Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2010, n. 13614
CASS
Sentenza 4 giugno 2010

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Nel processo civile, l'irregolarità nell'introduzione di una domanda, sanzionata dall'ordinamento con l'invalidità ostativa ad una pronunzia nel merito, non è vizio che attenga all'esistenza dei presupposti di un diritto o di una azione; pertanto, in caso di omessa pronunzia nel merito su una domanda dichiarata inammissibile per vizio nella sua introduzione o notificazione, la parte interessata può denunziare l'omissione in sede di gravame, previa impugnazione della declaratoria d'inammissibilità o del rigetto in rito, ovvero coltivare la domanda in separato giudizio, posto che la rinunzia implicita alla pretesa, correlabile al mancato esperimento del gravame, ha valore meramente processuale e non sostanziale; ne consegue che, in quest'ultimo caso, non possono essere fondatamente opposte né una preclusione derivante dalla mancata impugnazione della precedente sentenza per la dichiarata inammissibilità o per il rigetto in rito, né una preclusione da giudicato sulla domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2010, n. 13614
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13614
    Data del deposito : 4 giugno 2010

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