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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 25/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 539/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 25 marzo 2025, ore 11:15 innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, collegata da mediante CP_1 applicativo teams, sono comparsi: per 'avv. TOVOLI LEONARDO Parte_1
per nessuno compare. CP_2 Controparte_3
Il giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia dle convenuto.
L'avv. Tovoli si riporta al ricorso e insiste per le rassegnate conclusioni.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e del deposito della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 539/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
LEONARDO TOVOLI, WALTER MICELI, FABIO GANCI e GIOVANNI RINALDI, ed elettivamente domiciliata a Livorno, viale Carducci 3, presso lo studio del difensore
LEONARDO TOVOLI
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_1
ministro p.t.
Parte resistente-contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Prato per accertare il suo diritto alla percezione della Parte_1
retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il CP_3
convenuto e condannarlo al pagamento delle relative differenze retributive, quantificabili in euro 2.834, 34 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il , ritualmente citato, non si è costituito, rimanendo contumace. CP_3
La discussione della causa, di natura documentale, è stata calendarizzata all'udienza del 25 marzo 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Tale soluzione è imposta dalla lettera dell'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, da interpretarsi alla luce dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (che, come noto, vieta un trattamento deteriore giustificato soltanto dal tipo di rapporto – a tempo indeterminato o determinato – e non da ragioni oggettive).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, del tutto condivisibilmente ha affermato: “l'art. 7,
comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non
si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (così testualmente Cass. S.L., ordinanza n. 20015/2018; nello stesso senso si veda anche Cass. S.L. ordinanza n. 6293/2020 secondo cui: “è conforme alla clausola 4 dell'Accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza
del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della
"retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base
della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in
termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
Pag. 3 di 4 "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”).
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docente nella misura di cui alla domanda, con le modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.199, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie, non ravvisandosi ragioni oggettive per un trattamento differente.
Il convenuto, del resto, rimanendo contumace non ha prospettato una diversa CP_3
ricostruzione della vicenda.
Le spese di lite (liquidate applicando i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, e aumentate ex art. 4, co. 1 bis, tenuto conto della natura documentale della causa e della non complessità delle questioni trattate) seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del resistente e liquidate in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. CP_3
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , con conseguente CP_3
condanna al pagamento delle differenze retributive quantificate in euro 2.834,34 oltre interessi legali dalle singole scadenze a saldo;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_3
euro 1.339,00, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.A.P., se dovute, da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Prato, 25 marzo 2025 Il Giudice
Mariella Galano
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 25 marzo 2025, ore 11:15 innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, collegata da mediante CP_1 applicativo teams, sono comparsi: per 'avv. TOVOLI LEONARDO Parte_1
per nessuno compare. CP_2 Controparte_3
Il giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia dle convenuto.
L'avv. Tovoli si riporta al ricorso e insiste per le rassegnate conclusioni.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e del deposito della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 539/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
LEONARDO TOVOLI, WALTER MICELI, FABIO GANCI e GIOVANNI RINALDI, ed elettivamente domiciliata a Livorno, viale Carducci 3, presso lo studio del difensore
LEONARDO TOVOLI
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_1
ministro p.t.
Parte resistente-contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Prato per accertare il suo diritto alla percezione della Parte_1
retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il CP_3
convenuto e condannarlo al pagamento delle relative differenze retributive, quantificabili in euro 2.834, 34 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il , ritualmente citato, non si è costituito, rimanendo contumace. CP_3
La discussione della causa, di natura documentale, è stata calendarizzata all'udienza del 25 marzo 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Tale soluzione è imposta dalla lettera dell'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, da interpretarsi alla luce dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (che, come noto, vieta un trattamento deteriore giustificato soltanto dal tipo di rapporto – a tempo indeterminato o determinato – e non da ragioni oggettive).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, del tutto condivisibilmente ha affermato: “l'art. 7,
comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non
si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (così testualmente Cass. S.L., ordinanza n. 20015/2018; nello stesso senso si veda anche Cass. S.L. ordinanza n. 6293/2020 secondo cui: “è conforme alla clausola 4 dell'Accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza
del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della
"retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base
della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in
termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
Pag. 3 di 4 "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”).
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docente nella misura di cui alla domanda, con le modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.199, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie, non ravvisandosi ragioni oggettive per un trattamento differente.
Il convenuto, del resto, rimanendo contumace non ha prospettato una diversa CP_3
ricostruzione della vicenda.
Le spese di lite (liquidate applicando i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, e aumentate ex art. 4, co. 1 bis, tenuto conto della natura documentale della causa e della non complessità delle questioni trattate) seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del resistente e liquidate in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. CP_3
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , con conseguente CP_3
condanna al pagamento delle differenze retributive quantificate in euro 2.834,34 oltre interessi legali dalle singole scadenze a saldo;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_3
euro 1.339,00, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.A.P., se dovute, da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Prato, 25 marzo 2025 Il Giudice
Mariella Galano
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