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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/04/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. FANCIULLO SILVIA e CALABRO SALVATORE
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità utile ai fini del riconoscimento della prestazione sanitaria invocata, ovvero indennità di accompagnamento di cui alla Legge n° 18/1980.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, il ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3
del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha confutato la fondatezza della richiesta assumendo la genericità della contestazione delle conclusioni peritali.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il
Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione. ***
CP_ In via preliminare, va precisato che infondata appare l'eccezione di sui limiti al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio disposta da Giudice nell'alveo del potere discrezionale allo stesso, ex lege, riconosciuto. Ed invero a norma di quanto disposto dall'art. 149 disp. att. c.p.c.: “Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche
l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario”.
La Suprema Corte (Ordinanza n. 18265 del 2020), sul punto, ha precisato che “la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui “ratio” di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti (Cass.n.30860/2019)” e che “risulta in sostanza sussistente l'obbligo di accertare le infermità presenti sino al momento della pronuncia giudiziaria e ciò anche all'interno del procedimento dell'ATP che, pur articolato e strutturato in due fasi eventuali e successive, è comunque finalizzato ad accertare lo stato invalidante sino al momento della pronuncia giudiziale”.
E quindi, ove sussista un aggravamento della condizione sanitaria della parte adeguatamente documentato, il giudice potrà valutare la possibilità di ordinare un nuovo accertamento peritale ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., e ciò a prescindere dalla fondatezza o meno dei motivi di contestazione della CTU illustrati in ricorso.
CP_ Di conseguenza le doglianze di sul punto sono prive di fondamento alcuno e vanno rigettate.
Di contro, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta per le ragioni di cui appresso.
Nell'ambito del presente giudizio il ctu nominato in sede di giudizio di opposizione, dott. Per_1
, alla luce della documentazione sanitaria sopravvenuta e dell'esame obiettivo del
[...]
periziando, ha riconosciuto il beneficio per cui è causa offrendone motivazione esaustiva e puntuale.
Lo stesso, in particolare, con argomentazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha specificato come le patologie accertate determinavano, per il ricorrente, difficoltà persistenti gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età con necessità di assistenza continua tali da giustificare il riconoscimento del requisito sanitario utile alla concessione della prestazione anelata (indennità di accompagnamento) a decorrere dal mese di luglio 2024. Ed invero lo stesso consulente, nella relazione resa alla quale integralmente si rimanda, ha così in parte argomentato e concluso: “Sulla scorta della documentazione medica esibita, e dalle risultanze dei dati anamnestici e dell'esame clinico da me eseguito in data odierna;
attenendomi ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice posso concludere affermando quanto segue: alla data odierna il signor risulta affetta da: Parte_1
GRAVE DEFICIT DEAMBULATORIO CON DIFFICOLTA NEI PASSAGGI POSTURALI E
NEL MANTENERE LA STAZIONE ERETTA.
SINDROME COCLEO-VESTIBOLARE BILATERALE NEUROVASCOLARE CON
COMPONENTE CORTICALE IN FASE DI GRAVE SCOMPENSO (SINDROME DI DANDY)
CON DIZZINNES POSTURALE PERCETTIVO PERSISTENTE.
SEVERA SPONDILODISCOARTROSI CON SPONDILOLISTESI CERVICALI, STENOSI
CANALARE, SCOLIOSI LOMBARE DESTRA. IPERCIFOSI DORSALE;
POLIARTROSI;
ARTROSI DEFORMANTE DI MANI E PIEDI;
ESITI FRATTURE DI OTTAVA E NONA
COSTA A SINISTRA;
OSTEOPOROSI INIZIALE.
ESITI EPATOPATIA HCV CORRELATA.
GAMMAPATIA MONOCLONALE IGM STABILE.
BPCO ENFISEMATOSA CON SINUSITE CRONICA.
MRGE.
INSUFFICIENZA VENOSA CRONICA DEGLI ARTI INFERIORI.
IPOACUSIA BILATERALE CON ACUFENI
IPB
ESITI RECENTE TRAUMA CRANIO FACCIALE CON EMORRAGIA SUBARACNOIDEA
CARDIOPATIA IPERTENSIVA CON FA CRONICA.
DECLINO COGNITIVO IN ATTESA DI VISITA PSICHIATRICA.
Quindi complessivamente le condizioni generali del signor risultano aggravate rispetto Parte_1
al precedente controllo effettuato dal mio collega CTU dottor il 29/09/23. A mio Persona_2
parere, in data odierna, il signor risulta TOTALMENTE INABILE, incapace di Parte_1 deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere gli atti della vita senza assistenza continua. La data di tale condizione si può far risalire al mese di luglio del 2024.”
Avverso tali risultanze non constano in atti osservazioni e/o note critiche delle parti.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda del ricorrente riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione della indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di luglio 2024. Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento successivo a quello dell'introduzione del presente giudizio (22.11.2023) e comunque alla data della domanda amministrativa (06.10.22), vista la reciproca parziale soccombenza devono esser compensate integralmente.
CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- riconosce che l'istante invalido al 100% risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione della indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di luglio 2024;
b)- compensa le spese di lite;
CP_ c)- spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 08/04/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio