Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 268/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PERROTTA GINO Parte_1 C.F._1
Attore
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BASSO GIOVANNI Controparte_1 C.F._2
Convenuto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 496/18 emesso dal Tribunale di Paola.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo, notificato telematicamente in data
05.02.2019, il conveniva in giudizio il Sig. per ivi Parte_1 Controparte_1
sentire dichiarare in via preliminare la sospensione in via immediata l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e nel merito che venisse revocato nonché dichiarare privo di ogni efficacia giuridica il decreto ingiuntivo opposto nr. 496/2018, perché infondato, ingiusto ed illegittimo in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A sostegno della domanda assumeva;
l'inesistenza del credito per nullità dell'assegno postdatato e del sottostante patto di garanzia;
violazione degli artt. 633 e ss. per mancanza di elementi essenziali posti a fondamento del credito vantato, inesistenza della prova.
Si costituiva in giudizio l'opposto che preliminarmente eccepiva l'irregolarità della procura speciale alle liti di parte attrice per difetto dei requisiti formali e sostanziali e nel merito instava per il rigetto dell'opposizione con conferma del Decreto opposto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Occorre premettere innanzitutto – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr, fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Preliminarmente riguardo alla preliminare eccezione di nullità della procura la stessa risulta sanata da quella rilasciata al nuovo difensore e versata in atti in data 3.8.2022.
Ciò posto in via generale ed astratta non appare legittimo l'affidamento posto nel rispetto di patti di non negoziazione degli assegni comunque consegnati con apposta la firma di traenza, in ragione della nullità - per contrarietà alle norme inderogabili relative alla circolazione dei titoli di credito - degli presunti patti di garanzia di cui si lamenta la violazione.
Invero, come eccepito dall'opposto, l'assegno bancario emesso con funzione di garanzia può essere considerato come una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 del codice civile.
Afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20449/2016) con riferimento alla nullità del titolo di credito per mancanza degli elementi essenziali che “L'assegno bancario privo di data di emissione, benché nullo ex art. 2, comma 1, del r.d. n. 1736 del 1933, vale come promessa di pagamento, ed in tal caso non sussiste l'onere del suo deposito in cancelleria di cui all'art. 58 del r.d. citato, volto ad evitare il rischio di esporre il debitore, contemporaneamente, all'azione cartolare ed a quella causale, atteso che l'eventualità che il portatore metta in circolazione un simile titolo può essere fonte di pregiudizi di puro fatto per il traente e che l'eccezione di nullità dello stesso per carenza di forma, di natura reale, non è soggetta alle limitazioni di cui agli artt. 1933, comma 2, c.c.
e 25 del r.d. suddetto.”.
Ed allora, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, in luogo del richiamato principio in tema di onere della prova vige il principio generale enunciato dalla S.C. con la nota sentenza n.13533 del 2001 resa dalla Cassazione a Sezioni Unite, per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
In punto di fatto deve rilevarsi che l'opposto sebbene abbia denunciato, non tempestivamente, lo smarrimento del titolo di credito di credito di cui è causa, titolo sprovvisto di data, non ha disconosciuto con il primo atto difensivo utile la firma di traenza ivi apposta;
ed ancora dalle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza dibattimentale nell'ambito del procedimento penale scaturito all'esito della denuncia, dichiarazioni versate in atti ed utilizzabili nel presente giudizio -
“il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata – in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni – non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità. … (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 19521 del 19/07/2019)” - deve ritenersi emerso il rapporto causale intercorso tra le parti e riguardante un prestito di € 5.000,00 a garanzia del quale illegittimamente veniva emesso il presente titolo.
Dunque, considerata la tardività della denuncia, l'apposizione della firma di traenza unitamente all'effettiva sussistenza di rapporti tra le parti l'assunto di parte opponente dell'insussistenza di rapporti sottostanti volti a giustificare la qualificazione dell'assegno come promessa di pagamento risulta destituito di fondamento,
Pertanto non avendo offerto l'odierno opponente prova dell'avvenuto pagamento della promessa di pagamento di cui al titolo di credito – assegno bancario – ne deriva che l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sul ricorso per decreto ingiuntivo proposto nell'interesse di CP_1
nei confronti di , e sulla conseguente opposizione al decreto ingiuntivo
[...] Parte_1
n. 496/18, da quest'ultimo proposta nei riguardi del primo con atto di citazione ritualmente notificato, uditi i procuratori delle parti e ogni altra istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvede: 1) RIGETTA l'opposizione avanzata nell'interesse di e, per l'effetto, Parte_1 conferma integralmente l'impugnato decreto ingiuntivo n. 496/18, emesso dal Tribunale di Paola emesso dal Tribunale di Paola in data 29.11.18, dichiarandone l'esecutorietà;
2) CONDANNA il predetto opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione nei confronti di parte opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 2.552,00 per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Paola, 27 marzo 2025.
Il Giudice
Alberto Caprioli