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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 15/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 800/24 Oggi 15 gennaio 2025 alle ore 12,58 spontaneamente ed in anticipo innanzi al giudice o.p. Dott.ssa
Chiara Flavia Scarselli, mediante l'applicativo “Teams” ex art. 127bis c.p.c., sono comparse l'Avv.
Francesco Damiano, noto all'Ufficio, per la parte ricorrente, e l'Avv. Massimo Autieri, noto all'Ufficio, per l' . I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto CP_1
collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale , nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie, insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i procuratori delle parti si rimettono a giustizia insistendo per la già richiesta la distrazione ex art. 93 c.p.c. l'Avv. Damiano, chiedendo i procuratori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (immediatamente sospesa dalle ore 13,03 alle ore 13,38 per causa R.G. 26/24) per la decisione della causa precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo anche in assenza delle parti mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del
Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 13,02).
Alle ore 20,16 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 20,17
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona del giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 800 /2024 R.Lav.
promossa da:
residente in Parete (CE), elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via Parte_1
Corcioni n. 63 presso lo studio dell'avvocato Francesco Damiano e dell'avvocato stabilito Alfonso
Galasso dai quali è rappresentata, come da procura a margine del ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
OPPONENTE
contro
: in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato sede dell'Ente in
Siena via Lippo Memmi 2, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
OPPOSTO
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso D.I. n. 167/2024 ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir CP_1
accogliere le seguenti conclusioni, “"Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza, accogliere la presente opposizione per le ragioni esposte in premessa e, per l'effetto: 1) in via assolutamente preliminare revocare il decreto ingiuntivo n.
167/2024 per la assoluta carenza di legittimazione passiva in capo alla Parte_1 posto che l'odierna ingiunta non ha mai usufruito di alcun indennità di maternità nell'anno 2008;
2) sempre in via preliminare dichiarare la propria incompetenza territoriale in luogo del foro competente individuato come luogo in cui è residente la e cioè il Tribunale di Napoli Nord Pt_1
e/o in subordine il Tribunale di Roma, sempre in funzione di giudice del lavoro;
3) in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 167/2024 pubblicato in data 07.06.2024 perché basato su presupposti inesistenti di fatto e diritto;
4) condannarsi ex art 96 c.p.c. la opposta per lite CP_1
temeraria, avendo costretto la a doversi difendere da una ingiunzione di Parte_1
pagamento palesemente infondata;
5) sentirsi condannare altresì al pagamento delle spese, CP_1
diritti ed onorari del presente giudizio, con l'aggiunta del rimborso spese generali e della c.p.a con la maggiorazione di legge del 15% sui diritti ed onorari per spese generali ex art. 15 DM n. 585 del
05.10.1994 con attribuzione al procuratore per averne fatto anticipo.”.
Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “nel merito : rigettare tutte le domande proposte da Parte_1
, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto;
- in subordine : accertare , come dovuta ,
[...]
la diversa somma che la medesima è tenuta a restituire a - in ogni caso : condannare parte CP_1 ricorrente alla rifusione delle spese e degli onorari di lite”
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 15 gennaio 2025
è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
La ricorrente ha proposto opposizione al D.I. n. 167/24 eccependo la carenza di legittimazione passiva, per non aver avuto figli nel 2008 non avendo, pertanto percepito alcuna indennità di maternità, il difetto di competenza territoriale del giudice adito dato che la residenza della medesima è sempre stata in provincia di Caserta ed insistendo per la condanna da lite temeraria e la evoca del D.I. opposto.
Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rilevando un mero errore materiale nell'indicazione del periodo di maternità da riferirsi all'anno
2018 e non 2008, contestando pertanto la carenza di legittimazione passiva sollevata ex adverso e rilevando che il beneficio era stato fruito con pagamento da parte dell' sede di Siena, avendo CP_1 la ricorrente domicilio nel distretto di Siena e come dalla medesima richiesto, chiedendo la reiezione del ricorso e delle domande avversarie. Nulla ha eccepito in ordine alla competenza territoriale come individuata dalla ricorrente.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla competenza territoriale del giudice adito
Emerge dalla documentazione versata in atti che la ricorrente anche alla data della richiesta indennità di maternità aveva la residenza Parete (CE) alla via Magenta n. 42, seppur domiciliata a
ER (SI) quando ha inoltrato all' la richiesta di indennità di maternità per il CP_3 CP_ 2018 periodo 25.5.2018 – 26.10.2018. L' nulla ha eccepito sulla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord, conseguentemente deve ritenersi che sia stata fatta tacita acquiescenza a detta eccezione dovendosi individuare la competenza territoriale in favore del
Tribunale di Napoli Nord con conseguente incompetenza territoriale del giudice adito e revoca del
D.I. a suo tempo emesso. Sulla richiesta condanna alle spese.
Emerge per tabulas dalla documentazione versata in atti che la ricorrente nel 2018 ha percepito l'indennità di maternità su istanza avanzata proprio all' sede di Sena dato che CP_1 all'epoca aveva il domicilio a ER (SI), l'errore materiale emergente dagli atti di causa è stato immediatamente corretto con l'atto costitutivo da parte dell' , dette circostanze inducono CP_1
a ritenere sussistenti i presupposti per una integrale compensazione fra le parti delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
Sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
L'infondatezza sulla carenza di legittimazione passiva eccepita ed il fatto che l'indennità di maternità per cui oggi è giudizio sia stata richiesta dalla stessa ricorrente all' dato che CP_3 all'epoca aveva il domicilio a ER (SI) escludono in radice che sia raffigurabile in capo all' la temerarietà della lite come eccepita dalla ricorrente. CP_1
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli Nord, per quanto esposto nella parte motiva, per l'effetto revoca il D.I. 167/24 a suo tempo emesso;
2) visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio, per le motivazioni su estese:
3) rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. in assenza dei presupposti fondanti;
4) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 15/01/2025 Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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