Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/04/2001, n. 5296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5296 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
15 296 /0 1 C.C. 66644- M A T R A E I 28691/99; ud. 6/12/230; oggetto: irpef ed ilor, appello, requisiti;
. 3 1 . A 3 1 T B L - A . . L B 6 N 6 1 8 9 / 4 / 6 2 . P R . D . L E I D S N E S REPUBBLICA ITALIANA I R A T U A B R I T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA 404:11309 composta dai magistrati Michele Cantillo presidente consigliere Enrico Papa Giulio Graziadei rel. 66 Giuseppe Marziale Giuseppe Falcone 66 ha pronunciato la seguente Joi SENTENZA sul ricorso proposto da IT NI AG, elettivamente domiciliato in Roma, via Asiago n. 8, presso l'avv. Stanislao Aureli, che, con gli avv.ti Ettore Bontempi e Giorgio Tentoni, lo difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente M
contro
CORTE SUPREMA DI GASSAZIONE CAMPIONE CIVILE N. 66644 1 1 2 0 2 2 Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; resistente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 87/3 del 18 marzo-23 settembre 1998; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Aureli, per il ricorrente, e l'avv. Criscuoli, per la resistente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Maurizio Velardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio delle imposte dirette di Forlì, con avvisi notificati al Curatore del fallimento della S.a.s. New Life di RE NI & C. ed a ciascuno dei soci, ha contestato, rispettivamente ai fini dell'ilor e dell'irpef dovute per il 1992, la mancata denuncia di redditi societari per complessive lire 693.757.000. IT NI AG, in qualità di socio della New Life, ha impugnato l'avviso inerente al computo nel suo imponibile-irpef della porzione di detti redditi corrispondente alla quota di partecipazione. L'impugnazione è stata respinta dalla Commissione tributaria Что provinciale di Forlì. 2 La Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna ha dichiarato inammissibile l'appello del soccombente, considerando che la procura al difensore, apposta in calce, difettava della firma per autenticazione, e che l'omessa sottoscrizione da parte del difensore medesimo dell'atto di gravame ne determinava l'inammissibilità. Il AG, con ricorso notificato il 3 novembre 1999, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, formulando sei censure. Il ricorrente dà atto che l'appello, nell'originale e nella copia depositata, reca in calce al testo soltanto la propria sottoscrizione, non quella del difensore a mezzo del quale è stato proposto, ma rileva che il difensore stesso, nell'originale, ha certificato l'autografia della procura, come del resto ammesso dall'Ufficio (che in secondo grado aveva denunciato il vizio di sottoscrizione dell'appello, non del mandato procuratorio). Su queste premesse, il AG: -con i primi due motivi del ricorso addebita alla Commissione regionale di aver frainteso il problema pregiudiziale effettivamente sollevato dalla parte appellata, e comunque di non aver fornito spiegazioni logiche e coerenti a corredo della declaratoria d'inammissibilità, confondendo fra sottoscrizione dell'appello e sottoscrizione della procura;
the 3 -con il terzo motivo deduce che l'eventuale assenza di firma per autenticazione della procura si esaurirebbe in un'irregolarità priva di riflessi invalidanti;
-con il quarto motivo sostiene che la firma apposta nell'originale dell'appello dal difensore, per autenticare il mandato, esprime piena assunzione della paternità dell'atto, rendendo superflua una separata ed ulteriore sottoscrizione;
-con il quinto ed il sesto motivo considera che la carenza della firma del difensore per autenticazione della procura nella copia dell'appello depositata presso la Commissione regionale (difensore peraltro indicato nell'atto e nel timbro impresso nell'ultima pagina) non può implicare inammissibilità, dovendosi intendere la sanzione al riguardo contemplata dall'art. 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 circoscritta al caso dell'omessa sottoscrizione dell'originale (per esigenza di certezza della riferibilità dell'atto al soggetto istante), anche perché una diversa esegesi della norma la esporrebbe a dubbi di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, introducendo un rigore formale più accentuato, rispetto alle regole del rito ordinario e del precedente rito tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, e non ragionevole, quando lo scopo (detta certezza d'imputazione) sia ugualmente raggiunto. L'Amministrazione delle finanze, presentando controricorso, ha all'esistenzacondiviso le deduzioni del AG in ordine dell'autenticazione della procura al difensore, ma ha insistito nell'inammissibilità dell'appello, quale effetto della mancata sottoscrizione di esso da parte del difensore medesimo. Il ricorrente ha depositato memoria e nota in replica alle conclusioni del Procuratore generale. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato. Gli artt. 18 terzo e quarto comma e 53 primo comma del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 rispettivamente stabiliscono che il ricorso introduttivo del giudizio davanti alla commissione provinciale ed il ricorso in appello davanti alla commissione regionale devono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, dalla parte che stia in giudizio personalmente, ovvero dal suo difensore che agisca in forza di procura alla lite, tanto nell'originale quanto nella copia. Dette previsioni, in relazione alla copia, sono innovative rispetto alle norme del previgente d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (artt. 15 e 22), le quali richiedevano la sottoscrizione dell'originale, relegando l'assenza di firma nella copia ad omissione non invalidante, in carenza di dubbi sulla provenienza dell'atto. L'innovazione va collegata alle disposizioni riguardanti le modalità di proposizione del ricorso (in primo grado od in appello) e di costituzione della parte attrice (artt. 20 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamati dal successivo art. 53). м и Н Il ricorso può essere notificato per il tramite di ufficiale giudiziario, ai sensi degli artt. 137 e segg. cod. proc. civ., oppure direttamente dal ricorrente, a mezzo del servizio postale, o con consegna all'ufficio finanziario, che rilascia ricevuta nella copia (art. 16 secondo e terzo comma, richiamato dall'art. 20). Nelle ipotesi di notificazione diretta, l'originale rimane al destinatario. Il ricorrente dispone soltanto della copia, e deve depositarla, al momento della costituzione in giudizio, nella segreteria della commissione adìta, con dichiarazione di conformità all'originale (art. 22). Detta copia, in quelle ipotesi, è dunque l'unico documento sul quale il giudice può effettuare il doveroso controllo sull'esistenza e validità dell'atto d'impulso processuale, a differenza di quanto si verifica in caso di notificazione per ufficiale giudiziario, con deposito in sede di costituzione dell'originale, ovvero si verificava nel rito anteriore, in cui l'atto doveva essere spedito o consegnato alla segreteria della commissione. Le indicate peculiarità spiegano l'onere della sottoscrizione anche della copia, con previsione d'inammissibilità del ricorso in assenza di essa, ed al contempo superano i sospetti d'illegittimità costituzionale avanzati dal AG, perché la diversità di disciplina trova base logica nella circostanza che soltanto la copia è inclusa nel fascicolo processuale e consente il predetto controllo. и Н Il fatto che la parte evocata in giudizio non contesti la sottoscrizione dell'originale in suo possesso (come nella specie, in relazione all'idoneità della firma del difensore per autenticazione della procura ad integrare firma dell'intero atto) non può evitare l'inammissibilità, tenendosi conto che le norme sui requisiti di forma indispensabili per l'attivazione del giudizio rispondono ad interessi anche pubblicistici, hanno carattere imperativo e si sottraggono alla disponibilità dei contendenti, e che, quindi, il riscontro officioso della loro inosservanza non trova ostacolo nel comportamento difensivo delle parti. In conclusione, si deve affermare che il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, nella disciplina del d.lgs. n. 546 del 1992, ove direttamente proposto per mezzo del servizio postale o con consegna all'ufficio finanziario, è inammissibile, quando manchi la sottoscrizione dell'autore dell'atto (la parte od il suo difensore) nella copia depositata con la costituzione in giudizio, indipendentemente dall'eventualità che la controparte non contesti la sottoscrizione dell'originale. A tale principio si è conformata la Commissione regionale, dato che l'appello del AG è stato proposto per il tramite di difensore con procura e mediante diretta consegna all'ufficio, e che di conseguenza il difetto della firma del difensore medesimo nella copia (tanto in calce al testo quanto in calce alla procura di seguito trascritta) Ми imponeva, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, declaratoria d'inammissibilità dell'appello stesso. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. La natura e la novità della problematica affrontata rendono equa l'integrale compensazione delle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Roma, 6 dicembre 2000 COR il presidente il consigliere rel. est. historfacts N O I Z A S S Пив ашь IL CANCELLIERE C1 A C AM NO DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 9 APR. 2001 CANCELLIERE C1 AL NO A I T M E R A новов صمة N 5 B . A B L . T - . L 3 1 1 A N . 9 8 6 / 1 E S 4 R . / P 6 L . . 2 E D I D E S E I N T E S N D A A R G E I S T R A Z I O N E R I A A I U T T R B