Sentenza 7 maggio 2015
Massime • 1
In tema di divieto di "reformatio in peius" ex art. 597, comma terzo, il giudice d'appello, quando attribuisce al fatto una qualificazione giuridica diversa, non esorbitante però dalla competenza per materia del giudice di primo grado, trattiene il procedimento e decide su di esso; viceversa, se riconosce il fatto come estraneo e superiore alla competenza per materia del primo giudice, non può trattenere il procedimento e decidere, ma deve annullare la sentenza impugnata ed ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il competente giudice di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2015, n. 35909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35909 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2015 |
Testo completo
359 09 /15 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N.486/2015- Dott. SEVERO CHIEFFI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO N. 26087/2014 - Consigliere - ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Dott. - Consigliere - ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ID MA N. IL 13/09/1961 avverso la sentenza n. 3089/2012 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 09/01/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Cozeraniti ме пісочнюche ha conclusoper il.rigento. Udit i difensor Avv.Guglielmo Marconi i Teramo. Udito, per la parte civile, l'Avv / е RILEVATO IN FATTO Con sentenza in data 1.6.2012 il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, ha condannato D'ID MA, oltre che per contravvenzioni previste dal D.L.vo 219/2006, per il delitto colposo di cui agli artt. 440/2 e 452 cod. pen. (capi A e A1 dell'imputazione) alla pena complessiva di anni 2 e mesi 2 di reclusione, ritenuti tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione. L'imputata è stata ritenuta responsabile del suddetto delitto per avere, in qualità di amministratore unico della MD'E, prodotto nello stabilimento di Castelnuovo Vomano integratori alimentari in pastiglie, destinati alla commercializzazione nelle erboristerie, contenenti il principio attivo farmaceutico Nimesulide, antinfiammatorio somministrabile solo dietro presentazione di ricetta medica, che rendeva l'integratore alimentare pericoloso per la salute pubblica. Con sentenza in data 9.1.2014 la Corte d'appello di L'Aquila, ritenuto il fatto diverso da quello contestato, ha dichiarato la nullità della suddetta sentenza del Tribunale di Teramo, appellata dall'imputata, ed ha ordinato la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo. Secondo la Corte di merito, dagli atti emergeva la responsabilità dell'imputata per il più grave delitto doloso previsto dall'art.440 cod. pen., per aver contraffatto, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. Dalle prove raccolte, infatti, risultava che doveva escludersi la contestata contaminazione colposa tramite l'utilizzo inconsapevole del suddetto farmaco e doveva invece ritenersi che l'imputata dolosamente avesse aggiunto, per rendere il prodotto un efficace antidolorifico, il suddetto farmaco alla composizione dell'integratore alimentare. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento per violazione dell'art.597/3, in relazione all'art.33-bis cod. proc. pen. L'art.597/3 sancisce la regola per cui il giudice di secondo grado può dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado. Nel caso in questione, quindi, la Corte d'appello non poteva dare al fatto una definizione giuridica più grave, poiché l'ipotesi dolosa dell'art.440 cod. pen. è di competenza del tribunale collegiale, e quindi la decisione della Corte territoriale di rimettere gli atti al pubblico ministero comportava una inammissibile reformatio in peius della decisione del primo giudice, essendo appellante solo l'imputata. Sussisteva anche una violazione dell'art. 6/3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo in quanto la riformulazione dell'accusa era avvenuta senza dare alla difesa la possibilità di interloquire. 1 мъ CONSIDERATO IN DIRITTO I motivi di ricorso sono infondati. Da quanto risulta dagli atti sottoposti al controllo di questa Corte, l'imputata, amministratrice unica di una società che produce integratori alimentari, è stata ritenuta responsabile dal Tribunale, in composizione monocratica, del delitto colposo di cui agli artt. 440/2 e 452 cod. pen., per non avere controllato il ciclo di produzione di un integratore alimentare in pastiglie che, dalle analisi svolte, era risultato contenere in dosi pericolose per la salute pubblica un antinfiammatorio (Nimesulide) somministrabile solo dietro ricetta medica. La sola imputata ha proposto appello avverso la suddetta sentenza del Tribunale, ma i Giudici di secondo grado hanno ritenuto che il fatto emergente dagli atti fosse diverso da quello contestato e per il quale era stata pronunciata condanna, in quanto dalle prove raccolte doveva escludersi una contaminazione colposa dell'integratore alimentare, risultando invece evidente l'aggiunta dolosa del suddetto farmaco, al fine di potenziare notevolmente gli effetti benefici dei componenti naturali dell'integratore alimentare. L'imputata quindi, secondo la Corte d'appello, doveva essere giudicata per un fatto diverso e più grave, quale il delitto doloso previsto dall'art.440 cod. pen. (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari), delitto di competenza del tribunale collegiale. Conseguentemente, la Corte distrettuale ha ritenuto di dover trasmettere gli atti al pubblico ministero, in applicazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. La decisione della Corte d'appello non è in contrasto con le norme del codice di rito invocate nei motivi di ricorso ed è invece in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza nella materia de qua. Non vi è dubbio che nel caso in esame la Corte d'appello non si sarebbe potuta limitare a dare una diversa qualificazione giuridica al fatto contestato, poiché il fatto ritenuto dal Giudice di secondo grado è diverso oggettivamente e soggettivamente da quello contestato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti rispettivamente descritti e ritenuti non sia possibile - individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, non in rapporto di continenza, bensì di eterogeneità (V. Sez. 6 sentenza n.81 del 6.11.2008, Rv.242368). È di tutta evidenza, anche a salvaguardia dei diritti della difesa, che è strutturalmente diversa l'accusa di non aver controllato il ciclo di produzione di un integratore alimentare, consentendo che in questo prodotto fosse contenuto un farmaco antinfiammatorio (casualmente presente in uno dei componenti naturali dell'integratore), dall'accusa di aver immesso volontariamente e consapevolmente nel ciclo di produzione dell'integratore alimentare un farmaco antinfiammatorio, al fine di potenziare notevolmente gli effetti benefici del prodotto. Già una risalente giurisprudenza di questa Corte aveva affermato che, nell'ipotesi in cui sia stato interposto appello soltanto dall'imputato, non viola il principio del divieto della reformatio in peius giudice di secondo grado che dia una qualificazione giuridica più grave al fatto, sia е 16 2 quando quest'ultimo rimanga nell'ambito della competenza del primo giudice, sia quando, essendo superata detta competenza, annulli la sentenza e trasmetta gli atti al pubblico ministero (V. Sez. 5 sentenza n.7645 del 28.5.1984, Rv.165792). Il suddetto principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno stabilito che la mancanza di correlazione tra il fatto enunciato nel decreto di citazione o nell'ordinanza di rinvio a giudizio ed il fatto risultato nel dibattimento deve essere rilevato dal giudice d'appello sia quando tale diversità non sia stata rilevata dal giudice di primo grado, sia quando la diversità dei fatti risulti nel giudizio d'appello. Nel caso in cui il giudice d'appello accerta che la regiudicanda è diversa da quella dedotta in accusa, e che perciò esula dai suoi poteri di cognizione, deve annullare la sentenza di primo grado ed ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero con sentenza. Tale sentenza, che è meramente processuale, è soggetta a ricorso per cassazione (V. Sez. U. sentenza n2477 del 6.12.1991, Rv.189397, il cui orientamento è stato in seguito costantemente ribadito: cfr. Cass. Sez. 2 sentenza n.47976 del 9.11.2004, Rv.230954; Sez. 6 sentenza n.48390 del 9.12.2008, Rv.242422; Sez.6 sentenza n.26284 del 26.3.2013, Rv.256860). Non sarebbe, infatti, neppure logicamente accettabile che un imputato che ricorra in appello si veda condannato, seppure nei limiti della pena inflitta dal giudice di primo grado, per un fatto diverso e più grave per il quale non si è difeso perché non gli era stato contestato. D'altra parte, la limitazione ai poteri del giudice superiore, quando la sentenza è impugnata dal solo imputato, non è diretta a garantire allo stesso un trattamento sotto ogni aspetto migliore o non peggiore rispetto a quello usato nel precedente grado, ma soltanto ad impedire l'irrogazione di una pena più grave per specie o quantità e il venir meno di benefici già concessi. Non sussiste neppure la denunciata violazione dell'art.597/3 cod. proc. pen., sia perché nel caso in esame non si tratta di dare una diversa qualificazione giuridica al fatto, ma della emergenza dagli atti di un fatto diverso, sia perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la norma di cui all'art. 597 n.3 cod. proc. pen., che dispone il divieto per il giudice d'appello di " reformatio in peius", deve essere coordinata con quella dell'art. 24 cod. proc. pen., secondo cui il giudice d'appello deve pronunciare sentenza di annullamento ed ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il competente giudice di primo grado quando riconosce l'incompetenza per materia di quello che emise la sentenza impugnata. Ne consegue che quando il giudice d'appello attribuisce al fatto una qualificazione giuridica diversa, non esorbitante però dalla competenza per materia del giudice di primo grado, trattiene il procedimento e decide su di esso;
viceversa se il giudice d'appello riconosce il fatto come estraneo e superiore alla competenza per materia del primo giudice, non può trattenere il procedimento e decidere, ma deve annullare la sentenza impugnata ed emettere i conseguenziali provvedimenti di cui all'art. 24 cod. proc. pen. (V. Sez. 6 sentenza n.2828 del 11.2.1999, Rv.212889). 3 е مر Il ricorrente ha denunciato anche la violazione dell'art.6/3 della CEDU, in quanto la riformulazione dell'accusa sarebbe avvenuta senza dare alla difesa la possibilità di interloquire, ma la doglianza è infondata, perché la Corte d'appello non ha riformulato l'accusa, ma si è limitata a constatare che il fatto emergente dagli atti era diverso da quello contestato, e proprio per dare la possibilità all'imputato di esercitare tutti i suoi diritti, nel caso in cui fosse formulata dal pubblico ministero l'imputazione per il delitto di cui all'art.440 cod. pen., ha trasmesso gli atti al pubblico ministero. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma in data 7 maggio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Pietro Caiazzo Severo Chieffi мисолено 1 Chith DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 3 SET 2015 IL CANCELLIERE CAS Stefania FAIELLA