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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/09/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
R.g. 492 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
2) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore
3) dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Maria Landella
appellante
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rita Assunta Maria Pisanu
appellato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Foggia depositato il 21.12.2022, – Parte_1 operaio agricolo a tempo determinato il cui nominativo era stato iscritto negli elenchi anagrafici del
1 comune di residenza relativi all'anno 2021 per 34 giornate, pur avendo il medesimo svolto 4 giornate di lavoro alle dipendenze dell'azienda agricola “Tancredi NI” dal 12.9.2021 al
30.9.2021 e 47 giornate di lavoro alle dipendenze dell'azienda agricola “EL RO Donato” dal
16.10.2021 al 31.12.2021, per un totale di 51 giornate – ha chiesto la condanna dell'
[...]
alla regolarizzazione della propria posizione contributiva concernente la predetta CP_2 annualità.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto in autotutela al riconoscimento del diritto all'iscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli dell'anno 2021 per 51 giornate.
In particolare, rimandando alla relazione amministrativa depositata in primo grado, l'Istituto ha evidenziato, inoltre, che inizialmente non erano state riconosciute tutte le giornate agricole espletate poiché il datore di lavoro aveva tardivamente inviato i modelli D-mag.
2. Con sentenza del 12.12.2023 il Tribunale del lavoro di Foggia ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda proposta da a causa dell'intervenuto Pt_1 riconoscimento del diritto invocato in ricorso.
In merito alla regolamentazione delle spese di lite, dapprima il giudice ha rilevato, in fatto, che il CP_ ricorso è stato depositato il 21.12.2022 e notificato il 19.1.2023 laddove l'inoltro all' da parte del datore di lavoro, l'azienda EL RO NI (relativo alle 17 giornate non iscritte), è stato perfezionato il 14.12.2022, dopo la pubblicazione degli elenchi relativi all'anno 2021 avvenuta il
31.3.2022.
Quindi, ha disatteso la tesi attorea secondo cui il tardivo riconoscimento sarebbe ascrivibile alla condotta dell'Ente, ed ha invece osservato che l'iniziale errata iscrizione della ricorrente negli elenchi OTD è avvenuta a causa del tardivo invio delle denunce trimestrali da parte del datore di lavoro, ovverosia di un terzo estraneo al giudizio.
Questa la motivazione con cui il Tribunale ha compensato per intero le spese di lite: «questo
Giudice, ritiene di condividere le motivazioni rese in fattispecie analoga dalla Corte Territoriale
(Corte di Appello di Bari, sentenza n. 1568/2019 - est. dott.ssa Beatrice Notarnicola), secondo cui, prima che il datore di lavoro trasmettesse le denunce trimestrali, l' era materialmente CP_1 impedito dal compiere correttamente l'iscrizione, non avendo notizia del numero esatto di giornate attribuibili al lavoratore odierno ricorrente. Sicché l'istituto non è incorso in errore alcuno.
2 Inoltre, successivamente alla denuncia tardiva, l' ha provveduto, effettuate le necessarie CP_1 verifiche, a riconoscere in tempi ragionevoli, al ricorrente le giornate e ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di prestazioni in data 29.11.2023 In definitiva, l'iniziale mancato riconoscimento del diritto che ha dato luogo alla necessità di intraprendere il presente giudizio non
è imputabile in alcun modo all' che va pertanto tenuto indenne dalla condanna alle spese, non CP_1 avendo dato causa al giudizio per condotta colposamente tardiva. Il principio generale, che si attaglia anche a questa controversia, è, evidentemente, quello per cui la condotta pre-processuale della parte privata ha contribuito a “dare causa” al giudizio, che avrebbe potuto essere evitato, attraverso l'attesa, la proposizione e la definizione del ricorso amministrativo (proposto nel caso di specie in data 5.5.2022, quando ancora l'azienda non aveva provveduto all'invio del DMAG relativo al IV trimestre 2021 effettuato, come visto, solo il 14.12.2022). Sulla scorta di tali elementi ed in applicazione dei principi sopra esposti, si stima equo ed opportuno compensare integralmente le spese di lite tanto atteso altresì il limitato impegno professionale profuso trattandosi di prima comparizione.».
3. Avverso detta sentenza in data 11.6.2024 ha proposto appello impugnando Pt_1 esclusivamente il capo relativo alla regolamentazione delle spese.
CP_ L' ha resistito depositando memoria in data 15.9.2025.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 25.9.2025 la causa è stata discussa e decisa mediante pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
*******
4. denuncia l'illegittimità della compensazione delle spese in quanto basata sull'erroneo Pt_1 presupposto del tardivo invio dei modelli D-mag da parte del datore di lavoro e nella condotta pre- processuale della parte privata consistente nell'aver esperito il ricorso amministrativo (il 5.5.2022) prima dell'invio dei menzionati modelli D-mag (il 14.12.2022).
In sintesi, l'appellante osserva, da un lato, di aver dovuto necessariamente attivare il ricorso amministrativo in data 5.5.2022 per non incorrere in decadenza (entro trenta giorni dal termine finale di pubblicazione dell'elenco), quindi precedentemente alla trasmissione tardiva dei modelli
D-mag, avvenuta in data 14.12.2022 (ossia dopo la pubblicazione dell'elenco annuale), e, dall'altro, che l'Istituto previdenziale, dal canto suo, era irragionevolmente rimasto a lungo inadempiente,
3 avendo provveduto al riconoscimento delle giornate mancati solo in data 29.11.2023, ossia dopo un lasso di tempo di 350 giorni.
5. L'appello è da ritenersi fondato e deve, pertanto, essere accolto, non potendosi a parere di questo
Collegio condividere le ragioni poste dal primo giudice alla base della decisione di compensazione delle spese di lite.
5.1. Come ricordato in precedenza, la compensazione disposta dal Tribunale è giustificata dal fatto che l'iniziale mancato riconoscimento delle ulteriori giornate agricole era imputabile non all'
[...]
, bensì all'invio tardivo dei modelli D-mag da parte del datore di lavoro e alla condotta CP_2 tenuta dal lavoratore anteriormente al giudizio.
Siffatta motivazione – al contrario di quanto ritenuto dal primo Giudice – non può, in questo caso specifico, essere considerata idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese.
In punto di fatto va rilevato che i modelli D-mag relativi al quarto trimestre dell'anno 2021 erano stati trasmessi all' in data 14.12.2022 (cfr. all. 3 – fascicolo di primo grado di Controparte_2 parte appellante); pertanto, non si può negare che al momento della pubblicazione degli elenchi annuali degli operai agricoli a tempo determinato per l'anno 2021 – avvenuta nel mese di marzo del CP_ 2022 – l' non aveva ancora avuto modo di conoscere i dati per l'iscrizione delle giornate espletate dal lavoratore nei trimestre sovra menzionato.
Tuttavia, va evidenziato che nella specie, a seguito della proposizione del ricorso amministrativo
(5.5.2022) e della ricezione dei modelli D-mag (il 14.12.2022), l' è rimasto per lungo tempo CP_2 inadempiente.
Come può facilmente evincersi dall'estratto contro previdenziale depositato in primo grado dall'appellante (allegato alla nota di deposito dell'11.12.2023), sino alla data del 28.2.2023 la posizione assicurativa di non era stata ancora aggiornata, risultando le giornate agricole Pt_1 riconosciute a quest'ultimo ancora pari a 34.
CP_ Appare dunque evidente che l' ha provveduto all'accredito delle ulteriori giornate in epoca sicuramente successiva sia alla data di deposito del ricorso introduttivo della controversia
(21.12.2022) sia alla data di notifica dello stesso (19.1.2023). Pertanto, non vi è ragione di non ritenere che è stata proprio la condotta inadempiente dell'Ente ad aver dato causa al giudizio, con la CP_ consequenziale ricaduta delle spese a carico dell' poiché virtualmente soccombente.
4 È noto che, in tema di spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo, sicché essa prescinde dalle ragioni che l'abbiano determinata (cfr. ad esempio Cass. n.
21823 del 2021).
Occorre inoltre rammentato che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, la compensazione delle spese di lite può essere disposta – oltre che in caso di soccombenza reciproca
– soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti oppure nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 3977 del
2020).
Peraltro, già nella vigenza della disciplina anteriore alle modifiche del 2014 (ossia quella introdotta con l. n. 69 del 2009) la Suprema Corte aveva affermato che le «gravi ed eccezionali ragioni» che legittimano la compensazione non potevano essere rappresentate dal generico riferimento alla
“peculiarità della materia” (cfr. Cass. n. 11217 del 2016) ovvero a non meglio precisate “ragioni di giustizia” (cfr. Cass. n. 14546 del 2015), ma dovevano consistere in specifiche circostanze o aspetti della decisione, sì da rendere possibile il controllo sulla sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma (così Cass. n. 22310 2017).
5.2. A ben vedere, nel caso di specie non ricorre alcuna delle citate situazioni, posto che – come già CP_ rilevato – l' ha provveduto al riconoscimento del diritto del lavoratore solo dopo la notifica del ricorso introduttivo e mesi dopo la ricezione dei modelli D-mag.
Senza dire che l' non ha neppure rappresentato le ragioni di tale ritardo, ma si è limitato CP_2 esclusivamente a dedurre – con un mero e integrale rinvio alla relazione amministrativa di gestione della pratica - che la denuncia del datore di lavoro non era pervenuta al momento della pubblicazione degli elenchi annuali relativi al 2021.
Tale assunto, di fatto, non può in nessun caso servire ad esonerare l'Ente dall'obbligo di riconoscimento delle giornate di lavoro agricolo subordinato anche in un secondo momento nel corso dello stesso anno di pubblicazione degli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli o, in ogni caso, a giustificare tale adempimento con un ritardo di quasi un anno. 5 5.3. Mette conto aggiungere che, per effetto della disposizione contenuta nell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, vigente ratione temporis (ossia a seguito delle modifiche apportate dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. in l. n. 120 del 2020), CP_ l' avrebbe dovuto comunicare a l'accredito delle ulteriori giornate inizialmente Pt_1 mancanti (v. in particolare il secondo periodo del citato comma 7: «… In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante CP_1 comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità»).
La necessità della comunicazione individuale, del resto, è considerata anche dall'Istituto nel messaggio n. 71 dell'11.1.2021 emanato proprio a seguito delle novità introdotte con il d.l. n. 76 cit.: «… a decorrere dal 23 luglio 2020 – data di diffusione del comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2020, n. 184 relativo al comma 7, dell'articolo 43 del decreto-legge
n. 76/2020 – nel caso di riconoscimento o disconoscimento di giornate lavorative, intervenuti dopo la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, la notifica ai lavoratori interessati deve essere effettuata mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata
o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità».
In difetto di tale comunicazione (della cui esistenza nessuna delle parti in lite fa cenno alcuno) deve ritenersi che il bracciante sia stato costretto ad intraprendere la via del giudizio al fine di tutelare la propria posizione assicurativa.
6. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese del primo grado di giudizio vanno poste a CP_ carico dell' con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Resta assorbita ogni altra questione.
7. Identica sorte tocca alle spese del grado d'appello, anch'esse da distrarre al difensore costituito e liquidate come da dispositivo che segue sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m.
n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa (per come devoluta in appello e quindi limitato all'ammontare delle spese), della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
PQM
6 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato l'11.6.2024 avverso la sentenza n. 3709/2023 resa dal Tribunale del Lavoro di Foggia in data 12.12.2023, nei confronti dell' , così provvede: CP_1
CP_ accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.500,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari, il 25.9.2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
2) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore
3) dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Maria Landella
appellante
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rita Assunta Maria Pisanu
appellato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Foggia depositato il 21.12.2022, – Parte_1 operaio agricolo a tempo determinato il cui nominativo era stato iscritto negli elenchi anagrafici del
1 comune di residenza relativi all'anno 2021 per 34 giornate, pur avendo il medesimo svolto 4 giornate di lavoro alle dipendenze dell'azienda agricola “Tancredi NI” dal 12.9.2021 al
30.9.2021 e 47 giornate di lavoro alle dipendenze dell'azienda agricola “EL RO Donato” dal
16.10.2021 al 31.12.2021, per un totale di 51 giornate – ha chiesto la condanna dell'
[...]
alla regolarizzazione della propria posizione contributiva concernente la predetta CP_2 annualità.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto in autotutela al riconoscimento del diritto all'iscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli dell'anno 2021 per 51 giornate.
In particolare, rimandando alla relazione amministrativa depositata in primo grado, l'Istituto ha evidenziato, inoltre, che inizialmente non erano state riconosciute tutte le giornate agricole espletate poiché il datore di lavoro aveva tardivamente inviato i modelli D-mag.
2. Con sentenza del 12.12.2023 il Tribunale del lavoro di Foggia ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda proposta da a causa dell'intervenuto Pt_1 riconoscimento del diritto invocato in ricorso.
In merito alla regolamentazione delle spese di lite, dapprima il giudice ha rilevato, in fatto, che il CP_ ricorso è stato depositato il 21.12.2022 e notificato il 19.1.2023 laddove l'inoltro all' da parte del datore di lavoro, l'azienda EL RO NI (relativo alle 17 giornate non iscritte), è stato perfezionato il 14.12.2022, dopo la pubblicazione degli elenchi relativi all'anno 2021 avvenuta il
31.3.2022.
Quindi, ha disatteso la tesi attorea secondo cui il tardivo riconoscimento sarebbe ascrivibile alla condotta dell'Ente, ed ha invece osservato che l'iniziale errata iscrizione della ricorrente negli elenchi OTD è avvenuta a causa del tardivo invio delle denunce trimestrali da parte del datore di lavoro, ovverosia di un terzo estraneo al giudizio.
Questa la motivazione con cui il Tribunale ha compensato per intero le spese di lite: «questo
Giudice, ritiene di condividere le motivazioni rese in fattispecie analoga dalla Corte Territoriale
(Corte di Appello di Bari, sentenza n. 1568/2019 - est. dott.ssa Beatrice Notarnicola), secondo cui, prima che il datore di lavoro trasmettesse le denunce trimestrali, l' era materialmente CP_1 impedito dal compiere correttamente l'iscrizione, non avendo notizia del numero esatto di giornate attribuibili al lavoratore odierno ricorrente. Sicché l'istituto non è incorso in errore alcuno.
2 Inoltre, successivamente alla denuncia tardiva, l' ha provveduto, effettuate le necessarie CP_1 verifiche, a riconoscere in tempi ragionevoli, al ricorrente le giornate e ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di prestazioni in data 29.11.2023 In definitiva, l'iniziale mancato riconoscimento del diritto che ha dato luogo alla necessità di intraprendere il presente giudizio non
è imputabile in alcun modo all' che va pertanto tenuto indenne dalla condanna alle spese, non CP_1 avendo dato causa al giudizio per condotta colposamente tardiva. Il principio generale, che si attaglia anche a questa controversia, è, evidentemente, quello per cui la condotta pre-processuale della parte privata ha contribuito a “dare causa” al giudizio, che avrebbe potuto essere evitato, attraverso l'attesa, la proposizione e la definizione del ricorso amministrativo (proposto nel caso di specie in data 5.5.2022, quando ancora l'azienda non aveva provveduto all'invio del DMAG relativo al IV trimestre 2021 effettuato, come visto, solo il 14.12.2022). Sulla scorta di tali elementi ed in applicazione dei principi sopra esposti, si stima equo ed opportuno compensare integralmente le spese di lite tanto atteso altresì il limitato impegno professionale profuso trattandosi di prima comparizione.».
3. Avverso detta sentenza in data 11.6.2024 ha proposto appello impugnando Pt_1 esclusivamente il capo relativo alla regolamentazione delle spese.
CP_ L' ha resistito depositando memoria in data 15.9.2025.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 25.9.2025 la causa è stata discussa e decisa mediante pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
*******
4. denuncia l'illegittimità della compensazione delle spese in quanto basata sull'erroneo Pt_1 presupposto del tardivo invio dei modelli D-mag da parte del datore di lavoro e nella condotta pre- processuale della parte privata consistente nell'aver esperito il ricorso amministrativo (il 5.5.2022) prima dell'invio dei menzionati modelli D-mag (il 14.12.2022).
In sintesi, l'appellante osserva, da un lato, di aver dovuto necessariamente attivare il ricorso amministrativo in data 5.5.2022 per non incorrere in decadenza (entro trenta giorni dal termine finale di pubblicazione dell'elenco), quindi precedentemente alla trasmissione tardiva dei modelli
D-mag, avvenuta in data 14.12.2022 (ossia dopo la pubblicazione dell'elenco annuale), e, dall'altro, che l'Istituto previdenziale, dal canto suo, era irragionevolmente rimasto a lungo inadempiente,
3 avendo provveduto al riconoscimento delle giornate mancati solo in data 29.11.2023, ossia dopo un lasso di tempo di 350 giorni.
5. L'appello è da ritenersi fondato e deve, pertanto, essere accolto, non potendosi a parere di questo
Collegio condividere le ragioni poste dal primo giudice alla base della decisione di compensazione delle spese di lite.
5.1. Come ricordato in precedenza, la compensazione disposta dal Tribunale è giustificata dal fatto che l'iniziale mancato riconoscimento delle ulteriori giornate agricole era imputabile non all'
[...]
, bensì all'invio tardivo dei modelli D-mag da parte del datore di lavoro e alla condotta CP_2 tenuta dal lavoratore anteriormente al giudizio.
Siffatta motivazione – al contrario di quanto ritenuto dal primo Giudice – non può, in questo caso specifico, essere considerata idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese.
In punto di fatto va rilevato che i modelli D-mag relativi al quarto trimestre dell'anno 2021 erano stati trasmessi all' in data 14.12.2022 (cfr. all. 3 – fascicolo di primo grado di Controparte_2 parte appellante); pertanto, non si può negare che al momento della pubblicazione degli elenchi annuali degli operai agricoli a tempo determinato per l'anno 2021 – avvenuta nel mese di marzo del CP_ 2022 – l' non aveva ancora avuto modo di conoscere i dati per l'iscrizione delle giornate espletate dal lavoratore nei trimestre sovra menzionato.
Tuttavia, va evidenziato che nella specie, a seguito della proposizione del ricorso amministrativo
(5.5.2022) e della ricezione dei modelli D-mag (il 14.12.2022), l' è rimasto per lungo tempo CP_2 inadempiente.
Come può facilmente evincersi dall'estratto contro previdenziale depositato in primo grado dall'appellante (allegato alla nota di deposito dell'11.12.2023), sino alla data del 28.2.2023 la posizione assicurativa di non era stata ancora aggiornata, risultando le giornate agricole Pt_1 riconosciute a quest'ultimo ancora pari a 34.
CP_ Appare dunque evidente che l' ha provveduto all'accredito delle ulteriori giornate in epoca sicuramente successiva sia alla data di deposito del ricorso introduttivo della controversia
(21.12.2022) sia alla data di notifica dello stesso (19.1.2023). Pertanto, non vi è ragione di non ritenere che è stata proprio la condotta inadempiente dell'Ente ad aver dato causa al giudizio, con la CP_ consequenziale ricaduta delle spese a carico dell' poiché virtualmente soccombente.
4 È noto che, in tema di spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo, sicché essa prescinde dalle ragioni che l'abbiano determinata (cfr. ad esempio Cass. n.
21823 del 2021).
Occorre inoltre rammentato che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, la compensazione delle spese di lite può essere disposta – oltre che in caso di soccombenza reciproca
– soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti oppure nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 3977 del
2020).
Peraltro, già nella vigenza della disciplina anteriore alle modifiche del 2014 (ossia quella introdotta con l. n. 69 del 2009) la Suprema Corte aveva affermato che le «gravi ed eccezionali ragioni» che legittimano la compensazione non potevano essere rappresentate dal generico riferimento alla
“peculiarità della materia” (cfr. Cass. n. 11217 del 2016) ovvero a non meglio precisate “ragioni di giustizia” (cfr. Cass. n. 14546 del 2015), ma dovevano consistere in specifiche circostanze o aspetti della decisione, sì da rendere possibile il controllo sulla sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma (così Cass. n. 22310 2017).
5.2. A ben vedere, nel caso di specie non ricorre alcuna delle citate situazioni, posto che – come già CP_ rilevato – l' ha provveduto al riconoscimento del diritto del lavoratore solo dopo la notifica del ricorso introduttivo e mesi dopo la ricezione dei modelli D-mag.
Senza dire che l' non ha neppure rappresentato le ragioni di tale ritardo, ma si è limitato CP_2 esclusivamente a dedurre – con un mero e integrale rinvio alla relazione amministrativa di gestione della pratica - che la denuncia del datore di lavoro non era pervenuta al momento della pubblicazione degli elenchi annuali relativi al 2021.
Tale assunto, di fatto, non può in nessun caso servire ad esonerare l'Ente dall'obbligo di riconoscimento delle giornate di lavoro agricolo subordinato anche in un secondo momento nel corso dello stesso anno di pubblicazione degli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli o, in ogni caso, a giustificare tale adempimento con un ritardo di quasi un anno. 5 5.3. Mette conto aggiungere che, per effetto della disposizione contenuta nell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, vigente ratione temporis (ossia a seguito delle modifiche apportate dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. in l. n. 120 del 2020), CP_ l' avrebbe dovuto comunicare a l'accredito delle ulteriori giornate inizialmente Pt_1 mancanti (v. in particolare il secondo periodo del citato comma 7: «… In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante CP_1 comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità»).
La necessità della comunicazione individuale, del resto, è considerata anche dall'Istituto nel messaggio n. 71 dell'11.1.2021 emanato proprio a seguito delle novità introdotte con il d.l. n. 76 cit.: «… a decorrere dal 23 luglio 2020 – data di diffusione del comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2020, n. 184 relativo al comma 7, dell'articolo 43 del decreto-legge
n. 76/2020 – nel caso di riconoscimento o disconoscimento di giornate lavorative, intervenuti dopo la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, la notifica ai lavoratori interessati deve essere effettuata mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata
o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità».
In difetto di tale comunicazione (della cui esistenza nessuna delle parti in lite fa cenno alcuno) deve ritenersi che il bracciante sia stato costretto ad intraprendere la via del giudizio al fine di tutelare la propria posizione assicurativa.
6. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese del primo grado di giudizio vanno poste a CP_ carico dell' con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Resta assorbita ogni altra questione.
7. Identica sorte tocca alle spese del grado d'appello, anch'esse da distrarre al difensore costituito e liquidate come da dispositivo che segue sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m.
n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa (per come devoluta in appello e quindi limitato all'ammontare delle spese), della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
PQM
6 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato l'11.6.2024 avverso la sentenza n. 3709/2023 resa dal Tribunale del Lavoro di Foggia in data 12.12.2023, nei confronti dell' , così provvede: CP_1
CP_ accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.500,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari, il 25.9.2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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