Decreto decisorio 5 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 05/07/2021, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/07/2021
N. 00369/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00227/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 227 del 2013, proposto da
Italiana Zeoliti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alvise Biscontin, Andrea Martelli, Mara Chilosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Alvise Biscontin in Venezia, via Fratelli Rondina 6;
contro
Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del EN, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Verona Rovigo e VI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
ON EN, Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale della ON EN, Provincia di VI, Comune di Arsiero non costituiti in giudizio;
nei confronti
AR RI, NZ MI, NI SI non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del parere della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del EN del Ministero per i beni e le attività culturali n. 19135 del 17 ottobre 2012, recante ad oggetto «Comuni di NA (VI) e GH (VI) — Rinnovo della concessione mineraria denominata "Zanconi" — Proponente: I.Z. Italiana Zeoliti srl — Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 — Parere del Ministero per i Beni e le attività culturali» e del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona. Rovigo e VI (di cui alla nota prot.n. 27596 dell'8 ottobre 2012) riportato per estratto nel parere suddetto, trasmessi alla Unità complessa Valutazione Impatto Ambientale della ON EN (che lo ha acquisito con nota prot. n. 492100/630107 del 30 ottobre 2012) nei limiti di quanto sopra specificato, in data 4 dicembre 2012, a seguito della risposta all'istanza di accesso agli atti presentata alla citata Unità complessa Valutazione Impatto Ambientale in data 12 novembre 2012; nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione del Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del EN, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Verona Rovigo e VI
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Visto l'atto depositato il 18 maggio 2021 con il quale parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
Ritenuto che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia il giorno 5.7.2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO