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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2025, n. 5517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5517 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
IV Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Federico Simonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14152 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza dell'11.12.2025 e vertente tra
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30/08/1973, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano BONTEMPI e Stefania AMATO
(giusta procura in atti), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima;
- opponente
E
- Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliata in ES, via Santa Caterina n. 6;
- , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in ES, via Santa Caterina n. 6;
- parte opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'intimazione notificatale in data Parte_1
17.10.24 dall' dei beni sequestrati Controparte_1
e confiscati alla criminalità organizzata per il pagamento, in solido con , CP_3
1 dell'importo di €132.238,72, a titolo di indennità per occupazione abusiva dell'immobile sito in Palazzolo sull'Oglio (BS) via Bonari n. 30 confiscato, chiedendo: in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento;
nel merito, dichiararsi la nullità, l'illegittimità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti e, previo annullamento e/o declaratoria di nullità dell'atto di intimazione impugnato, accertarsi l'insussistenza del potere di riscossione e di esecuzione coattiva e che nulla è dovuto all' dei beni Controparte_1 sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata a titolo di indennità per l'occupazione indebita dell'immobile sito in Palazzolo sull'Oglio (BS) via Bonari n.30; in via subordinata, accertarsi come dovuta, a titolo di indennità per l'occupazione indebita del predetto immobile, la minore e differente somma che verrà accertata in corso di causa, se del caso determinata in via equitativa;
con vittoria di compensi e spese di causa, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge.
In particolare, l'opponente ha rilevato che parte intimante ha motivato la richiesta di pagamento in ragione del fatto che: con sentenza n.1736/15 del 04.12.15 del Tribunale di
ES (emessa nel procedimento penale n.10708/13 RGNR n.8532/15 Gip), divenuta definitiva in data 16.01.18, era stata disposta la confisca delle unità immobiliari site nel
Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) via Bonari 30, censite al Fg 6, particella 378 sub 1 cat
A8 e 378 sub 2 cat C6; tali beni erano, dunque, stati devoluti all'Erario ed erano gestiti ai sensi del D.lgs 159/2011 dall'intimante Agenzia;
l'immobile era stato occupato sine titulo da
, e dai due figli ( e sino CP_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3 all'11.07.2022, come da relazione del coadiutore della procedura dr. Persona_1
l'indisponibilità del bene aveva determinato un danno alla Pubblica Amministrazione per l'impossibilità di gestione del cespite e della conseguente consegna all'Ente destinatario;
dalla definitività della confisca in data 16.01.18 alla data del 11.07.22 erano state corrisposte per l'occupazione solo € 1.500,00); l'Agenzia intimante aveva chiesto il pagamento di
€132.238,72 a titolo di indennità per l'occupazione, calcolando l'importo tenendo conto dei canoni in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe secondo i valori
OMI individuati quale media tra il valore massimo e minimo di locazione, rivalutati degli indici ISTAT ed aumentati degli interessi legali.
L'opponente ha, altresì, esposto che: lei era formalmente proprietaria dell'immobile in questione, sul quale in data 26.09.2014 era stato trascritto sequestro preventivo con nomina dell'odierna opponente come custode;
su detto immobile in data 14.01.2019, era stata trascritta la sentenza n.1736/15, emessa in data 04.12.15 dal Tribunale di ES contenente il provvedimento di confisca ai sensi dell'art. 12 sexies DL n. 306/92; lei non era stata parte del procedimento penale conclusosi con la sentenza n.1736/15 del Tribunale di ES, il
2 quale, tra i numerosi imputati, aveva riguardato anche suo marito, ; in data CP_3
10.03.22, le era stata notificata ordinanza di sgombero dall'immobile di Palazzolo sull'Oglio
(BS) via Bonari n.30 entro il termine perentorio di 120 giorni (08.07.22); l' CP_1
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla Controparte_1 criminalità organizzata era entrata nel possesso dell'immobile in data 11.07.22.
Secondo parte opponente la pretesa dell' è infondata in quanto: l'intimazione di CP_1 pagamento notificata all'opponente in data 17.10.24 era un atto unilaterale formato dalla
Pubblica Amministrazione in assenza di contraddittorio;
essendo un atto prodromico all'esecuzione l'intimazione avrebbe dovuto contenere gli elementi dell'atto di precetto ai sensi dell'art 480 cpc. al fine di portare il contribuente a conoscenza della pretesa erariale e di consentirgli la piena tutela del diritto di difesa anche in sede giudiziaria;
manca la prova dell'occupazione indebita, non essendo sufficiente il verbale del 28.01.22 (data del sopralluogo della Polizia Municipale), mentre l'intimazione di pagamento si riferisce ad un'asserita occupazione sine titulo dal 16.01.2018 (data di definitività della sentenza penale di confisca); la sig.ra era stata nominata custode dell'immobile oggetto del Parte_1 provvedimento di sequestro preventivo, ma prima del 10.03.22 (data di notifica dell'ordinanza di sgombero) non aveva mai ricevuto alcuna notifica e/o comunicazione
(quale custode) di rilasciare l'immobile; la pretesa creditoria potrebbe – se del caso - ritenersi fondata solo a partire da tale data e sino all'11.07.22 (data di immissione nel possesso, con rilascio dell'immobile da parte del sig. ; il preteso diritto dell' CP_3 CP_1 intimante, soggetto a prescrizione quinquennale ex art 2947 c.c., sarebbe comunque estinto per il periodo antecedente al 17.10.2019 vale a dire per il periodo antecedente a 5 anni dal
17.10.24 quando le era stata notificata la prima richiesta di pagamento;
l'intimazione di pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo era stata determinata senza atti precedentemente notificati alla sig.ra ; mai prima del 10.03.22 le era stato chiesto Parte_1 di liberare l'immobile del quale era stata nominata custode e/o le era stato comunicato che lo stesso sarebbe stato occupato abusivamente;
il danno da occupazione abusiva di un immobile non poteva ritenersi sussistente 'in re ipsa”, sicché il danneggiato era tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza 24.11.04 n. 22214); l'immobile de quo risulta ancora oggi in stato di abbandono ed Parte_ inutilizzato;
il semplice richiamo ai valori on costituisce una prova del danno, ma solo un criterio astratto per determinarlo che contrasta con quella utilizzata dal coadiutore della procedura, dott. che a gennaio 2022, a seguito di interlocuzione con il Persona_1
3 sig. (destinatario della sentenza penale di confisca), aveva quantificato e CP_3 richiesto l'importo mensile di € 500,00; era acclarato il disinteresse dell'Agenzia intimante per l'immobile de quo, documentato dal fatto che la sentenza di confisca era passata in giudicato in data 16.01.18 e la richiesta di liberare l'immobile risaliva a 4 anni dopo
(10.03.22).
Si è costituita l' dei beni Controparte_1 sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) chiedendo rigettarsi il ricorso avversario in quanto inammissibile e infondato, con vittoria di spese e compensi.
La difesa dell'ANBSC ha, in particolare, rilevato che: in data 05.07.2021, l'Agenzia opposta aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate la quantificazione del valore (locatizio e di mercato), ai fini del calcolo dell'indennità di occupazione, ma la relazione di stima era pervenuta in data 29.09.2022; una volta approvato dal Tribunale lo stato passivo
(27.06.2023), le fasi successive si erano svolte in maniera assai rapida e già a fine 2023 era stata indetta la Conferenza di Servizi finalizzata al coinvolgimento delle Amministrazioni e degli Enti eventualmente interessati al bene immobile confiscato;
il Comune di Palazzolo sull'Oglio aveva manifestato il proprio interesse e con decreto del 20.02.2024 l'immobile de quo gli era stato trasferito per scopi sociali e per la sua provvisoria valorizzazione;
le interlocuzioni tra il Dott. e gli occupanti avevano consentito di accordarsi per una Per_1 quantificazione dell'indennità – in via meramente provvisoria e impregiudicato l'effettivo valore – in €500,00 (dopo che la famiglia si era rifiutata di versare €1.250,00 al mese, calcolati provvisoriamente al ribasso dal Dott. ; i coniugi, resisi disponibili a Per_1 versare da subito una simile quota mensile, erano risultati inadempienti versandone solamente tre mensilità (per un totale di €1.500,00); all'esito delle analisi tecniche,
l'indennità di occupazione complessiva era stata calcolata dall'Agenzia delle Entrate (come evidenziato nell'allegata relazione di stima), in €29.500,00 annui;
nel periodo interessato
2018-2022 la famiglia dell'odierna attrice aveva abitato in maniera continuativa nell'immobile in questione;
in data 5.12.2018, la aveva presentato istanza di Parte_1 revoca della confisca nella quale lei stessa si dichiarava residente proprio nell'immobile sito in Palazzolo sull'Oglio, via Bonari 30 (istanza rigettata dalla Corte d'Appello di ES);
l'eventuale buona fede dell'occupante non può avere alcun effetto sull'obbligo di corresponsione delle indennità essendo, ai fini della responsabilità civile, sufficiente la colpa;
l'obbligo di lasciare l'immobile si fonda su norme imperative, trattandosi di una confisca, disciplinata da norme di diritto penale e/o amministrativo, sicché i loro destinatari non possono invocarne l'ignoranza a propria discolpa (ex art. 5 c.p.); la nomina a custode del bene aveva come presupposto proprio il sequestro del bene, ossia una misura ablatoria di carattere temporaneo;
una volta tramutato il sequestro in confisca con una sentenza penale di
4 condanna, la cui immediata notorietà in capo alla famiglia non è in Parte_5 discussione, il presupposto e, di conseguenza, la custodia, erano venuti meno;
sin dal sopralluogo del 30.09.2020 la famiglia aveva potuto constatare l'interessamento dell'Amministrazione all'immobile confiscato e con successiva determinazione provvisoria, il Dott. si era già accordato con i coniugi per la corresponsione Per_1 Parte_5 di una parte delle indennità, allora quantificate in €500 al mese, in effetti corrisposti dagli interessati per tre mesi;
la debenza delle indennità per cui è causa non solo era nota alla odierna attrice, ma, anche ove non lo fosse stata, la circostanza non sarebbe dotata di alcun rilievo;
per il demanio pubblico il godimento del bene corrisponde alla possibilità di gestire quel bene, o attraverso lo svolgimento diretto di attività al suo interno, oppure, come più spesso accade, attraverso il suo trasferimento ad altri Enti Pubblici che necessitino del bene medesimo per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali;
il danno conseguenza dovrà essere calcolato, in via presuntiva, sulla base dei criteri equitativi di calcolo delle ordinarie indennità di occupazione, che fanno leva sul valore locatizio del bene, come correttamente calcolato dall'Agenzia delle Entrate;
la prescrizione, al più, potrebbe essere fatta decorrere dal 2021, ossia dall'ultimo atto di esercizio del diritto, sicché, al momento dell'intimazione
(ed anche oggi) non può certi dirsi decorsa.
Si è, altresì, costituito il chiedendo dichiararsi il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva e la propria estromissione dal presente giudizio, con vittoria di spese e compensi, non essendo stata svolta nessuna domanda nei suoi confronti.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria, il giudice precedentemente assegnatario del presente procedimento fissava udienza per la rimessione della causa in decisione e venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Assegnato il fascicolo a questo giudicante (sulla base dell'art. 3, comma 5 D.L. n.
117/2025 e dei DD.PP. nn. 86 e 87 del 2025), l'udienza fissata è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dalla fissazione del termine dell'11 dicembre 2025 per il deposito di note scritte e il procedimento è stato deciso come da dispositivo della presente sentenza per le seguenti ragioni.
***
L'opposizione in esame è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Invero, deve ritenersi che il diritto all'indennità per occupazione sine titulo non deriva da un automatismo legale legato alla titolarità del bene, ma dalla prova del pregiudizio effettivo inteso come perdita di una reale possibilità di utilizzo economico. Ciò significa che per i proprietari, inclusi gli enti pubblici, non è sufficiente, al fine di ottenere un risarcimento, dimostrare l'occupazione abusiva, ma è necessario provare che, in assenza di tale occupazione, si sarebbe stati nelle condizioni di trarre un profitto dal bene.
5 Sul punto, le Sezioni Unite hanno chiarito che “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (Cass. Civ., Sez. U, 15/11/2022, Sent. n. 33645).
In un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, recentemente la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “quel che è dirimente è la possibilità, per la parte che subisce l'occupazione altrui priva di titolo, di mettere a frutto il bene occupato, in assenza della quale il pregiudizio di cui si discute non si configura affatto. Ebbene, nel caso di specie è certo che, a prescindere dalla data in cui era stato a suo tempo trascritto il sequestro preventivo emesso in sede penale, l' ha provveduto a far determinare la CP_1 consistenza del bene da un suo incaricato solo in data 5.8.2015, e dunque solo da tale momento poteva legittimamente mettere a frutto l'immobile. Il fatto che gli effetti del provvedimento di confisca retroagiscano al momento della trascrizione del sequestro preventivo presupposto implica che gli atti eventualmente compiuti dal debitore successivamente alla trascrizione del sequestro non spiegano effetti in danno dell'
[...]
, ma non comporta anche il diritto di quest'ultima di disporre liberamente CP_4 dell'immobile a far data dal predetto momento;
e poiché, secondo l'interpretazione che le
Sezioni Unite di questa Corte hanno fornito del pregiudizio da occupazione senza titolo di un bene immobile, quel che rileva è la possibilità, per l'avente diritto, di disporre di quel cespite, per metterlo a frutto, la decisione della Corte fiorentina, secondo cui quella possibilità consegue soltanto alla determinazione della consistenza del cespite, è corretta e condivisibile” (Cass. Civ., Sez. 2, 24/04/2025, Ord. n. 12014).
Nel caso di specie, è pacifico che la proprietà del bene immobile sia passata all'Agenzia opposta in virtù, dapprima, di sequestro preventivo e, successivamente, con la confisca disposta con sentenza passata in giudicato in data 16 gennaio 2018. È, altrettanto, pacifico per quanto emerge dalla documentazione prodotta dalle parti che la , nominata Parte_1 custode del bene immobile in questione in sede di sequestro, sia decaduta da tale incarico con la definitività della sentenza nella quale era stato disposto l'ordine per lei e per il marito
(imputato in quel procedimento) di riconsegnare l'immobile. Si osserva, inoltre, che, nonostante l'odierna opponente abbia avuto aliunde conoscenza di quella statuizione
(avendo la stessa presentato in data 5.12.2018 domanda di revoca della confisca) non vi è
6 prova che alla stessa sia stata notificata la sentenza o altro provvedimento di revoca dal ruolo di custode con ordine di riconsegna del bene.
Nonostante tali carenze comunicative e seguendo i principi sopra dettati dalla Suprema
Corte sul tema sottoposto all'attenzione di questo giudicante, deve ritenersi che la prova del danno non possa essere costituita nel caso in esame, né dal sopralluogo del 30.9.2020, né dalle interlocuzioni interne tra la ANBSC e l'Agenzia delle Entrate al fine di stabilire il valore del bene e dell'indennità da relativa occupazione abusiva. Neanche alle conversazioni tra e il dott. riguardo alla provvisoria entità di quella indennità, CP_3 Per_1 può essere attribuita valenza nei confronti dell'odierna opponente in quanto ella non risulta con certezza essere stata a conoscenza di quella trattativa.
Il primo atto in cui l'amministrazione ha manifestato alla l'interesse per lo Parte_1 sfruttamento economico del bene deve, allora, individuarsi nella notifica dell'ordinanza di sgombero avvenuta in data 10.03.22.
Tuttavia, anche in tale atto l'Agenzia opposta aveva chiesto, ai sensi del D.Lgs. n.
159/2011, la liberazione del bene per renderlo fruibile da parte dell'Ente destinatario, non indicando però quale sarebbe stata l'effettiva destinazione dello stesso e riservandosi di recuperare “eventuali somme dovute per l'utilizzazione di cui sopra a titolo di indennità di occupazione”. L'opponente aveva, poi, rilasciato, in data 11.7.2022, l'immobile nei tempi
(120 giorni) previsti dall'ordinanza di sgombero, notificata, il 10.3.2022.
Come esposto dalla stessa ANBSC soltanto con decreto del 20.2.2024 l'immobile de quo era stato trasferito per scopi sociali e per la sua provvisoria valorizzazione al Comune di
Palazzolo sull'Oglio che aveva manifestato il proprio interesse.
Vero è che, già in data 05.07.2021, l' aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate la CP_1 quantificazione del valore (locatizio e di mercato), ai fini del calcolo dell'indennità di occupazione, ma la relazione di stima era pervenuta solo in data 29.09.2022.
Successivamente, una volta approvato dal Tribunale lo stato passivo (27.06.2023), a fine
2023 era stata indetta la Conferenza di Servizi finalizzata al coinvolgimento delle
Amministrazioni e degli Enti eventualmente interessati al bene immobile confiscato. Se, tuttavia, le lungaggini amministrative non possono andare a detrimento della parte opposta
(come da questa osservato), a maggior ragione i tempi di quelle procedure non possono pregiudicare l'odierna parte opponente, la quale, peraltro, aveva un titolo (quello di custode) la cui revoca non le era stata mai formalmente comunicata sino alla notifica dell'ordinanza di sgombero del marzo 2022.
Inoltre, mai prima del 17.10.2024 (con l'intimazione impugnata, denominata appunto
“Prima Richiesta di Pagamento”) era stata chiesta a lei direttamente alcuna somma a titolo di indennità di occupazione di un immobile già liberato da oltre due anni.
7 Dunque, al di là delle contestazioni afferenti la determinazione dell'indennità in questione (calcolata dall'Agenzia delle Entrate sulla scorta dei valori di mercato per la locazione del bene), si osserva come parte opposta non abbia in concreto dimostrato né il danno emergente, consistente nella concreta possibilità di godimento perduta né il lucro cessante, ossia lo specifico pregiudizio subito con riguardo all'eventuale perdita di occasioni di vendere o locare il bene anche a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato.
Pertanto, non essendo possibile, in mancanza di tali allegazioni ravvisare il diritto dell'amministrazione opposta ad ottenere un risarcimento del danno, la domanda di parte opponente deve essere accolta stante l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata nei confronti della , accertandosi l'insussistenza del potere di riscossione e di Parte_1 esecuzione coattiva da parte dell' Controparte_1 dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata a titolo di indennità per l'occupazione indebita dell'immobile sito in Palazzolo sull'Oglio (BS) via Bonari n.30.
Le spese di lite, stante la peculiarità della questione e considerata l'effettiva occupazione indebita da parte dell'opponente possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di ES, IV Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 14152/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta l'insussistenza del potere di riscossione e di esecuzione coattiva da parte dell' Controparte_1
e confiscati a titolo di indennità
[...]Controparte_1 Controparte_1 per l'occupazione indebita dell'immobile sito in Palazzolo sull'Oglio (BS) via Bonari n.30;
- rigetta ogni altra domanda;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
ES (da remoto), 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Federico Simonelli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
IV Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Federico Simonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14152 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza dell'11.12.2025 e vertente tra
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30/08/1973, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano BONTEMPI e Stefania AMATO
(giusta procura in atti), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima;
- opponente
E
- Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliata in ES, via Santa Caterina n. 6;
- , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in ES, via Santa Caterina n. 6;
- parte opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'intimazione notificatale in data Parte_1
17.10.24 dall' dei beni sequestrati Controparte_1
e confiscati alla criminalità organizzata per il pagamento, in solido con , CP_3
1 dell'importo di €132.238,72, a titolo di indennità per occupazione abusiva dell'immobile sito in Palazzolo sull'Oglio (BS) via Bonari n. 30 confiscato, chiedendo: in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento;
nel merito, dichiararsi la nullità, l'illegittimità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti e, previo annullamento e/o declaratoria di nullità dell'atto di intimazione impugnato, accertarsi l'insussistenza del potere di riscossione e di esecuzione coattiva e che nulla è dovuto all' dei beni Controparte_1 sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata a titolo di indennità per l'occupazione indebita dell'immobile sito in Palazzolo sull'Oglio (BS) via Bonari n.30; in via subordinata, accertarsi come dovuta, a titolo di indennità per l'occupazione indebita del predetto immobile, la minore e differente somma che verrà accertata in corso di causa, se del caso determinata in via equitativa;
con vittoria di compensi e spese di causa, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge.
In particolare, l'opponente ha rilevato che parte intimante ha motivato la richiesta di pagamento in ragione del fatto che: con sentenza n.1736/15 del 04.12.15 del Tribunale di
ES (emessa nel procedimento penale n.10708/13 RGNR n.8532/15 Gip), divenuta definitiva in data 16.01.18, era stata disposta la confisca delle unità immobiliari site nel
Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) via Bonari 30, censite al Fg 6, particella 378 sub 1 cat
A8 e 378 sub 2 cat C6; tali beni erano, dunque, stati devoluti all'Erario ed erano gestiti ai sensi del D.lgs 159/2011 dall'intimante Agenzia;
l'immobile era stato occupato sine titulo da
, e dai due figli ( e sino CP_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3 all'11.07.2022, come da relazione del coadiutore della procedura dr. Persona_1
l'indisponibilità del bene aveva determinato un danno alla Pubblica Amministrazione per l'impossibilità di gestione del cespite e della conseguente consegna all'Ente destinatario;
dalla definitività della confisca in data 16.01.18 alla data del 11.07.22 erano state corrisposte per l'occupazione solo € 1.500,00); l'Agenzia intimante aveva chiesto il pagamento di
€132.238,72 a titolo di indennità per l'occupazione, calcolando l'importo tenendo conto dei canoni in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe secondo i valori
OMI individuati quale media tra il valore massimo e minimo di locazione, rivalutati degli indici ISTAT ed aumentati degli interessi legali.
L'opponente ha, altresì, esposto che: lei era formalmente proprietaria dell'immobile in questione, sul quale in data 26.09.2014 era stato trascritto sequestro preventivo con nomina dell'odierna opponente come custode;
su detto immobile in data 14.01.2019, era stata trascritta la sentenza n.1736/15, emessa in data 04.12.15 dal Tribunale di ES contenente il provvedimento di confisca ai sensi dell'art. 12 sexies DL n. 306/92; lei non era stata parte del procedimento penale conclusosi con la sentenza n.1736/15 del Tribunale di ES, il
2 quale, tra i numerosi imputati, aveva riguardato anche suo marito, ; in data CP_3
10.03.22, le era stata notificata ordinanza di sgombero dall'immobile di Palazzolo sull'Oglio
(BS) via Bonari n.30 entro il termine perentorio di 120 giorni (08.07.22); l' CP_1
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla Controparte_1 criminalità organizzata era entrata nel possesso dell'immobile in data 11.07.22.
Secondo parte opponente la pretesa dell' è infondata in quanto: l'intimazione di CP_1 pagamento notificata all'opponente in data 17.10.24 era un atto unilaterale formato dalla
Pubblica Amministrazione in assenza di contraddittorio;
essendo un atto prodromico all'esecuzione l'intimazione avrebbe dovuto contenere gli elementi dell'atto di precetto ai sensi dell'art 480 cpc. al fine di portare il contribuente a conoscenza della pretesa erariale e di consentirgli la piena tutela del diritto di difesa anche in sede giudiziaria;
manca la prova dell'occupazione indebita, non essendo sufficiente il verbale del 28.01.22 (data del sopralluogo della Polizia Municipale), mentre l'intimazione di pagamento si riferisce ad un'asserita occupazione sine titulo dal 16.01.2018 (data di definitività della sentenza penale di confisca); la sig.ra era stata nominata custode dell'immobile oggetto del Parte_1 provvedimento di sequestro preventivo, ma prima del 10.03.22 (data di notifica dell'ordinanza di sgombero) non aveva mai ricevuto alcuna notifica e/o comunicazione
(quale custode) di rilasciare l'immobile; la pretesa creditoria potrebbe – se del caso - ritenersi fondata solo a partire da tale data e sino all'11.07.22 (data di immissione nel possesso, con rilascio dell'immobile da parte del sig. ; il preteso diritto dell' CP_3 CP_1 intimante, soggetto a prescrizione quinquennale ex art 2947 c.c., sarebbe comunque estinto per il periodo antecedente al 17.10.2019 vale a dire per il periodo antecedente a 5 anni dal
17.10.24 quando le era stata notificata la prima richiesta di pagamento;
l'intimazione di pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo era stata determinata senza atti precedentemente notificati alla sig.ra ; mai prima del 10.03.22 le era stato chiesto Parte_1 di liberare l'immobile del quale era stata nominata custode e/o le era stato comunicato che lo stesso sarebbe stato occupato abusivamente;
il danno da occupazione abusiva di un immobile non poteva ritenersi sussistente 'in re ipsa”, sicché il danneggiato era tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza 24.11.04 n. 22214); l'immobile de quo risulta ancora oggi in stato di abbandono ed Parte_ inutilizzato;
il semplice richiamo ai valori on costituisce una prova del danno, ma solo un criterio astratto per determinarlo che contrasta con quella utilizzata dal coadiutore della procedura, dott. che a gennaio 2022, a seguito di interlocuzione con il Persona_1
3 sig. (destinatario della sentenza penale di confisca), aveva quantificato e CP_3 richiesto l'importo mensile di € 500,00; era acclarato il disinteresse dell'Agenzia intimante per l'immobile de quo, documentato dal fatto che la sentenza di confisca era passata in giudicato in data 16.01.18 e la richiesta di liberare l'immobile risaliva a 4 anni dopo
(10.03.22).
Si è costituita l' dei beni Controparte_1 sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) chiedendo rigettarsi il ricorso avversario in quanto inammissibile e infondato, con vittoria di spese e compensi.
La difesa dell'ANBSC ha, in particolare, rilevato che: in data 05.07.2021, l'Agenzia opposta aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate la quantificazione del valore (locatizio e di mercato), ai fini del calcolo dell'indennità di occupazione, ma la relazione di stima era pervenuta in data 29.09.2022; una volta approvato dal Tribunale lo stato passivo
(27.06.2023), le fasi successive si erano svolte in maniera assai rapida e già a fine 2023 era stata indetta la Conferenza di Servizi finalizzata al coinvolgimento delle Amministrazioni e degli Enti eventualmente interessati al bene immobile confiscato;
il Comune di Palazzolo sull'Oglio aveva manifestato il proprio interesse e con decreto del 20.02.2024 l'immobile de quo gli era stato trasferito per scopi sociali e per la sua provvisoria valorizzazione;
le interlocuzioni tra il Dott. e gli occupanti avevano consentito di accordarsi per una Per_1 quantificazione dell'indennità – in via meramente provvisoria e impregiudicato l'effettivo valore – in €500,00 (dopo che la famiglia si era rifiutata di versare €1.250,00 al mese, calcolati provvisoriamente al ribasso dal Dott. ; i coniugi, resisi disponibili a Per_1 versare da subito una simile quota mensile, erano risultati inadempienti versandone solamente tre mensilità (per un totale di €1.500,00); all'esito delle analisi tecniche,
l'indennità di occupazione complessiva era stata calcolata dall'Agenzia delle Entrate (come evidenziato nell'allegata relazione di stima), in €29.500,00 annui;
nel periodo interessato
2018-2022 la famiglia dell'odierna attrice aveva abitato in maniera continuativa nell'immobile in questione;
in data 5.12.2018, la aveva presentato istanza di Parte_1 revoca della confisca nella quale lei stessa si dichiarava residente proprio nell'immobile sito in Palazzolo sull'Oglio, via Bonari 30 (istanza rigettata dalla Corte d'Appello di ES);
l'eventuale buona fede dell'occupante non può avere alcun effetto sull'obbligo di corresponsione delle indennità essendo, ai fini della responsabilità civile, sufficiente la colpa;
l'obbligo di lasciare l'immobile si fonda su norme imperative, trattandosi di una confisca, disciplinata da norme di diritto penale e/o amministrativo, sicché i loro destinatari non possono invocarne l'ignoranza a propria discolpa (ex art. 5 c.p.); la nomina a custode del bene aveva come presupposto proprio il sequestro del bene, ossia una misura ablatoria di carattere temporaneo;
una volta tramutato il sequestro in confisca con una sentenza penale di
4 condanna, la cui immediata notorietà in capo alla famiglia non è in Parte_5 discussione, il presupposto e, di conseguenza, la custodia, erano venuti meno;
sin dal sopralluogo del 30.09.2020 la famiglia aveva potuto constatare l'interessamento dell'Amministrazione all'immobile confiscato e con successiva determinazione provvisoria, il Dott. si era già accordato con i coniugi per la corresponsione Per_1 Parte_5 di una parte delle indennità, allora quantificate in €500 al mese, in effetti corrisposti dagli interessati per tre mesi;
la debenza delle indennità per cui è causa non solo era nota alla odierna attrice, ma, anche ove non lo fosse stata, la circostanza non sarebbe dotata di alcun rilievo;
per il demanio pubblico il godimento del bene corrisponde alla possibilità di gestire quel bene, o attraverso lo svolgimento diretto di attività al suo interno, oppure, come più spesso accade, attraverso il suo trasferimento ad altri Enti Pubblici che necessitino del bene medesimo per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali;
il danno conseguenza dovrà essere calcolato, in via presuntiva, sulla base dei criteri equitativi di calcolo delle ordinarie indennità di occupazione, che fanno leva sul valore locatizio del bene, come correttamente calcolato dall'Agenzia delle Entrate;
la prescrizione, al più, potrebbe essere fatta decorrere dal 2021, ossia dall'ultimo atto di esercizio del diritto, sicché, al momento dell'intimazione
(ed anche oggi) non può certi dirsi decorsa.
Si è, altresì, costituito il chiedendo dichiararsi il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva e la propria estromissione dal presente giudizio, con vittoria di spese e compensi, non essendo stata svolta nessuna domanda nei suoi confronti.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria, il giudice precedentemente assegnatario del presente procedimento fissava udienza per la rimessione della causa in decisione e venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Assegnato il fascicolo a questo giudicante (sulla base dell'art. 3, comma 5 D.L. n.
117/2025 e dei DD.PP. nn. 86 e 87 del 2025), l'udienza fissata è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dalla fissazione del termine dell'11 dicembre 2025 per il deposito di note scritte e il procedimento è stato deciso come da dispositivo della presente sentenza per le seguenti ragioni.
***
L'opposizione in esame è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Invero, deve ritenersi che il diritto all'indennità per occupazione sine titulo non deriva da un automatismo legale legato alla titolarità del bene, ma dalla prova del pregiudizio effettivo inteso come perdita di una reale possibilità di utilizzo economico. Ciò significa che per i proprietari, inclusi gli enti pubblici, non è sufficiente, al fine di ottenere un risarcimento, dimostrare l'occupazione abusiva, ma è necessario provare che, in assenza di tale occupazione, si sarebbe stati nelle condizioni di trarre un profitto dal bene.
5 Sul punto, le Sezioni Unite hanno chiarito che “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (Cass. Civ., Sez. U, 15/11/2022, Sent. n. 33645).
In un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, recentemente la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “quel che è dirimente è la possibilità, per la parte che subisce l'occupazione altrui priva di titolo, di mettere a frutto il bene occupato, in assenza della quale il pregiudizio di cui si discute non si configura affatto. Ebbene, nel caso di specie è certo che, a prescindere dalla data in cui era stato a suo tempo trascritto il sequestro preventivo emesso in sede penale, l' ha provveduto a far determinare la CP_1 consistenza del bene da un suo incaricato solo in data 5.8.2015, e dunque solo da tale momento poteva legittimamente mettere a frutto l'immobile. Il fatto che gli effetti del provvedimento di confisca retroagiscano al momento della trascrizione del sequestro preventivo presupposto implica che gli atti eventualmente compiuti dal debitore successivamente alla trascrizione del sequestro non spiegano effetti in danno dell'
[...]
, ma non comporta anche il diritto di quest'ultima di disporre liberamente CP_4 dell'immobile a far data dal predetto momento;
e poiché, secondo l'interpretazione che le
Sezioni Unite di questa Corte hanno fornito del pregiudizio da occupazione senza titolo di un bene immobile, quel che rileva è la possibilità, per l'avente diritto, di disporre di quel cespite, per metterlo a frutto, la decisione della Corte fiorentina, secondo cui quella possibilità consegue soltanto alla determinazione della consistenza del cespite, è corretta e condivisibile” (Cass. Civ., Sez. 2, 24/04/2025, Ord. n. 12014).
Nel caso di specie, è pacifico che la proprietà del bene immobile sia passata all'Agenzia opposta in virtù, dapprima, di sequestro preventivo e, successivamente, con la confisca disposta con sentenza passata in giudicato in data 16 gennaio 2018. È, altrettanto, pacifico per quanto emerge dalla documentazione prodotta dalle parti che la , nominata Parte_1 custode del bene immobile in questione in sede di sequestro, sia decaduta da tale incarico con la definitività della sentenza nella quale era stato disposto l'ordine per lei e per il marito
(imputato in quel procedimento) di riconsegnare l'immobile. Si osserva, inoltre, che, nonostante l'odierna opponente abbia avuto aliunde conoscenza di quella statuizione
(avendo la stessa presentato in data 5.12.2018 domanda di revoca della confisca) non vi è
6 prova che alla stessa sia stata notificata la sentenza o altro provvedimento di revoca dal ruolo di custode con ordine di riconsegna del bene.
Nonostante tali carenze comunicative e seguendo i principi sopra dettati dalla Suprema
Corte sul tema sottoposto all'attenzione di questo giudicante, deve ritenersi che la prova del danno non possa essere costituita nel caso in esame, né dal sopralluogo del 30.9.2020, né dalle interlocuzioni interne tra la ANBSC e l'Agenzia delle Entrate al fine di stabilire il valore del bene e dell'indennità da relativa occupazione abusiva. Neanche alle conversazioni tra e il dott. riguardo alla provvisoria entità di quella indennità, CP_3 Per_1 può essere attribuita valenza nei confronti dell'odierna opponente in quanto ella non risulta con certezza essere stata a conoscenza di quella trattativa.
Il primo atto in cui l'amministrazione ha manifestato alla l'interesse per lo Parte_1 sfruttamento economico del bene deve, allora, individuarsi nella notifica dell'ordinanza di sgombero avvenuta in data 10.03.22.
Tuttavia, anche in tale atto l'Agenzia opposta aveva chiesto, ai sensi del D.Lgs. n.
159/2011, la liberazione del bene per renderlo fruibile da parte dell'Ente destinatario, non indicando però quale sarebbe stata l'effettiva destinazione dello stesso e riservandosi di recuperare “eventuali somme dovute per l'utilizzazione di cui sopra a titolo di indennità di occupazione”. L'opponente aveva, poi, rilasciato, in data 11.7.2022, l'immobile nei tempi
(120 giorni) previsti dall'ordinanza di sgombero, notificata, il 10.3.2022.
Come esposto dalla stessa ANBSC soltanto con decreto del 20.2.2024 l'immobile de quo era stato trasferito per scopi sociali e per la sua provvisoria valorizzazione al Comune di
Palazzolo sull'Oglio che aveva manifestato il proprio interesse.
Vero è che, già in data 05.07.2021, l' aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate la CP_1 quantificazione del valore (locatizio e di mercato), ai fini del calcolo dell'indennità di occupazione, ma la relazione di stima era pervenuta solo in data 29.09.2022.
Successivamente, una volta approvato dal Tribunale lo stato passivo (27.06.2023), a fine
2023 era stata indetta la Conferenza di Servizi finalizzata al coinvolgimento delle
Amministrazioni e degli Enti eventualmente interessati al bene immobile confiscato. Se, tuttavia, le lungaggini amministrative non possono andare a detrimento della parte opposta
(come da questa osservato), a maggior ragione i tempi di quelle procedure non possono pregiudicare l'odierna parte opponente, la quale, peraltro, aveva un titolo (quello di custode) la cui revoca non le era stata mai formalmente comunicata sino alla notifica dell'ordinanza di sgombero del marzo 2022.
Inoltre, mai prima del 17.10.2024 (con l'intimazione impugnata, denominata appunto
“Prima Richiesta di Pagamento”) era stata chiesta a lei direttamente alcuna somma a titolo di indennità di occupazione di un immobile già liberato da oltre due anni.
7 Dunque, al di là delle contestazioni afferenti la determinazione dell'indennità in questione (calcolata dall'Agenzia delle Entrate sulla scorta dei valori di mercato per la locazione del bene), si osserva come parte opposta non abbia in concreto dimostrato né il danno emergente, consistente nella concreta possibilità di godimento perduta né il lucro cessante, ossia lo specifico pregiudizio subito con riguardo all'eventuale perdita di occasioni di vendere o locare il bene anche a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato.
Pertanto, non essendo possibile, in mancanza di tali allegazioni ravvisare il diritto dell'amministrazione opposta ad ottenere un risarcimento del danno, la domanda di parte opponente deve essere accolta stante l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata nei confronti della , accertandosi l'insussistenza del potere di riscossione e di Parte_1 esecuzione coattiva da parte dell' Controparte_1 dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata a titolo di indennità per l'occupazione indebita dell'immobile sito in Palazzolo sull'Oglio (BS) via Bonari n.30.
Le spese di lite, stante la peculiarità della questione e considerata l'effettiva occupazione indebita da parte dell'opponente possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di ES, IV Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 14152/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta l'insussistenza del potere di riscossione e di esecuzione coattiva da parte dell' Controparte_1
e confiscati a titolo di indennità
[...]Controparte_1 Controparte_1 per l'occupazione indebita dell'immobile sito in Palazzolo sull'Oglio (BS) via Bonari n.30;
- rigetta ogni altra domanda;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
ES (da remoto), 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Federico Simonelli
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