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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/10/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1111/2018 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RI US e dall'Avv. LA MAESTRA CARMELA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2 dagli Avv. Ti PIETRO CARROZZA e CARLO CARROZZA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato in data 20 giugno 2018 ha convenuto in giudizio Parte_1 la deducendo di aver prestato attività lavorativa alle Controparte_2 dipendenze della stessa per sei annualità consecutive, dal 2009 al 2014, con contratti a tempo determinato. Il ricorrente ha affermato di aver svolto mansioni di operaio agricolo qualificato, inquadrato al livello 2 area 1 del CCNL “Agricoltura e florovivaismo”, con orario giornaliero dalle ore 7:00 alle ore 16:00 e retribuzione pari a € 40,00 al giorno.
Ha sostenuto che il rapporto di lavoro si è svolto in regime di subordinazione, sotto il potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro, e che, oltre alle mansioni contrattuali, gli venivano affidati compiti estranei al contratto, presso immobili di proprietà della ditta. ha lamentato il mancato pagamento di diverse mensilità relative all'anno Pt_1
2014 (aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre), l'omessa corresponsione della retribuzione per lavoro straordinario, delle ferie non godute, del trattamento di fine rapporto e di altri benefici previsti dalla legge e dal contratto collettivo. Ha inoltre riferito di essere stato costretto a firmare buste paga non veritiere e che, al suo rifiuto, sarebbe stato licenziato. Il ricorrente ha adito il Tribunale chiedendo la condanna della al pagamento della somma di € 22.745,70, a titolo di Controparte_2 differenze retributive e TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da conteggio elaborato dal consulente del lavoro Dr. . Persona_1
A seguito della notificazione del ricorso, si è costituito in giudizio , quale Controparte_2 titolare della ditta individuale ”, contestando integralmente le domande Controparte_2 avversarie.
In via preliminare, ha eccepito la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., nn. 2 e
3, per indeterminatezza della parte convenuta, erroneamente indicata come “
[...]
, società inesistente, e per indeterminatezza dell'oggetto della Controparte_2 domanda, non essendo chiaro se si tratti di mensilità non corrisposte o di differenze retributive, né risultando specificati i titoli e criteri di calcolo.
In subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dal ricorrente, rilevando che, trattandosi di contratti stagionali, il termine decorre dalla cessazione di ciascun rapporto annuale. Ha quindi sostenuto che, alla data del deposito del ricorso, risultavano prescritti i crediti relativi agli anni 2009–2012, e comunque almeno quelli del 2009, non potendo la diffida del 2015 considerarsi idonea ad interrompere la prescrizione per le differenze retributive, non essendo specifica né dettagliata.
Nel merito, il resistente ha negato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato continuativo, affermando che il sig. è stato assunto con contratti stagionali, in Pt_1 base alle esigenze aziendali, e che ha sempre percepito la retribuzione pattuita, pari a €
63,895 giornalieri, come da buste paga allegate e sottoscritte per quietanza. Ha inoltre contestato il mancato pagamento delle mensilità del 2014, sostenendo che le stesse risultano regolarmente corrisposte, così come il TFR, versato al termine dell'ultimo contratto. Ha negato altresì che il ricorrente sia stato costretto a firmare buste paga non veritiere o che sia stato licenziato, precisando che il rapporto si è concluso per mancato rinnovo contrattuale.
Il resistente ha chiesto il rigetto integrale del ricorso.
La causa è stata istruita con la prova per testi e con la consulenza tecnica contabile.
2- In relazione alla preliminare eccezione di errata identificazione della parte resistente, si osserva quanto segue.
Nel ricorso, l'Aveni ha indicato come parte resistente la “ , Controparte_2 società che, secondo la memoria difensiva, risulta inesistente. Come è noto, in via generale, l'inesatta ed incompleta indicazione della denominazione societaria, incidono sulla validità dell'atto soltanto ove le stesse si traducano nell'assoluta incertezza della sua indicazione, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito, il quale può escludere la nullità dell'atto nel caso in cui ritenga di poter individuare la parte convenuta dall'esame complessivo dell'atto, delle produzioni documentali e dalla stessa costituzione della parte.
Ciò posto, nessun dubbio di identificazione della resistente appare esservi in specie, alla luce delle produzioni documentali in atti (vedi in particolare scheda anagrafica professionale allegata in atti) che riportano (erroneamente) come denominazione dell'azienda ed il codice fiscale di (c.f. Controparte_2 Controparte_2
), esattamente corrispondente a quello riportato nelle buste paga C.F._3 in atti relative al rapporto di lavoro agricolo prestato dal ricorrente, nonchè dell'avvenuta costituzione di . Controparte_2
Si esclude, poi, che possa esservi stata confusione - come dedotto dalla resistente- con altra società a responsabilità limitata di cui il è il legale rappresentante (cfr CP_2 visura camerale allegata alla costituzione relativa alla ), posto che questa Controparte_2 ultima società svolge come attività “commercio all'ingrosso di oggetti preziosi nuovi”, attività che nulla ha in comune con il lavoro agricolo, oggetto del presente giudizio.
Nella fattispecie in esame, il ricorso fa riferimento a rapporti di lavoro agricolo intercorsi tra l'Aveni e la ditta di , anche se erroneamente qualificata come s.r.l.; Controparte_2 la notifica è stata effettuata con successo e il destinatario si è costituito in giudizio, dimostrando di aver compreso di essere il soggetto convenuto;
il convenuto ha potuto quindi esercitare pienamente il diritto di difesa.
Pertanto, l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa appare infondata, trattandosi di un errore meramente formale, non lesivo del contraddittorio, né tale da impedire l'instaurazione del rapporto processuale.
3- In ordine alla preliminare eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto, è noto che “Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio” ( cfr Cass. n. 19009/2018, conforme n. 7199/2018). Non sussiste nullità dell'atto nel caso di specie, atteso che l'esame complessivo del ricorso ha consentito pienamente a parte resistente di comprendere l'oggetto della domanda e di esplicare una compiuta difesa. CP_
4- Nel merito, si osserva che non sono in contestazione i periodi di lavoro svolto per la resistente, che risultano peraltro dalla scheda anagrafica professionale allegata in atti.
Ciò che il ricorrente sostanzialmente contesta è di aver ricevuto una retribuzione giornaliera di € 40,00, inferiore rispetto a quelle indicata nelle buste paga;
che nulla gli sarebbe stato corrisposto per i mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre 2014; che non gli sarebbe stato pagato il lavoro straordinario svolto, le ferie non godute e il TFR.
Andando per ordine, è indubbio che tra le parti fosse stato concluso un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, come risulta dalle stesse buste paga prodotte dalla ditta resistente.
Inoltre, il ricorrente non ha rivendicato la sussistenza di un unico contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come si evince chiaramente dalla esatta indicazione dei periodi di lavoro svolto per gli anni dal 2009 al 2014, come indicato in ricorso e nell'allegata perizia di parte.
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione, tempestivamente svolta da parte resistente, è parzialmente fondata con riferimento all'annualità 2009, in ragione della lettera di messa in mora ricevuta in data 21.02.2015 (cfr) con rivendicazione delle differenze retributive maturate, la quale -contrariamente alla eccezione di parte resistente- appare specifica, dettagliata ed idonea a rappresentare valido atto interruttivo della prescrizione.
2.1- Per i periodi di lavoro svolto nelle annualità dal 2010 al 2014, si osserva quanto segue.
Nessuna dimostrazione è stata fornita sul lavoro straordinario svolto, prova che deve essere fornita in maniera puntuale e rigorosa dal lavoratore.
Giova rammentare che spetta al lavoratore fornire la prova positiva e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti e di non aver goduto dei riposi.
Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n.
1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998). Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell' an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro.
Del resto, nemmeno si comprende, dalle allegazioni del ricorrente, quale fosse l'orario di lavoro ordinario e quale invece fosse il lavoro straordinario asseritamente prestato, non essendo evincibile alcuno specifico riferimento o rivendicazione riguardante la richiesta di accertamento di un orario di lavoro maggiore rispetto a quello contrattualmente previsto.
In ogni caso, il teste ha riferito in relazione ad un breve periodo pari a soli Testimone_1
4 (quattro) mesi, di circa 10, 12 (dieci, dodici) anni prima della resa deposizione
(24.05.2022), avendo lavorato solo per questo breve periodo insieme al ricorrente.
Di nessun rilievo, poi, risulta la deposizione del teste il quale, amico Testimone_2 dell' si è limitato a dichiarare che, avendo i figli un'officina in San Biagio, gli Pt_1 capitava di andare a trovare l' portargli un caffè o una granita sul posto di lavoro Pt_1
e ciò accadeva due o tre volte al mese.
Ben si comprende, quindi, la scarsa rilevanza del narrato del teste che aveva Tes_2 una conoscenza marginale e meramente episodica delle dinamiche lavorative che riguardavano il ricorrente.
Lo stesso dicasi per le ferie non retribuite, atteso che il riconoscimento dell'indennità per ferie non retribuita esige la prova rigorosa, da parte del richiedente, che abbia lavorato nei giorni destinati alle ferie. Tale prova, alla luce delle prove assunte, non è stata fornita.
2.2- Andando al lavoro ordinario.
La questione controversa verte essenzialmente sul pagamento della retribuzione, se avvenuta come da buste paga oppure in misura inferiore, come dedotto dal ricorrente.
Preliminarmente si osserva che il rapporto di lavoro si è svolto dal 2009 al 2014, periodo in cui non vi era ancora l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti eseguiti.
Va premesso, che l'onere probatorio in ordine all'effettivo pagamento della retribuzione ricade sul datore di lavoro, il quale deve provare rigorosamente i relativi pagamenti eseguiti in riferimento ai singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. n. 1484/1986; Cass.
n. 4512/1992).
Ritiene il Tribunale che tale dimostrazione non sia stata raggiunta, atteso che l'unico teste , padre del resistente, si è limitato a dichiarare che il ricorrente Testimone_3 percepiva 63,64 euro al giorno e di vedere il ricorrente il fine settimana quando veniva presso lo studio del figlio e quest'ultimo gli corrispondeva la retribuzione secondo le giornate lavorative;
ha aggiunto che il figlio consegnava personalmente ad ogni lavoratore la retribuzione, e ciò accadeva normalmente presso lo studio del figlio.
Tale deposizione, già di per scarsamente individualizzante con riferimenti agli specifici pagamenti eseguiti in favore dell contrasta peraltro con quanto dichiarato dal Pt_1 teste che ha invece dichiarato che il ricorrente percepiva € 40,00 al giorno Testimone_1
(il teste ha dichiarato che il ricorrente percepiva 40 euro, mentre lui 30 euro e di saper dire ciò “poiché lo stesso divideva quanto gli veniva consegnato dal tra gli CP_2 operai”), aggiungendo più avanti di avere sentito il ricorrente discutere con il datore di lavoro poiché i soldi consegnati non corrispondevano a quelli indicati in busta e che di ciò si era lamentato anche con lui.
Di nessuna rilevanza è stata, sotto tale profilo, la deposizione della sig.ra Tes_4 moglie del che oltre ad aver confermato che il ricorrente aveva lavorato per la CP_2 ditta del marito, nulla di specifico ha saputo riferire in merito ai pagamenti ricevuti e agli importi erogati, se non che il ricorrente veniva pagato in contanti dal marito presso l'ufficio di quest'ultimo.
Si impone però una precisazione.
Le uniche buste paga prodotte in atti – relative alle mensilità di dicembre 2011, ottobre, novembre, dicembre 2014 e tredicesima mensilità dicembre 2014- risultano sottoscritte dall nche per quietanza. Pt_1
Come è noto, la consegna e la sottoscrizione della busta paga non costituisce anche prova del pagamento delle somme ivi indicate, ma dimostra unicamente l'avvenuta consegna, gravando sul datore di lavoro la prova dell'effettivo pagamento (vedi Cass.
n.13150/2016).
Tuttavia, la sottoscrizione della busta paga con la dicitura "per ricevuta-quietanza" fa gravare sul lavoratore l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta;
né alla suddetta dichiarazione può applicarsi il canone interpretativo di cui all'art. 1370 c.c., non potendo essere assimilata a una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari ex artt. 1341 e 1342 c.c (vedi Cass. n. 27749/2020).
Nel caso di specie, pertanto, gravava sul lavoratore dimostrare di aver ricevuto il pagamento per i mesi di dicembre 2011 (comprensiva di tfr), ottobre, novembre, dicembre 2014, comprensiva di TFR e tredicesima mensilità 2014 per importi inferiori rispetto a quelli risultanti dalle buste paga quietanzate.
Tale prova, alla luce delle prove assunte, non è stata raggiunta.
Invero, l'unico teste che ha deposto su questo profilo è , ma la sua Testimone_1 deposizione appare confinata ad un periodo di tempo molto limitato, pari a soli 4
(quattro) mesi, di circa 10, 12 (dieci, dodici) anni prima della resa deposizione
(24.05.2022).
In conclusione, devono essere riconosciute al ricorrente le differenze retributive rivendicate con riferimento ai periodi di lavoro 2010-2014, con esclusione di: lavoro straordinario, indennità ferie non godute, le mensilità dell'anno 2009 in quanto prescritte, e le mensilità di dicembre 2011 (inclusiva di tfr), ottobre, novembre, e dicembre 2014 ( inclusiva di tfr), e tredicesima 2014, per le quali esistono le buste paga quietanzate dal ricorrente.
È stato, all'uopo, dato mandato al c.t.u. di “quantificare le differenze retributive pretese dal ricorrente secondo i seguenti criteri: inquadramento contrattuale risultante dalle buste paga in atti;
periodi di lavoro risultanti dall'estratto contributivo Inps;
percepito: paga giornaliera di € 40,00; escludendo dal computo: lavoro straordinario, indennità sostituiva ferie, le mensilità dell'anno 2009, mensilità di dicembre 2011 (inclusiva di tfr), ottobre, novembre, e dicembre 2014 ( inclusiva di tfr), e tredicesima 2014”.
Il c.t.u. dott. con valutazione immune da censure e che si condivide, ha Persona_2 calcolato -in relazione al mandato ricevuto- le differenze retributive spettanti al ricorrente in € 15.263,23 (quindicimiladuecentosessantatre/23) al lordo di ogni ritenuta fiscale e previdenziale.
Conclusivamente, parte resistente deve essere condannata a corrispondere, in favore del ricorrente, la somma di € 15.263,23, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al soddisfo.
3- Le spese di lite, in ragione della minor somma riconosciuta rispetto al preteso, devono essere compensate per metà, ponendo la restante parte a carico di parte resistente, co distrazione in favore dell'avv. Turrisi che ha reso dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico della parte resistente.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1111/2018 RG, così provvede: 1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 15.263,23, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della restante parte liquidata in euro 2.694,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Giuseppe Turrisi che ha reso dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
3) Pone le spese di c.t.u. a carico di parte resistente, come separatamente liquidate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 02.10.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano