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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/06/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento, disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al nr° 3617/2024 R.G.L. promosso
DA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosaria Pollarà e Agostino Parte_1
Sansone, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo Via Enzo ed
Elvira Sellerio n. 34.
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in notar di Roma, dagli avvocati Maria Grazia Sparacino e Adriana Per_1
Giovanna Rizzo ed elettivamente domiciliato in Palermo, via F. Laurana n. 59, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale . CP_1
- resistente
Oggetto: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.09.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, conveniva in giudizio l' , al fine di sentire dichiarare l'illegittimità della richiesta di rimborso di CP_1
cui alla nota dell'08.03.2024, pari ad € 9.622,93, a titolo di indennità di mobilità non spettante corrispostagli per il periodo dal 30/12/2013 al 20/12/2014.
1 Deduceva di avere proposto ricorso al Comitato provinciale, senza alcun riscontro e che l' aveva già provveduto a trattenere l'indebito dalla mobilità CP_1
successivamente riconosciutagli.
Tanto premesso, concludeva, chiedendo di “ritenere e dichiarare infondata, ed illegittima per intervenuta decadenza ex art. 13 comma 2° Legge 412/1991, la richiesta di rimborso per indebito di cui alla comunicazione dell' del CP_1
08/03/2024, condannando l' convenuto alle restituzione di ulteriori somme CP_1
eventualmente illegittimamente recuperate nelle more del giudizio. In linea del tutto subordinata ritenere e dichiarare infondata la richiesta di indebito per intervenuto recupero da parte dell' . chiedeva la condanna del convenuto all'erogazione CP_1
della suddetta provvidenza economica” (cfr. conclusioni del ricorso).
L' si costituiva in giudizio evidenziando di aver interamente recuperato CP_1
l'indebito oggetto di causa e di aver provveduto all'annullamento della nota trasmessa in data 08.03.2024; chiedeva, quindi, che venisse dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
La causa, a seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., è stata posta in decisione alla scadenza del termine del 24 giugno 2025 per il deposito delle note scritte.
Ciò posto, i procuratori delle parti hanno chiesto, nelle note autorizzate, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sicché, essendo venuto meno ogni motivo di contrasto tra le parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso che l'annullamento dell'indebito è intervenuto solo in seguito all'instaurazione del presente giudizio, costringendo, pertanto, la parte ricorrente alla proposizione dell'odierna azione al fine di soddisfare le proprie pretese (Cass. Civ. n. 27234/2017), in virtù del principio della soccombenza virtuale, deve ritenersi verosimile, in un'ottica prognostica, che la domanda sarebbe stata accolta.
2 Deve pertanto condannarsi l' alla rifusione delle spese di lite, Controparte_2
liquidate come in dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1.800,00 oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Rosaria Pollarà e Agostino Sansone, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Termini Imerese il 25.06.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento, disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al nr° 3617/2024 R.G.L. promosso
DA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosaria Pollarà e Agostino Parte_1
Sansone, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo Via Enzo ed
Elvira Sellerio n. 34.
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in notar di Roma, dagli avvocati Maria Grazia Sparacino e Adriana Per_1
Giovanna Rizzo ed elettivamente domiciliato in Palermo, via F. Laurana n. 59, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale . CP_1
- resistente
Oggetto: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.09.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, conveniva in giudizio l' , al fine di sentire dichiarare l'illegittimità della richiesta di rimborso di CP_1
cui alla nota dell'08.03.2024, pari ad € 9.622,93, a titolo di indennità di mobilità non spettante corrispostagli per il periodo dal 30/12/2013 al 20/12/2014.
1 Deduceva di avere proposto ricorso al Comitato provinciale, senza alcun riscontro e che l' aveva già provveduto a trattenere l'indebito dalla mobilità CP_1
successivamente riconosciutagli.
Tanto premesso, concludeva, chiedendo di “ritenere e dichiarare infondata, ed illegittima per intervenuta decadenza ex art. 13 comma 2° Legge 412/1991, la richiesta di rimborso per indebito di cui alla comunicazione dell' del CP_1
08/03/2024, condannando l' convenuto alle restituzione di ulteriori somme CP_1
eventualmente illegittimamente recuperate nelle more del giudizio. In linea del tutto subordinata ritenere e dichiarare infondata la richiesta di indebito per intervenuto recupero da parte dell' . chiedeva la condanna del convenuto all'erogazione CP_1
della suddetta provvidenza economica” (cfr. conclusioni del ricorso).
L' si costituiva in giudizio evidenziando di aver interamente recuperato CP_1
l'indebito oggetto di causa e di aver provveduto all'annullamento della nota trasmessa in data 08.03.2024; chiedeva, quindi, che venisse dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
La causa, a seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., è stata posta in decisione alla scadenza del termine del 24 giugno 2025 per il deposito delle note scritte.
Ciò posto, i procuratori delle parti hanno chiesto, nelle note autorizzate, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sicché, essendo venuto meno ogni motivo di contrasto tra le parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso che l'annullamento dell'indebito è intervenuto solo in seguito all'instaurazione del presente giudizio, costringendo, pertanto, la parte ricorrente alla proposizione dell'odierna azione al fine di soddisfare le proprie pretese (Cass. Civ. n. 27234/2017), in virtù del principio della soccombenza virtuale, deve ritenersi verosimile, in un'ottica prognostica, che la domanda sarebbe stata accolta.
2 Deve pertanto condannarsi l' alla rifusione delle spese di lite, Controparte_2
liquidate come in dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1.800,00 oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Rosaria Pollarà e Agostino Sansone, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Termini Imerese il 25.06.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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