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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 29/10/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1581/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa OR SS - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 473 bis 51
c.p.c., da Parte_1 Parte_2
FATTO
Premesso che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario a
MONDAVIO il 09/05/2010, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni, e che dalla loro unione è nato il [...] in [...] il figlio . Per_1
Le parti, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle medesime parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni patrimoniali, di affidamento e mantenimento della prole concordate con il ricorso introduttivo.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative al figlio minore non siano in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Ai sensi dell'art. 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione dei beni a far tempo dal 23/09/2025 ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5
c.p.c., data di scadenza del termine perentorio assegnato alle parti per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi: ato il 30/12/1980 a FANO (PU) Parte_1
E ata il 27/02/1985 a FOSSOMBRONE (PU) Parte_2
Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo come confermate con le note di trattazione scritta.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
ORDINA che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile Perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Spese di legge compensate.
Deciso in data 29/10/2025
Il Presidente
OR SS
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa OR SS - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 473 bis 51
c.p.c., da Parte_1 Parte_2
FATTO
Premesso che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario a
MONDAVIO il 09/05/2010, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni, e che dalla loro unione è nato il [...] in [...] il figlio . Per_1
Le parti, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle medesime parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni patrimoniali, di affidamento e mantenimento della prole concordate con il ricorso introduttivo.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative al figlio minore non siano in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Ai sensi dell'art. 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione dei beni a far tempo dal 23/09/2025 ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5
c.p.c., data di scadenza del termine perentorio assegnato alle parti per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi: ato il 30/12/1980 a FANO (PU) Parte_1
E ata il 27/02/1985 a FOSSOMBRONE (PU) Parte_2
Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo come confermate con le note di trattazione scritta.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
ORDINA che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile Perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Spese di legge compensate.
Deciso in data 29/10/2025
Il Presidente
OR SS