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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 22/2021 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 22 del Reg. Gen. dell'anno 2021, e vertente tra Parte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: –
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore De Luca), (C.F.: Controparte_1 [...]
– rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Bagnato), e C.F._1 [...]
in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: Controparte_2 P.IVA_2
– rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria), resistente anche nella qualità di rappresentante processuale del Controparte_3
, in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: ).
[...] P.IVA_3
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, viene appellata l'ordinanza emessa il 16 dicembre 2020, a definizione del procedimento iscritto al n. 3765/2019, e con la quale il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., proposto dall'odierna appellata, la quale – dichiarandosi intestataria di cinque buoni fruttiferi postali, sottoscritti negli anni 1987 e 1988, su vecchi moduli della “serie P”, per un totale di 7.500.000 lire – chiedeva, le venisse riconosciuto – per gli ultimi dieci anni di rendimento dei titoli – il tasso d'interesse in base alla misura dei saggi di rendimento originariamente applicati a quella determinata tipologia di buoni (della serie P): ciò, in ragione della circostanza per la quale il timbro apposto sul retro dei propri buoni avesse – a suo avviso – modificato solo i tassi di rendimento dei primi venti anni, e non anche quelli degli ultimi dieci, invariati e più vantaggiosi rispetto a quelli previsti dal d. m. 13 giugno 1986.
2.1. Da quanto sopra, quindi, sarebbe disceso – ad avviso della ricorrente originaria – il diritto a vedersi riconosciuto – oltre a quanto liquidato da – anche l'ulteriore Parte_1
importo di 26.797,97 euro, determinato (dal proprio consulente fiducia) quale differenza per gli interessi relativi all'ultimo decennio.
3. L' contestava quanto dedotto dalla ricorrente, rilevando – a supporto della propria CP_4 domanda di rigetto – come l'investitrice si sarebbe dovuta presumere edotta delle relative variazioni, siccome pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e come tali variazioni si sarebbero dovute conseguentemente ritenere prevalenti rispetto a quelle contenute graficamente sullo specifico buono fruttifero.
4. Il Tribunale – aderendo al risalente orientamento della Corte suprema, secondo il quale “la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti ..non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre
l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni” – ha ritenuto come: a) ai sensi dell'art. 1339 c.c. i provvedimenti della pubblica autorità possano modificare o integrare i rendimenti riportati sui titoli, solamente se successivi alla sottoscrizione dei titoli;
b) nella fattispecie, dovesse trovare applicazione il solo accordo intercorso tra le parti, non avendo l'operatore postale (
[...]
incorporato compiutamente sui buoni fruttiferi (sottoscritti dalla ricorrente) tutte Parte_1
le disposizioni ministeriali già in vigore.
2 5. L'operatore postale ha impugnato tale decisione, domandando – nel dettaglio – la riforma dell'ordinanza.
5.1. in particolare, ha rilevato come: a) l'art. 5, d. m. 13 giugno 1986 Parte_1 non prevedesse – per il timbro apposto sul retro del Buono – l'indicazione (anche) dell'importo da corrispondere al sottoscrittore;
b) per conseguenza, i “nuovi saggi” mutassero necessariamente per tutti i relativi importi, e sino al 31 dicembre del trentesimo anno;
c) fosse piena la consapevolezza – in capo all'appellata – circa il tasso di rendimento applicabile;
d) il primo Giudice avesse errato, nel ritenere applicabili gli interessi riportati a tergo dei buoni, e non quelli previsti dal richiamato d. m. del 1986, per il periodo compreso dal ventunesimo al trentesimo anno.
6. All'esito della camera di consiglio del 17 gennaio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
7. La doglianza dell'appellante – con la quale è stata censurata l'erronea applicazione degli interessi riportati a tergo dei buoni, e non quelli previsti dal richiamato decreto ministeriale del giugno del 1986 (per il periodo compreso dal 21° al 30° anno) – è fondata, in virtù del seguente principio di diritto, richiamato anche ai sensi dell'art. 118, I c., ultimo inciso, disp. att. c.p.c.: “Poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il 'senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisiva sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo” (Cass. Civ., ord. n. 24715/2024).
7.1. La Corte di Cassazione, con la richiamata ordinanza n. 24715 del 16 settembre 2024, ha chiarito come ai buoni fruttiferi postali con scadenza a trent'anni della “serie Q-P” – emessi dopo l'entrata in vigore decreto ministeriale del 13 giugno 1986, tramite l'utilizzazione (per materiale indisponibilità iniziale della modulistica apposita) di supporti della serie precedente
3 («P») e con l'apposizione (sulla parte anteriore del titolo) del timbro che indica la nuova serie
(«Q/P») e (sulla parte posteriore) del timbro con la misura dei nuovi tassi di interesse solo per i primi 20 anni – non sono applicabili i rendimenti più elevati previsti dalla precedente serie “P” (e ancora leggibili sul retro del buono postale), nella parte non coperta dal nuovo timbro, dovendosi fare riferimento alla percentuali fissate dal decreto ministeriale di aggiornamento.
7.2. La Corte, poi, prendendo le mosse dalle considerazioni espresse nella precedente pronuncia n. 22619/2023, ha ribadito come la mera circostanza per la quale il timbro non copra integralmente la stampa dei tassi d'interesse della serie precedente – lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio – non consente al possessore di pretendere – per l'ultimo decennio – gli interessi più favorevoli previsti per la vecchia serie.
7.3. Per la Corte, infatti, l'imperfezione dell'operazione materiale d'apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante, giacché l'accordo ha avuto a oggetto i buoni di nuova serie, e le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedenti, qualora incompatibili.
7.4. È stato aggiuntivamente osservato come la nuova stampigliatura preveda l'indicazione dei tassi in valori percentuali, mentre i rendimenti dell'ultimo decennio (di cui si pretenderebbe di fare applicazione) seguono il diverso criterio dei valori monetari assoluti, adottato nella stesura dell'intera tabella della serie «P» (cui però il buono – giova rammentarlo – non appartiene).
8. Anche se, pertanto, nel riquadro dei rendimenti risultanti dalla stampigliatura sovrapposta alla precedente tabella sia assente la specifica indicazione dei tassi relativi all'ultimo decennio, non per questo appare giustificata un'interpretazione deformatrice del senso della volontà negoziale, tale da isolare un dato integrato nella vecchia tabella, e posto in continuità con i rendimenti indicati nella tabella stessa (e non con quelli della serie «Q/P»).
8.1. Al contrario, per i titoli della serie Q-P, l'art. 5 del d. m. 13 giugno 1986 avrebbe imposto proprio una stampigliatura recante la misura dei nuovi tassi, e non l'indicazione delle maggiorazioni dei valori monetari.
9. Pertanto – secondo la Corte nomofilattica (alle cui convincenti considerazioni si associa questo Ufficio) – i saggi d'interesse fissati con d. m. del 1986 (e aventi “effetto per i buoni di nuova serie”, come previsto dall'art. 173, comma 1, D.P.R. 156/1973), completano – attraverso un procedimento di eterointegrazione – il regolamento contrattuale, nulla disponendo quest'ultimo sui rendimenti dei titoli di quella serie, riferiti a un dato periodo.
4 10. Per tutto quanto chiarito sopra, dunque, l'appello va accolto, con conseguente riforma del provvedimento impugnato.
11. In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali rispetto alle questioni dirimenti della vertenza appare consigliabile – per tutti i gradi di giudizio – la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona del rappresentante legale pro tempore, nei confronti di Parte_1
, e di in persona del rappresentante legale Controparte_1 Controparte_2
pro tempore, resistente anche per conto del , in Controparte_3
persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
- per l'effetto, in riforma del provvedimento gravato, rigetta la domanda originaria;
- conseguentemente, condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, l'importo di 26.797,70 euro, oltre agli accessori del credito;
- compensa integralmente le spese di ambo di grado di giudizio, fra tutte le parti del procedimento.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
5
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 22 del Reg. Gen. dell'anno 2021, e vertente tra Parte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: –
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore De Luca), (C.F.: Controparte_1 [...]
– rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Bagnato), e C.F._1 [...]
in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: Controparte_2 P.IVA_2
– rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria), resistente anche nella qualità di rappresentante processuale del Controparte_3
, in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: ).
[...] P.IVA_3
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, viene appellata l'ordinanza emessa il 16 dicembre 2020, a definizione del procedimento iscritto al n. 3765/2019, e con la quale il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., proposto dall'odierna appellata, la quale – dichiarandosi intestataria di cinque buoni fruttiferi postali, sottoscritti negli anni 1987 e 1988, su vecchi moduli della “serie P”, per un totale di 7.500.000 lire – chiedeva, le venisse riconosciuto – per gli ultimi dieci anni di rendimento dei titoli – il tasso d'interesse in base alla misura dei saggi di rendimento originariamente applicati a quella determinata tipologia di buoni (della serie P): ciò, in ragione della circostanza per la quale il timbro apposto sul retro dei propri buoni avesse – a suo avviso – modificato solo i tassi di rendimento dei primi venti anni, e non anche quelli degli ultimi dieci, invariati e più vantaggiosi rispetto a quelli previsti dal d. m. 13 giugno 1986.
2.1. Da quanto sopra, quindi, sarebbe disceso – ad avviso della ricorrente originaria – il diritto a vedersi riconosciuto – oltre a quanto liquidato da – anche l'ulteriore Parte_1
importo di 26.797,97 euro, determinato (dal proprio consulente fiducia) quale differenza per gli interessi relativi all'ultimo decennio.
3. L' contestava quanto dedotto dalla ricorrente, rilevando – a supporto della propria CP_4 domanda di rigetto – come l'investitrice si sarebbe dovuta presumere edotta delle relative variazioni, siccome pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e come tali variazioni si sarebbero dovute conseguentemente ritenere prevalenti rispetto a quelle contenute graficamente sullo specifico buono fruttifero.
4. Il Tribunale – aderendo al risalente orientamento della Corte suprema, secondo il quale “la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti ..non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre
l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni” – ha ritenuto come: a) ai sensi dell'art. 1339 c.c. i provvedimenti della pubblica autorità possano modificare o integrare i rendimenti riportati sui titoli, solamente se successivi alla sottoscrizione dei titoli;
b) nella fattispecie, dovesse trovare applicazione il solo accordo intercorso tra le parti, non avendo l'operatore postale (
[...]
incorporato compiutamente sui buoni fruttiferi (sottoscritti dalla ricorrente) tutte Parte_1
le disposizioni ministeriali già in vigore.
2 5. L'operatore postale ha impugnato tale decisione, domandando – nel dettaglio – la riforma dell'ordinanza.
5.1. in particolare, ha rilevato come: a) l'art. 5, d. m. 13 giugno 1986 Parte_1 non prevedesse – per il timbro apposto sul retro del Buono – l'indicazione (anche) dell'importo da corrispondere al sottoscrittore;
b) per conseguenza, i “nuovi saggi” mutassero necessariamente per tutti i relativi importi, e sino al 31 dicembre del trentesimo anno;
c) fosse piena la consapevolezza – in capo all'appellata – circa il tasso di rendimento applicabile;
d) il primo Giudice avesse errato, nel ritenere applicabili gli interessi riportati a tergo dei buoni, e non quelli previsti dal richiamato d. m. del 1986, per il periodo compreso dal ventunesimo al trentesimo anno.
6. All'esito della camera di consiglio del 17 gennaio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
7. La doglianza dell'appellante – con la quale è stata censurata l'erronea applicazione degli interessi riportati a tergo dei buoni, e non quelli previsti dal richiamato decreto ministeriale del giugno del 1986 (per il periodo compreso dal 21° al 30° anno) – è fondata, in virtù del seguente principio di diritto, richiamato anche ai sensi dell'art. 118, I c., ultimo inciso, disp. att. c.p.c.: “Poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il 'senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisiva sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo” (Cass. Civ., ord. n. 24715/2024).
7.1. La Corte di Cassazione, con la richiamata ordinanza n. 24715 del 16 settembre 2024, ha chiarito come ai buoni fruttiferi postali con scadenza a trent'anni della “serie Q-P” – emessi dopo l'entrata in vigore decreto ministeriale del 13 giugno 1986, tramite l'utilizzazione (per materiale indisponibilità iniziale della modulistica apposita) di supporti della serie precedente
3 («P») e con l'apposizione (sulla parte anteriore del titolo) del timbro che indica la nuova serie
(«Q/P») e (sulla parte posteriore) del timbro con la misura dei nuovi tassi di interesse solo per i primi 20 anni – non sono applicabili i rendimenti più elevati previsti dalla precedente serie “P” (e ancora leggibili sul retro del buono postale), nella parte non coperta dal nuovo timbro, dovendosi fare riferimento alla percentuali fissate dal decreto ministeriale di aggiornamento.
7.2. La Corte, poi, prendendo le mosse dalle considerazioni espresse nella precedente pronuncia n. 22619/2023, ha ribadito come la mera circostanza per la quale il timbro non copra integralmente la stampa dei tassi d'interesse della serie precedente – lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio – non consente al possessore di pretendere – per l'ultimo decennio – gli interessi più favorevoli previsti per la vecchia serie.
7.3. Per la Corte, infatti, l'imperfezione dell'operazione materiale d'apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante, giacché l'accordo ha avuto a oggetto i buoni di nuova serie, e le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedenti, qualora incompatibili.
7.4. È stato aggiuntivamente osservato come la nuova stampigliatura preveda l'indicazione dei tassi in valori percentuali, mentre i rendimenti dell'ultimo decennio (di cui si pretenderebbe di fare applicazione) seguono il diverso criterio dei valori monetari assoluti, adottato nella stesura dell'intera tabella della serie «P» (cui però il buono – giova rammentarlo – non appartiene).
8. Anche se, pertanto, nel riquadro dei rendimenti risultanti dalla stampigliatura sovrapposta alla precedente tabella sia assente la specifica indicazione dei tassi relativi all'ultimo decennio, non per questo appare giustificata un'interpretazione deformatrice del senso della volontà negoziale, tale da isolare un dato integrato nella vecchia tabella, e posto in continuità con i rendimenti indicati nella tabella stessa (e non con quelli della serie «Q/P»).
8.1. Al contrario, per i titoli della serie Q-P, l'art. 5 del d. m. 13 giugno 1986 avrebbe imposto proprio una stampigliatura recante la misura dei nuovi tassi, e non l'indicazione delle maggiorazioni dei valori monetari.
9. Pertanto – secondo la Corte nomofilattica (alle cui convincenti considerazioni si associa questo Ufficio) – i saggi d'interesse fissati con d. m. del 1986 (e aventi “effetto per i buoni di nuova serie”, come previsto dall'art. 173, comma 1, D.P.R. 156/1973), completano – attraverso un procedimento di eterointegrazione – il regolamento contrattuale, nulla disponendo quest'ultimo sui rendimenti dei titoli di quella serie, riferiti a un dato periodo.
4 10. Per tutto quanto chiarito sopra, dunque, l'appello va accolto, con conseguente riforma del provvedimento impugnato.
11. In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali rispetto alle questioni dirimenti della vertenza appare consigliabile – per tutti i gradi di giudizio – la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona del rappresentante legale pro tempore, nei confronti di Parte_1
, e di in persona del rappresentante legale Controparte_1 Controparte_2
pro tempore, resistente anche per conto del , in Controparte_3
persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
- per l'effetto, in riforma del provvedimento gravato, rigetta la domanda originaria;
- conseguentemente, condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, l'importo di 26.797,70 euro, oltre agli accessori del credito;
- compensa integralmente le spese di ambo di grado di giudizio, fra tutte le parti del procedimento.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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