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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/03/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composta:
Nicola Saracino Presidente ianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dr. Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3496 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 15 luglio 2024 e vertente TRA Parte_1
(C.F.
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. Patrizia De Nittis e Gian Luca Righi ed elettivamente domiciliata presso il Loro studio in Roma, alla Via Filippo Corridoni n. 25; Appellante E
rappresentata e difesa degli avv.ti Antonio Angelini e Emanuela CP_1
Romanelli anche congiuntamente ed elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Corridoni n. 25;
Appellata/Appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17358/2020, depositata il 4.12.2020 e non notificata
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in accoglimento del presente gravame, contrariis reiectis, per i motivi esposti nella narrativa che precede, statuire quanto segue:
1 a) annullare e riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Roma n. 17358/2020 e, per l'effetto: 1) dichiarare inefficaci nei confronti della massa dei creditori della
e revocare, ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F. (richiamato Parte_1 dall'art. 49 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270), i pagamenti pari a complessivi Euro 998.018,17 così come singolarmente individuati in narrativa;
2) conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare a pagare CP_1 alla Procedura attrice il predetto importo di Euro 998.018,17 (ovvero quello eventualmente diverso, maggiore o minore, che risulterà dovuto all'esito dell'istruttoria), oltre agli interessi legali a far tempo dalla notifica del presente atto fino al saldo;
b) condannare al pagamento delle spese processuali relative al CP_1 doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata/appellante incidentale: “Voglia la Corte d'Appello di Roma, 1. rigettare l'appello di 2. in accoglimento dell'appello Parte_2 incidentale di rigettare in ogni caso le domande dell'attrice in CP_1 quanto inammissibili e comunque infondate;
3. spese e compensi anche del presente grado rifusi, oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, CNPA e IVA”
MOTIVI DELLA DECISIONE La Parte_3 ha proposto appello
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.17358/2020, che ha respinto la domanda di declaratoria di inefficacia ex art. 67, comma 2, l. fall. di alcuni pagamenti ricevuti dalla nel semestre antecedente il deposito del CP_1 ricorso ex art.161 comma sesto l.fall. (fra il 25.10.2012 e il 4.7.2012) per complessivi € 1.174.538,17 e ha condannato parte attrice a rimborsare alla convenuta le spese di giudizio. Il giudice di primo grado dopo aver stabilito che i pagamenti in questione rientrassero effettivamente nel semestre anteriore di cui all'art. 67, secondo comma l.fall, in quanto operante nel caso di specie la retrodatazione del dies a quo prevista dall'art. 69 bis, secondo comma, l.fall. al 25.10.2012, data del deposito del ricorso ex art. 161 c. 6 l.Fall. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ha fondato la sua decisione di rigetto sulla eccezione di parte convenuta ritenuta assorbente, circa la mancanza di prova diretta sulla scientia decotionis dell' accipiens, gravante su parte attrice, ritenendo insufficiente una prova presuntiva nel caso di specie, avuto riguardo alla natura del convenuto. Con l'atto di gravame, la ha fatto rilevare che: Pt_2
2 - la prima sentenza aveva respinto l'eccezione di inammissibilità della Contro domanda sollevata dalla convenuta che asseriva l'esclusione dal perimetro dell'amministrazione straordinaria dei rapporti derivanti dal contratto di appalto del 17.6.2009 (avente ad oggetto i lavori di costruzione di un edificio scolastico situato in Arco (TN), presso l'Istituto “Padre Monti”) nonché da quelli derivanti dal contratto di appalto del 2.12.2009) per la realizzazione di opere edili della Curia Generalizia in Roma al Vicolo Contro del Conte 2) posti a base dei pagamenti dalla stessa ricevuti ed oggetto di domanda di revocatoria da parte di , Pt_2
- con il primo motivo ha censurato la conclusione del primo giudice nella parte in cui, omettendo di tenere conto delle risultanze istruttorie, aveva escluso la scientia decoctionis da parte della in ordine allo stato di CP_1 conclamata decozione in cui versava l'Ente all'epoca dell'esecuzione dei pagamenti;
su tale aspetto il Tribunale aveva ritenuto erroneamente che gli elementi indiziari forniti dalla fossero nella specie “rappresentati Pt_2 dalle notizie di stampa, dalle numerose procedure esecutive pendenti a carico di , nonché dalla missiva in data 3.7.2012 con cui il Direttore Pt_2
Generale dell'IDI aveva invitato i propri fornitori ad aderire all'accordo di rateizzazione dei pagamenti già concordato con altri creditori e a non promuovere azioni che avrebbero potuto comportare il blocco delle attività (cfr. atto di citazione e prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.)”. Da tale passaggio della sentenza emergeva che il Giudice di primo grado non aveva in alcun modo tenuto conto dei documenti prodotti dalla con Pt_2 le memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. né degli ulteriori scritti difensivi da cui si evinceva che nel momento in cui ha effettuato i pagamenti oggetto di Contro revocatoria, la era debitrice nei confronti della di più di due Pt_2 Contro milioni e mezzo di euro e che la aveva chiesto ed ottenuto ben due decreti ingiuntivi e promosso una procedura esecutiva presso terzi, chiari ed incontestabili sintomi di consapevolezza da Contro parte di delle criticità nei rapporti con;
sempre su tale aspetto, Pt_2 la sentenza impugnata era erronea ed ingiusta aver ritenuto totalmente Contro irrilevante la pendenza di procedure esecutive non promosse dalla all'epoca dei pagamenti in questione;
di contro, tra le numerose procedure esecutive pendenti a carico della era stata documentata (cfr. doc. Parte_1
n. 10 e n. 13 del fascicolo di parte attrice del primo grado di giudizio) anche Contro la numero R.G.E. 631/2011 promossa proprio dalla dinanzi al Tribunale di Rovereto in seno alla quale era stata emessa ordinanza di Contro assegnazione del 28.12.2011 in favore di e nei confronti della per € 415.483,30 (terzo pignorato Cassa Rurale Alto Garda;
Parte_1 sempre in punto scientia decoctionis, la sentenza impugnata aveva errato nel ritenere che “le notizie giornalistiche, prive di ogni individualizzazione verso la convenuta, non possano da sole integrare la nozione di elementi indiziari
3 gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. circa la conoscenza dello stato di insolvenza, in considerazione della mancanza di ufficialità di tali informazioni, della loro non indiscutibile attendibilità e concludenza, nonché dell'assenza di un obbligo per la società convenuta di venirne a conoscenza”. Di contro, osservava l'appellante, dalla fine dell'anno 2011 si era verificato un vero e proprio stillicidio mediatico con commenti e analisi di stampa circa la drammatica situazione finanziaria della Provincia e delle sue “Opere Sociali” più note (gli Ospedali IDI e San Carlo di Nancy), riportate giornalmente dagli organi di stampa;
tradizionalmente, l'IDI ed il San Carlo di Nancy hanno rappresentato e rappresentano realtà nosocomiali molto in vista nel panorama della sanità romana e nazionale. Le notizie di stampa, dunque, erano sempre più allarmanti: si parlava di
“milioni di euro di buco”, di “debito multimilionario”, di “gestione fallimentare”, di stipendi non pagati al personale, di imminente presentazione di una domanda di concordato preventivo.
- con un secondo motivo, l'appellante fa notare che la sentenza era ingiusta per non avere esattamente valutato la precisazione della domanda effettuata dalla nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. con cui aveva Parte_1 chiesto la riduzione del petitum nella misura di € 998.018,17;
- la sentenza del Tribunale aveva erroneamente rilevato la proposizione della eccezione, da parte della circa la applicabilità al caso di CP_1 specie dell'esenzione relativa ai pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso mentre la appellata non aveva mai formulato in giudizio tale tipo di difesa. Sulla base di questi motivi, e in accoglimento dell'appello, la parte ha concluso per la riforma della sentenza di primo grado. Si è costituita in giudizio la eccependo, preliminarmente, la CP_1 mancanza della firma di uno dei tre Commissario Straordinari,
[...] in calce alla procura alle liti allegata all'appello notificato ad CP_2 [...]
chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo a sua volta appello CP_1 incidentale lamentando il mancato accoglimento delle eccezioni preliminari formulate in primo grado e relative:
1) all'erronea individuazione del c.d. “periodo sospetto”;
2) all'inammissibilità della azione revocatoria poiché avente ad oggetto pagamenti eseguiti ad riguardanti una attività relativa a beni CP_1 immobili rimasti di proprietà di soggetto non sottoposto alla amministrazione straordinaria e quindi non ricompresi nel perimetro di detta procedura concorsuale. In particolare, la ha insistito CP_1 nell'affermare l'esclusione dal perimetro dell'amministrazione straordinaria dei rapporti derivanti dal contratto di appalto del 17.6.2009 (avente ad
4 oggetto i lavori di costruzione di un edificio scolastico situato in Arco (TN), presso l'Istituto “Padre Monti”, nonché da quelli derivanti dal contratto di appalto del 2.12.2009 per la realizzazione di opere edili della Curia Generalizia in Roma al Vicolo del Conte 2) posti a base dei pagamenti dalla Contro stessa ricevuti ed oggetto di domanda di revocatoria da parte di
. La appellata incidentale ha anche insistito nelle richieste di prova Pt_2 per testi sui capitoli in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
L'appello va respinto per i rilievi che seguono. Va premesso che le questioni poste dalla parte appellata nelle forme di appello incidentale non necessitavano, a rigore, della proposizione del mezzo incidentale, a ciò bastando, ai fini dell'art. 346 cpc, la mera riproposizione della difesa, dato che la stessa parte, vittoriosa in primo grado rispetto al rigetto della domanda revocatoria, sollecita con le stesse difese la nuova disamina di una eccezione preliminare mirante al medesimo risultato, assicurato, invece, sulla base di diversi elementi. (arg. ex Cass. 20.01.1995 n. 649). L'appellato ha dunque correttamente riproposto l'eccezione, non delibata, relativa alla “inammissibilità” dell'azione revocatoria di per Parte_2 pagamenti inerenti all'attività istituzionale dell'ente; questione che, a ben guardare, attiene al merito della stessa domanda di revocatoria.
In tale ordine di concetti, ritiene la Corte che tale eccezione, riproposta con il secondo motivo di “appello incidentale”, abbia carattere assorbente dell'intero giudizio, contenendo una questione che rende plenoastico l'esame dell'appello principale. Va in premessa condivisa la conclusione del giudice di primo grado in ordine alla individuazione del “periodo sospetto” e alla operatività per il caso di specie del principio di consecuzione tra procedure concorsuali di cui all'art. 69-bis, comma 2 LF, poiché la retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo opera anche quando a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione per rinuncia o rigetto della domanda stessa. Tale principio trova fondamento nell'unitarietà del procedimento concorsuale che, pur articolandosi in momenti diversi, costituisce manifestazione di un'unica crisi d'impresa. (cfr. Cass. civ., sez. I, 13 aprile 2016, n. 7324; Cass. civ., sez. I, 6 agosto 2010, n. 18437; Cass. civ., sez. I ordinanza n. 215 del 5 gennaio 2022). Ciò detto, i pagamenti dei quali si discute e che dunque rientrano nei sei mesi antecedenti il dies a quo del 25.10.2012, inerivano lavori eseguiti dalla
[...] in qualità di appaltatrice presso la sede della Curia Generalizia di CP_1
5 e la Casa madre dell'istituto religioso Padre Monti. Gli stessi Pt_2 pagamenti afferiscono, dunque, a beni e rapporti esclusi dall'amministrazione straordinaria per espresse statuizioni contenute tanto nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29.3.2013 che ha disposto l'ammissione di a detta procedura quanto nella sentenza del Pt_2 tribunale di Roma n. 432/13 che ha dichiarato lo stato di insolvenza dell'Ente. E' infatti pacifico e incontestato che il pagamento di euro 235.418,18 eseguito il 25.5.2012 afferisse ad opere eseguite presso la sede della
[...]
e che i due pagamenti successivi per euro 381.300,00 CP_3 Pt_2 ciascuno eseguiti in data 20.6.2012 e 6.7.2012 fossero stati effettuati a titolo di acconto per i lavori presso la Casa Madre dell'istituto religioso Padre Monti sita in vicolo del Conte n.
2. Orbene, , al pari di molti antri enti ecclesiastici, svolgeva sia attività Pt_2 proprie di tali enti, legate direttamente al culto e alla religione, sia attività d'impresa vera e propria, inerente la gestione di importanti strutture sanitarie. Ad essa facevano dunque capo sia strutture imprenditoriali sia strutture svincolate da qualsiasi logica imprenditoriale o con imprenditorialità subordinata rispetto alla preminente finalità istituzionale religiosa. Di tale multiformità logistica e organizzativa si è tenuto necessariamente conto al momento dell'apertura della procedura concorsuale. Nel decreto di assoggettamento all'amministrazione straordinaria del MISE si statuisce infatti espressamente (art. 1) che: “Ferma l'esclusione dei beni e rapporti direttamente destinati e relativi alle attività di culto o di religione, la Provincia Italiana della Parte_1
è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a
[...] norma dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 successive modifiche e integrazioni.” Nella sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza emessa dal Tribunale di Roma in data 30.5.2013 del pari sia afferma che “… i beni appartenenti alla Provincia Italiana che, per loro natura e destinazione, sono funzionali al compimento delle attività non imprenditoriali dell'ente (ovvero finalità di culto, assistenza e carità) non potranno costituire oggetto di liquidazione concorsuale in funzione del pagamento di debiti dell'ente ecclesiastico nella sua funzione di imprenditore, non facendo essi parte del patrimonio dell'imprenditore posto a garanzia generale delle obbligazioni da esso assunte(art. 2740 c.c.)”. Come è agevole rilevare, i due provvedimenti distinguono il patrimonio di impresa assoggettabile e assoggettato alla procedura concorsuale dal patrimonio (beni e relativi rapporti obbligatori) connesso alle finalità prettamente ecclesiastiche o di culto e sottratto alla procedura concorsuale disposta dallo Stato Italiano. Oltre alle ragioni che
6 attengono alla natura di imprenditore commerciale dell'ente assoggettabile all'amministrazione straordinaria o ad altra procedura concorsuale, sussistono quindi anche ragioni di diritto internazionale concordatario e canonico, atteso che i canoni 608 ss. del codice di diritto canonico prevedono che presso la casa o la curia generalizia debbano risiedere i responsabili dell'istituto religioso variamente denominati a seconda dell'ordine di appartenenza, sicchè il relativo immobile, che peraltro nel caso di specie consta anche di una Cappella, è per sua natura destinato esclusivamente ad attività di culto o di religione. Del resto, come ha documentato la stessa Amministrazione straordinaria della odierna appellante, ha nel corso della procedura presentato Pt_2 domanda di rivendica di una serie di immobili, tra i quali quello interessato dai lavori eseguiti dalla (il primo dell'elenco contenuto nella CP_1 domanda di rivendica) deducendo per l'appunto che tali beni per espressa statuizione del decreto che ha disposto l'amministrazione straordinaria e della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza non compongono il patrimonio assoggettato alla procedura concorsuale e devono ritenersi mai confluiti nel patrimonio affidato alla gestione commissariale. L'esclusione dall'ambito concorsuale di quei beni e dei rapporti obbligatori che ad essi ineriscono è stata poi sancita sempre nel corso della procedura dall'atto notarile del 13.4.2015, (allegato da alla memoria ex art. CP_4
183, VI comma, n. 3 c.p.c.), nel quale e l'amministrazione Pt_2 straordinaria hanno espressamente pattuito che “gli immobili complessivamente indicati come le “Case” e analiticamente riportati nel ricorso allegato al presente atto (n.d.r. la domanda di rivendica sopra menzionata) non rientrano nel patrimonio assoggettato a liquidazione concorsuale e che dunque devono considerarsi ab origine nella titolarità di
” (art. 5) e che “ogni debito o credito inerente la gestione delle Pt_2
“case”, avente titolo in fattispecie venute ad esistenza tra il 29 marzo 2013 e la “Data di Efficacia (14.4.2015) resterà rispettivamente a carico e a beneficio di ”, cioè della procedura concorsuale. La specifica CP_4 temporale di tale ultima statuizione è significativa, atteso che sancisce che i rapporti obbligatori inerenti quei beni immobili destinati ad attività religiosa o di culto che hanno titolo in fattispecie venute ad esistenza prima del 29.03.2013, prima cioè dell'assoggettamento di, Pt_2 all'amministrazione straordinaria, come il rapporto obbligatorio oggetto dei pagamenti dei quali si discute, sono rimasti in capo all'ente religioso e non sono confluiti nella procedura. Il fatto che l'Ente ecclesiastico abbia proposto domanda di rivendica del bene immobile oggetto dei lavori in forza dei quali i pagamenti sono stati effettuati costituisce un ulteriore sostegno a tale prospettazione, evidenziando come quell'immobile, al pari degli altri destinati ad attività di culto o religiosa, non
7 poteva far parte del patrimonio soggetto alla procedura concorsuale e affidato alla gestione commissariale. Il punto centrale della controversia è costituito quindi dalla valutazione della sussistenza della legittimazione attiva della in a.s. Parte_1
Difatti la legittimazione della in a.s. dovrebbe trovare il suo Parte_1 fondamento nel provvedimento ministeriale di apertura dell'amministrazione straordinaria con il quale è stata operata una netta rigida distinzione relativamente ai beni e rapporti inerenti l'attività imprenditoriale e quelli destinati ad attività di culto, anche se originariamente l'attività svolta dall'Ente era mista. Posto che non era ammissibile una pronuncia relativa alle sole entità commerciali, poiché queste non erano soggetti di diritto autonomi, è stata dichiarata l'insolvenza della Provincia, provvedendo però nel contempo a
“scorporare” dalla procedura i rapporti relativi al culto. Non ha pertanto alcuna rilevanza chi fosse titolare del rapporto prima della procedura. Di conseguenza, come ribadito anche da nella domanda Pt_2 di rivendica degli immobili, il decreto ha attribuito la titolarità dei rapporti della in bonis ai Commissari limitatamente ai beni e rapporti di Parte_1 impresa, senza potestà alcuna sui beni (e rapporti) di culto, ed a prescindere da chi fosse in precedenza il soggetto titolare. In ultima analisi, quindi, sia il Mise che il Tribunale di Roma hanno stabilito che i beni ed i rapporti dell'ospedale “San Carlo di Nancy” e dell'Istituto
ricadevano nel perimetro Controparte_5 dell'amministrazione straordinaria, mentre ne erano esclusi, tra l'altro, i beni e rapporti della Curia Generalizia. I dati appena evidenziati suffragano l'eccezione sollevata tempestivamente dalla convenuta mettendo in rilievo come i pagamenti dei quali CP_1
l'amministrazione straordinaria chiede la revoca non ineriscono al patrimonio di quale imprenditore commerciale assoggettato alla Pt_2 procedura concorsuale ma al patrimonio escluso da detta procedura perché funzionalmente collegato all'esercizio dell'attività di culto religiosa propriamente detta. Difettano dunque in capo all'amministrazione straordinaria attrice la titolarità del rapporto dedotto in giudizio e la legittimazione a richiedere la revoca dei predetti pagamenti, con conseguente rigetto della domanda. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al valore della domanda Ricorrono i presupposti per dichiarare, a carico dell'appellante, la ricorrenza dei presupposti ex art. 13 comma 1 quater DM 30.05.2002 n. 115
P.QM.
8 La Corte di appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17358/2020, depositata il 4.12.2020 e non notificata, così provvede:
- Rigetta l'appello per le ragioni specificate in motivazione;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in
€ 18.000 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali al 15% Dichiara la ricorrenza a carico dell'appellante dei presupposti ex art. 13 comma 1 quater DM 30.05.2002 n. 115 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27.02.2025
Il consigliere est.
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino
9
Nicola Saracino Presidente ianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dr. Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3496 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 15 luglio 2024 e vertente TRA Parte_1
(C.F.
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. Patrizia De Nittis e Gian Luca Righi ed elettivamente domiciliata presso il Loro studio in Roma, alla Via Filippo Corridoni n. 25; Appellante E
rappresentata e difesa degli avv.ti Antonio Angelini e Emanuela CP_1
Romanelli anche congiuntamente ed elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Corridoni n. 25;
Appellata/Appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17358/2020, depositata il 4.12.2020 e non notificata
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in accoglimento del presente gravame, contrariis reiectis, per i motivi esposti nella narrativa che precede, statuire quanto segue:
1 a) annullare e riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Roma n. 17358/2020 e, per l'effetto: 1) dichiarare inefficaci nei confronti della massa dei creditori della
e revocare, ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F. (richiamato Parte_1 dall'art. 49 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270), i pagamenti pari a complessivi Euro 998.018,17 così come singolarmente individuati in narrativa;
2) conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare a pagare CP_1 alla Procedura attrice il predetto importo di Euro 998.018,17 (ovvero quello eventualmente diverso, maggiore o minore, che risulterà dovuto all'esito dell'istruttoria), oltre agli interessi legali a far tempo dalla notifica del presente atto fino al saldo;
b) condannare al pagamento delle spese processuali relative al CP_1 doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata/appellante incidentale: “Voglia la Corte d'Appello di Roma, 1. rigettare l'appello di 2. in accoglimento dell'appello Parte_2 incidentale di rigettare in ogni caso le domande dell'attrice in CP_1 quanto inammissibili e comunque infondate;
3. spese e compensi anche del presente grado rifusi, oltre 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, CNPA e IVA”
MOTIVI DELLA DECISIONE La Parte_3 ha proposto appello
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.17358/2020, che ha respinto la domanda di declaratoria di inefficacia ex art. 67, comma 2, l. fall. di alcuni pagamenti ricevuti dalla nel semestre antecedente il deposito del CP_1 ricorso ex art.161 comma sesto l.fall. (fra il 25.10.2012 e il 4.7.2012) per complessivi € 1.174.538,17 e ha condannato parte attrice a rimborsare alla convenuta le spese di giudizio. Il giudice di primo grado dopo aver stabilito che i pagamenti in questione rientrassero effettivamente nel semestre anteriore di cui all'art. 67, secondo comma l.fall, in quanto operante nel caso di specie la retrodatazione del dies a quo prevista dall'art. 69 bis, secondo comma, l.fall. al 25.10.2012, data del deposito del ricorso ex art. 161 c. 6 l.Fall. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ha fondato la sua decisione di rigetto sulla eccezione di parte convenuta ritenuta assorbente, circa la mancanza di prova diretta sulla scientia decotionis dell' accipiens, gravante su parte attrice, ritenendo insufficiente una prova presuntiva nel caso di specie, avuto riguardo alla natura del convenuto. Con l'atto di gravame, la ha fatto rilevare che: Pt_2
2 - la prima sentenza aveva respinto l'eccezione di inammissibilità della Contro domanda sollevata dalla convenuta che asseriva l'esclusione dal perimetro dell'amministrazione straordinaria dei rapporti derivanti dal contratto di appalto del 17.6.2009 (avente ad oggetto i lavori di costruzione di un edificio scolastico situato in Arco (TN), presso l'Istituto “Padre Monti”) nonché da quelli derivanti dal contratto di appalto del 2.12.2009) per la realizzazione di opere edili della Curia Generalizia in Roma al Vicolo Contro del Conte 2) posti a base dei pagamenti dalla stessa ricevuti ed oggetto di domanda di revocatoria da parte di , Pt_2
- con il primo motivo ha censurato la conclusione del primo giudice nella parte in cui, omettendo di tenere conto delle risultanze istruttorie, aveva escluso la scientia decoctionis da parte della in ordine allo stato di CP_1 conclamata decozione in cui versava l'Ente all'epoca dell'esecuzione dei pagamenti;
su tale aspetto il Tribunale aveva ritenuto erroneamente che gli elementi indiziari forniti dalla fossero nella specie “rappresentati Pt_2 dalle notizie di stampa, dalle numerose procedure esecutive pendenti a carico di , nonché dalla missiva in data 3.7.2012 con cui il Direttore Pt_2
Generale dell'IDI aveva invitato i propri fornitori ad aderire all'accordo di rateizzazione dei pagamenti già concordato con altri creditori e a non promuovere azioni che avrebbero potuto comportare il blocco delle attività (cfr. atto di citazione e prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.)”. Da tale passaggio della sentenza emergeva che il Giudice di primo grado non aveva in alcun modo tenuto conto dei documenti prodotti dalla con Pt_2 le memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. né degli ulteriori scritti difensivi da cui si evinceva che nel momento in cui ha effettuato i pagamenti oggetto di Contro revocatoria, la era debitrice nei confronti della di più di due Pt_2 Contro milioni e mezzo di euro e che la aveva chiesto ed ottenuto ben due decreti ingiuntivi e promosso una procedura esecutiva presso terzi, chiari ed incontestabili sintomi di consapevolezza da Contro parte di delle criticità nei rapporti con;
sempre su tale aspetto, Pt_2 la sentenza impugnata era erronea ed ingiusta aver ritenuto totalmente Contro irrilevante la pendenza di procedure esecutive non promosse dalla all'epoca dei pagamenti in questione;
di contro, tra le numerose procedure esecutive pendenti a carico della era stata documentata (cfr. doc. Parte_1
n. 10 e n. 13 del fascicolo di parte attrice del primo grado di giudizio) anche Contro la numero R.G.E. 631/2011 promossa proprio dalla dinanzi al Tribunale di Rovereto in seno alla quale era stata emessa ordinanza di Contro assegnazione del 28.12.2011 in favore di e nei confronti della per € 415.483,30 (terzo pignorato Cassa Rurale Alto Garda;
Parte_1 sempre in punto scientia decoctionis, la sentenza impugnata aveva errato nel ritenere che “le notizie giornalistiche, prive di ogni individualizzazione verso la convenuta, non possano da sole integrare la nozione di elementi indiziari
3 gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. circa la conoscenza dello stato di insolvenza, in considerazione della mancanza di ufficialità di tali informazioni, della loro non indiscutibile attendibilità e concludenza, nonché dell'assenza di un obbligo per la società convenuta di venirne a conoscenza”. Di contro, osservava l'appellante, dalla fine dell'anno 2011 si era verificato un vero e proprio stillicidio mediatico con commenti e analisi di stampa circa la drammatica situazione finanziaria della Provincia e delle sue “Opere Sociali” più note (gli Ospedali IDI e San Carlo di Nancy), riportate giornalmente dagli organi di stampa;
tradizionalmente, l'IDI ed il San Carlo di Nancy hanno rappresentato e rappresentano realtà nosocomiali molto in vista nel panorama della sanità romana e nazionale. Le notizie di stampa, dunque, erano sempre più allarmanti: si parlava di
“milioni di euro di buco”, di “debito multimilionario”, di “gestione fallimentare”, di stipendi non pagati al personale, di imminente presentazione di una domanda di concordato preventivo.
- con un secondo motivo, l'appellante fa notare che la sentenza era ingiusta per non avere esattamente valutato la precisazione della domanda effettuata dalla nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. con cui aveva Parte_1 chiesto la riduzione del petitum nella misura di € 998.018,17;
- la sentenza del Tribunale aveva erroneamente rilevato la proposizione della eccezione, da parte della circa la applicabilità al caso di CP_1 specie dell'esenzione relativa ai pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso mentre la appellata non aveva mai formulato in giudizio tale tipo di difesa. Sulla base di questi motivi, e in accoglimento dell'appello, la parte ha concluso per la riforma della sentenza di primo grado. Si è costituita in giudizio la eccependo, preliminarmente, la CP_1 mancanza della firma di uno dei tre Commissario Straordinari,
[...] in calce alla procura alle liti allegata all'appello notificato ad CP_2 [...]
chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo a sua volta appello CP_1 incidentale lamentando il mancato accoglimento delle eccezioni preliminari formulate in primo grado e relative:
1) all'erronea individuazione del c.d. “periodo sospetto”;
2) all'inammissibilità della azione revocatoria poiché avente ad oggetto pagamenti eseguiti ad riguardanti una attività relativa a beni CP_1 immobili rimasti di proprietà di soggetto non sottoposto alla amministrazione straordinaria e quindi non ricompresi nel perimetro di detta procedura concorsuale. In particolare, la ha insistito CP_1 nell'affermare l'esclusione dal perimetro dell'amministrazione straordinaria dei rapporti derivanti dal contratto di appalto del 17.6.2009 (avente ad
4 oggetto i lavori di costruzione di un edificio scolastico situato in Arco (TN), presso l'Istituto “Padre Monti”, nonché da quelli derivanti dal contratto di appalto del 2.12.2009 per la realizzazione di opere edili della Curia Generalizia in Roma al Vicolo del Conte 2) posti a base dei pagamenti dalla Contro stessa ricevuti ed oggetto di domanda di revocatoria da parte di
. La appellata incidentale ha anche insistito nelle richieste di prova Pt_2 per testi sui capitoli in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
L'appello va respinto per i rilievi che seguono. Va premesso che le questioni poste dalla parte appellata nelle forme di appello incidentale non necessitavano, a rigore, della proposizione del mezzo incidentale, a ciò bastando, ai fini dell'art. 346 cpc, la mera riproposizione della difesa, dato che la stessa parte, vittoriosa in primo grado rispetto al rigetto della domanda revocatoria, sollecita con le stesse difese la nuova disamina di una eccezione preliminare mirante al medesimo risultato, assicurato, invece, sulla base di diversi elementi. (arg. ex Cass. 20.01.1995 n. 649). L'appellato ha dunque correttamente riproposto l'eccezione, non delibata, relativa alla “inammissibilità” dell'azione revocatoria di per Parte_2 pagamenti inerenti all'attività istituzionale dell'ente; questione che, a ben guardare, attiene al merito della stessa domanda di revocatoria.
In tale ordine di concetti, ritiene la Corte che tale eccezione, riproposta con il secondo motivo di “appello incidentale”, abbia carattere assorbente dell'intero giudizio, contenendo una questione che rende plenoastico l'esame dell'appello principale. Va in premessa condivisa la conclusione del giudice di primo grado in ordine alla individuazione del “periodo sospetto” e alla operatività per il caso di specie del principio di consecuzione tra procedure concorsuali di cui all'art. 69-bis, comma 2 LF, poiché la retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo opera anche quando a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione per rinuncia o rigetto della domanda stessa. Tale principio trova fondamento nell'unitarietà del procedimento concorsuale che, pur articolandosi in momenti diversi, costituisce manifestazione di un'unica crisi d'impresa. (cfr. Cass. civ., sez. I, 13 aprile 2016, n. 7324; Cass. civ., sez. I, 6 agosto 2010, n. 18437; Cass. civ., sez. I ordinanza n. 215 del 5 gennaio 2022). Ciò detto, i pagamenti dei quali si discute e che dunque rientrano nei sei mesi antecedenti il dies a quo del 25.10.2012, inerivano lavori eseguiti dalla
[...] in qualità di appaltatrice presso la sede della Curia Generalizia di CP_1
5 e la Casa madre dell'istituto religioso Padre Monti. Gli stessi Pt_2 pagamenti afferiscono, dunque, a beni e rapporti esclusi dall'amministrazione straordinaria per espresse statuizioni contenute tanto nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29.3.2013 che ha disposto l'ammissione di a detta procedura quanto nella sentenza del Pt_2 tribunale di Roma n. 432/13 che ha dichiarato lo stato di insolvenza dell'Ente. E' infatti pacifico e incontestato che il pagamento di euro 235.418,18 eseguito il 25.5.2012 afferisse ad opere eseguite presso la sede della
[...]
e che i due pagamenti successivi per euro 381.300,00 CP_3 Pt_2 ciascuno eseguiti in data 20.6.2012 e 6.7.2012 fossero stati effettuati a titolo di acconto per i lavori presso la Casa Madre dell'istituto religioso Padre Monti sita in vicolo del Conte n.
2. Orbene, , al pari di molti antri enti ecclesiastici, svolgeva sia attività Pt_2 proprie di tali enti, legate direttamente al culto e alla religione, sia attività d'impresa vera e propria, inerente la gestione di importanti strutture sanitarie. Ad essa facevano dunque capo sia strutture imprenditoriali sia strutture svincolate da qualsiasi logica imprenditoriale o con imprenditorialità subordinata rispetto alla preminente finalità istituzionale religiosa. Di tale multiformità logistica e organizzativa si è tenuto necessariamente conto al momento dell'apertura della procedura concorsuale. Nel decreto di assoggettamento all'amministrazione straordinaria del MISE si statuisce infatti espressamente (art. 1) che: “Ferma l'esclusione dei beni e rapporti direttamente destinati e relativi alle attività di culto o di religione, la Provincia Italiana della Parte_1
è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a
[...] norma dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 successive modifiche e integrazioni.” Nella sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza emessa dal Tribunale di Roma in data 30.5.2013 del pari sia afferma che “… i beni appartenenti alla Provincia Italiana che, per loro natura e destinazione, sono funzionali al compimento delle attività non imprenditoriali dell'ente (ovvero finalità di culto, assistenza e carità) non potranno costituire oggetto di liquidazione concorsuale in funzione del pagamento di debiti dell'ente ecclesiastico nella sua funzione di imprenditore, non facendo essi parte del patrimonio dell'imprenditore posto a garanzia generale delle obbligazioni da esso assunte(art. 2740 c.c.)”. Come è agevole rilevare, i due provvedimenti distinguono il patrimonio di impresa assoggettabile e assoggettato alla procedura concorsuale dal patrimonio (beni e relativi rapporti obbligatori) connesso alle finalità prettamente ecclesiastiche o di culto e sottratto alla procedura concorsuale disposta dallo Stato Italiano. Oltre alle ragioni che
6 attengono alla natura di imprenditore commerciale dell'ente assoggettabile all'amministrazione straordinaria o ad altra procedura concorsuale, sussistono quindi anche ragioni di diritto internazionale concordatario e canonico, atteso che i canoni 608 ss. del codice di diritto canonico prevedono che presso la casa o la curia generalizia debbano risiedere i responsabili dell'istituto religioso variamente denominati a seconda dell'ordine di appartenenza, sicchè il relativo immobile, che peraltro nel caso di specie consta anche di una Cappella, è per sua natura destinato esclusivamente ad attività di culto o di religione. Del resto, come ha documentato la stessa Amministrazione straordinaria della odierna appellante, ha nel corso della procedura presentato Pt_2 domanda di rivendica di una serie di immobili, tra i quali quello interessato dai lavori eseguiti dalla (il primo dell'elenco contenuto nella CP_1 domanda di rivendica) deducendo per l'appunto che tali beni per espressa statuizione del decreto che ha disposto l'amministrazione straordinaria e della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza non compongono il patrimonio assoggettato alla procedura concorsuale e devono ritenersi mai confluiti nel patrimonio affidato alla gestione commissariale. L'esclusione dall'ambito concorsuale di quei beni e dei rapporti obbligatori che ad essi ineriscono è stata poi sancita sempre nel corso della procedura dall'atto notarile del 13.4.2015, (allegato da alla memoria ex art. CP_4
183, VI comma, n. 3 c.p.c.), nel quale e l'amministrazione Pt_2 straordinaria hanno espressamente pattuito che “gli immobili complessivamente indicati come le “Case” e analiticamente riportati nel ricorso allegato al presente atto (n.d.r. la domanda di rivendica sopra menzionata) non rientrano nel patrimonio assoggettato a liquidazione concorsuale e che dunque devono considerarsi ab origine nella titolarità di
” (art. 5) e che “ogni debito o credito inerente la gestione delle Pt_2
“case”, avente titolo in fattispecie venute ad esistenza tra il 29 marzo 2013 e la “Data di Efficacia (14.4.2015) resterà rispettivamente a carico e a beneficio di ”, cioè della procedura concorsuale. La specifica CP_4 temporale di tale ultima statuizione è significativa, atteso che sancisce che i rapporti obbligatori inerenti quei beni immobili destinati ad attività religiosa o di culto che hanno titolo in fattispecie venute ad esistenza prima del 29.03.2013, prima cioè dell'assoggettamento di, Pt_2 all'amministrazione straordinaria, come il rapporto obbligatorio oggetto dei pagamenti dei quali si discute, sono rimasti in capo all'ente religioso e non sono confluiti nella procedura. Il fatto che l'Ente ecclesiastico abbia proposto domanda di rivendica del bene immobile oggetto dei lavori in forza dei quali i pagamenti sono stati effettuati costituisce un ulteriore sostegno a tale prospettazione, evidenziando come quell'immobile, al pari degli altri destinati ad attività di culto o religiosa, non
7 poteva far parte del patrimonio soggetto alla procedura concorsuale e affidato alla gestione commissariale. Il punto centrale della controversia è costituito quindi dalla valutazione della sussistenza della legittimazione attiva della in a.s. Parte_1
Difatti la legittimazione della in a.s. dovrebbe trovare il suo Parte_1 fondamento nel provvedimento ministeriale di apertura dell'amministrazione straordinaria con il quale è stata operata una netta rigida distinzione relativamente ai beni e rapporti inerenti l'attività imprenditoriale e quelli destinati ad attività di culto, anche se originariamente l'attività svolta dall'Ente era mista. Posto che non era ammissibile una pronuncia relativa alle sole entità commerciali, poiché queste non erano soggetti di diritto autonomi, è stata dichiarata l'insolvenza della Provincia, provvedendo però nel contempo a
“scorporare” dalla procedura i rapporti relativi al culto. Non ha pertanto alcuna rilevanza chi fosse titolare del rapporto prima della procedura. Di conseguenza, come ribadito anche da nella domanda Pt_2 di rivendica degli immobili, il decreto ha attribuito la titolarità dei rapporti della in bonis ai Commissari limitatamente ai beni e rapporti di Parte_1 impresa, senza potestà alcuna sui beni (e rapporti) di culto, ed a prescindere da chi fosse in precedenza il soggetto titolare. In ultima analisi, quindi, sia il Mise che il Tribunale di Roma hanno stabilito che i beni ed i rapporti dell'ospedale “San Carlo di Nancy” e dell'Istituto
ricadevano nel perimetro Controparte_5 dell'amministrazione straordinaria, mentre ne erano esclusi, tra l'altro, i beni e rapporti della Curia Generalizia. I dati appena evidenziati suffragano l'eccezione sollevata tempestivamente dalla convenuta mettendo in rilievo come i pagamenti dei quali CP_1
l'amministrazione straordinaria chiede la revoca non ineriscono al patrimonio di quale imprenditore commerciale assoggettato alla Pt_2 procedura concorsuale ma al patrimonio escluso da detta procedura perché funzionalmente collegato all'esercizio dell'attività di culto religiosa propriamente detta. Difettano dunque in capo all'amministrazione straordinaria attrice la titolarità del rapporto dedotto in giudizio e la legittimazione a richiedere la revoca dei predetti pagamenti, con conseguente rigetto della domanda. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al valore della domanda Ricorrono i presupposti per dichiarare, a carico dell'appellante, la ricorrenza dei presupposti ex art. 13 comma 1 quater DM 30.05.2002 n. 115
P.QM.
8 La Corte di appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17358/2020, depositata il 4.12.2020 e non notificata, così provvede:
- Rigetta l'appello per le ragioni specificate in motivazione;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in
€ 18.000 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali al 15% Dichiara la ricorrenza a carico dell'appellante dei presupposti ex art. 13 comma 1 quater DM 30.05.2002 n. 115 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27.02.2025
Il consigliere est.
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino
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