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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8378 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
eGAC 48378 ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE RT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 48378 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 6 marzo 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
TRA
(cf , elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 C.F._1
della Giuliana n. 68, presso lo studio dell'avv. Maria Neve Viglione che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente.
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale
CONCLUSIONI
Alla udienza del 6 marzo 2025 le parti concludevano come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 cpc. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale di Roma la società (ora Controparte_3 Controparte_1
e la società rispettivamente impresa che assicurava il Renault Controparte_4
Clio targato EB362DY di proprietà della società e la società Controparte_2
proprietaria del veicolo stesso al fine di veder accertare la Controparte_2
responsabilità del conducente di detto veicolo, nella causazione dell'incidente CP_5
e per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il 15 settembre 2018.
A sostegno della domanda di risarcimento, ha dedotto che, il giorno 15 settembre 2018 a bordo del proprio motociclo PA lx 150 targato EP56665 stava percorrendo via IN
NA quando, in prossimità di P.zza Sassari, era stata sorpassata dal veicolo Renault Clio
della società convenuta che aveva svoltato a destra tagliandole la strada e facendola cadere.
Per effetto dell'incidente aveva subito lesioni per le quali era stata trasportata in Ospedale.
Aveva richiesto il risarcimento del danno evidenziando che il sinistro era stato rilevato dalla
Polizia Municipale e che il sinistro doveva ascriversi alla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Clio che aveva omesso, per svoltare a destra, di accostarsi a destra dando la precedenza a tutti i veicoli che stavano percorrendo la parte destra della carreggiata e verificando che la manovra non fosse di ostacolo agli altri utenti della strada.
La Assicurazione la aveva sottoposta a visita ed aveva inviato la somma di euro 23.710 che aveva trattenuto a titolo di acconto.
Si era costituita la società contestando la dinamica del Controparte_3
sinistro descritta dalla attrice in quanto il sinistro si era verificato a causa del tamponamento da parte della attrice stesso del veicolo della società assicurata determinando in questo
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modo un concorso di colpa della stessa quantomeno prevalente anche tenuto conto di quanto riferito dalla teste alla Polizia Municipale e del fatto che dalla veriica Tes_1
eseguita dalla Polizia Municipale il veicolo della società assicurata aveva riportato solo danni lievi costituiti da graffi sul parafango posteriore destro, segni che confermerebbero la
Pt_ ridotta velocità del veicolo che aveva per tempo segnalato la manovra facendo uno della freccia direzionale e che il rilevatore satellitare installato sul veicolo non aveva rilevato eventi di urto.
D'altra parte il danno al veicolo era stato liquidato dalla Assicurazione sulla base della responsabilità concorsuale paritaria e liquidato con euro 150 a conferma della lievità del danno.
Ha contestato la misura del danno del quale era stato chiesto il risarcimento ed in particolarità l'eccessività della richiesta considerata la valutazione posta in essere dal proprio fiduciario che aveva individuato un danno biologico nella misura del 17% ed ha contestato parte delle spese mediche delle quali era stato richiesto il risarcimento e la insussistenza di prove in ordine alla esistenza del danno patrimoniale richiesto.
Non si è costituita in giudizio la società venendo dichiarata Controparte_2
contumace.
Escussi due testi, espletata una consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'attore,
la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 6 marzo 2025
sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli elementi disponibili in relazione all'incidente sono costituiti dal verbale redatto dalla
Polizia Municipale contenente i riscontri diretti acquisiti oltre alle deposizioni rese dai conducenti dei veicoli e dai due testimoni oculari trovati sul posto e dalle dichiarazioni rese dagli stessi testimoni nel giudizio.
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Nel verbale redatto dalla Polizia Municipale risulta che la stessa è giunta nel luogo ove era avvenuto l'incidente, viale IN NA in direzione via Nomentana all'altezza di Piazza
Sassari, circa quaranta minuti dopo la verificazione dello stesso ed al momento dell'arrivo i veicoli erano già stati rimossi e sull'asfalto non erano visibili tracce dell'incidente.
Viale IN NA e strada a doppio senso di marcia con al centro la corsia di percorrenza del tram che divide le de corsie di marcia con visuale buona e rettilinea.
Sul veicolo Renault Clio la Polizia Municipale ha riscontrato unicamente la presenza di abrasioni sul parafango posteriore destro, mentre sul motoveicolo PA ha riscontrato la rottura dello specchietto retrovisore sinistro, abrasioni sul parabrezza e sulla fiancata sia a destra che a sinistra.
Al momento dell'arrivo la attrce era già stata trasportata nel vicino Policlinico Umberto I da una ambulanza di passaggio mentre era presente il conducente del veicolo CP_5
che aveva rilasciato la sua dichiarazione nella quale aveva indicato che stava percorrendo viale IN NA con provenienza da Piazzale del Verano e giunto all'intersezione con
Piazza Sassari aveva svoltato a destra perché intendeva parcheggiare in detta Piazza.
Finita la curva aveva avvertito un urto sulla fiancata posteriore destra e si era accorto di essere stato urtato da un motoveicolo che procedeva dietro il suo veicolo. Era sceso dal veicolo per assistere la attrice ed aveva fermato un'ambulanza di passaggio che aveva trasportato la infortunata in Ospedale ed aveva chiamato la Polizia Municipale
per i rilievi dell'incidente. Aveva precisato che stava procedendo a velocità ridotta e che aveva azionato per tempo la freccia direzionale.
La attrice aveva fatto pervenire la sua dichiarazione nella quale aveva indicato che stava percorrendo viale IN NA in direzione via Nomentana e giunta in prossimità di
Piazza Sassari era stata superata a sinistra dalla vettura Renault Clio che aveva svoltato a
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destra tagliandole la strada e la aveva urtata facendola cadere. Ha confermato di essere stata soccorsa da un'ambulanza di passaggio.
Sul posto vennero trovati due testimoni oculari dell'incidente la cui deposizione venne raccolta dalla Polizia Municipale.
In particolare il teste il quale ha dichiarato che stava percorrendo a Testimone_2
piedi il marciapiede di viale IN margherita in direzione via Nomentana e si trovava all'angolo con Piazza Sassari. Ha indicato di aver visto un veicolo Renault Clio e un motociclo PA che percorrevano viale IN Margherita nella sua stessa direzione, il veciolo Clio sulla sinistra ed il motociclo sulla destra.
Il veicolo Clio era più veloce del motociclo che si trovava più avanti. Il veicolo Clio aveva svoltato a destra e la conducente del motociclo non era riuscita a fermarsi ed aveva
Pt_ compito la sullo sportello posteriore destro ed era caduta. Ha spefica domanda ha risposto che gli sembrava che il conducente della Clio avesse in fnzione la freccia direzionale.
La Polizia Municipale ha sentito la teste la quale ha riferito che si trovava Testimone_3
all'uscita della Metropolitana posta sul lato opposto della strada quando aveva visto arrivava il veicolo condotto dal che doveva venirla a prendere. Aveva visto che il CP_2
veicolo aveva azionato la freccia direzionale a desta per fermarsi a Piazza Sassari. Aveva
iniziato ad attraversare la strada per raggiungerlo ed aveva visto un motociclo vespa che si era appoggiato sul lato destro del veicolo ed era caduto. Aveva soccorso la conducente del motoveicolo aggiungendo che la stessa aveva una borsa e due sacche poste sotto il manubrio della vespa. La attrice era stata soccorsa da un'ambulanza di passaggio.
Nel corso del giudizio sono stati escussi gli stessi testi ed in particolare è stato sentito il teste il quale ha dichiarato di essere il teste indicato come Capuano Testimone_4
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nel verbale dalla Polizia Municipale che aveva erroneamente verbalizzato il suo cognome,
essendo i medesimi i restanti dati annotati nel verbale.
Il tste a dichiarato che si trovava sul marciapiede di viale IN NA con la famiglia perché stava andando dal dentista d nome il cui studio si trovava più Controparte_6
avanti.
Ha precisato che si trovavano accanto alla fermata della Metropolitana a due/tre metri dall'inizio del marciapiede di Piazza Sassari. Aveva sentito il rumore di un'auto veloce e si era girato ed aveva visto un motociclo che procedeva lentamente e l'autoveicolo che sopraggiungeva da dietro velocemente. A de metri dall'incrocio aveva superato il motociclo e si era portato a destra per svoltare. La conducente del motociclo aveva urtato il veicolo che le aveva tagliato la strada ed ha precisato che l'urto si era verificato sulla parte laterale posteriore del veicolo, sullo sportello o forse più indietro. Il conducente dell'autoveicolo si era fermato alcuni metri più avanti ed era tornato indietro per assistere la attrice.
E' stata sentita la teste la quale ha confermato che si trovava davanti alla Testimone_5
fermata della Metropolitana sulla corsia opposta di viale IN NA rispetto al punto ove avvenne l'incidente a stava aspettando l'arrivo del Passera che la doveva passare a prendere con la macchina. Aveva visto arrivare il veicolo sulla opposta corsia di marcia che aveva in funzione la freccia direzionale e che aveva iniziato a svoltare in Piazza Sassari ed nu motociclo che lo seguiva lo aveva urtato. Il contatto era avvenuto nei pressi del marciapiede e la conducente te del motociclo era caduta. Ha anche precisato che l'appuntamento era alla entrata principale del Policlinico Umberto I e pensava che fosse quella presente su viale IN NA. Aveva iniziato ad attraversare la strada quando aveva visto il veicolo della persona che doveva venirla a prendere, salvo poi spiegare che l'incidente si era verificato quando non aveva ancora iniziato ad attraversare la strada.
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Le deposizioni dei due testi sono rimaste contrastanti in quanto per il teste il Tes_6
motoveicolo della attrice precedeva il veicolo della società convenuta ed era stato dallo stesso sorpassato a due metri dall'incrocio con Piazza Sassari ed il motociclo aveva urtato il veicolo che gli aveva tagliato la strada sullo sportello posteriore, circostanza già indicata nella deposizione resa alla Polizia Municipale nell'immediatezza dei fatti, o più indietro,
circostanza rappresentata solo nel giudizio ad anni di distanza dall'incidente, anche perché
il veicolo Clio non presentava alcun danno sullo sportello posteriore ma solo abrasioni sul parafango posteriore destro.
In ogni caso il teste ha fornito una versione che contrasta con quanto indicato da parte attrice nella sua dichiarazione alla Polizia Municipale e nell'atto di citazione secondo cui era stato il veicolo, nello svoltare, ad urtare il motociclo.
La teste ha, invece, dichiarato di aver visto il veicolo Clio che percorreva viale Tes_1
IN NA davanti al motociclo PA della attrice, ch detto veicolo aveva la freccia direzionale in funzione, circostanza non contraddetta dal teste nella deposizione Tes_6
resa alla Polizia Municipale nel corso della quale aveva indicato che gli sembrava che il veicolo avesse la freccia in questione, mentre il motociclo seguiva il veicolo Clio ed il contatto si era verificato quando il veicolo stava svoltando el il motociclo lo aveva raggiunto infilandosi sulla destra tra il marciapiede e la macchina.
L'uro indicato dal teste non ha trovato conferma in quanto sul veicolo della società Tes_6
convenuta sono state trovate unicamente delle abrasioni sul parafango posteriore destro,
abrasioni compatibili sia con il motociclo che si infila nello spazio tra il veicolo ed il marciapiede sia con veicolo che nello svoltare abbia sfiorato il veicolo, in quanto nel verbale della Polizia Municipale risultano indicate abrasioni sulle fiancate laterale iel motociclo, senza però la specifica indicazione della collocazione al fine di valutare le parti
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dei veicoli che sono venute in contatto, in quanto un contatto si è verificato avendo indicato il conducente del veicolo Clio di aver avvertito un urto sulla parte posteriore laterale destra.
Le tracce presenti sui veicoli non forniscono elementi utili per consentire di far ritenere fondata una delle due versioni se non confermando che si è trattato di un contatto di lieve entità tra veicoli che procedevano a velocità ridotta e che non si trovavano in posizione ortogonale tra loro ma lievemente convergenti tra loro, senza consentire di affermare quale dei due veicoli avesse toccato l'altro, o la posizione dei veicoli prima dell'incidente né il fatto che il veicolo Clio avesse sorpassato il motociclo.
In questa situazione ritiene il giudicante che nessuno dei conducenti dei due veicoli abbia superato la presunzione di corresponsabilità di cui all'articolo 2043, secondo comma cc.
Per quanto riguarda il danno, la consulenza tecnica d'ufficio espletata ha accertato che l'attrice era stata trasportata dopo l'incidente al Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I
ove era stato diagnosticata una frattura dell'olecrano e fratture costali da rivalutare. La
attrice aveva rifiutato il ricovero e si era recata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Gemelli
era stata confermata la frattura pluriframmentaria dell'olecrano sinistro e la frattura delle coste sinistre dalla IV alla VIII e pneumotorace a sinistra trattato con drenaggio e conseguente riespansione del polmone sinistro.
Nel corso dell'esame obiettivo il CTU ha rilevato la presenza di due cicatrici chirurgiche all'altezza del secondo spazio intercostale per l'inserimento del drenaggio, dolore alla digitopressione del torace nella fase di inspirazione, cicatrice di 10 cm non adesa con tumefazione del gomito in atteggiamento in flessione a 30° movimenti di elevazione e postergazione dell'arti sinistro limitati all'ultimo quarto in via antalgica, con cerchiaggio metallico della sede fratturativa in situ.
Per quanto riguarda la domanda proposta dall'attrice deve essere riconosciuto il risarcimento del danno biologico conseguente ai postumi permanenti conseguiti alle lesioni
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subite per effetto dell'incidente, il danno da incapacità biologica temporanea, il danno morale ed il danno patrimoniale ove provato.
Per quanto riguarda il danno biologico osserva il giudicante che la categoria unitaria del danno non patrimoniale comprende sia il danno biologico - inteso come lesione all'integrità
psico-fisica della persona che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, direttamente conseguenza della lesione stessa, come lo stesso dolore transeunte per il periodo necessario per la guarigione e la stabilizzazione dei postumi, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito - sia il danno morale - inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione - come specificamente indicato dal legislatore negli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni e come espressamente ormai riconosciuto anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità,
che ribadisce la “costante, duplice essenza del danno alla persona: la sofferenza interiore;
le dinamiche relazionali di una vita che cambia (...) Restano così efficacemente scolpiti i due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore e/o la significativa alterazione della vita quotidiana (cfr. Cassazione 901/18, Cassazione n. 7513/2018, Cassazione n.
9196/18, Cassazione n. 10912/18, Cassazione n. 13770/18 e da ultimo Cassazione Sez.
III, 31 gennaio 2019, n. 2788; Cassazione Sez. VI-III, ord 19 febbraio 2019, n. 4878 – vedi anche Cass. Sez. III, 3 marzo 2023, n. 6444 secondo la quale in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale
(trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può
rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale,
alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto
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più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria)
tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale e Cass. Sez. III, 21 marzo 2022, n. 9006 secondo cui il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è
insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. (In
applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che,
nel liquidare il danno non patrimoniale subito dalla vittima di un incidente stradale sulla base delle Tabelle di Milano del 2018, aveva negato il riconoscimento del danno morale quale autonoma voce di pregiudizio, ritenendo che la considerazione della sofferenza interiore patita dal danneggiato potesse incidere unicamente sulla personalizzazione del risarcimento del danno biologico)..).
Ciò posto, va ulteriormente premesso che le tabelle romane sono applicate per la liquidazione dei danni conseguenti a lesioni da sinistro stradale, da esercizio della caccia e da responsabilità sanitaria limitatamente alle lesioni superiori al 9% (dovendosi per le c.d. micropermanenti adottare le tabelle legislative di cui all'art. 139 cod. ass. sino a quando non verranno adottate le tabelle previste dall'art. 138 cod. ass. anche per la macropermanenti), le medesime tabelle romane si applicano in ogni altro caso di lesioni a prescindere dalla entità percentuale delle stesse e quindi anche nel range dall'1 al 9%.
Per quanto riguarda il valore del c.d. punto base, sulla scorta di tutte le considerazioni sin qui svolte, si è ritenuto equo attribuire, in funzione risarcitoria, il valore di euro 1.392,51 ad una limitazione incidente nella misura dell'uno per cento sulla complessiva validità psico-
fisica di una persona nella fascia di età fino a 1 anno, apportando a detto parametro di
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partenza una serie di correzioni (in base a coefficienti predeterminati, frutto di un pluriennale lavoro di elaborazione giurisprudenziale) in modo da tenere conto della percentuale di invalidità e dell'età.
Quanto alla metodologia, nelle Tabelle di Roma il valore del primo punto di I.P. costituisce il valore monetario della sola componente biologica- dinamico relazionale del danno non patrimoniale.
La tabella non comprende, invece, la componente morale soggettiva per la liquidazione della quale il Tribunale di Roma aveva introdotto «fasce di oscillazione» che attribuiscano un aumento dell'importo del 12,5% per il danno morale fino al 10% e del 20% per lo scaglione dall'11 al 20% ed un aumento pari al 5% per ogni fascia di dieci punti di danno biologico, a decorrere dal 21% maggiorabile o diminuibile fino al 50% in funzione delle condizioni del caso.
Nelle tabella adottata per l'anno 2023 si è ritenuto di dover dare piena applicazione al principio contenuto nell'articolo 138 del codice delle assicurazioni prevedendo la determinazione dell'importo tabellare del danno mortale soggettivo con un importo predeterminato per ciascun punto di danno biologico prevedendo un range di oscillazione,
in riduzione o in incremento, in funzione della prova in concreto fornita in relazione a tale danno.
Si è, infatti, sempre ritenuto di dover rifuggire qualsiasi automatismo nel riconoscimento di una posta risarcitoria relativa al danno morale come se, provato il danno biologico, questo non necessitasse di accertamento. Occorre, invece, prima accertare, avvalendosi di ogni mezzo di prova, e dunque anche in via presuntiva, il pregiudizio morale subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, allegando i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e, ove provato, procedere alla sua
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liquidazione eventualmente adottando un metodo percentuale rispetto al danno biologico come parametro equitativo
Quanto alla liquidazione della componente “morale” del danno non patrimoniale si è consci del fatto che, come la Corte di legittimità ha avuto modo di ricordare, nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale (quale massima espressione delle dignità umana,
desumibile dall'articolo 2 della Costituzione in relazione all'articolo 1 della Carta di Nizza
contenuta nel trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota proporzionale al danno alla salute (cfr Cass. Sez, III, 10 marzo 2010,n. 5770).
Si è, tuttavia, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire, nella determinazione dell'importo che meglio corrisponde alle specifiche caratteristiche del caso concreto, un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo consentendo così di ricostruire l'iter logico attraverso il quale -
anche diversi giudici - sono giunti alla determinazione del relativo importo e di allontanare il rischio che ogni liquidazione segua criteri propri.
Tale soluzione, inoltre, risponde anche all'esigenza generalmente avvertita di rendere in qualche modo ragionevolmente prevedibile la decisione del giudice al fine di consentire il funzionamento dei sistemi di definizione precontenziosa dei conflitti.
Va, peraltro, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione unicamente laddove sia presente una lesione della integrità psicofisica, non invece negli altri casi di lesione di altri diritti inviolabili quale il pregiudizio all'onore - o in tutti quei casi
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in cui non essendovi un danno biologico non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
La liquidazione secondo il criterio del punto variabile è stata ritenuta dalla Corte di cassazione (v, Cassazione sez. III, 15 ottobre 2015, n. 20895) idonea quale parametro di riferimento per una liquidazione equa, purché tale valutazione standardizzata venga poi adeguata al caso concreto. Si è affermato, infatti, che il giudice di merito può adottare criteri predeterminati e standardizzati come quelli tabellari «purché ciò attui in modo flessibile, tenendo conto della specificità della concreta situazione, la quale richiama una esigenza di personalizzazione e di adeguamento del valore medio del punto al caso specifico, tale attività rappresentando la condizione per un effettivo, e perciò motivato,
esercizio del potere di valutazione equitativa in relazione al complesso di attitudini sviluppate o prevedibili, di cui la menomazione dell'integrità psico-fisica priverà in futuro la persona» (in tal senso Cassazione n. 6023 del 24/04/2001, ma ancor prima Cassazione n.
4852 del 19/05/1999).
Tale principio ha trovato ulteriore conferma nella giurisprudenza della corte di cassazione che ha ricordato, nel ritenere le tabelle per la valutazione del danno parentale adottate dall'Osservatorio di Milano errate proprio perché non basate su un sistema di valutazione basato sulla attribuzione di punteggi per valutare la situazione al fine del risarcimento, in quanto solo in questo modo è possibile rendere conoscibile quanto ciascun elemento considerato ha inciso nella valutazione economica contenuta nella decisione, favorendo anche la prevedibilità della decisione del giudice. La Corte di cassazione, infatti, ha affermato il principio che in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda,
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oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali,
indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Sez. III, 29 settembre 2021, n. 26300),
con ciò escludendo che le tabelle elaborate dall'Osservatorio di Milano ed adottate dal
Tribunale di Milano fossero strutturate in modo tale da consentire di conoscere i parametri ai quali il giudice si sarebbe attenuto nella liquidazione del danno in assenza di situazioni eccezionali.
È ormai principio consolidato, dunque, quello secondo il quale la liquidazione del danno alla salute deve soddisfare tre requisiti fondamentali, e cioè:
(a) deve essere integrale: cioè rappresentare una effettiva riparazione di tutte le utilità perdute dalla vittima in conseguenza dell'illecito;
(b) deve evitare duplicazioni: cioè liquidare più importi a titolo di risarcimento di pregiudizi nominalmente diversi, ma sostanzialmente identici;
(c) deve evitare sperequazioni: cioè trattare in modo analogo casi dissimili;
oppure liquidare in modo diverso danni simili.
Di questi tre requisiti, quando la legge non detti criteri specifici di liquidazione, il giudice deve necessariamente tenere conto nella scelta del metodo equitativo che intende adottare in concreto ex art. 1226 c.c..
Occorre, dunque che il criterio in concreto adottato combini una uniformità pecuniaria di base con una certa elasticità e flessibilità, tale da adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione sulle attività della vita quotidiana, quando la stessa abbia
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caratteristiche tali da far ritenere che il pregiudizio sia in concreto diverso, e quindi maggiore o minore, rispetto al valore modale rappresentato da quello tabellare, difformità
che, come più volte ricordato dalla corte di cassazione deve essere oggetto di specifica dimostrazione, essendo evidente che un utilizzo diffuso della cd personalizzazione,
determinerebbe di conseguenza la stessa marginalità del sistema tabellare nella determinazione del risarcimento.
Il Tribunale di Roma, come già detto, aveva provveduto sin dal 1990 ad elaborare le proprie Tabelle di liquidazione del danno alla persona che potessero rispondere alle suddette esigenze, procedendo alla rilevazione della misura dei risarcimenti oggetto delle proprie decisioni al fine di determinare il valore più frequente, cd valore modale, a quale ancorare il risarcimento tabellare per ciascun punto di incapacità biologica permanente o di danno parentale. Le sezioni civili del Tribunale di Roma, coinvolte come sempre nella discussione in materia, dopo approfondito e perdurante dibattito, hanno confermato la scelta di utilizzare il proprio sistema tabellare elaborato anche nel dopo il 2011, a seguito della decisione della Corte di cassazione sulla valenza delle tabelle realizzate dal
Tribunale di Milano (Cassazione n. 12408 del 7 giugno 2011), ritenendo di non poter dare ingresso al sistema tabellare realizzato dall'Osservatorio di Milano non condividendo alcuni dei presupposti e criteri applicativi posti a base delle Tabelle di Milano continuando così
nell'opera di redazione e aggiornamento delle Tabelle di liquidazione del danno biologico adottate e, ovviamente, applicate dal Tribunale di Roma.
Il primo aspetto che deve essere osservato appare essere costituito dalla necessità di rivedere le tabelle adottate dal Tribunale di Milano alla luce delle leggi 24/2017 e 124/2017
che riguardano i risarcimenti del danno biologico e morale soggettivo relativi alla materia degli incidenti stradali e alle altre materie alle quali la legge ha ritenuto di applicare la medesima disciplina.
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Tali questioni attengono dal 2018 non all'utilizzo del valore tabellare del punto, ma ai criteri di funzionamento della Tabella al fine dell'individuazione del risarcimento.
Di conseguenza, non è in contestazione l'utilizzazione del punto tabellare base individuato dal Tribunale di Milano, che - come si dirà in seguito - il Tribunale di Roma ha deciso di adottare modificando una parte della propria Tabella, ma la modalità di costruzione della tabella relativamente: a) all'incremento del valore del punto in considerazione;
b) alla gravità dei postumi;
c) al parametro utilizzato per la determinazione del danno morale;
d)
al criterio utilizzato per la determinazione per la personalizzazione, oltre ai criteri utilizzati per il danno parentale o il danno da morte per altra causa che appaiono contrastare l'esigenza di prevedibilità della decisione a cui si era ispirata anche la sentenza della
Cassazione del 2011 n. 12408, dovendosi intendere tale “prevedibilità” sia quale principio di garanzia per l'utenza sia in chiave di strumento per il contenimento del contenzioso esistendo dei criteri che, al di là delle specifiche situazioni del caso concreto, facilitano la definizione stragiudiziale alla quale tendevano sia la legge 990/1969 sia il successivo
Codice delle assicurazioni sia, infine, la individuazione come condizione di procedibilità
costituita dall'espletamento di una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi di cui all'articolo 696 bin introdotta dalla legge 24/2017 per la responsabilità sanitaria,
espletamento che trova il suo fondamento proprio nella esistenza di parametri ordinariamente applicabili al risarcimento, atti a consentire, una volta individuata la ragionevole misura del danno biologico, la entità del risarcimento spettante, evitando, in questo modo il ricorso alla giustizia, anche se le problematiche della responsabilità
sanitaria, che coinvolge anche altri aspetti, e rende difficile la operatività della riforma a fini deflattivi, anche in considerazione del mancato completamento della stessa a sei anni dalla sua adozione.
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L'attuale formulazione dell'articolo 138 del Codice delle assicurazioni, modificato con la legge 124/2017, individua i criteri da applicare per la formazione della tabella per il calcolo del danno biologico e quelli per il calcolo del danno morale e per la personalizzazione,
salvo rimettere al Governo la individuazione del punto base e il concreto incremento del punto in funzione della gravità dei postumi, precisando la norma che il valore di ciascun punto deve essere espressione di un incremento più che proporziona le rispetto al precedente, avendo comunque fissato la norma i criteri da utilizzare e previsto che anche la misura del danno morale dovesse essere riconosciuto in relazione a ciascun punto.
La giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza 901/2018, si è orientata nel ritenere che detti criteri siano già in vigore malgrado l'Esecutivo non abbia ancora ottemperato alla emanazione della tabella con la individuazione degli specifici valori di legge («In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale, mentre,
come confermato dall'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017, una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura,
disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto» (Cassazione sez. III, 17 gennaio
2018, n. 901; Cassazione sez. III, 20 agosto 2018, n. 20795; Cassazione sez. III, 28
settembre 2018, n. 23469), par chiaro che la mera applicazione del canone analogico –
specie in relazione ai casi per i quali trovi applicazione la norma per effetto di un espresso richiamo di legge - induca ad assegnare decisivo rilievo alla citata modifica dell'art.138 e
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che di tali criteri debba farsi applicazione nella costruzione delle specifiche tabelle di risarcimento dei danni.
Ritiene il Tribunale che la Tabella per la valutazione del danno biologico superiore al 9%
debba, pertanto, essere conformata ai criteri individuati dall'articolo 138 che, al momento,
prevede che la tabella dei valori economici si fondi sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità. La stessa norma prevede che il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e, quindi, cresce in modo più
che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
Di conseguenza il legislatore ha chiaramente indicato che ciascun punto deve essere di valore superiore a quello precedente e che l'incremento debba essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi.
La Tabella approvata dall'Osservatorio di Milano ed utilizzata dal Tribunale di Milano
appare contrastare proprio con il criterio di legge sopra enunciato. Infatti, prendendo in esame i valori dei punti base senza l'incremento per il danno morale, eliminato dall'Osservatorio Milanese proprio a seguito di altre pronunce della cassazione che avevano indicato la erroneità di un simile inserimento che rendeva automatica la attribuzione del risarcimento di tale danno in relazione alla sola verificazione del danno biologico, è possibile verificare che la Tabella milanese determina un incremento in valore assoluto di ciascun punto crescente fino al punto 33, mentre da tale punto l'incremento assoluto previsto – pur in presenza di postumi sempre più gravi e devastanti per il danneggiato – diminuisce progressivamente fino a giungere ad importi difficilmente condivisibili con la importanza che il pregiudizio riveste per il singolo paziente, si pensi a titolo di esempio un soggetto al quale sia rimasta la funzionalità di un solo dito in assenza
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di facoltà vocali, funzionalità che tuttavia gli consente, sia pure attraverso strumenti, il contatto con la realtà circostante, che subisca un incidente che lo privi di tale funzionalità.
Una siffatta Tabella appare, inoltre, ingiustamente penalizzante nei confronti dei soggetti che hanno subito un danno biologico grave, molto grave e assoluto, mentre appare ingiustificatamente più generosa in relazione ai soggetti che hanno subito un pregiudizio inferiore.
Sotto questo aspetto non può trovare giustificazione la misura dell'incremento utilizzata dall'Osservatorio di Milano sul presupposto che la tabella utilizzata sia basata su considerazioni medico legali che ritengono che l'accrescimento della misura dei postumi in misura percentuale sia espressione di una valutazione che non attribuisce la medesima valenza ad ogni incremento percentuale. Se ciò poteva trovare un riscontro nella elaborazione medico legale che riteneva che la curva della gravità della menomazione trovasse una attenuazione nei postumi superiori all'80% in considerazione della valutazione complessiva già svolta per individuare il grado di compromissione rappresentato dall'80%, tuttavia si deve considerare che questo tipo di impostazione,
analogamente per la incapacità biologica temporanea, non risulta condivisa dalla legislazione vigente che ha, invece, indicato quale criterio un sistema di ripartizione tra i postumi minimi e quelli massimi sulla base di una scala centesimale prevedendo che in considerazione di ciascun punto debba essere riconosciuto un valore superiore a quello precedente con un rapporto incrementale più che proporzionale. Ragionevolmente dovrà
essere sottoposto a revisione il sistema di formazione del barème medico legale per renderlo conforme alla esigenza indicata dal legislatore con la novella del 2017 degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni, come peraltro previsto dalla legge.
Per queste ragioni il Tribunale di Roma, pur modificando la propria Tabella di valutazione del danno biologico relativamente ai primi quaranta punti al fine di eliminare la differenza
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esistente con la Tabella milanese, ha ritenuto di conservare il proprio sviluppo della
Tabella stessa dai 40 punti di invalidità in poi al fine di conservare la corretta applicazione del criterio di legge che contrasta con un incremento del punto inferiore a quello assegnato al punto precedente anche da punto di vista percentuale.
Per quanto riguarda il danno morale soggettivo (cosi specificamente qualificato negli articoli 138 e 139, con ciò superando l'orientamento espresso dalle Sezioni unite del 2008
dal punto di vista classificatorio/terminologico), l'articolo 138 prevede che - al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica - la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a)
a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per singolo punto.
Di conseguenza l'incremento del danno biologico previsto a titolo di danno morale è
previsto dalla legge in relazione a ciascun punto e deve essere incrementato per ciascun punto.
Sotto questo aspetto la previsione della Tabella milanese di un incremento che parte del
25% e rimane costante per i primi 9 punti per poi crescere di un punto da 10 fino a 34 punti e rimanendo stabile da 34 punti fino a 100 nella misura del 50% appare insoddisfacente e non conforme alle prescrizioni di legge. Sembra evidente che il meccanismo elaborato nella Tabella di Milano confligga con il criterio ora enunciato, in quanto stabilisce che da 1
punto fino a 9 e poi da 34 punti fino a 100 non vi sia alcun incremento.
Inoltre appare poco convincente attribuire un risarcimento percentuale fino al 25% in presenza di 1 punto di danno biologico;
situazione per la quale la giurisprudenza della
Corte di cassazione aveva ritenuto che non potesse essere ritenuto in re ipsa quel danno e in quella misura (cfr. Cassazione sez. III, 13 gennaio 2016, n. 339).
La disposizione normativa appare superare anche la giurisprudenza della Corte di legittimità che aveva sempre considerato che l'ulteriore danno non patrimoniale, ora danno
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morale soggettivo-oggettivo, non fosse in re ipsa, ma dovesse essere non solo allegato,
ma anche provato.
Sotto questo aspetto la elaborazione del tribunale di Roma, partendo del precedente criterio che individuata il risarcimento del danno morale sulla base di un range di oscillazione per fasce di danno, ha ritenuto di adeguarsi in queste tabelle al disposto legislativo ed ha predisposto una tabella che prevede un range di oscillazione del danno morale soggettivo sulla base di ciascun punto di danno biologico, sempre tenendo conto di quanto provato dal danneggiato, sia pure attraverso presunzioni, che pur sempre costituiscono prova nel sistema probatorio civile quando tratta da indizi univoci e concordanti, con la previsione di una range di oscillazione in più o in meno in relazione al valore modale costituito dal valore più frequentemente riconosciuto per tale punto di danno biologico, in considerazione del concreto atteggiarsi del pregiudizio in relazione alla prova fornita.
Per quanto riguarda la personalizzazione del danno biologico – che, come è noto, può
trovare applicazione solo in situazioni eccezionali che determinino un contesto diverso da quello medio preso in considerazione quale valore modale per la individuazione del punto
(cfr. già Cassazione sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423, dove viene chiarito che la personalizzazione non deve essere sempre eseguita, essendo necessaria solo in presenza di situazioni di fatto che si discostano in modo apprezzabile da quelle ordinarie e le più recenti sentenza della Suprema Corte, più volte citate che ribadiscono l'eccezionalità
dell'operazione di personalizzazione) - la Tabella del Tribunale di Milano prevede un meccanismo di personalizzazione all'interno di un range compreso tra il 25 ed il 50%
dell'importo determinato a titolo di danno non patrimoniale e, dunque, comprensivo anche dell'aumento per il danno morale. Laddove il criterio indicato nell'articolo 138 citato indica che «qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti
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dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento».
Al di là del contrasto con la norma – visto che la Tabella milanese prevede anche la personalizzazione del danno morale che già dovrebbe essere oggetto di specifica valutazione e, quindi, già personalizzato sulla base della prova fornita per riconoscerlo - il criterio per la applicazione di tale personalizzazione appare non condivisibile contrastando con la parità di trattamento da assicurare a tutti i danneggiati. Parità di trattamento che,
trattandosi dell'adeguamento del risarcimento al caso concreto, al solo caso concreto.
La Tabella milanese, infatti, stabilisce una percentuale di aumento personalizzante fino al
50% per i danni dall'1 al 9%, mentre dal 10% fino al 34% la possibilità di personalizzazione non può eccedere una percentuale che diminuisce progressivamente in relazione a ciascun punto fino ad arrivare al 25% in corrispondenza di un danno del 34%. Dal 35% in poi, l'importo della possibile personalizzazione decresce al 25% pur in presenza di conseguenze molto più gravi.
Appare evidente che, se la personalizzazione tiene conto delle situazioni particolari che rendono il singolo fatto diverso dalla situazione ordinariamente considerata, non appare possibile trattare allo stesso modo situazioni particolari che possano riguardare danni biologici dal 34 al 100%, riservando una possibilità di personalizzazione pari al doppio per un danno biologico del solo 1%.
Tale soluzione appare contrastare con la necessità, più volte affermata dalla Corte di cassazione, di risarcire integralmente il danno, e costituisce una chiara disparità di trattamento in favore di soggetti che abbiano subito danni meno gravi di altri soggetti che
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abbiano, invece, subito una compromissione di tutte le facoltà e delle estrinsecazioni della vita quotidiana.
Per la liquidazione del danno da perdita parentale la tabella milanese prevedeva, fino alla modifica operata nel 2022 a seguito delle sentenze della corte di cassazione che ne hanno affermato la erroneità una posta risarcitoria compresa tra un minimo ed un massimo per la lesione di ogni specifico rapporto parentale (es. genitore-figlio, nonno-nipote, ecc.) senza indicare, tuttavia, i criteri alla luce, dei quali il giudice avrebbe proceduto alla individuazione dell'importo tabellare concretamente da riconoscere nell'ambito del range sopra evidenziate, non essendo stato ritenuto sufficiente la mera indicazione nella relazione di accompagnamento alla Tabella predisposta dall'Osservatorio milanese nella quale si indicava che il giudice avrebbe dovuto motivare la liquidazione concretamente effettuata tenendo conto di indici quali la sopravvivenza o meno di altri congiunti nel nucleo familiare,
la convivenza o meno dei congiunti, la qualità e intensità della relazione affettiva familiare residua, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona deceduta ma, non essendo indicata la valenza attribuita a ciascuno dei suddetti criteri, la tabella non appare assolvere al compito di assicurare omogeneità e non discriminazione nel risarcimento e di consentire la prevedibilità, sia pure entro certi limiti, della entità del risarcimento che potrebbe essere riconosciuta al fine di consentire la definizione stragiudiziale delle richieste di risarcimento.
La nuova tabella adottata dall'Osservatorio milanese nel 2022 è stata predisposta a seguito di una ricognizione degli importi in concreto liquidati, segno che la elaborazione milanese precedente sul punto non aveva individuato la valenza dei singoli criteri nella liquidazione finale e tiene conto dei criteri individuati dalla corte di cassazione – dei quali la tabella del Tribunale di Roma faceva uso dalla predisposizione di tale tabella - ed essendo stata ritenuta idonea, come quella romana per la liquidazione del danno, lo stato attuale
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della giurisprudenza della corte di cassazione non ha attribuito una specifica prevalenza ad una tabella piuttosto che ad un'altra, ove si faccia applicazione dei criteri identificati dalla cassazione.
Quanto alla liquidazione della invalidità temporanea, si è ritenuto equo, in relazione a quanto indicato per il danno biologico, determinare in euro 130,25 giornalieri l'importo dell'invalidità temporanea assoluta per l'anno 2025, e in euro 65,12 quello della temporanea relativa al 50%.
Qualora, però, il danno biologico sia compreso tra l'1 ed il 9% verranno utilizzati i parametri di cui alla legge 57/2001, come sostituiti dall'articolo 139 del decreto legislativo 209/2005 e aggiornati da ultimo con il d.m. 16 luglio 2024 a condizione che si tratti di danni derivanti dall'esercizio di professioni sanitarie, da circolazione stradale, da navigazione e dall'esercizio di attività venatoria.
Per quanto riguarda il danno permanente conseguente alle lesioni, la consulenza tecnica espletata ha accertato che, a seguito dell'incidente, l'attrice ha riportato postumi conseguenti a: “ trauma consistente in una distorsione del rachide cervicale, 5contusione e distorsione della spalla sinistra, trauma dell'emitorace con frattura dalla IV alla VIII costa di sinistra e pneumotorace recidivante, frattura pluriframemntaria dell'olecrano sinistro trattata chirurgicamente con cerchiaggio ancora in situ.
Il CTU ha ritenuto che i postumi dovessero essere valutati nella misura del 18% quale danno biologico,. Ha riconosciuto, inoltre, un periodo di giorni 40 di incapacità biologica temporanea assoluta seguita da un ulteriore periodo di giorni 50 al 50%.
Ha riconosciuto la complessiva spesa sostenuta per la guarigione in relazione alla quale ritiene il giudicante che possa essere riconosciuta in misura di euro di euro 1.571,37 non essendo riconoscibile la spese per visite psichiatriche, quali spese utili per la guarigione.
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Ritiene il giudicante che la valutazione dei CTU sia condivisibile per quanto riguarda la valutazione della misura del danno biologico e della quantificazione della incapacità
biologica temporanea dal momento che i CTU hanno fatto buon governo dei principi e criteri della medicina legale, fatta eccezione per le spese per le visite psichiatriche.
Per quanto riguarda la quantificazione dell'importo spettante a titolo di danno biologico a tenuto conto delle tabelle del Tribunale di Roma costruite anche sulla sulla Parte_3
base del criteri indicati nell'articolo 138 del codice della assicurazioni, essendo quelle approvate in relazione a detto articolo applicabili solo agli incidenti avvenuti nel 2025 dopo la entrata in vigore del Regolamento, ritiene il giudicante di dover liquidare, tenuto conto dell'età dell'attore al momento dell'incidente (anni 65, essendo nata il [...]) e della percentuale riconosciuta a titolo di danno biologico pari al 18%, l'importo di euro
43.675,78. A titolo di incapacità biologica temporanea, sulla base di quanto indicato facendo corretto uso dei criteri individuati dalla medicina legale, deve, invece essere riconosciuto l'importo di euro 8.466,25.
Deve essere, inoltre, riconosciuto l'importo di euro 1.571,37 a titolo di spese mediche sostenute per la guarigione valutate come utili anche dal CTU.
Per quanto riguarda il danno morale, considerati i principi formulati dalla corte di cassazione a partire dalla sentenza 901/2018 e della indicazione di cui all'articolo 138
ritiene il giudicante che, tenuto conto della valutazione espressa dai CTU in relazione alla importanza dei postumi riscontrati come conseguenti alle lesioni riportate nell'incidente vi sia un danno morale risarcibile tenuto conto degli effetti sulla stima di sé da parte della atrie come comprovata dalla valutazione psicologica operata dai consulenti incaricati.
E, quindi, possibile liquidare in via equitativa l'importo di euro 8.686,86 applicando il coefficiente pari al 16.66% previsto dal sistema tabellare in uso presso il Tribunale di Roma
in considerazione delle particolarità del pregiudizio verificato.
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Nulla risulta essere stato provato a titolo di danno patrimoniale e di conseguienza nulla può
essere riconosciuto a tale titolo.
Di conseguenza deve essere riconosciuta in favore di la somma di Parte_1
euro 62.400,26 somma che deve essere ridotta ad euro 31.200,13 in considerazione del concorso di colpa riconosciuto, somma alla quale deve essere detratto l'acconto percepito,
ad oggi rivalutato, e devono essere aggiunti gli interessi a titolo di maggior danno.
Maggior danno da ritardo
La questione del risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con il quale sia stato liquidato il risarcimento del danno subito si pone in modo diverso tra le obbligazioni di valuta e quelle di valore.
Nel caso delle obbligazioni di valuta, infatti, in caso di inadempimento il maggior danno di cui all'articolo 1224, secondo comma, cc è stato ritenuto esistente in via presuntiva durante la mora, il tasso di inflazione sia stato superiore al saggio degli interessi legali1.
Nel caso delle obbligazioni di valore, come nel caso del risarcimento del danno da fatto illecito, posto che la conversione della obbligazione da valore in valuta è determinata all'atto della sentenza.
Di conseguenza la somma che viene determinata quale risarcimento costituisce il valore aggiornato del credito alla data della decisione comprendente, ovviamente, la rivalutazione del credito stesso al fine di aggiornare l'importo al valore della moneta al momento della decisione. Tale necessità spiega anche la ragione per la quale la tabelle recanti i valori per il calcolo del risarcimento del danno sono aggiornati ogni anno del valore dell'aumento del costo della vita verificatosi nell'anno.
Una volta così determinato l'importo del risarcimento si pone il problema del riconoscimento del maggior danno da ritardo, questione che pone due diversi problemi: il TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
primo costituito dal parametro da utilizzare per calcolare il maggior danno ed il secondo costituito dalla necessità di individuare la base di calcolo tenuto conto che la somma determinata per il risarcimento comprende la rivalutazione al momento della decisione.
La seconda questione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa,
anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obbiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, "può
tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta,
calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via
rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione".
Di conseguenza secondo l'ormai consolidato orientamento della corte di cassazione la base sulla quale operare il calcolo può essere determinata seguendo due procedimenti.
Il primo procedimento postula la devalutazione della somma determinata in sede decisione al momento del fatto (operazione che si determina dividendo l'importo stabilito
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in sentenza per il coefficiente mensile elaborato mensilmente dall'Istat per la rivalutazione dei crediti, indice per il calcolo del costo della vita per operai ed impiegati al metto dei tabacchi cd FIOI) ottenendo così la somma che sarebbe spettata se il risarcimento fosse la conversione da obbligazione di valore a quella di valuta fosse avvenuta il giorno del fatto illecito.
Una volta determinato tale valore deve essere operato un calcolo anno per anno dovendosi calcolare gli interessi semplici (vale a dire che non si sommano sul capitale per produrre ulteriori interessi) sulla somma spettante anno per anno maggiorata, ogni anno dell'importo corrispondete alla rivalutazione monetaria relativa all'anno precedente.
L'altro metodo consente di operare sulla base di valori medi, assumendo a base del calcolo del maggior danno il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (quella del fatto) e quella finale (data della decisione), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, vale a dire sommando il valore determinato in sentenza alla somma stessa devalutata al momento del fatto illecito,
dividendo il risultato per due.
Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, è stato ritenuto che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato -
BOT, CCT, BTP (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368) o in alternativa al solo rendimento dei Buoni del Tesoro ad un anno. Tra il rendimento dei Titoli di Stato e gli interessi legale, deve essere utilizzato il tasso superiore (alla luce delle recenti indicazione delle Sezioni Unite della corte di Cassazione 16 luglio 2008 n. 19499) tra i due indicati (1,67% quale rendimento medio nel periodo dei titoli di Stato a fronte dello
0,65% della media dell'interesse legale) per calcolare il danno da lucro cessante sul
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capitale alla data del fatto, come devalutato, per la svalutazione medio tempore verificatasi, in base al relativo indice medio del periodo.
Calcolo in favore di Parte_1
Nel caso di specie occorre procedere alla determinazione del maggior danno in relazione all'incidente avvenuto il giorno 15 settembre 2018 e la decisione, che è pronunziata il giorno 29 maggio 2025, che riconosce un risarcimento di euro 31.200,16 e che il 13
febbraio 2020 risulta essere stata corrisposta la somma di euro 23.710,00 complessivi da considerarsi quale acconto.
In questo caso il calcolo del maggior danno deve essere effettuato tenendo conto del fatto che il capitale dovuto si è ridotto per effetto del versamento della somma di euro
23.710 percepita il 13 febbraio 2020.
Di conseguenza l'importo di euro 31.200,13 devalutato alla data del giorno 15settembre
2018 equivale a € 26.329,22 facendo applicazione del coefficiente Istat per la trasformazione di una somma rilevato al aprile 2025, ultimo disponibile al momento della sentenza, pari a 1,185 (31.200,13 : 1,185 = 26.329,22) epoca del fatto, mentre l'importo del capitale medio da utilizzare quale base di calcolo è pari a € 28.754,67 determinata sommando la somma determinata in sentenza con quella devalutata al 15 settembre
2018 e dividendo il totale per 2 [(31,200,13 + 26,329,22): 2] = 28,764,67. Su tale ultima somma vanno, quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi tra il dì del sinistro fino alla data della corresponsione dell'acconto alla data del 13 febbraio 2020, interessi al tasso annuo dello 0,75%, determinato sulla media del rendimento dei titoli di Stato (BOT, CCT e BTP)
per il medesimo periodo come rilevata dall'esame dei bollettini trimestrali del debito pubblico editi dal Ministero dell'economia e finanze e visibili attraverso il sito del medesimo. CP_7
Di conseguenza devono essere liquidati, in via equitativa e con i criteri indicati, € 304,98=,
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così ricavati: capitale medio dovuto nel periodo rivalutato secondo gli indici medi del periodo (€ 28,674,67=) * numero di giorni intercorsi tra fatto e l'acconto (516) * tasso di nteresse giornaliero applicato (0,75%/365). In totale, l'importo da liquidare a titolo di maggior danno ammonterà ad euro 305,68.
Occorre, quindi, determinare l'importo del maggior danno spettante per il periodo compreso tra il versamento dell'acconto e la data della presente sentenza.
Come si è detto il 13 febbraio 2020 è stato versato l'acconto di euro 23.710 di guisa che l'importo ancora dovuto all'epoca equivaleva ad euro 2.663,73. L'importo del capitale medio da utilizzare quale base di calcolo è pari a € 2.907,50 determinata sommando la somma determinata in sentenza devalutata al 13 febbraio 2020 alla somma dovuta in sentenza ridotta dell'importo dell'acconto 23.710, a sua volta rivalutata alla data della decisione e dividendo il totale per 2 [ (3.151,20+2.663,73):2] = 2.907.47. Su tale ultima somma vanno, quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi tra il giorno di corresponsione dell'acconto, 22 settembre 2017, fino alla data della presente sentenza, 20 aprile 2025,
interessi al tasso annuo dello 1,25%, determinato sulla media del rendimento dei titoli di
Stato (BOT, CCT e BTP) per il medesimo periodo come rilevata dall'esame dei bollettini trimestrali del debito pubblico editi dal Ministero dell'economia e finanze e visibili attraverso il sito del Ministero medesimo.
Di conseguenza devono essere liquidati, in via equitativa e con i criteri indicati, ulteriori €
287,63= per tale periodo, così ricavati: capitale medio dovuto nel periodo rivalutato secondo gli indici medi del periodo (€ 2.907,47=) * numero di giorni intercorsi tra acconto e decisione (1.931) * tasso di interesse giornaliero applicato (1,85%/365). In totale, l'importo totale da liquidare a titolo di maggior danno ammonterà ad euro 287,63.
In conclusione, a titolo di risarcimento, tenuto conto dell'acconto percepito, del concorso di colpa riconosciuto e del maggior danno calcolato come sopra, è ancora dovuta la somma
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complessiva di euro 3.743,82.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU
solo liquidate in euro 650, pari all'acconto.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti della società e la società Parte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_2
Dichiara che l'incidente è avvenuto per il concorso di colpa dei due conducenti non essendo stata superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'articolo 2054, secondo comma, cc;
condanna la società e la società in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, a pagare a la somma complessiva di euro 3.743,82, già Parte_1
detratto l'acconto percepito ed ad oggi rivalutato, considerato il maggior danno da ritardo calcolato come in motivazione ed il concorso di colpa.
Condanna la società e la società in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, a rimborsare a le spese del presente grado di giudizio, Parte_1
spese che liquida in euro 5.836, comprensive di euro 650 per onorari di CTU, di cui euro
3.500 per gli onorari delle fasi di giudizio, euro 786 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, in data 1 giugno 2025.
Il Giudice
(RT PA)
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RT PA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Sez. II, 1 ottobre 2013, n. 22429.
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RT PA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE RT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 48378 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 6 marzo 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
TRA
(cf , elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 C.F._1
della Giuliana n. 68, presso lo studio dell'avv. Maria Neve Viglione che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente.
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale
CONCLUSIONI
Alla udienza del 6 marzo 2025 le parti concludevano come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 cpc. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale di Roma la società (ora Controparte_3 Controparte_1
e la società rispettivamente impresa che assicurava il Renault Controparte_4
Clio targato EB362DY di proprietà della società e la società Controparte_2
proprietaria del veicolo stesso al fine di veder accertare la Controparte_2
responsabilità del conducente di detto veicolo, nella causazione dell'incidente CP_5
e per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il 15 settembre 2018.
A sostegno della domanda di risarcimento, ha dedotto che, il giorno 15 settembre 2018 a bordo del proprio motociclo PA lx 150 targato EP56665 stava percorrendo via IN
NA quando, in prossimità di P.zza Sassari, era stata sorpassata dal veicolo Renault Clio
della società convenuta che aveva svoltato a destra tagliandole la strada e facendola cadere.
Per effetto dell'incidente aveva subito lesioni per le quali era stata trasportata in Ospedale.
Aveva richiesto il risarcimento del danno evidenziando che il sinistro era stato rilevato dalla
Polizia Municipale e che il sinistro doveva ascriversi alla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Clio che aveva omesso, per svoltare a destra, di accostarsi a destra dando la precedenza a tutti i veicoli che stavano percorrendo la parte destra della carreggiata e verificando che la manovra non fosse di ostacolo agli altri utenti della strada.
La Assicurazione la aveva sottoposta a visita ed aveva inviato la somma di euro 23.710 che aveva trattenuto a titolo di acconto.
Si era costituita la società contestando la dinamica del Controparte_3
sinistro descritta dalla attrice in quanto il sinistro si era verificato a causa del tamponamento da parte della attrice stesso del veicolo della società assicurata determinando in questo
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modo un concorso di colpa della stessa quantomeno prevalente anche tenuto conto di quanto riferito dalla teste alla Polizia Municipale e del fatto che dalla veriica Tes_1
eseguita dalla Polizia Municipale il veicolo della società assicurata aveva riportato solo danni lievi costituiti da graffi sul parafango posteriore destro, segni che confermerebbero la
Pt_ ridotta velocità del veicolo che aveva per tempo segnalato la manovra facendo uno della freccia direzionale e che il rilevatore satellitare installato sul veicolo non aveva rilevato eventi di urto.
D'altra parte il danno al veicolo era stato liquidato dalla Assicurazione sulla base della responsabilità concorsuale paritaria e liquidato con euro 150 a conferma della lievità del danno.
Ha contestato la misura del danno del quale era stato chiesto il risarcimento ed in particolarità l'eccessività della richiesta considerata la valutazione posta in essere dal proprio fiduciario che aveva individuato un danno biologico nella misura del 17% ed ha contestato parte delle spese mediche delle quali era stato richiesto il risarcimento e la insussistenza di prove in ordine alla esistenza del danno patrimoniale richiesto.
Non si è costituita in giudizio la società venendo dichiarata Controparte_2
contumace.
Escussi due testi, espletata una consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'attore,
la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 6 marzo 2025
sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli elementi disponibili in relazione all'incidente sono costituiti dal verbale redatto dalla
Polizia Municipale contenente i riscontri diretti acquisiti oltre alle deposizioni rese dai conducenti dei veicoli e dai due testimoni oculari trovati sul posto e dalle dichiarazioni rese dagli stessi testimoni nel giudizio.
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Nel verbale redatto dalla Polizia Municipale risulta che la stessa è giunta nel luogo ove era avvenuto l'incidente, viale IN NA in direzione via Nomentana all'altezza di Piazza
Sassari, circa quaranta minuti dopo la verificazione dello stesso ed al momento dell'arrivo i veicoli erano già stati rimossi e sull'asfalto non erano visibili tracce dell'incidente.
Viale IN NA e strada a doppio senso di marcia con al centro la corsia di percorrenza del tram che divide le de corsie di marcia con visuale buona e rettilinea.
Sul veicolo Renault Clio la Polizia Municipale ha riscontrato unicamente la presenza di abrasioni sul parafango posteriore destro, mentre sul motoveicolo PA ha riscontrato la rottura dello specchietto retrovisore sinistro, abrasioni sul parabrezza e sulla fiancata sia a destra che a sinistra.
Al momento dell'arrivo la attrce era già stata trasportata nel vicino Policlinico Umberto I da una ambulanza di passaggio mentre era presente il conducente del veicolo CP_5
che aveva rilasciato la sua dichiarazione nella quale aveva indicato che stava percorrendo viale IN NA con provenienza da Piazzale del Verano e giunto all'intersezione con
Piazza Sassari aveva svoltato a destra perché intendeva parcheggiare in detta Piazza.
Finita la curva aveva avvertito un urto sulla fiancata posteriore destra e si era accorto di essere stato urtato da un motoveicolo che procedeva dietro il suo veicolo. Era sceso dal veicolo per assistere la attrice ed aveva fermato un'ambulanza di passaggio che aveva trasportato la infortunata in Ospedale ed aveva chiamato la Polizia Municipale
per i rilievi dell'incidente. Aveva precisato che stava procedendo a velocità ridotta e che aveva azionato per tempo la freccia direzionale.
La attrice aveva fatto pervenire la sua dichiarazione nella quale aveva indicato che stava percorrendo viale IN NA in direzione via Nomentana e giunta in prossimità di
Piazza Sassari era stata superata a sinistra dalla vettura Renault Clio che aveva svoltato a
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destra tagliandole la strada e la aveva urtata facendola cadere. Ha confermato di essere stata soccorsa da un'ambulanza di passaggio.
Sul posto vennero trovati due testimoni oculari dell'incidente la cui deposizione venne raccolta dalla Polizia Municipale.
In particolare il teste il quale ha dichiarato che stava percorrendo a Testimone_2
piedi il marciapiede di viale IN margherita in direzione via Nomentana e si trovava all'angolo con Piazza Sassari. Ha indicato di aver visto un veicolo Renault Clio e un motociclo PA che percorrevano viale IN Margherita nella sua stessa direzione, il veciolo Clio sulla sinistra ed il motociclo sulla destra.
Il veicolo Clio era più veloce del motociclo che si trovava più avanti. Il veicolo Clio aveva svoltato a destra e la conducente del motociclo non era riuscita a fermarsi ed aveva
Pt_ compito la sullo sportello posteriore destro ed era caduta. Ha spefica domanda ha risposto che gli sembrava che il conducente della Clio avesse in fnzione la freccia direzionale.
La Polizia Municipale ha sentito la teste la quale ha riferito che si trovava Testimone_3
all'uscita della Metropolitana posta sul lato opposto della strada quando aveva visto arrivava il veicolo condotto dal che doveva venirla a prendere. Aveva visto che il CP_2
veicolo aveva azionato la freccia direzionale a desta per fermarsi a Piazza Sassari. Aveva
iniziato ad attraversare la strada per raggiungerlo ed aveva visto un motociclo vespa che si era appoggiato sul lato destro del veicolo ed era caduto. Aveva soccorso la conducente del motoveicolo aggiungendo che la stessa aveva una borsa e due sacche poste sotto il manubrio della vespa. La attrice era stata soccorsa da un'ambulanza di passaggio.
Nel corso del giudizio sono stati escussi gli stessi testi ed in particolare è stato sentito il teste il quale ha dichiarato di essere il teste indicato come Capuano Testimone_4
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nel verbale dalla Polizia Municipale che aveva erroneamente verbalizzato il suo cognome,
essendo i medesimi i restanti dati annotati nel verbale.
Il tste a dichiarato che si trovava sul marciapiede di viale IN NA con la famiglia perché stava andando dal dentista d nome il cui studio si trovava più Controparte_6
avanti.
Ha precisato che si trovavano accanto alla fermata della Metropolitana a due/tre metri dall'inizio del marciapiede di Piazza Sassari. Aveva sentito il rumore di un'auto veloce e si era girato ed aveva visto un motociclo che procedeva lentamente e l'autoveicolo che sopraggiungeva da dietro velocemente. A de metri dall'incrocio aveva superato il motociclo e si era portato a destra per svoltare. La conducente del motociclo aveva urtato il veicolo che le aveva tagliato la strada ed ha precisato che l'urto si era verificato sulla parte laterale posteriore del veicolo, sullo sportello o forse più indietro. Il conducente dell'autoveicolo si era fermato alcuni metri più avanti ed era tornato indietro per assistere la attrice.
E' stata sentita la teste la quale ha confermato che si trovava davanti alla Testimone_5
fermata della Metropolitana sulla corsia opposta di viale IN NA rispetto al punto ove avvenne l'incidente a stava aspettando l'arrivo del Passera che la doveva passare a prendere con la macchina. Aveva visto arrivare il veicolo sulla opposta corsia di marcia che aveva in funzione la freccia direzionale e che aveva iniziato a svoltare in Piazza Sassari ed nu motociclo che lo seguiva lo aveva urtato. Il contatto era avvenuto nei pressi del marciapiede e la conducente te del motociclo era caduta. Ha anche precisato che l'appuntamento era alla entrata principale del Policlinico Umberto I e pensava che fosse quella presente su viale IN NA. Aveva iniziato ad attraversare la strada quando aveva visto il veicolo della persona che doveva venirla a prendere, salvo poi spiegare che l'incidente si era verificato quando non aveva ancora iniziato ad attraversare la strada.
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Le deposizioni dei due testi sono rimaste contrastanti in quanto per il teste il Tes_6
motoveicolo della attrice precedeva il veicolo della società convenuta ed era stato dallo stesso sorpassato a due metri dall'incrocio con Piazza Sassari ed il motociclo aveva urtato il veicolo che gli aveva tagliato la strada sullo sportello posteriore, circostanza già indicata nella deposizione resa alla Polizia Municipale nell'immediatezza dei fatti, o più indietro,
circostanza rappresentata solo nel giudizio ad anni di distanza dall'incidente, anche perché
il veicolo Clio non presentava alcun danno sullo sportello posteriore ma solo abrasioni sul parafango posteriore destro.
In ogni caso il teste ha fornito una versione che contrasta con quanto indicato da parte attrice nella sua dichiarazione alla Polizia Municipale e nell'atto di citazione secondo cui era stato il veicolo, nello svoltare, ad urtare il motociclo.
La teste ha, invece, dichiarato di aver visto il veicolo Clio che percorreva viale Tes_1
IN NA davanti al motociclo PA della attrice, ch detto veicolo aveva la freccia direzionale in funzione, circostanza non contraddetta dal teste nella deposizione Tes_6
resa alla Polizia Municipale nel corso della quale aveva indicato che gli sembrava che il veicolo avesse la freccia in questione, mentre il motociclo seguiva il veicolo Clio ed il contatto si era verificato quando il veicolo stava svoltando el il motociclo lo aveva raggiunto infilandosi sulla destra tra il marciapiede e la macchina.
L'uro indicato dal teste non ha trovato conferma in quanto sul veicolo della società Tes_6
convenuta sono state trovate unicamente delle abrasioni sul parafango posteriore destro,
abrasioni compatibili sia con il motociclo che si infila nello spazio tra il veicolo ed il marciapiede sia con veicolo che nello svoltare abbia sfiorato il veicolo, in quanto nel verbale della Polizia Municipale risultano indicate abrasioni sulle fiancate laterale iel motociclo, senza però la specifica indicazione della collocazione al fine di valutare le parti
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dei veicoli che sono venute in contatto, in quanto un contatto si è verificato avendo indicato il conducente del veicolo Clio di aver avvertito un urto sulla parte posteriore laterale destra.
Le tracce presenti sui veicoli non forniscono elementi utili per consentire di far ritenere fondata una delle due versioni se non confermando che si è trattato di un contatto di lieve entità tra veicoli che procedevano a velocità ridotta e che non si trovavano in posizione ortogonale tra loro ma lievemente convergenti tra loro, senza consentire di affermare quale dei due veicoli avesse toccato l'altro, o la posizione dei veicoli prima dell'incidente né il fatto che il veicolo Clio avesse sorpassato il motociclo.
In questa situazione ritiene il giudicante che nessuno dei conducenti dei due veicoli abbia superato la presunzione di corresponsabilità di cui all'articolo 2043, secondo comma cc.
Per quanto riguarda il danno, la consulenza tecnica d'ufficio espletata ha accertato che l'attrice era stata trasportata dopo l'incidente al Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I
ove era stato diagnosticata una frattura dell'olecrano e fratture costali da rivalutare. La
attrice aveva rifiutato il ricovero e si era recata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Gemelli
era stata confermata la frattura pluriframmentaria dell'olecrano sinistro e la frattura delle coste sinistre dalla IV alla VIII e pneumotorace a sinistra trattato con drenaggio e conseguente riespansione del polmone sinistro.
Nel corso dell'esame obiettivo il CTU ha rilevato la presenza di due cicatrici chirurgiche all'altezza del secondo spazio intercostale per l'inserimento del drenaggio, dolore alla digitopressione del torace nella fase di inspirazione, cicatrice di 10 cm non adesa con tumefazione del gomito in atteggiamento in flessione a 30° movimenti di elevazione e postergazione dell'arti sinistro limitati all'ultimo quarto in via antalgica, con cerchiaggio metallico della sede fratturativa in situ.
Per quanto riguarda la domanda proposta dall'attrice deve essere riconosciuto il risarcimento del danno biologico conseguente ai postumi permanenti conseguiti alle lesioni
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subite per effetto dell'incidente, il danno da incapacità biologica temporanea, il danno morale ed il danno patrimoniale ove provato.
Per quanto riguarda il danno biologico osserva il giudicante che la categoria unitaria del danno non patrimoniale comprende sia il danno biologico - inteso come lesione all'integrità
psico-fisica della persona che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, direttamente conseguenza della lesione stessa, come lo stesso dolore transeunte per il periodo necessario per la guarigione e la stabilizzazione dei postumi, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito - sia il danno morale - inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione - come specificamente indicato dal legislatore negli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni e come espressamente ormai riconosciuto anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità,
che ribadisce la “costante, duplice essenza del danno alla persona: la sofferenza interiore;
le dinamiche relazionali di una vita che cambia (...) Restano così efficacemente scolpiti i due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore e/o la significativa alterazione della vita quotidiana (cfr. Cassazione 901/18, Cassazione n. 7513/2018, Cassazione n.
9196/18, Cassazione n. 10912/18, Cassazione n. 13770/18 e da ultimo Cassazione Sez.
III, 31 gennaio 2019, n. 2788; Cassazione Sez. VI-III, ord 19 febbraio 2019, n. 4878 – vedi anche Cass. Sez. III, 3 marzo 2023, n. 6444 secondo la quale in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale
(trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può
rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale,
alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto
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più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria)
tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale e Cass. Sez. III, 21 marzo 2022, n. 9006 secondo cui il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è
insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. (In
applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che,
nel liquidare il danno non patrimoniale subito dalla vittima di un incidente stradale sulla base delle Tabelle di Milano del 2018, aveva negato il riconoscimento del danno morale quale autonoma voce di pregiudizio, ritenendo che la considerazione della sofferenza interiore patita dal danneggiato potesse incidere unicamente sulla personalizzazione del risarcimento del danno biologico)..).
Ciò posto, va ulteriormente premesso che le tabelle romane sono applicate per la liquidazione dei danni conseguenti a lesioni da sinistro stradale, da esercizio della caccia e da responsabilità sanitaria limitatamente alle lesioni superiori al 9% (dovendosi per le c.d. micropermanenti adottare le tabelle legislative di cui all'art. 139 cod. ass. sino a quando non verranno adottate le tabelle previste dall'art. 138 cod. ass. anche per la macropermanenti), le medesime tabelle romane si applicano in ogni altro caso di lesioni a prescindere dalla entità percentuale delle stesse e quindi anche nel range dall'1 al 9%.
Per quanto riguarda il valore del c.d. punto base, sulla scorta di tutte le considerazioni sin qui svolte, si è ritenuto equo attribuire, in funzione risarcitoria, il valore di euro 1.392,51 ad una limitazione incidente nella misura dell'uno per cento sulla complessiva validità psico-
fisica di una persona nella fascia di età fino a 1 anno, apportando a detto parametro di
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partenza una serie di correzioni (in base a coefficienti predeterminati, frutto di un pluriennale lavoro di elaborazione giurisprudenziale) in modo da tenere conto della percentuale di invalidità e dell'età.
Quanto alla metodologia, nelle Tabelle di Roma il valore del primo punto di I.P. costituisce il valore monetario della sola componente biologica- dinamico relazionale del danno non patrimoniale.
La tabella non comprende, invece, la componente morale soggettiva per la liquidazione della quale il Tribunale di Roma aveva introdotto «fasce di oscillazione» che attribuiscano un aumento dell'importo del 12,5% per il danno morale fino al 10% e del 20% per lo scaglione dall'11 al 20% ed un aumento pari al 5% per ogni fascia di dieci punti di danno biologico, a decorrere dal 21% maggiorabile o diminuibile fino al 50% in funzione delle condizioni del caso.
Nelle tabella adottata per l'anno 2023 si è ritenuto di dover dare piena applicazione al principio contenuto nell'articolo 138 del codice delle assicurazioni prevedendo la determinazione dell'importo tabellare del danno mortale soggettivo con un importo predeterminato per ciascun punto di danno biologico prevedendo un range di oscillazione,
in riduzione o in incremento, in funzione della prova in concreto fornita in relazione a tale danno.
Si è, infatti, sempre ritenuto di dover rifuggire qualsiasi automatismo nel riconoscimento di una posta risarcitoria relativa al danno morale come se, provato il danno biologico, questo non necessitasse di accertamento. Occorre, invece, prima accertare, avvalendosi di ogni mezzo di prova, e dunque anche in via presuntiva, il pregiudizio morale subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, allegando i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e, ove provato, procedere alla sua
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liquidazione eventualmente adottando un metodo percentuale rispetto al danno biologico come parametro equitativo
Quanto alla liquidazione della componente “morale” del danno non patrimoniale si è consci del fatto che, come la Corte di legittimità ha avuto modo di ricordare, nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale (quale massima espressione delle dignità umana,
desumibile dall'articolo 2 della Costituzione in relazione all'articolo 1 della Carta di Nizza
contenuta nel trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota proporzionale al danno alla salute (cfr Cass. Sez, III, 10 marzo 2010,n. 5770).
Si è, tuttavia, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire, nella determinazione dell'importo che meglio corrisponde alle specifiche caratteristiche del caso concreto, un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo consentendo così di ricostruire l'iter logico attraverso il quale -
anche diversi giudici - sono giunti alla determinazione del relativo importo e di allontanare il rischio che ogni liquidazione segua criteri propri.
Tale soluzione, inoltre, risponde anche all'esigenza generalmente avvertita di rendere in qualche modo ragionevolmente prevedibile la decisione del giudice al fine di consentire il funzionamento dei sistemi di definizione precontenziosa dei conflitti.
Va, peraltro, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione unicamente laddove sia presente una lesione della integrità psicofisica, non invece negli altri casi di lesione di altri diritti inviolabili quale il pregiudizio all'onore - o in tutti quei casi
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in cui non essendovi un danno biologico non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
La liquidazione secondo il criterio del punto variabile è stata ritenuta dalla Corte di cassazione (v, Cassazione sez. III, 15 ottobre 2015, n. 20895) idonea quale parametro di riferimento per una liquidazione equa, purché tale valutazione standardizzata venga poi adeguata al caso concreto. Si è affermato, infatti, che il giudice di merito può adottare criteri predeterminati e standardizzati come quelli tabellari «purché ciò attui in modo flessibile, tenendo conto della specificità della concreta situazione, la quale richiama una esigenza di personalizzazione e di adeguamento del valore medio del punto al caso specifico, tale attività rappresentando la condizione per un effettivo, e perciò motivato,
esercizio del potere di valutazione equitativa in relazione al complesso di attitudini sviluppate o prevedibili, di cui la menomazione dell'integrità psico-fisica priverà in futuro la persona» (in tal senso Cassazione n. 6023 del 24/04/2001, ma ancor prima Cassazione n.
4852 del 19/05/1999).
Tale principio ha trovato ulteriore conferma nella giurisprudenza della corte di cassazione che ha ricordato, nel ritenere le tabelle per la valutazione del danno parentale adottate dall'Osservatorio di Milano errate proprio perché non basate su un sistema di valutazione basato sulla attribuzione di punteggi per valutare la situazione al fine del risarcimento, in quanto solo in questo modo è possibile rendere conoscibile quanto ciascun elemento considerato ha inciso nella valutazione economica contenuta nella decisione, favorendo anche la prevedibilità della decisione del giudice. La Corte di cassazione, infatti, ha affermato il principio che in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda,
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oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali,
indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Sez. III, 29 settembre 2021, n. 26300),
con ciò escludendo che le tabelle elaborate dall'Osservatorio di Milano ed adottate dal
Tribunale di Milano fossero strutturate in modo tale da consentire di conoscere i parametri ai quali il giudice si sarebbe attenuto nella liquidazione del danno in assenza di situazioni eccezionali.
È ormai principio consolidato, dunque, quello secondo il quale la liquidazione del danno alla salute deve soddisfare tre requisiti fondamentali, e cioè:
(a) deve essere integrale: cioè rappresentare una effettiva riparazione di tutte le utilità perdute dalla vittima in conseguenza dell'illecito;
(b) deve evitare duplicazioni: cioè liquidare più importi a titolo di risarcimento di pregiudizi nominalmente diversi, ma sostanzialmente identici;
(c) deve evitare sperequazioni: cioè trattare in modo analogo casi dissimili;
oppure liquidare in modo diverso danni simili.
Di questi tre requisiti, quando la legge non detti criteri specifici di liquidazione, il giudice deve necessariamente tenere conto nella scelta del metodo equitativo che intende adottare in concreto ex art. 1226 c.c..
Occorre, dunque che il criterio in concreto adottato combini una uniformità pecuniaria di base con una certa elasticità e flessibilità, tale da adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione sulle attività della vita quotidiana, quando la stessa abbia
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caratteristiche tali da far ritenere che il pregiudizio sia in concreto diverso, e quindi maggiore o minore, rispetto al valore modale rappresentato da quello tabellare, difformità
che, come più volte ricordato dalla corte di cassazione deve essere oggetto di specifica dimostrazione, essendo evidente che un utilizzo diffuso della cd personalizzazione,
determinerebbe di conseguenza la stessa marginalità del sistema tabellare nella determinazione del risarcimento.
Il Tribunale di Roma, come già detto, aveva provveduto sin dal 1990 ad elaborare le proprie Tabelle di liquidazione del danno alla persona che potessero rispondere alle suddette esigenze, procedendo alla rilevazione della misura dei risarcimenti oggetto delle proprie decisioni al fine di determinare il valore più frequente, cd valore modale, a quale ancorare il risarcimento tabellare per ciascun punto di incapacità biologica permanente o di danno parentale. Le sezioni civili del Tribunale di Roma, coinvolte come sempre nella discussione in materia, dopo approfondito e perdurante dibattito, hanno confermato la scelta di utilizzare il proprio sistema tabellare elaborato anche nel dopo il 2011, a seguito della decisione della Corte di cassazione sulla valenza delle tabelle realizzate dal
Tribunale di Milano (Cassazione n. 12408 del 7 giugno 2011), ritenendo di non poter dare ingresso al sistema tabellare realizzato dall'Osservatorio di Milano non condividendo alcuni dei presupposti e criteri applicativi posti a base delle Tabelle di Milano continuando così
nell'opera di redazione e aggiornamento delle Tabelle di liquidazione del danno biologico adottate e, ovviamente, applicate dal Tribunale di Roma.
Il primo aspetto che deve essere osservato appare essere costituito dalla necessità di rivedere le tabelle adottate dal Tribunale di Milano alla luce delle leggi 24/2017 e 124/2017
che riguardano i risarcimenti del danno biologico e morale soggettivo relativi alla materia degli incidenti stradali e alle altre materie alle quali la legge ha ritenuto di applicare la medesima disciplina.
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Tali questioni attengono dal 2018 non all'utilizzo del valore tabellare del punto, ma ai criteri di funzionamento della Tabella al fine dell'individuazione del risarcimento.
Di conseguenza, non è in contestazione l'utilizzazione del punto tabellare base individuato dal Tribunale di Milano, che - come si dirà in seguito - il Tribunale di Roma ha deciso di adottare modificando una parte della propria Tabella, ma la modalità di costruzione della tabella relativamente: a) all'incremento del valore del punto in considerazione;
b) alla gravità dei postumi;
c) al parametro utilizzato per la determinazione del danno morale;
d)
al criterio utilizzato per la determinazione per la personalizzazione, oltre ai criteri utilizzati per il danno parentale o il danno da morte per altra causa che appaiono contrastare l'esigenza di prevedibilità della decisione a cui si era ispirata anche la sentenza della
Cassazione del 2011 n. 12408, dovendosi intendere tale “prevedibilità” sia quale principio di garanzia per l'utenza sia in chiave di strumento per il contenimento del contenzioso esistendo dei criteri che, al di là delle specifiche situazioni del caso concreto, facilitano la definizione stragiudiziale alla quale tendevano sia la legge 990/1969 sia il successivo
Codice delle assicurazioni sia, infine, la individuazione come condizione di procedibilità
costituita dall'espletamento di una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi di cui all'articolo 696 bin introdotta dalla legge 24/2017 per la responsabilità sanitaria,
espletamento che trova il suo fondamento proprio nella esistenza di parametri ordinariamente applicabili al risarcimento, atti a consentire, una volta individuata la ragionevole misura del danno biologico, la entità del risarcimento spettante, evitando, in questo modo il ricorso alla giustizia, anche se le problematiche della responsabilità
sanitaria, che coinvolge anche altri aspetti, e rende difficile la operatività della riforma a fini deflattivi, anche in considerazione del mancato completamento della stessa a sei anni dalla sua adozione.
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L'attuale formulazione dell'articolo 138 del Codice delle assicurazioni, modificato con la legge 124/2017, individua i criteri da applicare per la formazione della tabella per il calcolo del danno biologico e quelli per il calcolo del danno morale e per la personalizzazione,
salvo rimettere al Governo la individuazione del punto base e il concreto incremento del punto in funzione della gravità dei postumi, precisando la norma che il valore di ciascun punto deve essere espressione di un incremento più che proporziona le rispetto al precedente, avendo comunque fissato la norma i criteri da utilizzare e previsto che anche la misura del danno morale dovesse essere riconosciuto in relazione a ciascun punto.
La giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza 901/2018, si è orientata nel ritenere che detti criteri siano già in vigore malgrado l'Esecutivo non abbia ancora ottemperato alla emanazione della tabella con la individuazione degli specifici valori di legge («In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale, mentre,
come confermato dall'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017, una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura,
disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto» (Cassazione sez. III, 17 gennaio
2018, n. 901; Cassazione sez. III, 20 agosto 2018, n. 20795; Cassazione sez. III, 28
settembre 2018, n. 23469), par chiaro che la mera applicazione del canone analogico –
specie in relazione ai casi per i quali trovi applicazione la norma per effetto di un espresso richiamo di legge - induca ad assegnare decisivo rilievo alla citata modifica dell'art.138 e
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che di tali criteri debba farsi applicazione nella costruzione delle specifiche tabelle di risarcimento dei danni.
Ritiene il Tribunale che la Tabella per la valutazione del danno biologico superiore al 9%
debba, pertanto, essere conformata ai criteri individuati dall'articolo 138 che, al momento,
prevede che la tabella dei valori economici si fondi sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità. La stessa norma prevede che il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e, quindi, cresce in modo più
che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
Di conseguenza il legislatore ha chiaramente indicato che ciascun punto deve essere di valore superiore a quello precedente e che l'incremento debba essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi.
La Tabella approvata dall'Osservatorio di Milano ed utilizzata dal Tribunale di Milano
appare contrastare proprio con il criterio di legge sopra enunciato. Infatti, prendendo in esame i valori dei punti base senza l'incremento per il danno morale, eliminato dall'Osservatorio Milanese proprio a seguito di altre pronunce della cassazione che avevano indicato la erroneità di un simile inserimento che rendeva automatica la attribuzione del risarcimento di tale danno in relazione alla sola verificazione del danno biologico, è possibile verificare che la Tabella milanese determina un incremento in valore assoluto di ciascun punto crescente fino al punto 33, mentre da tale punto l'incremento assoluto previsto – pur in presenza di postumi sempre più gravi e devastanti per il danneggiato – diminuisce progressivamente fino a giungere ad importi difficilmente condivisibili con la importanza che il pregiudizio riveste per il singolo paziente, si pensi a titolo di esempio un soggetto al quale sia rimasta la funzionalità di un solo dito in assenza
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di facoltà vocali, funzionalità che tuttavia gli consente, sia pure attraverso strumenti, il contatto con la realtà circostante, che subisca un incidente che lo privi di tale funzionalità.
Una siffatta Tabella appare, inoltre, ingiustamente penalizzante nei confronti dei soggetti che hanno subito un danno biologico grave, molto grave e assoluto, mentre appare ingiustificatamente più generosa in relazione ai soggetti che hanno subito un pregiudizio inferiore.
Sotto questo aspetto non può trovare giustificazione la misura dell'incremento utilizzata dall'Osservatorio di Milano sul presupposto che la tabella utilizzata sia basata su considerazioni medico legali che ritengono che l'accrescimento della misura dei postumi in misura percentuale sia espressione di una valutazione che non attribuisce la medesima valenza ad ogni incremento percentuale. Se ciò poteva trovare un riscontro nella elaborazione medico legale che riteneva che la curva della gravità della menomazione trovasse una attenuazione nei postumi superiori all'80% in considerazione della valutazione complessiva già svolta per individuare il grado di compromissione rappresentato dall'80%, tuttavia si deve considerare che questo tipo di impostazione,
analogamente per la incapacità biologica temporanea, non risulta condivisa dalla legislazione vigente che ha, invece, indicato quale criterio un sistema di ripartizione tra i postumi minimi e quelli massimi sulla base di una scala centesimale prevedendo che in considerazione di ciascun punto debba essere riconosciuto un valore superiore a quello precedente con un rapporto incrementale più che proporzionale. Ragionevolmente dovrà
essere sottoposto a revisione il sistema di formazione del barème medico legale per renderlo conforme alla esigenza indicata dal legislatore con la novella del 2017 degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni, come peraltro previsto dalla legge.
Per queste ragioni il Tribunale di Roma, pur modificando la propria Tabella di valutazione del danno biologico relativamente ai primi quaranta punti al fine di eliminare la differenza
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esistente con la Tabella milanese, ha ritenuto di conservare il proprio sviluppo della
Tabella stessa dai 40 punti di invalidità in poi al fine di conservare la corretta applicazione del criterio di legge che contrasta con un incremento del punto inferiore a quello assegnato al punto precedente anche da punto di vista percentuale.
Per quanto riguarda il danno morale soggettivo (cosi specificamente qualificato negli articoli 138 e 139, con ciò superando l'orientamento espresso dalle Sezioni unite del 2008
dal punto di vista classificatorio/terminologico), l'articolo 138 prevede che - al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica - la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a)
a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per singolo punto.
Di conseguenza l'incremento del danno biologico previsto a titolo di danno morale è
previsto dalla legge in relazione a ciascun punto e deve essere incrementato per ciascun punto.
Sotto questo aspetto la previsione della Tabella milanese di un incremento che parte del
25% e rimane costante per i primi 9 punti per poi crescere di un punto da 10 fino a 34 punti e rimanendo stabile da 34 punti fino a 100 nella misura del 50% appare insoddisfacente e non conforme alle prescrizioni di legge. Sembra evidente che il meccanismo elaborato nella Tabella di Milano confligga con il criterio ora enunciato, in quanto stabilisce che da 1
punto fino a 9 e poi da 34 punti fino a 100 non vi sia alcun incremento.
Inoltre appare poco convincente attribuire un risarcimento percentuale fino al 25% in presenza di 1 punto di danno biologico;
situazione per la quale la giurisprudenza della
Corte di cassazione aveva ritenuto che non potesse essere ritenuto in re ipsa quel danno e in quella misura (cfr. Cassazione sez. III, 13 gennaio 2016, n. 339).
La disposizione normativa appare superare anche la giurisprudenza della Corte di legittimità che aveva sempre considerato che l'ulteriore danno non patrimoniale, ora danno
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morale soggettivo-oggettivo, non fosse in re ipsa, ma dovesse essere non solo allegato,
ma anche provato.
Sotto questo aspetto la elaborazione del tribunale di Roma, partendo del precedente criterio che individuata il risarcimento del danno morale sulla base di un range di oscillazione per fasce di danno, ha ritenuto di adeguarsi in queste tabelle al disposto legislativo ed ha predisposto una tabella che prevede un range di oscillazione del danno morale soggettivo sulla base di ciascun punto di danno biologico, sempre tenendo conto di quanto provato dal danneggiato, sia pure attraverso presunzioni, che pur sempre costituiscono prova nel sistema probatorio civile quando tratta da indizi univoci e concordanti, con la previsione di una range di oscillazione in più o in meno in relazione al valore modale costituito dal valore più frequentemente riconosciuto per tale punto di danno biologico, in considerazione del concreto atteggiarsi del pregiudizio in relazione alla prova fornita.
Per quanto riguarda la personalizzazione del danno biologico – che, come è noto, può
trovare applicazione solo in situazioni eccezionali che determinino un contesto diverso da quello medio preso in considerazione quale valore modale per la individuazione del punto
(cfr. già Cassazione sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423, dove viene chiarito che la personalizzazione non deve essere sempre eseguita, essendo necessaria solo in presenza di situazioni di fatto che si discostano in modo apprezzabile da quelle ordinarie e le più recenti sentenza della Suprema Corte, più volte citate che ribadiscono l'eccezionalità
dell'operazione di personalizzazione) - la Tabella del Tribunale di Milano prevede un meccanismo di personalizzazione all'interno di un range compreso tra il 25 ed il 50%
dell'importo determinato a titolo di danno non patrimoniale e, dunque, comprensivo anche dell'aumento per il danno morale. Laddove il criterio indicato nell'articolo 138 citato indica che «qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti
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dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento».
Al di là del contrasto con la norma – visto che la Tabella milanese prevede anche la personalizzazione del danno morale che già dovrebbe essere oggetto di specifica valutazione e, quindi, già personalizzato sulla base della prova fornita per riconoscerlo - il criterio per la applicazione di tale personalizzazione appare non condivisibile contrastando con la parità di trattamento da assicurare a tutti i danneggiati. Parità di trattamento che,
trattandosi dell'adeguamento del risarcimento al caso concreto, al solo caso concreto.
La Tabella milanese, infatti, stabilisce una percentuale di aumento personalizzante fino al
50% per i danni dall'1 al 9%, mentre dal 10% fino al 34% la possibilità di personalizzazione non può eccedere una percentuale che diminuisce progressivamente in relazione a ciascun punto fino ad arrivare al 25% in corrispondenza di un danno del 34%. Dal 35% in poi, l'importo della possibile personalizzazione decresce al 25% pur in presenza di conseguenze molto più gravi.
Appare evidente che, se la personalizzazione tiene conto delle situazioni particolari che rendono il singolo fatto diverso dalla situazione ordinariamente considerata, non appare possibile trattare allo stesso modo situazioni particolari che possano riguardare danni biologici dal 34 al 100%, riservando una possibilità di personalizzazione pari al doppio per un danno biologico del solo 1%.
Tale soluzione appare contrastare con la necessità, più volte affermata dalla Corte di cassazione, di risarcire integralmente il danno, e costituisce una chiara disparità di trattamento in favore di soggetti che abbiano subito danni meno gravi di altri soggetti che
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abbiano, invece, subito una compromissione di tutte le facoltà e delle estrinsecazioni della vita quotidiana.
Per la liquidazione del danno da perdita parentale la tabella milanese prevedeva, fino alla modifica operata nel 2022 a seguito delle sentenze della corte di cassazione che ne hanno affermato la erroneità una posta risarcitoria compresa tra un minimo ed un massimo per la lesione di ogni specifico rapporto parentale (es. genitore-figlio, nonno-nipote, ecc.) senza indicare, tuttavia, i criteri alla luce, dei quali il giudice avrebbe proceduto alla individuazione dell'importo tabellare concretamente da riconoscere nell'ambito del range sopra evidenziate, non essendo stato ritenuto sufficiente la mera indicazione nella relazione di accompagnamento alla Tabella predisposta dall'Osservatorio milanese nella quale si indicava che il giudice avrebbe dovuto motivare la liquidazione concretamente effettuata tenendo conto di indici quali la sopravvivenza o meno di altri congiunti nel nucleo familiare,
la convivenza o meno dei congiunti, la qualità e intensità della relazione affettiva familiare residua, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona deceduta ma, non essendo indicata la valenza attribuita a ciascuno dei suddetti criteri, la tabella non appare assolvere al compito di assicurare omogeneità e non discriminazione nel risarcimento e di consentire la prevedibilità, sia pure entro certi limiti, della entità del risarcimento che potrebbe essere riconosciuta al fine di consentire la definizione stragiudiziale delle richieste di risarcimento.
La nuova tabella adottata dall'Osservatorio milanese nel 2022 è stata predisposta a seguito di una ricognizione degli importi in concreto liquidati, segno che la elaborazione milanese precedente sul punto non aveva individuato la valenza dei singoli criteri nella liquidazione finale e tiene conto dei criteri individuati dalla corte di cassazione – dei quali la tabella del Tribunale di Roma faceva uso dalla predisposizione di tale tabella - ed essendo stata ritenuta idonea, come quella romana per la liquidazione del danno, lo stato attuale
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della giurisprudenza della corte di cassazione non ha attribuito una specifica prevalenza ad una tabella piuttosto che ad un'altra, ove si faccia applicazione dei criteri identificati dalla cassazione.
Quanto alla liquidazione della invalidità temporanea, si è ritenuto equo, in relazione a quanto indicato per il danno biologico, determinare in euro 130,25 giornalieri l'importo dell'invalidità temporanea assoluta per l'anno 2025, e in euro 65,12 quello della temporanea relativa al 50%.
Qualora, però, il danno biologico sia compreso tra l'1 ed il 9% verranno utilizzati i parametri di cui alla legge 57/2001, come sostituiti dall'articolo 139 del decreto legislativo 209/2005 e aggiornati da ultimo con il d.m. 16 luglio 2024 a condizione che si tratti di danni derivanti dall'esercizio di professioni sanitarie, da circolazione stradale, da navigazione e dall'esercizio di attività venatoria.
Per quanto riguarda il danno permanente conseguente alle lesioni, la consulenza tecnica espletata ha accertato che, a seguito dell'incidente, l'attrice ha riportato postumi conseguenti a: “ trauma consistente in una distorsione del rachide cervicale, 5contusione e distorsione della spalla sinistra, trauma dell'emitorace con frattura dalla IV alla VIII costa di sinistra e pneumotorace recidivante, frattura pluriframemntaria dell'olecrano sinistro trattata chirurgicamente con cerchiaggio ancora in situ.
Il CTU ha ritenuto che i postumi dovessero essere valutati nella misura del 18% quale danno biologico,. Ha riconosciuto, inoltre, un periodo di giorni 40 di incapacità biologica temporanea assoluta seguita da un ulteriore periodo di giorni 50 al 50%.
Ha riconosciuto la complessiva spesa sostenuta per la guarigione in relazione alla quale ritiene il giudicante che possa essere riconosciuta in misura di euro di euro 1.571,37 non essendo riconoscibile la spese per visite psichiatriche, quali spese utili per la guarigione.
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Ritiene il giudicante che la valutazione dei CTU sia condivisibile per quanto riguarda la valutazione della misura del danno biologico e della quantificazione della incapacità
biologica temporanea dal momento che i CTU hanno fatto buon governo dei principi e criteri della medicina legale, fatta eccezione per le spese per le visite psichiatriche.
Per quanto riguarda la quantificazione dell'importo spettante a titolo di danno biologico a tenuto conto delle tabelle del Tribunale di Roma costruite anche sulla sulla Parte_3
base del criteri indicati nell'articolo 138 del codice della assicurazioni, essendo quelle approvate in relazione a detto articolo applicabili solo agli incidenti avvenuti nel 2025 dopo la entrata in vigore del Regolamento, ritiene il giudicante di dover liquidare, tenuto conto dell'età dell'attore al momento dell'incidente (anni 65, essendo nata il [...]) e della percentuale riconosciuta a titolo di danno biologico pari al 18%, l'importo di euro
43.675,78. A titolo di incapacità biologica temporanea, sulla base di quanto indicato facendo corretto uso dei criteri individuati dalla medicina legale, deve, invece essere riconosciuto l'importo di euro 8.466,25.
Deve essere, inoltre, riconosciuto l'importo di euro 1.571,37 a titolo di spese mediche sostenute per la guarigione valutate come utili anche dal CTU.
Per quanto riguarda il danno morale, considerati i principi formulati dalla corte di cassazione a partire dalla sentenza 901/2018 e della indicazione di cui all'articolo 138
ritiene il giudicante che, tenuto conto della valutazione espressa dai CTU in relazione alla importanza dei postumi riscontrati come conseguenti alle lesioni riportate nell'incidente vi sia un danno morale risarcibile tenuto conto degli effetti sulla stima di sé da parte della atrie come comprovata dalla valutazione psicologica operata dai consulenti incaricati.
E, quindi, possibile liquidare in via equitativa l'importo di euro 8.686,86 applicando il coefficiente pari al 16.66% previsto dal sistema tabellare in uso presso il Tribunale di Roma
in considerazione delle particolarità del pregiudizio verificato.
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Nulla risulta essere stato provato a titolo di danno patrimoniale e di conseguienza nulla può
essere riconosciuto a tale titolo.
Di conseguenza deve essere riconosciuta in favore di la somma di Parte_1
euro 62.400,26 somma che deve essere ridotta ad euro 31.200,13 in considerazione del concorso di colpa riconosciuto, somma alla quale deve essere detratto l'acconto percepito,
ad oggi rivalutato, e devono essere aggiunti gli interessi a titolo di maggior danno.
Maggior danno da ritardo
La questione del risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con il quale sia stato liquidato il risarcimento del danno subito si pone in modo diverso tra le obbligazioni di valuta e quelle di valore.
Nel caso delle obbligazioni di valuta, infatti, in caso di inadempimento il maggior danno di cui all'articolo 1224, secondo comma, cc è stato ritenuto esistente in via presuntiva durante la mora, il tasso di inflazione sia stato superiore al saggio degli interessi legali1.
Nel caso delle obbligazioni di valore, come nel caso del risarcimento del danno da fatto illecito, posto che la conversione della obbligazione da valore in valuta è determinata all'atto della sentenza.
Di conseguenza la somma che viene determinata quale risarcimento costituisce il valore aggiornato del credito alla data della decisione comprendente, ovviamente, la rivalutazione del credito stesso al fine di aggiornare l'importo al valore della moneta al momento della decisione. Tale necessità spiega anche la ragione per la quale la tabelle recanti i valori per il calcolo del risarcimento del danno sono aggiornati ogni anno del valore dell'aumento del costo della vita verificatosi nell'anno.
Una volta così determinato l'importo del risarcimento si pone il problema del riconoscimento del maggior danno da ritardo, questione che pone due diversi problemi: il TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
primo costituito dal parametro da utilizzare per calcolare il maggior danno ed il secondo costituito dalla necessità di individuare la base di calcolo tenuto conto che la somma determinata per il risarcimento comprende la rivalutazione al momento della decisione.
La seconda questione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa,
anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obbiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, "può
tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta,
calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via
rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione".
Di conseguenza secondo l'ormai consolidato orientamento della corte di cassazione la base sulla quale operare il calcolo può essere determinata seguendo due procedimenti.
Il primo procedimento postula la devalutazione della somma determinata in sede decisione al momento del fatto (operazione che si determina dividendo l'importo stabilito
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in sentenza per il coefficiente mensile elaborato mensilmente dall'Istat per la rivalutazione dei crediti, indice per il calcolo del costo della vita per operai ed impiegati al metto dei tabacchi cd FIOI) ottenendo così la somma che sarebbe spettata se il risarcimento fosse la conversione da obbligazione di valore a quella di valuta fosse avvenuta il giorno del fatto illecito.
Una volta determinato tale valore deve essere operato un calcolo anno per anno dovendosi calcolare gli interessi semplici (vale a dire che non si sommano sul capitale per produrre ulteriori interessi) sulla somma spettante anno per anno maggiorata, ogni anno dell'importo corrispondete alla rivalutazione monetaria relativa all'anno precedente.
L'altro metodo consente di operare sulla base di valori medi, assumendo a base del calcolo del maggior danno il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (quella del fatto) e quella finale (data della decisione), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, vale a dire sommando il valore determinato in sentenza alla somma stessa devalutata al momento del fatto illecito,
dividendo il risultato per due.
Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, è stato ritenuto che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato -
BOT, CCT, BTP (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368) o in alternativa al solo rendimento dei Buoni del Tesoro ad un anno. Tra il rendimento dei Titoli di Stato e gli interessi legale, deve essere utilizzato il tasso superiore (alla luce delle recenti indicazione delle Sezioni Unite della corte di Cassazione 16 luglio 2008 n. 19499) tra i due indicati (1,67% quale rendimento medio nel periodo dei titoli di Stato a fronte dello
0,65% della media dell'interesse legale) per calcolare il danno da lucro cessante sul
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capitale alla data del fatto, come devalutato, per la svalutazione medio tempore verificatasi, in base al relativo indice medio del periodo.
Calcolo in favore di Parte_1
Nel caso di specie occorre procedere alla determinazione del maggior danno in relazione all'incidente avvenuto il giorno 15 settembre 2018 e la decisione, che è pronunziata il giorno 29 maggio 2025, che riconosce un risarcimento di euro 31.200,16 e che il 13
febbraio 2020 risulta essere stata corrisposta la somma di euro 23.710,00 complessivi da considerarsi quale acconto.
In questo caso il calcolo del maggior danno deve essere effettuato tenendo conto del fatto che il capitale dovuto si è ridotto per effetto del versamento della somma di euro
23.710 percepita il 13 febbraio 2020.
Di conseguenza l'importo di euro 31.200,13 devalutato alla data del giorno 15settembre
2018 equivale a € 26.329,22 facendo applicazione del coefficiente Istat per la trasformazione di una somma rilevato al aprile 2025, ultimo disponibile al momento della sentenza, pari a 1,185 (31.200,13 : 1,185 = 26.329,22) epoca del fatto, mentre l'importo del capitale medio da utilizzare quale base di calcolo è pari a € 28.754,67 determinata sommando la somma determinata in sentenza con quella devalutata al 15 settembre
2018 e dividendo il totale per 2 [(31,200,13 + 26,329,22): 2] = 28,764,67. Su tale ultima somma vanno, quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi tra il dì del sinistro fino alla data della corresponsione dell'acconto alla data del 13 febbraio 2020, interessi al tasso annuo dello 0,75%, determinato sulla media del rendimento dei titoli di Stato (BOT, CCT e BTP)
per il medesimo periodo come rilevata dall'esame dei bollettini trimestrali del debito pubblico editi dal Ministero dell'economia e finanze e visibili attraverso il sito del medesimo. CP_7
Di conseguenza devono essere liquidati, in via equitativa e con i criteri indicati, € 304,98=,
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così ricavati: capitale medio dovuto nel periodo rivalutato secondo gli indici medi del periodo (€ 28,674,67=) * numero di giorni intercorsi tra fatto e l'acconto (516) * tasso di nteresse giornaliero applicato (0,75%/365). In totale, l'importo da liquidare a titolo di maggior danno ammonterà ad euro 305,68.
Occorre, quindi, determinare l'importo del maggior danno spettante per il periodo compreso tra il versamento dell'acconto e la data della presente sentenza.
Come si è detto il 13 febbraio 2020 è stato versato l'acconto di euro 23.710 di guisa che l'importo ancora dovuto all'epoca equivaleva ad euro 2.663,73. L'importo del capitale medio da utilizzare quale base di calcolo è pari a € 2.907,50 determinata sommando la somma determinata in sentenza devalutata al 13 febbraio 2020 alla somma dovuta in sentenza ridotta dell'importo dell'acconto 23.710, a sua volta rivalutata alla data della decisione e dividendo il totale per 2 [ (3.151,20+2.663,73):2] = 2.907.47. Su tale ultima somma vanno, quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi tra il giorno di corresponsione dell'acconto, 22 settembre 2017, fino alla data della presente sentenza, 20 aprile 2025,
interessi al tasso annuo dello 1,25%, determinato sulla media del rendimento dei titoli di
Stato (BOT, CCT e BTP) per il medesimo periodo come rilevata dall'esame dei bollettini trimestrali del debito pubblico editi dal Ministero dell'economia e finanze e visibili attraverso il sito del Ministero medesimo.
Di conseguenza devono essere liquidati, in via equitativa e con i criteri indicati, ulteriori €
287,63= per tale periodo, così ricavati: capitale medio dovuto nel periodo rivalutato secondo gli indici medi del periodo (€ 2.907,47=) * numero di giorni intercorsi tra acconto e decisione (1.931) * tasso di interesse giornaliero applicato (1,85%/365). In totale, l'importo totale da liquidare a titolo di maggior danno ammonterà ad euro 287,63.
In conclusione, a titolo di risarcimento, tenuto conto dell'acconto percepito, del concorso di colpa riconosciuto e del maggior danno calcolato come sopra, è ancora dovuta la somma
RGAC 48378 ANNO 2020 Pag. 30 di 31 G.U. RT PA
RT PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
complessiva di euro 3.743,82.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU
solo liquidate in euro 650, pari all'acconto.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti della società e la società Parte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_2
Dichiara che l'incidente è avvenuto per il concorso di colpa dei due conducenti non essendo stata superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'articolo 2054, secondo comma, cc;
condanna la società e la società in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, a pagare a la somma complessiva di euro 3.743,82, già Parte_1
detratto l'acconto percepito ed ad oggi rivalutato, considerato il maggior danno da ritardo calcolato come in motivazione ed il concorso di colpa.
Condanna la società e la società in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, a rimborsare a le spese del presente grado di giudizio, Parte_1
spese che liquida in euro 5.836, comprensive di euro 650 per onorari di CTU, di cui euro
3.500 per gli onorari delle fasi di giudizio, euro 786 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, in data 1 giugno 2025.
Il Giudice
(RT PA)
RGAC 48378 ANNO 2020 Pag. 31 di 31 G.U. RT PA
RT PA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Sez. II, 1 ottobre 2013, n. 22429.
RGAC 48378 ANNO 2020 Pag. 26 di 31 G.U. RT PA
RT PA