TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/12/2025, n. 3404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3404 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4018/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4018/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CAROCCI GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente P.IVA_1 domiciliato in VIA FRA' GIOVANNI ANGELICO 14B 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. CAROCCI GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMITO Controparte_1 C.F._1 GIANFRANCO , elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE 10 89900 VIBO VALENTIApresso il difensore avv. COMITO GIANFRANCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.Con atto del 12.2.24 l' Controparte_2 ntimava sfratto a in relazione ad immobile sito in Reggello, loc. S.Clemente
[...] Controparte_1
, Via Podere Vecchia n. 5 deducendo la morosità nel pagamento del canone mensile di € 500,00 dal dicembre del 2022 per complessivi € 8.240,02.
1.2.Il di opponeva alla convalida deducendo: di aver cessato di pagare il canone a partire CP_1 dal dicembre del 2022 per la presenza all'interno dell'area adiacente al complesso immobiliare di pollaio installato da altra persona abitante nel complesso , pollaio che rendeva l'ambiente insalubre e provocava cattivi odori e che pregiudicava quindi il godimento dell'immobile locato;
che la situazione veniva eliminata solo a partire dal gennaio del 2024; che il mancato pagamento del canone era giustificato ai sensi dell'art. 1460 c.c. per l'inadempimento di riguardo all'obbligo di consegnare CP_2 la cosa in buono stato di manutenzione e di mantenerla tale.
1.3.Con ordinanza ex art. 665 c.p.c. del 3.6.24 veniva disposto il rilascio dell'immobile con fissazione della data al 15.7.24 e veniva disposto il passaggio al rito locatizio.
1.4.La causa, istruita con l'assunzione di prove testimoniali, è stata decisa all'udienza del 23.10.25 come da dispositivo.
2.1.Il contratto è stato concluso dalle parti il 20.12.21, con prevista durata quadriennale e canone mensile di € 500,00.
E' pacifico che il ha cessato di pagare il canone dal dicembre del 2022. CP_1
Il ha motivato il mancato pagamento del canone col pregiudizio al godimento dell'immobile CP_1 locato che all'epoca sarebbe derivato dalla presenza nelle vicinanze di pollaio che uno degli altri abitanti nel complesso immobiliare aveva realizzato e da cui provenivano cattivi odori.
Pacifica è la presenza fino al gennaio del 2024 del pollaio , realizzato dal conduttore dell'unità immobiliare sottostante quella locata al recintando una parte del resede comune posta ad una CP_1 distanza di pochi metri dal fabbricato.
2.2.Dalle testimonianze assunte risulta che il numero dei polli tenuto nell'area recintata era di due-tre( v. testi . Tes_1 Tes_2
Se è vero che risultano confermate le lamentele del per il cattivo odore che si sarebbe CP_1 propagato dal pollaio è anche vero che non risultano prove testimoniali riguardo alla effettiva sussistenza, propagazione ed intensità di tali odori verso l' unità immobiliare condotta dal convenuto.
E' necessario altresì tener presente che la molestia lamentata dal è stata sostanzialmente CP_1 causata dalla condotta di un soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale e pertanto, ai sensi dell'art. 1585 comma 2 c.c. ,l' non è tenuto a garantire il dalle eventuali molestie , fatta salva al CP_2 CP_1 la facoltà di agire contro il terzo in nome proprio. CP_1
In ogni caso quel che rileva è che con riferimento alla locazione la giurisprudenza afferma il principio che , sebbene il pagamento del canone locatizio costituisca la principale e fondamentale obbligazione del conduttore , la sospensione parziale o totale dell'adempimento di tale obbligazione , ai sensi dell'art. 1460 c.c., può essere legittima non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nell'ipotesi di inesatto adempimento , purché essa appaia giustificata in relazione alla oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, in riferimento all'intero equilibrio del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede(Cass. 15.6.21 n. 16890).
Orbene, nel caso in oggetto la sospensione totale del pagamento del canone operata dal con CP_1 decorrenza dal dicembre del 2022 non risulta in alcun modo giustificata e conforme a buona fede dal pagina 2 di 3 momento che, da un lato, lo stesso ha comunque potuto continuare ad utilizzare l'intero immobile e, dall'altro, non risulta la prova che gli eventuali cattivi odori propagatisi dal pollaio abbiano inciso in qualche misura sul godimento dell'immobile al suo interno.
Risulta quindi il reiterato inadempimento del all'obbligo di pagare il canone di locazione con CP_1 decorrenza dal dicembre del 2022.
Consequenziale, in ragione del disposto dell'art. 5 L. n. 392/78 e dell'art. 10 del contratto( che prevedono la risoluzione del contratto per il mancato pagamento anche di un solo canone) è la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento del . CP_1
Non vi è luogo a condanna di rilascio poiché il risulta aver rilasciato l'immobile in data CP_1 10.2.25.
2.3.Il deve altresì essere condannato a pagare in favore di la somma di € 14.867,60 per CP_1 CP_2 canoni non pagati alla data del rilascio( v. conteggio doc. 10).
3.Evidentemente sulla base delle considerazioni svolte deve essere respinta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni materiali proposta dal ed in alcun modo provata. CP_1
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto di locazione tra
[...]
e avente ad oggetto immobile sito Controparte_2 Controparte_1 in Reggello, loc. San Clemente , Via Podere Vecchia n. 5, per inadempimento del condanna CP_1
a pagare in favore dell' Controparte_1 Controparte_2
la somma di € 14.867,60 oltre interessi come da domanda;
respinge la domanda
[...] riconvenzionale proposta da;
condanna il convenuto a rimborsare in favore della Controparte_1 parte attrice le spese di lite che liquida in € 379,52 per spese, €. 5.000,00 per compenso oltre € 750,00 per spese generali.
Firenze,23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4018/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CAROCCI GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente P.IVA_1 domiciliato in VIA FRA' GIOVANNI ANGELICO 14B 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. CAROCCI GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COMITO Controparte_1 C.F._1 GIANFRANCO , elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE 10 89900 VIBO VALENTIApresso il difensore avv. COMITO GIANFRANCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.Con atto del 12.2.24 l' Controparte_2 ntimava sfratto a in relazione ad immobile sito in Reggello, loc. S.Clemente
[...] Controparte_1
, Via Podere Vecchia n. 5 deducendo la morosità nel pagamento del canone mensile di € 500,00 dal dicembre del 2022 per complessivi € 8.240,02.
1.2.Il di opponeva alla convalida deducendo: di aver cessato di pagare il canone a partire CP_1 dal dicembre del 2022 per la presenza all'interno dell'area adiacente al complesso immobiliare di pollaio installato da altra persona abitante nel complesso , pollaio che rendeva l'ambiente insalubre e provocava cattivi odori e che pregiudicava quindi il godimento dell'immobile locato;
che la situazione veniva eliminata solo a partire dal gennaio del 2024; che il mancato pagamento del canone era giustificato ai sensi dell'art. 1460 c.c. per l'inadempimento di riguardo all'obbligo di consegnare CP_2 la cosa in buono stato di manutenzione e di mantenerla tale.
1.3.Con ordinanza ex art. 665 c.p.c. del 3.6.24 veniva disposto il rilascio dell'immobile con fissazione della data al 15.7.24 e veniva disposto il passaggio al rito locatizio.
1.4.La causa, istruita con l'assunzione di prove testimoniali, è stata decisa all'udienza del 23.10.25 come da dispositivo.
2.1.Il contratto è stato concluso dalle parti il 20.12.21, con prevista durata quadriennale e canone mensile di € 500,00.
E' pacifico che il ha cessato di pagare il canone dal dicembre del 2022. CP_1
Il ha motivato il mancato pagamento del canone col pregiudizio al godimento dell'immobile CP_1 locato che all'epoca sarebbe derivato dalla presenza nelle vicinanze di pollaio che uno degli altri abitanti nel complesso immobiliare aveva realizzato e da cui provenivano cattivi odori.
Pacifica è la presenza fino al gennaio del 2024 del pollaio , realizzato dal conduttore dell'unità immobiliare sottostante quella locata al recintando una parte del resede comune posta ad una CP_1 distanza di pochi metri dal fabbricato.
2.2.Dalle testimonianze assunte risulta che il numero dei polli tenuto nell'area recintata era di due-tre( v. testi . Tes_1 Tes_2
Se è vero che risultano confermate le lamentele del per il cattivo odore che si sarebbe CP_1 propagato dal pollaio è anche vero che non risultano prove testimoniali riguardo alla effettiva sussistenza, propagazione ed intensità di tali odori verso l' unità immobiliare condotta dal convenuto.
E' necessario altresì tener presente che la molestia lamentata dal è stata sostanzialmente CP_1 causata dalla condotta di un soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale e pertanto, ai sensi dell'art. 1585 comma 2 c.c. ,l' non è tenuto a garantire il dalle eventuali molestie , fatta salva al CP_2 CP_1 la facoltà di agire contro il terzo in nome proprio. CP_1
In ogni caso quel che rileva è che con riferimento alla locazione la giurisprudenza afferma il principio che , sebbene il pagamento del canone locatizio costituisca la principale e fondamentale obbligazione del conduttore , la sospensione parziale o totale dell'adempimento di tale obbligazione , ai sensi dell'art. 1460 c.c., può essere legittima non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nell'ipotesi di inesatto adempimento , purché essa appaia giustificata in relazione alla oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, in riferimento all'intero equilibrio del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede(Cass. 15.6.21 n. 16890).
Orbene, nel caso in oggetto la sospensione totale del pagamento del canone operata dal con CP_1 decorrenza dal dicembre del 2022 non risulta in alcun modo giustificata e conforme a buona fede dal pagina 2 di 3 momento che, da un lato, lo stesso ha comunque potuto continuare ad utilizzare l'intero immobile e, dall'altro, non risulta la prova che gli eventuali cattivi odori propagatisi dal pollaio abbiano inciso in qualche misura sul godimento dell'immobile al suo interno.
Risulta quindi il reiterato inadempimento del all'obbligo di pagare il canone di locazione con CP_1 decorrenza dal dicembre del 2022.
Consequenziale, in ragione del disposto dell'art. 5 L. n. 392/78 e dell'art. 10 del contratto( che prevedono la risoluzione del contratto per il mancato pagamento anche di un solo canone) è la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento del . CP_1
Non vi è luogo a condanna di rilascio poiché il risulta aver rilasciato l'immobile in data CP_1 10.2.25.
2.3.Il deve altresì essere condannato a pagare in favore di la somma di € 14.867,60 per CP_1 CP_2 canoni non pagati alla data del rilascio( v. conteggio doc. 10).
3.Evidentemente sulla base delle considerazioni svolte deve essere respinta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni materiali proposta dal ed in alcun modo provata. CP_1
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto di locazione tra
[...]
e avente ad oggetto immobile sito Controparte_2 Controparte_1 in Reggello, loc. San Clemente , Via Podere Vecchia n. 5, per inadempimento del condanna CP_1
a pagare in favore dell' Controparte_1 Controparte_2
la somma di € 14.867,60 oltre interessi come da domanda;
respinge la domanda
[...] riconvenzionale proposta da;
condanna il convenuto a rimborsare in favore della Controparte_1 parte attrice le spese di lite che liquida in € 379,52 per spese, €. 5.000,00 per compenso oltre € 750,00 per spese generali.
Firenze,23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3