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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 15/07/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 32/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei
Sigg.ri Magistrati: dott. Francesca Parola Presidente dott.ssa Antonietta Sacco Giudice rel. dott.ssa Caterina Sinico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario iscritto al n. 32/2025 RG
Promosso da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Signor , CP_1 Controparte_2 con sede a Domodossola (VB), via Matilde Ceretti, n. 3, partita I.V.A. n. , P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Sappa del Foro di Verbania, con studio in Verbania,
Via 42 Martiri 165/B, presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti,
avente ad oggetto la domanda, presentata in proprio, di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società “ . CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “affinché l'On.le Tribunale di Verbania, accertata la propria competenza per territorio, nonché la sussistenza dello stato d'insolvenza e dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma
I, lett d), CCII, voglia dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della società CP_1 con sede in Domodossola (VB), via Matilde Ceretti, n. 3, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al
Registro delle Imprese Monte Rosa-Laghi-Alto Piemonte n. ,” P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in proprio depositato il 7.7.2025, in persona del legale CP_1 rappresentante , chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale Controparte_2 della società.
Devono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in quanto:
– questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, in quanto la sede della società è in Domodossola, comune ricompreso nel circondario di questo
Tribunale;
– è incontroverso che la società debitrice sia soggetta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale non risultando il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 lett. d) CCII: in particolare, dagli esercizi 2023 e 2022, risultano ricavi, rispettivamente, per € 214.827 ed €
340.820.
- la società debitrice si trova nello stato di insolvenza previsto dall'art. 2 lett. b) CCII, come emerge dalle stesse dichiarazioni confessorie dell'istante nonché dalla notevole sproporzione esistente tra l'attivo circolante (euro 56.251) e il totale dei debiti (euro
201.826);
- è certo che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti istruttori è complessivamente superiore a 30.000 euro, come emerge dall'estratto di ruolo di
[...]
depositato agli atti, risultando così soddisfatta anche la Controparte_3
condizione prevista dall'art. 49 comma 5 CCII per farsi luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Ritiene pertanto il Collegio che debba dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale.
PQM
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Signor CP_1 CP_2
con sede a Domodossola (VB), via Matilde Ceretti, n. 3, partita I.V.A. n. ,
[...] P.IVA_1 nomina Giudice Delegato la dott.ssa Antonietta Sacco;
nomina curatore il dr. con Studio in Milano, Via Mangili 2. Persona_1 Ordina al debitore, qualora non vi abbia già provveduto, di depositare i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis del codice civile -, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale entro tre giorni.
FISSA
Al
3.12.2025 ore 11,00, presso il Tribunale di Verbania, davanti al Giudice Delegato,
l'udienza per procedere all'esame dello stato passivo.
Assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201 del codice della crisi.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
Ordina al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Per i beni e le cose sulle quali non
è possibile apporre sigilli dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.
Ordina al curatore di procedere, ai sensi dell'art. 195 CCII, rimossi se in precedenza apposti i sigilli, alla redazione nel più breve termine possibile all'inventario secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori se nominato.
Dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, pubblicata e trasmessa al competente
Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Cosi deciso in Verbania, nella Camera di Consiglio dell'11.7.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Antonietta Sacco Francesca Parola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei
Sigg.ri Magistrati: dott. Francesca Parola Presidente dott.ssa Antonietta Sacco Giudice rel. dott.ssa Caterina Sinico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario iscritto al n. 32/2025 RG
Promosso da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Signor , CP_1 Controparte_2 con sede a Domodossola (VB), via Matilde Ceretti, n. 3, partita I.V.A. n. , P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Sappa del Foro di Verbania, con studio in Verbania,
Via 42 Martiri 165/B, presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti,
avente ad oggetto la domanda, presentata in proprio, di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società “ . CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “affinché l'On.le Tribunale di Verbania, accertata la propria competenza per territorio, nonché la sussistenza dello stato d'insolvenza e dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma
I, lett d), CCII, voglia dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della società CP_1 con sede in Domodossola (VB), via Matilde Ceretti, n. 3, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al
Registro delle Imprese Monte Rosa-Laghi-Alto Piemonte n. ,” P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in proprio depositato il 7.7.2025, in persona del legale CP_1 rappresentante , chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale Controparte_2 della società.
Devono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in quanto:
– questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, in quanto la sede della società è in Domodossola, comune ricompreso nel circondario di questo
Tribunale;
– è incontroverso che la società debitrice sia soggetta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale non risultando il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 lett. d) CCII: in particolare, dagli esercizi 2023 e 2022, risultano ricavi, rispettivamente, per € 214.827 ed €
340.820.
- la società debitrice si trova nello stato di insolvenza previsto dall'art. 2 lett. b) CCII, come emerge dalle stesse dichiarazioni confessorie dell'istante nonché dalla notevole sproporzione esistente tra l'attivo circolante (euro 56.251) e il totale dei debiti (euro
201.826);
- è certo che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti istruttori è complessivamente superiore a 30.000 euro, come emerge dall'estratto di ruolo di
[...]
depositato agli atti, risultando così soddisfatta anche la Controparte_3
condizione prevista dall'art. 49 comma 5 CCII per farsi luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Ritiene pertanto il Collegio che debba dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale.
PQM
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Signor CP_1 CP_2
con sede a Domodossola (VB), via Matilde Ceretti, n. 3, partita I.V.A. n. ,
[...] P.IVA_1 nomina Giudice Delegato la dott.ssa Antonietta Sacco;
nomina curatore il dr. con Studio in Milano, Via Mangili 2. Persona_1 Ordina al debitore, qualora non vi abbia già provveduto, di depositare i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis del codice civile -, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale entro tre giorni.
FISSA
Al
3.12.2025 ore 11,00, presso il Tribunale di Verbania, davanti al Giudice Delegato,
l'udienza per procedere all'esame dello stato passivo.
Assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201 del codice della crisi.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
Ordina al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Per i beni e le cose sulle quali non
è possibile apporre sigilli dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.
Ordina al curatore di procedere, ai sensi dell'art. 195 CCII, rimossi se in precedenza apposti i sigilli, alla redazione nel più breve termine possibile all'inventario secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori se nominato.
Dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, pubblicata e trasmessa al competente
Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Cosi deciso in Verbania, nella Camera di Consiglio dell'11.7.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Antonietta Sacco Francesca Parola