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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n° 4927/2022 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 10 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Stefania POLLICORO - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappr. e dif. dall'avv. Maurizio TAFURO - Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 5 luglio 2022 la parte ricorrente chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla erogazione dell'indennizzo da malattie professionali (tendinosi sovraspinoso spalle bilaterale), inutilmente richiesto in sede amministrativa in data 10 novembre 2021, nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente CP_1 normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizio, acquisiti i verbali relativi alle prove testimoniali espletate in altro giudizio svoltosi inter partes, è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati,
1
Sentenza R.G. n° 4927/22 nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
In ordine al fatto che – ai fini della prova testimoniale - sia stata disposta l'acquisizione dei verbali relativi alle prove espletate in altro giudizio svoltosi inter partes, è appena il caso di rilevare che: «Il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche gli elementi istruttori raccolti in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisiti al giudizio della cui cognizione è investito;
ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l'effettiva utilizzabilità dell'elemento istruttorio nella causa in cui essa viene acquisita» (sic CASS. SEZ. III. 3 NOVEMBRE 2021 N°
31312; conf. CASS. LAV. 3 APRILE 2017 N° 8603, CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2014 N°
9843 e CASS. SEZ. III, 14 MAGGIO 2013 N° 11555).
Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta affetta da affezioni (“Segni clinici e strumentali di tendinopatia delle spalle bilateralmente. Segni clinici di spondiloartrosi lombare”) che, tuttavia, a parere del C.T.U., non sono ascrivibili ad eventi lavorativi, non essendo state evidenziate manifestazioni patologiche tali da ipotizzare alcuna tecnopatia: per la precisione, il CTU ha affermato che «Per quanto riguarda il modesto deficit funzionale del tronco e la modesta entità della tendinosi delle spalle, si può affermare che, con alto grado di probabilità, in assenza di una valida documentazione medica probante, che trattasi verosimilmente di una patologia degenerativa, frequentemente presente in soggetti in età non giovanile. Non sussistono quindi le condizioni per il riconoscimento come malattia professionale delle patologie osteoarticolari allegate».
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta,
2
Sentenza R.G. n° 4927/22 appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, non essendo possibile affermare che la patologia accertata sia stata cagionata con certezza o elevata probabilità da cause lavorative e, quindi, non essendo stata provata l'origine professionale della patologia medesima, la domanda non può che essere disattesa.
****************
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., non è dovuto il rimborso. Il costo dell'indagine peritale rimane, altresì, a carico dell'ISTITUTO convenuto, che deve farne anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio (art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto
1924, n. 1422 e art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile
1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso;
dichiara non dovuto il rimborso delle spese e dei costi della lite.
Taranto, 14 aprile 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 4927/22
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 10 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Stefania POLLICORO - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappr. e dif. dall'avv. Maurizio TAFURO - Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 5 luglio 2022 la parte ricorrente chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla erogazione dell'indennizzo da malattie professionali (tendinosi sovraspinoso spalle bilaterale), inutilmente richiesto in sede amministrativa in data 10 novembre 2021, nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente CP_1 normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizio, acquisiti i verbali relativi alle prove testimoniali espletate in altro giudizio svoltosi inter partes, è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati,
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Sentenza R.G. n° 4927/22 nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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In ordine al fatto che – ai fini della prova testimoniale - sia stata disposta l'acquisizione dei verbali relativi alle prove espletate in altro giudizio svoltosi inter partes, è appena il caso di rilevare che: «Il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche gli elementi istruttori raccolti in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisiti al giudizio della cui cognizione è investito;
ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l'effettiva utilizzabilità dell'elemento istruttorio nella causa in cui essa viene acquisita» (sic CASS. SEZ. III. 3 NOVEMBRE 2021 N°
31312; conf. CASS. LAV. 3 APRILE 2017 N° 8603, CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2014 N°
9843 e CASS. SEZ. III, 14 MAGGIO 2013 N° 11555).
Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta affetta da affezioni (“Segni clinici e strumentali di tendinopatia delle spalle bilateralmente. Segni clinici di spondiloartrosi lombare”) che, tuttavia, a parere del C.T.U., non sono ascrivibili ad eventi lavorativi, non essendo state evidenziate manifestazioni patologiche tali da ipotizzare alcuna tecnopatia: per la precisione, il CTU ha affermato che «Per quanto riguarda il modesto deficit funzionale del tronco e la modesta entità della tendinosi delle spalle, si può affermare che, con alto grado di probabilità, in assenza di una valida documentazione medica probante, che trattasi verosimilmente di una patologia degenerativa, frequentemente presente in soggetti in età non giovanile. Non sussistono quindi le condizioni per il riconoscimento come malattia professionale delle patologie osteoarticolari allegate».
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta,
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Sentenza R.G. n° 4927/22 appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, non essendo possibile affermare che la patologia accertata sia stata cagionata con certezza o elevata probabilità da cause lavorative e, quindi, non essendo stata provata l'origine professionale della patologia medesima, la domanda non può che essere disattesa.
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Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., non è dovuto il rimborso. Il costo dell'indagine peritale rimane, altresì, a carico dell'ISTITUTO convenuto, che deve farne anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio (art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto
1924, n. 1422 e art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile
1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso;
dichiara non dovuto il rimborso delle spese e dei costi della lite.
Taranto, 14 aprile 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 4927/22