contratto di locazione per inadempimento di esse locatrici - si erano elevate ad attrici in via riconvenzionale chiedendo la condanna dell'odierna opponente al pagamento dei canoni scaduti dall'1.4.2016 al 31.7.2018 (oltre che dei costi di ripristino dell'immobile) e che, tuttavia, a pagina 1 di 6 seguito del mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., in seno alla memoria integrativa, il loro procuratore aveva dichiarato di rinunciare alla spiegata domanda riconvenzionale di condanna pecuniaria, con conseguente impossibilità di una riproposizione di quest'ultima domanda nell'odierno giudizio;
l'intervenuta prescrizione del credito relativamente ai canoni locatizi dovuti sino alla data del 31.7.2018, per decorso del termine quinquennale di cui all'art.2948 n.3 c.c.; all'uopo, l'opponente precisava di avere rilasciato l'immobile locato nell'estate del 2017 e che, nonostante questa circostanza fosse ben nota alle locatrici (avendolo costoro anche ammesso, a dire dell'opponente, in seno alla comparsa di costituzione nel precedente giudizio), esse medesime non avevano mai formalmente chiesto il pagamento dei canoni di locazione, se non in forza di ricorso per decreto ingiuntivo, depositato nel mese di ottobre 2023, a distanza di più di sette anni dal maturare della lamentata morosità;
la non debenza dei canoni richiesti per il periodo successivo a quello travolto dalla prescrizione (31.7.2018); sul punto l'opponente rilevava che le locatrici avevano domandato in via riconvenzionale solo la corresponsione dei canoni sino al 31.7.2018 e che, in ogni caso, nell'estate 2017, la conduttrice Parte_1 aveva provveduto alla riconsegna del suddetto immobile, sicché nulla doveva ritenersi dovuto a partire da tale data;
che, in ogni caso, le opposte e non potevano vantare alcun CP_1 CP_2 credito nei confronti della conduttrice poiché la aveva sospeso il Parte_1 pagamento dei canoni di locazione a fronte dei lamentati gravi inadempimenti di parte locatrice (responsabile della violazione dell'obbligo di concedere in locazione un immobile idoneo all'uso convenuto), come accertato con la sentenza n.1275/2023 di questo Tribunale;
che, addirittura, tale sospensione nel pagamento dei canoni non era mai stata formalmente contestata dalle locatrici, le quali non avevano mai preteso, prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, l'osservanza dell'obbligo di pagamento, così generando “un affidamento sulla rinuncia del credito sino ad allora maturato nei confronti del conduttore”.
Indi, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Si costituivano in giudizio e le quali contestavano CP_1 Controparte_2 puntualmente la fondatezza della proposta opposizione e, pertanto, chiedevano, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., la conferma del decreto stesso;
in via subordinata, chiedevano che il Tribunale volesse “ritenere e dichiarare il diritto delle opposte ad ottenere il pagamento dei canoni scaduti dall' 1.02.2017 al giugno 2018 e conseguentemente condannare l'opponente al pagamento dei canoni scaduti dall' 1.02.2017 sino al giugno 2018, pari ad € 13.600,00”, tenuto conto dell'epoca (giugno 2018) in cui parte conduttrice aveva formalizzato la propria volontà di recedere dal contratto di locazione.
pagina 2 di 6 In seno alle note scritte ex art.127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 15.3.2024,
deduceva che, giusta apposita attestazione versata in atti, la sentenza Parte_1
n.1275/2023, emessa dal Tribunale di Ragusa e pubblicata il 7.9.2023, era passata in giudicato in data 8.3.2024, sicché la pronuncia, ivi contenuta, di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento delle locatrici era da ritenersi preclusiva di qualsiasi altra azione avente ad oggetto una pretesa derivante dal medesimo contratto di locazione.
<<<>>> 1. Ciò posto, va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'azione per rinuncia alla domanda espressa nel giudizio n. 295/2022 R.G.. La sentenza n.1275/2023, conclusiva di quest'ultimo giudizio, passata in giudicato in data 8.3.2024, ha infatti ritenuto invalida quella rinuncia e dichiarato, comunque, le domande riconvenzionali, proposte dalle locatrici1, improcedibili per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. Si legge, in particolare, nella parte motiva di detta sentenza: “A seguito del mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., in seno alla memoria integrativa, il difensore delle locatrici convenute dichiarava di rinunciare alla domanda riconvenzionale inizialmente spiegata, segnatamente a quella di condanna pecuniaria, mentre insisteva nella domanda di risoluzione contrattuale e restituzione delle chiavi dell'immobile. Trattasi, tuttavia, di rinuncia invalida, posto che la rinuncia alla domanda, quale quella in esame, è atto dispositivo del diritto in contesa e, come tale, deve essere preceduta da procura speciale della parte interessata, procura che, nel caso in scrutinio, difetta (il mandato ad litem fa riferimento soltanto alla rinuncia agli atti del giudizio). E' pacifico però che, per le domande riconvenzionali siccome proposte dalle convenute
, queste ultime hanno omesso di presentare la domanda di mediazione Controparte_3 obbligatoria, che, ex art. 5, co.
1-bis, D.lgs 28/2010, rappresenta condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ne deriva che le domande riconvenzionali in questione, non legittimamente rinunciate dal difensore, vanno dichiarate improcedibili”. Ora, è chiaro che la sentenza che dichiara l'improcedibilità di una domanda è pronuncia di mero rito, che cioè non decide su quella domanda nel merito, e come tale non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, con la conseguenza che tale pronuncia non preclude la riproposizione della stessa domanda in altro giudizio (Cass. 23130/2020; Cass. sent. n.13614/2010). 2. Venendo ad esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, si osserva che il credito relativo a canoni di locazione è soggetto a prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n.3, c.c. ed il relativo termine decorre, trattandosi di prestazioni autonome, distinte e periodiche, dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento. Orbene, nella specie, emerge ex actis che il primo atto interruttivo utile è costituito dalla comparsa di costituzione, depositata nel giudizio n. 295/2022 R.G. da e CP_1 in data 19.4.2022, in seno alla quale le locatrici, elevandosi ad attrici in via Controparte_2 riconvenzionale, hanno chiesto la condanna di parte conduttrice al pagamento dei canoni 1 Domande riconvenzionali volte ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione, nonché la condanna della al pagamento dei canoni scaduti dal dì 1.4.2016 al 31.7.2018 (oltre che dei costi di ripristino Parte_1 dell'immobile). pagina 3 di 6 scaduti dall'1.4.2016 al 31.7.2018; ne deriva che, avuto riguardo alla domanda, per cui oggi è processo, di pagamento dei canoni scaduti dall'1.2.2017 al 30.9.2021, alla data del 19.4.2022, era già prescritto il diritto ai canoni scaduti sino al 18.4.2017, sicchè non sono dovute, per intervenuta prescrizione, le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2017. 3. Per quanto attiene, poi, agli ulteriori canoni pretesi, la a giustificazione Parte_1 dell'infondatezza del relativo credito, oppone l'avvenuto accertamento, con sentenza irrevocabile n. 1275/2023 del 7.9.2023, dell'inadempimento delle locatrici all'obbligo di concedere in locazione un immobile idoneo all'uso convenuto, ossia quello di ristorazione con somministrazione;
in particolare, detta sentenza, escludendo che il rapporto locativo fosse cessato a causa del recesso operato dalla conduttrice, ha risolto, per inadempimento delle locatrici, il contratto di locazione inter partes. In particolare, la sentenza de qua ha acclarato l'inadempimento originario delle locatrici all'obbligo di consegnare al conduttore un immobile idoneo all'uso convenuto e tale inadempimento ha ritenuto grave, così da fondare la pronuncia di risoluzione del contratto di locazione tra le parti;
ne deriva allora che, se il locatore consegna al conduttore un immobile inidoneo all'uso pattuito, il conduttore, che - per tale inidoneità - non abbia fatto uso dell'immobile, può, per il periodo di mancato godimento, rifiutare la prestazione posta a suo carico (pagamento del canone), eccependo ex art. 1460 c.c. l'inadempimento di controparte. Nel caso di specie, è emerso che la – così come dalla stessa confermato - non Parte_1 ha corrisposto i canoni di locazione per essere stata “compromessa la possibilità di godimento del bene, per fatto imputabile al locatore”, sebbene risulti che ella abbia comunque esercitato la propria attività commerciale fino al mese di giugno 2017, riconsegnando le chiavi dell'immobile solo dopo la pronuncia della sentenza n. 1275/2023, siccome dedotto dalle opposte. Tale circostanza, ossia l'esercizio dell'attività nell'immobile locato sino al mese di giugno 2017, è stata confermata da entrambe le parti interessate: la conduttrice, in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio, ha dedotto di avere “…chiuso l'attività nel giugno 2017…” (pag.5) e “…provveduto a cessare la propria attività commerciale ed a rilasciare l'immobile già molto tempo prima della missiva del 31.07.2018, ovvero nell'estate del 2017…” (pag. 6); le locatrici, dall'altro lato, hanno affermato, a pag. 4 della comparsa di costituzione nel giudizio n. 295/2022 R.G., che “Nel giugno 2017, nell'evidente difficoltà di fronteggiare i costi connessi all'attività imprenditoriale…la sig.ra chiudeva Parte_1
l'attività…Successivamente controparte trasmetteva lettera raccomandata del giugno 2018 ove comunicava la risoluzione del contratto (comunicazione funzionale alla proposizione del presente giudizio, visto che – di fatto – la medesima aveva rilasciato l'immobile già l'anno precedente)”. Da quanto detto, pertanto, deriva che, pur nell'acclarato inadempimento originario di parte locatrice, la ha comunque esercitato la propria attività commerciale di Parte_1 ristorazione, ben potendo così godere, quantomeno sino a giugno 2017, dell'immobile locato per l'uso convenuto tra le parti.
La oppone il giudicato formatosi in corso di causa, per affermare che la Parte_1 pronunciata risoluzione del contratto per inadempimento delle locatrici priverebbe di fondamento qualsiasi azione tesa a soddisfare crediti che da quel contratto traggano origine.
In proposito, va detto che gli effetti della risoluzione sono disciplinati dall'art. 1458 c.c., il cui primo comma stabilisce che “la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto
pagina 4 di 6 retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”. Come efficacemente spiegato da Cass. 22902/2012, l'enunciato principio di cui all'art. 1458 c.c., comma 1, secondo il quale nei contratti di durata - quale è la locazione - la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, “sta a significare che la parte che abbia eseguito la sua prestazione può pretendere la controprestazione fino alla data della pronuncia di risoluzione;
ma (ovviamente) non significa che la controprestazione spetti anche a chi la prestazione non abbia concretamente reso” (come nel caso di specie, in cui il locatore ha consegnato un immobile inidoneo all'uso convenuto). Si legge, infatti, nella parte motiva della citata Cass. 22902/2012: “L'irretroattività concerne le prestazioni eseguite;
non quelle ineseguite, e l'esigenza di rispetto del sinallagma non viene meno neppure nella disciplina degli effetti della risoluzione. Nella specie si è accertato che, nel periodo successivo alla giustificata chiusura dell'attività, l'affittuario non ha percepito la prestazione corrispettiva a causa dell'inagibilità dei locali. Ne consegue che egli non può essere condannato al pagamento del canone per quel periodo, pur se anteriore alla pronuncia di risoluzione”; il caso sottoposto all'attenzione dei giudici della Suprema Corte riguardava un affitto di azienda (anch'esso contratto di durata), per il quale la Corte di appello, da un lato, aveva accertato che le gravi infiltrazioni d'acqua, minacciando l'impianto elettrico e creando una situazione di pericolo per il pubblico, avevano giustificato la scelta imprenditoriale di chiudere la discoteca, donde l'attribuzione alla concedente della responsabilità per la risoluzione del rapporto;
dall'altro lato - e contraddittoriamente - lo stesso giudice di merito aveva imposto ad esso affittuario l'obbligo di corrispondere i canoni mensili di affitto per il periodo di chiusura dell'attività, ascrivibile a colpa del concedente. Invero, Cass. 22902/2012 ha affermato: “Per poter decidere diversamente la Corte (di merito) avrebbe dovuto dimostrare che - sulla base della valutazione complessiva degli eventi e del rapporto materialmente svoltosi fra le parti - vi erano altre e peculiari ragioni idonee a giustificare il permanere dell'obbligo del pagamento, nonostante il mancato godimento dell'azienda (in ipotesi, perché l'affittuario aveva comunque tratto vantaggio dalla detenzione dell'immobile, od aveva impedito al concedente di farne altrimenti uso, o gli aveva arrecato altri danni, ecc.)”, evenienze neppure dedotte, né tanto meno provate nel caso di specie.
4. Deve allora concludersi che - tenuto conto della intervenuta prescrizione del credito relativo ai canoni di febbraio, marzo ed aprile 2017 - l'opponente è tenuta a corrispondere alle locatrici i canoni per i mesi di maggio e giugno 2017, per l'importo di € 1.600,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo. Per contro, in virtù delle suesposte considerazioni, la non può essere Parte_1 condannata al pagamento dei canoni di locazione per il periodo successivo alla chiusura dell'attività a giugno 2017, pur se anteriore alla sentenza di risoluzione del contratto di locazione. Ne consegue che l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e va Parte_1 condannata al pagamento, in favore di e a titolo di canoni CP_1 Controparte_2 locatizi per i mesi di maggio e giugno 2017, della somma di € 1.600,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in particolare applicando lo scaglione di valore rapportato all'ammontare (€ 1.600,00) del credito nei limiti della sua riconosciuta fondatezza;
allo stesso modo, vanno rideterminate le pagina 5 di 6 spese (compensi e spese vive) da porre a carico del soccombente per il procedimento monitorio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3331/2023 R.G., REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1202/2023, emesso da questo Tribunale in data 11.10.2023 e notificato in data 20.10.2023 e CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1
e a titolo di canoni locatizi per i mesi di maggio e giugno CP_1 Controparte_2
2017, della somma di € 1.600,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo. CONDANNA alla rifusione, in favore di e Parte_1 CP_1 CP_2
delle spese processuali che – tenuto conto anche della fase monitoria – liquida in €
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2.007,50 per compensi ed € 76,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ragusa, in data 3.4.2025 Il Giudice Dott.ssa Sandra Levanti
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