TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/10/2025, n. 2852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2852 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 11/06/2024 al n. 3088 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio (cessazione effetti civili)
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Florio ed elettivamente domiciliato in Ottaviano alla
Via
Lavinaio I° Tratto n. 70 bis, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv.to Patrick Cuccaro ed elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia
(NA) alla Via I. Giordani n°2, presso lo studio di questi;
- resistente –
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 06/10/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La presente controversia ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e (matrimonio celebrato a Napoli il 13/07/2002 – atto n. 228 p. II Parte_1 Controparte_1
s. A sez. B dell'anno 2002 del Comune di Napoli) dalla cui unione nasceva il figlio il Per_1
19/08/2004 a Massa di Somma (NA).
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 219/2025 resa in data 21/01/2025, dichiarava la separazione personale dei coniugi e con ordinanza del medesimo giorno rimetteva la causa sul ruolo per la domanda di divorzio.
Con note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 06/10/2025, la parti confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Il Giudice, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Tribunale di Nola nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata, altresì, prodotta la sentenza di separazione dei coniugi n. 219/2025, resa dal
Tribunale di Nola in data 21/01/2025 e munita di attestazione di passaggio in giudicato.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, nello specifico mantenimento del figlio e la Per_1 partecipazione alle spese straordinarie nell'interesse di quest'ultimo, entrambe le parti, con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 06/10/2025, hanno chiesto in via principale la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il
21/01/2025 (sent. n. 219/2025).
Allo stato non risultano mutate le condizioni dedotte dalle parti al tempo della separazione.
Si conferma, pertanto, l'obbligo posto in capo ad entrambe le parti di contribuire al mantenimento ordinario del figlio per il tempo in cui questi è presso ciascuno di loro. Per_1
Si conferma, altresì, l'obbligo posto in capo a ciascuna parte di contribuire alle spese straordinarie per il figlio individuate e regolamentate in conformità al Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021, nella misura del 50%.
Nulla per le spese considerata la natura della controversia.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 13/07/2002 a Napoli
(NA) trascritto sul registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 228 p. II s. A sez. B dell'anno 2002);
b) pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio per il tempo in cui questi è presso ciascuno di loro;
Per_1
c) pone a carico di ciascuna parte l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per il figlio, individuate e regolamentate in conformità al Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021, nella misura del 50%;
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 11/06/2024 al n. 3088 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio (cessazione effetti civili)
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Florio ed elettivamente domiciliato in Ottaviano alla
Via
Lavinaio I° Tratto n. 70 bis, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv.to Patrick Cuccaro ed elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia
(NA) alla Via I. Giordani n°2, presso lo studio di questi;
- resistente –
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 06/10/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La presente controversia ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e (matrimonio celebrato a Napoli il 13/07/2002 – atto n. 228 p. II Parte_1 Controparte_1
s. A sez. B dell'anno 2002 del Comune di Napoli) dalla cui unione nasceva il figlio il Per_1
19/08/2004 a Massa di Somma (NA).
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 219/2025 resa in data 21/01/2025, dichiarava la separazione personale dei coniugi e con ordinanza del medesimo giorno rimetteva la causa sul ruolo per la domanda di divorzio.
Con note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 06/10/2025, la parti confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Il Giudice, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Tribunale di Nola nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata, altresì, prodotta la sentenza di separazione dei coniugi n. 219/2025, resa dal
Tribunale di Nola in data 21/01/2025 e munita di attestazione di passaggio in giudicato.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, nello specifico mantenimento del figlio e la Per_1 partecipazione alle spese straordinarie nell'interesse di quest'ultimo, entrambe le parti, con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 06/10/2025, hanno chiesto in via principale la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il
21/01/2025 (sent. n. 219/2025).
Allo stato non risultano mutate le condizioni dedotte dalle parti al tempo della separazione.
Si conferma, pertanto, l'obbligo posto in capo ad entrambe le parti di contribuire al mantenimento ordinario del figlio per il tempo in cui questi è presso ciascuno di loro. Per_1
Si conferma, altresì, l'obbligo posto in capo a ciascuna parte di contribuire alle spese straordinarie per il figlio individuate e regolamentate in conformità al Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021, nella misura del 50%.
Nulla per le spese considerata la natura della controversia.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 13/07/2002 a Napoli
(NA) trascritto sul registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 228 p. II s. A sez. B dell'anno 2002);
b) pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio per il tempo in cui questi è presso ciascuno di loro;
Per_1
c) pone a carico di ciascuna parte l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per il figlio, individuate e regolamentate in conformità al Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021, nella misura del 50%;
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)