Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2015, n. 35909
CASS
Sentenza 7 maggio 2015

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In tema di divieto di "reformatio in peius" ex art. 597, comma terzo, il giudice d'appello, quando attribuisce al fatto una qualificazione giuridica diversa, non esorbitante però dalla competenza per materia del giudice di primo grado, trattiene il procedimento e decide su di esso; viceversa, se riconosce il fatto come estraneo e superiore alla competenza per materia del primo giudice, non può trattenere il procedimento e decidere, ma deve annullare la sentenza impugnata ed ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il competente giudice di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2015, n. 35909
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35909
    Data del deposito : 7 maggio 2015

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