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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/04/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3365/2020
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente –
Avv. Luca Affortunato
Email_1
Contro
- dott.ssa Maria Luisa Campise Controparte_1 Controparte_2
- parte resistente –
Avv. Gianluca Vetere
Email_2
Con ricorso depositato in data 9.11.2020, il ricorrente, premesso di aver svolto attività lavorativa presso la farmacia in Cassano Allo Ionio a partire dal 01.01.1998 e fino CP_2 CP_2
al 31.12.2017, prestando mansioni di commesso di banco, ai sensi del C.C.N.L. per i dipendenti di farmacie private, nonché di inventario farmaci, magazziniere e addetto ai computer, con i seguenti orari di lavoro dalle 8:00 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 20:30, senza sottoscrizione di alcun contratto di lavoro tra le parti, deduceva che nell'anno 2017 la farmacia era oggetto di fallimento finanziario con il subentro, nella gestione della stessa, della curatela fallimentare della Dott.ssa Campise Maria
Luisa. Adiva l'intestato Tribunale al fine sentir accertato il rapporto di lavoro nei termini suesposti e per sentir condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 294.010,09 per retribuzioni da lavoro dipendente a titolo di differenze retributive non corrisposte per il periodo dal 01.01.1998 al
31.12.2017, nonché euro 15.566,69 a titolo di T.F.R. per un totale di euro 309.576,78, oltre interessi da rivalutazione e soddisfo, nonché rivalutazione economica e monetaria, interessi legali e moratori e tutti gli accessori previsti dalla legge;
nonché al pagamento delle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa, oltre rivalutazione interessi e soddisfo;
spese vinte.
Si costituiva in giudizio il fallimento resistente, in persona del curatore, il quale contestava con varie argomentazioni la domanda del ricorrente e chiedendone il rigetto.
La controversia, dunque, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza che ammetteva la prova, veniva assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla Scrivente che la decideva nella modalità della trattazione scritta.
La domanda avanzata dal ricorrente è improcedibile.
È opportuno operare un distinguo, in caso di sottoposizione del datore di lavoro al fallimento occorre distinguere tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande dirette al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale: per le prime va affermata la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera la regola della improcedibilità o improseguibilità, dovendo essere azionate dinanzi al Tribunale Fallimentare, ad eccezione delle sole domande di impugnativa di licenziamento volte ad ottenere la reintegra nel posto di lavoro, che, quale bene della vita non assimilabile a quello puramente patrimoniale sotteso ai crediti pecuniari, è sottratto alla regola della par condicio creditorum (si veda ad es. Cass. n. del 29/03/2011 che ha così statuito: “Ove il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo, con la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non
è configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della "par condicio creditorum"). Si veda, sul tema, anche Cass. n. del 22/05/2002: “Per "azioni derivanti dal fallimento", ai sensi dell'art. 24 legge fall., devono intendersi quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna”.
È chiaro, dunque, che la domanda proposta dal ricorrente sia radicalmente sottratta, sulla base dell'ermeneusi indicata, alla cognizione del giudice del lavoro, poiché non contenente alcuna pretesa reintegratoria, essendo volta a far valere soltanto crediti, di natura retributiva o risarcitoria, gravanti sul patrimonio del fallito, previo accertamento di quanto strumentale alla detta condanna.
Da tali suesposte considerazioni consegue l'improcedibilità della domanda spiegata in questa sede nei confronti del fallito. Si evidenzia l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono in realtà questioni di rito;
pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso fallimentare, il giudice erroneamente adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, ma l'inammissibilità,
l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda "litis ingressus impediens", concettualmente distinta dalla incompetenza, che deve essere esaminata e rilevata dal giudice di merito prima ed indipendentemente dall'esame della questione di competenza che, eventualmente, concorra con essa.(Fattispecie relativa
a domanda di condanna al pagamento di crediti pecuniari derivante dal rapporto di lavoro nei confronti di un imprenditore fallito)” (Cass. n. del 02/08/2011; Cass. Ordinanza n. del 20/09/2013).
La domanda è improcedibile.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti trattandosi di pronuncia in rito.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 16.4.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito