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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/05/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6075/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Antonio Buccaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6075/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 D'ALTILIA NICOLA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. D'ALTILIA NICOLA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLEMENTE Controparte_1 C.F._2
LUCA, elettivamente domiciliato in VIA R. BORGHI N. 17/B, 71019 VIESTE, presso il difensore avv. CLEMENTE LUCA
RESISTENTE
, (C.F. , nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]corso Tripoli n. 42, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola D'Altilia –
INTERVENTORE VOLONTARIO
PM SEDE
INTERVENUTO EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte conclusionali depositate in telematico. Il PM ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione dei fatti e motivi della decisione
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 27.12.2024, il sig. esponeva che: Parte_1 le parti in causa, coniugi sposati dal 20/10/2001, per effetto del venir meno della loro comunione materiale e spirituale, depositavano ricorso per la separazione consensuale, le cui pattuizioni e condizioni, venivano in seguito omologate con decreto 30.1.2018; tra le condizioni e pattuizioni della separazione vi era quella di:< pagina 1 di 3 in via esclusiva alla sig.ra che l'abiterà con il figlio minore Controparte_1
- e < corrisponderà alla sig.ra Persona_1 Parte_1
sin dalla data di comparizione delle parti all'udienza presidenziale, la Controparte_1 somma mensile di € 400,00 da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT per il mantenimento del figlio;
successivamente, il sig. depositava Persona_1 Parte_1 ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (proc. civ. iscritto al n. 2927/2022 R.G.
Trib. FG) durante il cui procedimento le parti, con un raggiunto accordo, chiedevano di divorziare alle condizioni di cui alla scrittura privata del 1.10.2022 depositata nel fascicolo telematico, condizioni recepite dal Tribunale di Foggia con provvedimento del 7/12/2022; tra le condizioni e pattuizioni dell'accordo di divorzio congiunto vi era la seguente: < convenuti nel ricorso per separazione consensuale del 25/9/2017, depositato in data 27/11/2017, ed omologato con provvedimento del 30/1/2018 (e depositati odiernamente come allegati alla presente) disporre l'assegno mensile di mantenimento a carico del sig. ed in favore Parte_1 del figlio attualmente ammontante ad € 436,00 (come rivalutato dal Persona_1 gennaio del 2018 al mese di maggio del 2022) assegno che verrà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT>>; aveva sempre provveduto al pagamento della quota di mantenimento in favore del figlio e corrisposto nelle mani dell'altro genitore;
il figlio seppur Persona_1 diventato maggiorenne è tuttora economicamente non autosufficiente, nonostante gli sforzi profusi;
in data 9/11/2024 a seguito della vendita della casa coniugale, la sig.ra Controparte_1 genitore collocatario del figlio all'atto del trasloco nella nuova casa, senza alcun preavviso, Per_1 comunicava al figlio di arrangiarsi per l'alloggio in quanto nella nuova casa non vi era più Per_1 posto per lui, e che i di lui cartoni che contenevano le di lui cose doveva portarli presso il garage del padre;
la sig.ra si trasferiva dall'appartamento di via Silvio Pellico, 19 a Controparte_1
Vieste, ormai venduto a terzi, spostandosi nel nuovo appartamento nel borgo ottocentesco in via
Domenico Antonio Spina n. 45, estromettendo il figlio che si ritrovava senza il tetto della Per_1 casa coniugale ormai venduta e quindi senza che la madre continui a provvedere a lui come da pattuizioni e condizioni di separazione e divorzio;
il figlio maggiorenne ed economicamente Per_1 non indipendente aveva ancora bisogno di un aiuto economico da parte dei genitori.
Concludeva, pertanto, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
‐modificare le modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, disponendo che lo stesso venga versato direttamente al figlio Parte_2
‐adottare ogni altro provvedimento opportuno ritenuto di giustizia;
‐ con condanna alle spese e onorari di procedimento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.3.2025 si costituiva in giudizio la sig.ra che contestata la avversa ricostruzione storica degli accadimenti come operata Controparte_1 dalla difesa del ricorrente, non si opponeva alla richiesta di modifica delle condizioni di pagamento dell'assegno di mantenimento, con corresponsione diretta al figlio maggiorenne Per_1
Concludeva, in particolare, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- non si oppone alla domanda di modifica delle modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento richiesta dal ricorrente;
- rigettare ogni ulteriore avversa richiesta del tutto generica ed indeterminata, oltre che improcedibile ove azionata nell'interesse del figlio maggiorenne per difetto di legittimazione processuale e sostanziale del ricorrente;
pagina 2 di 3 -con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge.
La causa pervenuta alla udienza del 9.4.2025, in presenza delle parti, veniva rinviata alla udienza in trattazione scritta del 16.4.2025, per consentire di addivenire ad una soluzione concordata del presente giudizio.
Con atto di intervento adesivo volontario, depositato in data 12.4.2025, si costituiva il figlio maggiorenne delle parti, sig. , aderendo alla domanda proposta dal ricorrente. Persona_1
In data 14.4.2025 le parti costituite hanno depositato nel fascicolo telematico una scrittura privata di modifica congiunta dei patti divorzili, instando per la ratifica degli stessi da parte del Collegio.
Il Presidente delegato, sciolta la riserva assunta all'esito della udienza cartolare del 16.4.2025, con ordinanza del 15.5.2025, preso atto della volontà delle parti, riservava la causa in decisione, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per l'acquisizione del parere relativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta, ricorrendone i presupposti di legge.
Le parti, con la scrittura privata depositata nel fascicolo telematico in data 14.4.2025, sottoscritta per adesione anche dal figlio maggiorenne ed economicamente non indipendente , Persona_1 interventore volontario nel presente giudizio, hanno ribadito il loro proposito di modificare congiuntamente le statuizioni ratificate dal Tribunale con la sentenza di divorzio n. 3032/2022, pubblicata in data 9.12.2022 (proc. n. 2927/2022 R.G.), nei termini di cui alla scrittura privata citata ed in parte qua da intendersi integralmente richiamate e trascritte ad ogni effetto di legge.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di ratifica della modifica delle condizioni di divorzio, come concordate tra le parti.
Trattandosi di modifica congiuntamente proposta dalle parti, non ricorrono gli estremi di cui agli artt.
90 e seguenti del Codice di rito per il regolamento delle spese processuali, onde nulla va disposto al riguardo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI FOGGIA - PRIMA SEZIONE CIVILE
pronunziando sulla domanda proposta dal signor nei confronti della sig.ra Parte_1
con l'intervento volontario del sig. , di modifica delle Controparte_1 Persona_1 condizioni di divorzio, sentito il P.M., così provvede:
1) Ratifica le condizioni modificative delle statuizioni assunte con la sentenza di divorzio intervenuta tra le parti, distinta al n. 3032/2022, pubblicata in data 9.12.2022, come riportate nella scrittura privata depositata dalle parti nel fascicolo telematico, in data 14.4.2025, condizioni che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte ad ogni effetto di legge.
2) Nulla per le spese e competenze di giudizio.
Così deciso, addì 15.5.2025 nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Antonio Buccaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6075/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 D'ALTILIA NICOLA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. D'ALTILIA NICOLA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLEMENTE Controparte_1 C.F._2
LUCA, elettivamente domiciliato in VIA R. BORGHI N. 17/B, 71019 VIESTE, presso il difensore avv. CLEMENTE LUCA
RESISTENTE
, (C.F. , nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]corso Tripoli n. 42, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola D'Altilia –
INTERVENTORE VOLONTARIO
PM SEDE
INTERVENUTO EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte conclusionali depositate in telematico. Il PM ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione dei fatti e motivi della decisione
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 27.12.2024, il sig. esponeva che: Parte_1 le parti in causa, coniugi sposati dal 20/10/2001, per effetto del venir meno della loro comunione materiale e spirituale, depositavano ricorso per la separazione consensuale, le cui pattuizioni e condizioni, venivano in seguito omologate con decreto 30.1.2018; tra le condizioni e pattuizioni della separazione vi era quella di:< pagina 1 di 3 in via esclusiva alla sig.ra che l'abiterà con il figlio minore Controparte_1
- e < corrisponderà alla sig.ra Persona_1 Parte_1
sin dalla data di comparizione delle parti all'udienza presidenziale, la Controparte_1 somma mensile di € 400,00 da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT per il mantenimento del figlio;
successivamente, il sig. depositava Persona_1 Parte_1 ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (proc. civ. iscritto al n. 2927/2022 R.G.
Trib. FG) durante il cui procedimento le parti, con un raggiunto accordo, chiedevano di divorziare alle condizioni di cui alla scrittura privata del 1.10.2022 depositata nel fascicolo telematico, condizioni recepite dal Tribunale di Foggia con provvedimento del 7/12/2022; tra le condizioni e pattuizioni dell'accordo di divorzio congiunto vi era la seguente: < convenuti nel ricorso per separazione consensuale del 25/9/2017, depositato in data 27/11/2017, ed omologato con provvedimento del 30/1/2018 (e depositati odiernamente come allegati alla presente) disporre l'assegno mensile di mantenimento a carico del sig. ed in favore Parte_1 del figlio attualmente ammontante ad € 436,00 (come rivalutato dal Persona_1 gennaio del 2018 al mese di maggio del 2022) assegno che verrà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT>>; aveva sempre provveduto al pagamento della quota di mantenimento in favore del figlio e corrisposto nelle mani dell'altro genitore;
il figlio seppur Persona_1 diventato maggiorenne è tuttora economicamente non autosufficiente, nonostante gli sforzi profusi;
in data 9/11/2024 a seguito della vendita della casa coniugale, la sig.ra Controparte_1 genitore collocatario del figlio all'atto del trasloco nella nuova casa, senza alcun preavviso, Per_1 comunicava al figlio di arrangiarsi per l'alloggio in quanto nella nuova casa non vi era più Per_1 posto per lui, e che i di lui cartoni che contenevano le di lui cose doveva portarli presso il garage del padre;
la sig.ra si trasferiva dall'appartamento di via Silvio Pellico, 19 a Controparte_1
Vieste, ormai venduto a terzi, spostandosi nel nuovo appartamento nel borgo ottocentesco in via
Domenico Antonio Spina n. 45, estromettendo il figlio che si ritrovava senza il tetto della Per_1 casa coniugale ormai venduta e quindi senza che la madre continui a provvedere a lui come da pattuizioni e condizioni di separazione e divorzio;
il figlio maggiorenne ed economicamente Per_1 non indipendente aveva ancora bisogno di un aiuto economico da parte dei genitori.
Concludeva, pertanto, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
‐modificare le modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, disponendo che lo stesso venga versato direttamente al figlio Parte_2
‐adottare ogni altro provvedimento opportuno ritenuto di giustizia;
‐ con condanna alle spese e onorari di procedimento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.3.2025 si costituiva in giudizio la sig.ra che contestata la avversa ricostruzione storica degli accadimenti come operata Controparte_1 dalla difesa del ricorrente, non si opponeva alla richiesta di modifica delle condizioni di pagamento dell'assegno di mantenimento, con corresponsione diretta al figlio maggiorenne Per_1
Concludeva, in particolare, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- non si oppone alla domanda di modifica delle modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento richiesta dal ricorrente;
- rigettare ogni ulteriore avversa richiesta del tutto generica ed indeterminata, oltre che improcedibile ove azionata nell'interesse del figlio maggiorenne per difetto di legittimazione processuale e sostanziale del ricorrente;
pagina 2 di 3 -con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge.
La causa pervenuta alla udienza del 9.4.2025, in presenza delle parti, veniva rinviata alla udienza in trattazione scritta del 16.4.2025, per consentire di addivenire ad una soluzione concordata del presente giudizio.
Con atto di intervento adesivo volontario, depositato in data 12.4.2025, si costituiva il figlio maggiorenne delle parti, sig. , aderendo alla domanda proposta dal ricorrente. Persona_1
In data 14.4.2025 le parti costituite hanno depositato nel fascicolo telematico una scrittura privata di modifica congiunta dei patti divorzili, instando per la ratifica degli stessi da parte del Collegio.
Il Presidente delegato, sciolta la riserva assunta all'esito della udienza cartolare del 16.4.2025, con ordinanza del 15.5.2025, preso atto della volontà delle parti, riservava la causa in decisione, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per l'acquisizione del parere relativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta, ricorrendone i presupposti di legge.
Le parti, con la scrittura privata depositata nel fascicolo telematico in data 14.4.2025, sottoscritta per adesione anche dal figlio maggiorenne ed economicamente non indipendente , Persona_1 interventore volontario nel presente giudizio, hanno ribadito il loro proposito di modificare congiuntamente le statuizioni ratificate dal Tribunale con la sentenza di divorzio n. 3032/2022, pubblicata in data 9.12.2022 (proc. n. 2927/2022 R.G.), nei termini di cui alla scrittura privata citata ed in parte qua da intendersi integralmente richiamate e trascritte ad ogni effetto di legge.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di ratifica della modifica delle condizioni di divorzio, come concordate tra le parti.
Trattandosi di modifica congiuntamente proposta dalle parti, non ricorrono gli estremi di cui agli artt.
90 e seguenti del Codice di rito per il regolamento delle spese processuali, onde nulla va disposto al riguardo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI FOGGIA - PRIMA SEZIONE CIVILE
pronunziando sulla domanda proposta dal signor nei confronti della sig.ra Parte_1
con l'intervento volontario del sig. , di modifica delle Controparte_1 Persona_1 condizioni di divorzio, sentito il P.M., così provvede:
1) Ratifica le condizioni modificative delle statuizioni assunte con la sentenza di divorzio intervenuta tra le parti, distinta al n. 3032/2022, pubblicata in data 9.12.2022, come riportate nella scrittura privata depositata dalle parti nel fascicolo telematico, in data 14.4.2025, condizioni che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte ad ogni effetto di legge.
2) Nulla per le spese e competenze di giudizio.
Così deciso, addì 15.5.2025 nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
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