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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/10/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c. del 16.10.2025, udienza di discussione fissata ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza dell'11.9.2025 resa in udienza e rispetto a cui le parti non hanno proposto opposizione alla trattazione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta depositate da parte opponente in data 15.10.2025 e da parte opposta in data 14.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno
2020, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Luca Sanità (c.f. C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, alla via P.M. Bagnoli 155
- OPPONENTE -
e p. I.V.A. ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
FA RL (c.f. ) e dall'Avv. Andrea Ornati (c.f. , C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso il loro studio in La Spezia, alla via Paolo Emilio Taviani 170
- OPPOSTA –
1 Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza di discussione del
16.10.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 3.1.2020 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 568/19 del Tribunale di Avezzano, con cui gli è stato ingiunto il pagamento di € 16.924,43 oltre interessi e spese in favore di (quale cessionaria del Controparte_1 credito originariamente di titolarità di relativo al residuo importo dovuto in forza Controparte_2 del contratto di finanziamento n. 44819380 intervenuto in data 3.11.2011).
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto opposto previo accertamento dell'insussistenza del diritto dell'opposta a richiedere le somme ingiunte sia in quanto priva di legittimazione attiva sia per l'illegittimità dei titoli posti a fondamento del ricorso;
in via subordinata, l'opponente ha chiesto la rideterminazione dell'eventuale importo dovuto tenuto conto della nullità delle clausole di determinazione degli interessi debitori.
L'opponente ha in sintesi dedotto: che l'opposta è priva di legittimazione attiva, atteso che la pubblicazione in G.U. della cessione dei crediti risulta priva degli elementi distintivi che consentono di individuare l'oggetto della cessione, dovendosi peraltro considerare che l'atto di cessione non è stato iscritto al R.I. e che comunque la cessione non gli è mai stata notificata;
che la documentazione prodotta in sede monitoria è del tutto inidonea a far ritenere assolto dall'opposta l'onere di dimostrare l'esistenza del credito azionato, non essendo stato prodotto l'estratto conto del rapporto ma un estratto riferibile ad un distinto rapporto intrattenuto con un diverso soggetto;
che il T.A.E.G. applicato è stato superiore rispetto a quello contrattualmente indicato, con conseguente incertezza del tasso in violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 116 T.UB., da cui deriva l'applicazione dell'art. 117 T.U.B. ed il necessario espletamento di C.T.U. per la rideterminazione di quanto eventualmente dovuto.
2. Si è costituita la quale ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione Controparte_1 del decreto opposto, rigettarsi l'opposizione ovvero, in via subordinata, condannarsi l'opponente al pagamento della diversa, maggiore o minore, somma ritenuta dovuta all'esito dell'istruttoria.
La società opposta ha in particolare dedotto di essere legittimata ad agire per il pagamento della somma ingiunta, essendo state documentate sia la pubblicazione in G.U. dell'avviso della cessione nel rispetto dell'art. 58 T.U.B. sia l'iscrizione della cessione nel R.I., mentre non è allo scopo richiesta anche la notificazione della cessione al debitore ceduto. L'opposta ha altresì dedotto che la sussistenza del credito azionato può ritenersi provata sulla base della documentazione prodotta e che non risulta
2 di contro dimostrata la dedotta applicazione di un tasso di interesse superiore rispetto a quello indicato in contratto, ferma restando la funzione meramente informativa dell' e/o T.A.E.G. Pt_2
3. Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dall'opposta e ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione acquisita, la causa è stata quindi discussa all'udienza, fissata ex art. 127 ter c.p.c., del 16.10.2025.
4. L'opposizione proposta può trovare accoglimento, atteso che la parte opposta ed attrice in senso sostanziale non ha assolto all'onere di dimostrare la titolarità del credito azionato in via monitoria.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che la parte che agisce quale cessionario in forza di una cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. deve dimostrare, nei casi (come quello di specie) di contestazione del debitore ceduto, l'inclusione del credito nell'operazione di cessione (cfr., Cass., ord. n. 24798/20).
Al riguardo occorre distinguere, sempre in accordo con la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., ord. n. 17944/23), la contestazione (e la prova, peraltro non soggetta a vincoli di forma) della stessa esistenza di un contratto cessione dalla contestazione (e dalla prova) dell'inclusione di un determinato credito tra quelli oggetto di una cessione in blocco.
Nei casi, come quello di specie, di contestazione solo di tale ultimo profilo, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato in G.U., può dimostrare, secondo la pronunzia da ultimo menzionata, l'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove le indicazioni contenute nell'avviso siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
in caso contrario il cessionario dovrà dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione producendo il relativo contratto o, comunque, in altro modo idoneo a ricondurre con certezza tale credito all'operazione di cessione in blocco.
Tanto premesso in linea generale, nella specie si ritiene che la parte opposta non abbia assolto all'onere sulla stessa gravante.
Deve infatti rilevarsi che, come già evidenziato con l'ordinanza del 2.3.2021, l'avviso pubblicato in
G.U. si sostanzia a ben vedere in un richiamo al contratto di cessione e non contiene alcun riferimento al rapporto per cui è causa od ai criteri utili ad individuarlo.
In particolare, da tale avviso emerge che i crediti ceduti, alla data della cessione, debbono cumulativamente avere le seguenti caratteristiche: derivare da contratti stipulati, tra l'altro, dalla società e, tra questi, essere stati a loro volta acquistati dalla cedente in forza di Controparte_2 specifici contratti di cessione, indicati con la relativa data;
essere crediti denominati in euro, regolati dalla legge italiana ed erogati in favore di persone fisiche, in assenza di agevolazioni o contribuzioni
3 a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni;
essere indicati nella lista dei crediti depositata in data 11.1.2017 presso il notaio (rep. 47.690, racc. 23.467), nonché presso la sede Persona_1 legale del cessionario.
Ebbene, pur non essendo necessario che nell'avviso pubblicato in G.U. vi sia un'indicazione ed enumerazione specifica di ciascun credito ceduto (cfr., Cass., sent. n. 4277/23), è evidente che il suesposto avviso non contiene, di per sé solo, criteri idonei a ricomprendere senza incertezze il credito in esame tra quelli oggetto di cessione, rimandando in buona sostanza, per l'individuazione di tali crediti, a determinate precedenti cessioni e ad una lista di crediti ceduti depositata nei luoghi sopra indicati.
Del pari inidoneo a far ritenere assolto l'onere probatorio è il contratto di cessione prodotto dall'opposta, dal quale emerge un rinvio a non meglio individuati crediti già ceduti a Banca Ifis S.p.A. da con distinti contratti di cessione, che non sono stati tuttavia prodotti. CP_2
Di più: il contratto rimanda per l'individuazione dei crediti all'elenco riportato nell'allegato A.1 che non è però stato prodotto, come anche non è stato prodotto anche solo lo stralcio della lista depositata presso il notaio e presso il cessionario.
Non può di contro accedersi alla tesi di parte opposta secondo cui il credito risulterebbe comunque individuato come rientrante nella cessione mediante i criteri relativi al momento genetico del credito
(la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio), alla causa del credito (il tipo di operazione di finanziamento bancario) ed all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto.
Deve infatti evidenziarsi che: il criterio del momento genetico è del tutto non dirimente perché dallo stesso avviso in G.U. emerge che non sono stati ceduti tutti i crediti originariamente vantati da
[...]
(ma solo quelli oggetto di determinati contratti di cessione); il criterio della causa del CP_2 credito risulta, per come indicato, del tutto generico;
il criterio dell'inadempimento, oltre che non univoco (potendosi fare riferimento tanto ad una qualsiasi morosità tanto ad un'eventuale decadenza dal beneficio del termine), non rientra a ben vedere nell'elenco dei criteri di “blocco” indicati nel contratto di cessione per l'individuazione dei crediti ceduti (criteri peraltro coincidenti con quelli riportati nell'avviso in G.U. e già sopra esaminati).
Né può risultare rilevante il solo possesso del contratto di cessione, che, secondo l'opposta, può aversi solo a favore del cessionario ex art. 1262 c.c.
Ciò in quanto non è contestata nella specie l'esistenza in sé di una cessione, ma l'inclusione del credito per cui è causa nell'oggetto della cessione.
Non può poi ritenersi pienamente provata l'avvenuta iscrizione dell'operazione nel Registro delle
Imprese, atteso che dalla visura camerale prodotta emergono i sintetici riferimenti a numerosi
4 “protocolli” (tuttavia recanti date non coincidenti con quella della cessione per cui è causa), nonché il chiaro riferimento ad una diversa operazione di cessione del 18.1.2018 (circostanza, quest'ultima, già evidenziata con l'ordinanza del 2.3.2021, successivamente alla quale non sono stati prodotti ulteriori documenti o forniti specifici chiarimenti sul punto).
Né infine utili indicazioni possono evincersi dalle missive del 16.1.2017 e del 26.4.2017 indirizzate all'opponente e prodotte in sede monitoria, in quanto, anche a voler ritenere simili missive idonee a dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione, non è stato prodotto il relativo avviso di ricevimento e non vi è prova né dell'effettivo invio né che le stesse risultino conosciute o conoscibili dal destinatario (cfr., Cass., sent. n. 22311/16 secondo cui per poter ritenere operante la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. occorre la prova, il cui onere incombe sul dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario).
Da quanto precede consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto opposto, non avendo l'opposta dimostrato di essere titolare del credito azionato in via monitoria e risultando conseguente assorbite le ulteriori doglianze articolate.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della parte opposta;
tali spese sono liquidate d'ufficio avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/26.000,00), tenuto conto della ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2020 così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 568/19 del Tribunale di Avezzano;
2. CONDANNA al pagamento in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 2.540,00 per compensi ed € 145,50 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in data 17.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
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