CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 195/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore
15:30 con la seguente composizione collegiale:
CASCIARO SALVATORE, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
MASTRORILLI PIETRO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 836/2025 spedito il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFF011505199/2013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFF011505199/2013 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFF011505199/2013 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n. 8245 del 28/3/2025, la Corte di legittimità cassava la decisione della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva accolto l'appello della Sig.a Ricorrente_1 annullando l'atto impositivo che le imputava, quale socia, il reddito della Società_1 e C. s.n.c. per l'anno 2008; per l'effetto, la Corte di cassazione dichiarava la nullità dell'intero giudizio, stante la mancata partecipazione della
Società_1 e C. s.n.c. e degli altri soci ai precedenti gradi di merito, e rinviava innanzi a questa
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari affinché, in diversa composizione, procedesse a nuovo giudizio provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Il giudizio non veniva riassunto da nessuna delle parti.
Nell'odierna camera di consiglio, la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come anticipato nella narrativa in fatto, nessuna delle parti ha curato, nel termine semestrale ex art. 63 d. lgs. n. 546/1992, la riassunzione del giudizio, sicché, ai sensi dell'art. 45 co.
3-4 stesso d.lgs., il Collegio rileva in questa sede, ex officio, che il processo si è estinto per inattività delle parti.
Ai sensi dell'art. 45 co. 2 del d.lgs. n. 546/1992, le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio, dichiara estinto il processo;
spese compensate.
Così deciso in Bari il 30/1/2026.
Il Presidente est. _Salvatore Casciaro
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore
15:30 con la seguente composizione collegiale:
CASCIARO SALVATORE, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
MASTRORILLI PIETRO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 836/2025 spedito il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFF011505199/2013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFF011505199/2013 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFF011505199/2013 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n. 8245 del 28/3/2025, la Corte di legittimità cassava la decisione della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva accolto l'appello della Sig.a Ricorrente_1 annullando l'atto impositivo che le imputava, quale socia, il reddito della Società_1 e C. s.n.c. per l'anno 2008; per l'effetto, la Corte di cassazione dichiarava la nullità dell'intero giudizio, stante la mancata partecipazione della
Società_1 e C. s.n.c. e degli altri soci ai precedenti gradi di merito, e rinviava innanzi a questa
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari affinché, in diversa composizione, procedesse a nuovo giudizio provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Il giudizio non veniva riassunto da nessuna delle parti.
Nell'odierna camera di consiglio, la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come anticipato nella narrativa in fatto, nessuna delle parti ha curato, nel termine semestrale ex art. 63 d. lgs. n. 546/1992, la riassunzione del giudizio, sicché, ai sensi dell'art. 45 co.
3-4 stesso d.lgs., il Collegio rileva in questa sede, ex officio, che il processo si è estinto per inattività delle parti.
Ai sensi dell'art. 45 co. 2 del d.lgs. n. 546/1992, le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio, dichiara estinto il processo;
spese compensate.
Così deciso in Bari il 30/1/2026.
Il Presidente est. _Salvatore Casciaro