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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/12/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1287/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 26.11.2025 e vertente
TRA
rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1
SE de Simone, del foro di Roma studio in Roma, Via Augusto Bevignani, n. 9, in forza di procura a margine dell'atto introduttivo di primo grado
APPELLANTI
E
società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi Controparte_1 dell'art. 3 della Legge n.130/1999, con sede legale a Roma in Via Curtatone n. 3 iscritta al n.35412.6 dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del
Regolamento del 7.6.2017, e per essa on sede legale Parte_2
San Donato Milanese, alla Via dell'Unione Europea 6/A e 6/B, iscritta nel registro delle Imprese di
Milano con codice fiscale e partita IVA la quale agisce non in proprio ma P.IVA_1 esclusivamente in nome e per conto di in virtù di procura speciale del Controparte_1
31.08.2018 rep. 57298, racc. 29003 per Notar di Roma originariamente conferita a Persona_1
poi fusa per incorporazione nella in virtù di atto di CP_2 Parte_2
1 fusione del 23.11.2022 a rogito del Notaio di Milano (rep. 75095, racc. 15653) in Persona_2 persona dell'avv. Giselda Russo nella sua qualità di procuratore speciale (giusta procura del
21/10/2022 per Notar rep. 5488, racc. 4129 registrata presso l'Agenzia delle Entrate Persona_3 di Milano 4 in data 21/10/2022 al n. 108055 serie 1T) rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio
Moschiano in virtù di procura alle liti da intendersi in calce alla comparsa di costituzione in appello, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Depretis 102 presso lo studio legale associato
Moschiano
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, n.
130/2023 pubblicata il 30/11/2023 RG n. 186/2023 Repert. n. 341/2023 del 30/11/2023, sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/11/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti:
<< 1) in via preliminare, disporre, ex art. 363 bis c.p.c., rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte di
Cassazione, affinché la stessa offra la propria soluzione in ordine alle seguenti questioni di diritto:
a) “Dica la Corte di Cassazione se, nell'ambito delle operazioni di cessione in blocco ex art. 58 D.
Lgs. n. 385/1993, nel caso in cui il debitore non abbia esplicitamente o implicitamente già riconosciuto la cessione, la dichiarazione del cedente, attestante l'avvenuto trasferimento del credito, integri oppure no prova certa della cessione medesima”;
b) “Dica la Corte di Cassazione se l'attività giudiziale di accertamento, di recupero e di riscossione dei crediti cartolarizzati e gli atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva ed esecutiva, possono essere compiuti da società non iscritte all'albo ex art. 106 TUB e da società in possesso della sola autorizzazione rilasciata dal questore, ex art. 115 TULPS”;
2) in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare, in rito, la nullità della sentenza gravata, per mancanza di motivazione e, nel merito, rilevare, accertare e dichiarare la nullità delle procure prodotte in atti dalla parte appellata ed, in ogni caso accertare e dichiarare la carenza di legittimazione in capo alla stessa parte appellata per violazione delle norme imperative disciplinanti il recupero dei credito derivanti da operazioni di cartolarizzazione e, per gli effetti, accertare e dichiarare che non ha titolo per richiedere le somme oggetto di Parte_2
2 intimazione e non ha diritto di agire esecutivamente nei confronti degli appellanti, con conseguente nullità dell'intimato precetto;
3) in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare che controparte non ha fornito prova certa né dell'esistenza della dedotta cessione, né dell'inclusione nella medesima del credito per il quale è stato notificato l'atto di precetto in questa sede contestato e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del precetto opposto e l'inesistenza, in capo a Controparte_1 del diritto di agire esecutivamente nei confronti degli appellanti;
4) in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare il legittimo saldo debitore del mutuo controverso, previa applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB e del regime della capitalizzazione semplice e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della somma intimata con
l'atto di precetto opposto;
5) in accoglimento del quarto motivo di appello, accertare e dichiarare che il piano di ammortamento alla francese, utilizzato nella fattispecie dal creditore, in quanto costruito secondo le leggi del regime composto, comporta che gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo, in violazione dell'art. 1283 c.c. e, per gli effetti, previa applicazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice, accertare e dichiarare la nullità della somma intimata con l'atto di precetto opposto;
6) in ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore. In via istruttoria, si reiterano le richieste già formulate in primo grado, su cui il Tribunale non ha assunto alcuna decisione e si chiede di: … >>
Per l'appellata
<< Nel merito 1) rigettare la avversa impugnazione, in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto. 2) In via gradata, in caso di accoglimento del gravame, dichiarare prescritto il diritto alla ripetizione dell'indebito per tutti i pagamenti anteriori al 28/03/2013 (essendo la citazione stata notificata in data 28/03/2023); in via istruttoria … Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi
i gradi del giudizio>>.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraccitata sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale di
Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, ha rigettato l'opposizione proposta da e Parte_1 avverso il precetto loro notificato il 22.4.2006 dalla Parte_3 Controparte_3
3
[...] (d'ora innanzi, per brevità, ) e, per essa nella sua qualità di mandataria la CP_1 [...]
(d'ora innanzi, per brevità, ), avente ad oggetto il pagamento della somma Parte_2 Pt_2 complessiva di € 108.195,08 dovuti al 31.7.2006 (di cui € 103.812,97 per capitale residuo ed €
4.822,11 per rate scadute e non pagate dal 30.11.2005 al 31.7.2006 al netto del versamento a deconto di €.440,00 in data 19.6.2006) oltre interessi successivamente maturati e maturandi sino al saldo, somma riveniente dalle rate scadute (dal 31.8.2005 in poi) del contratto di mutuo per atto pubblico in data 04.7.2003 a rogito del Notaio da Pescara (Rep. n.69932/Racc. n.10161), Persona_4 munito di formula esecutiva in calce il 9.7.2003 concesso agli intimati dalla Controparte_4 per l'importo totale di € 110.000,00 ai sensi degli art. 38 e ss. D. Lgs. n°385/93, con
[...] ammortamento in anni 30. Le parti opponenti sono state, altresì, condannate al pagamento delle spese di lite in favore della opposta, spese liquidate in complessivi € 4.217,00 oltre rimborso spese generali ed iva e cpa come per legge.
1.1. A fondamento dell'opposizione al precetto i debitori avevano eccepito:
1) la carenza di legittimazione e difetto di titolarità del credito in capo di;
CP_1
2) la violazione degli artt. 106 e 132 t.u.b. 6 bis e 21 legge 130/1999;
3) la insussistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo.
4) la illegittimità della somma ex adverso richiesta. nullità del precetto.
1.2. In estrema sintesi, la decisione del giudice di prime cure è basata: quanto al secondo motivo, sul rilievo che la violazione dedotta non produce la nullità dei contratti di cessione;
quanto al primo motivo, sulla dimostrazione della cessione del credito ai sensi dell'art. 58 t.u.b. alla stregua dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale allegato agli atti;
quanto al terzo motivo, sulla realità del contratto di mutuo stipulato;
infine, quanto al quarto motivo, sulla determinatezza dei tassi di interesse secondo il sistema di ammortamento alla francese.
2. Avverso tale decisione, gli opponenti hanno proposto appello.
Si riassumono di seguito i motivi posti a fondamento del gravame.
2.1. Il giudice di prime cure, in violazione di legge e con motivazione carente, ha erroneamente ritenuto che fosse stata invocata la declaratoria di nullità della cessione del credito, mentre era stato chiesto di accertare e dichiarare che la , non iscritta all'albo previsto dall'art. 106 t.u.b., non Pt_2 aveva e non ha titolo ed alcuna legittimazione per intimare il precetto opposto. La predetta iscrizione non è stata provata e, dunque, il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere l'opposizione.
4 2.2. Altresì censurabile è la decisione di disattendere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo a poiché l'avviso di cessione pubblicato nella CP_1
Gazzetta ufficiale può costituire prova della cessione soltanto nel caso in cui gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare “senza incertezze” i rapporti oggetto della cessione e, quindi, l'inclusione di un determinato credito nell'ambito della cessione medesima, ma nella specie gli elementi contenuti nell'avviso prodotto in causa dalla controparte non consentono di addivenire a tale conclusione.
2.3. Si reitera la domanda, disattesa dal giudice di prime cure, di rideterminare correttamente il quantum dovuto tenendo conto che il contratto di mutuo non contiene alcuna pattuizione né alcuna indicazione circa il regime finanziario composto con cui l'istituto mutuante, mediante il sistema cd. alla francese, ha costruito il piano di rimborso, determinando la quota capitale e la quota interessi di ciascuna rata.
2.4. Nel sistema di ammortamento alla francese adoperato è insita la violazione del divieto di anatocismo, al contrario di quanto affermato nella sentenza gravata.
3. Si è costituita, depositando comparsa, l'opposta e per essa la nella spiegata CP_1 Pt_2 qualità, resistendo agli avversi assunti.
4. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022 all'udienza del 26.11.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Il primo motivo di appello è infondato.
5.1. Sulla questione sulla quale hanno insistito gli appellanti – cioè, in estrema sintesi, il difetto di potere di rappresentanza della in quanto iscritta all'albo di cui all'art. 115 t.u.l.p.s., ma non Pt_2
a quello previsto dall'art. 106 t.u.b., quest'ultima necessaria per ogni ente che agisca per il recupero giudiziale del credito per conto di una società di cartolarizzazione secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, della legge 130/1999 –, sulla quale già la giurisprudenza di merito maggioritaria si era espressa in senso sfavorevole, si è recentemente pronunciata la Suprema Corte giungendo ad analoghe conclusioni.
5.2. Con la sentenza n. 7243/2024 è stato infatti affermato il principio per cui: <Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art.
106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in
5 quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.>>.
5.3. Con la sentenza n. 4427/2024 è stato precisato che: << Al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento, soggetta alla disciplina dell'art. 106 T.U.B., non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l'anticipazione di denaro o altra utilità.>> (eventualità che nel caso di specie pacificamente non ricorre).
5.4. Questo collegio intende senz'altro aderire ai principi innanzi esposti dai quali consegue la inconsistenza degli assunti degli appellanti. Per completezza, va aggiunto che le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, con decreto n. 13749 del 17.5.2024, hanno dichiarato inammissibile la questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Brindisi in ordine alla questione poiché nella giurisprudenza della Corte si rinvengono i principi suscettibili di orientare la decisione del giudice di merito.
6. Il secondo motivo di appello è infondato.
6.1. Riguardo la prova della cessione del credito in blocco dei crediti bancari ai sensi dell'art. 58 t.u.b. va richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale, per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (così Cass. 31188/2017 e, più di recente, Cass. 10860/2024, Cass. 29872/2024 e Cass.
4277/2023).
6.2. Nella specie, come già rilevato dal Tribunale, nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (Parte II n. 154 del 31.12.2016) i crediti ceduti da
[...] alla sono in sintesi quelli regolati dalla legge italiana, antecedenti Controparte_4 CP_1 al 31.12.2016, il cui debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine ed il rapporto sia stato classificato a sofferenza alla predetta data ovvero a quella del 20.12.2017. Ebbene, il credito azionato rientra in detto ambito poiché deriva da contratto di mutuo stipulato con la predetta
6 cedente prima delle predette date e qualificabile senz'altro a sofferenza a fronte del loro incontestato mancato pagamento ben prima delle predette date. Dunque, data la coincidenza tra il credito oggetto del precetto opposto, e le categorie di crediti indicati nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, deve ritenersi che il primo siano compreso tra i secondi e, pertanto che la titolarità dei crediti da parte dell'appellata sia provata. Peraltro, la banca opposta ha replicato agli opponenti che, inserendo nel sito internet riportato sull'avviso, la posizione degli appellanti (numero di FG 2268753 riportato negli atti) si ricava la conferma dell'avvenuta cessione.
6.3. Anche volendo aderire a un indirizzo giurisprudenziale più favorevole agli appellanti – per il quale, in sintesi, ai fini della prova della cessione del credito non è sufficiente dimostrare l'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 t.u.b. potendo, comunque, la stessa essere data con ogni mezzo di prova anche mediante presunzioni e dovendo, pertanto, il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze istruttorie anche di carattere indiziario (in tal senso, tra le più recenti, cfr. Cass. 17944/2023 ribadita da Cass. 3538/2025) – l'esistenza della sopraindicata cessione in blocco del credito bancari e/o della inclusione nella stessa del credito in questione – e, quindi, la titolarità attiva del credito dell'appellata – si ricava, oltre che dalla predetta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale effettuata dalla cessionaria (che non risulta che la cedente abbia mai contestato), ulteriormente dalla dichiarazione scritta datata 4.4.2023 e avente sottoscrizione autenticata dal Notaio di cessione del credito per cui è causa (identificato con tutti i dati del contratto di mutuo nonché degli estremi identificativi) in favore di rilasciata dalla CP_1 [...]
(v. doc. in fasc. appellata di primo grado). Dichiarazione che, provenendo dal Controparte_4 creditore originario cedente, costituisce un elemento assolutamente inequivoco dell'avvenuta cessione del credito nei confronti della cessionaria, odierna appellante (nel senso che la dichiarazione del cedente, poi notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, ai fini della prova della cessione, cfr. Cass. 10200/2021). Nello stesso senso depone, infine, il possesso da parte di del titolo in originale (cioè del mutuo fondiario). CP_1
6.4. Dunque, la cessione del credito in favore della parte appellata deve ritenersi provata e così la titolarità del credito azionato in via esecutiva da parte della stessa.
7. Il terzo ed il quarto motivo di appello – da trattarsi congiuntamente in quanto connessi – sono infondati.
7 7.1. Al di là delle contestazioni formulate per la prima volta con l'atto di appello – e, pertanto, evidentemente inammissibili ex art. 345 c.p.c. – la doglianza degli appellanti concerne la illegittimità del cd. sistema di ammortamento alla francese sia sotto il profilo della indeterminatezza degli interessi sia sotto il profilo dell'anatocismo, criticità che sarebbero insite nel sistema stesso.
7.2. Ebbene, su entrambi i profili si sono espresse di recente le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 15130/2024.
7.3. Sul primo è stato affermato che: <In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.>>.
Principio dal quale segue l'infondatezza dell'assunto degli appellanti.
7.4. Sul secondo profilo è stato ritenuto che nel metodo di ammortamento alla francese deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue,
a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito: <È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi … in base di calcolo di successivi ulteriori interessi»; né
«opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta
(diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)>>
(così in motivazione). In altri termini, come poi ribadito dalla Suprema Corte in altre successive pronunce, l'applicazione del metodo di ammortamento alla francese non genera interessi anatocistici bensì un effetto per cui, nel piano concordato tra le parti, la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare una rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il
8 differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto;
si tratta di un meccanismo, oltre che non occulto, derivante da condizioni giuridiche ed economiche pattuite ed accettate dalle parti che, da un lato, può agevolare la regolazione dei flussi di cassa del debitore (il quale paga rate uguali ad interessi costanti) e, dall'altro lato, è per quest'ultimo più costoso;
un sistema, dunque, non per questo nullo per indeterminatezza o per illiceità (su quanto esposto, cfr.
Cass. 17165/2025). Alla medesima conclusione la Suprema Corte è giunta anche con riferimento ai mutui a tasso variabile (come quello di specie) nella sentenza n 7382 del 2025 ove è stato chiarito:
< … non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
se il piano di ammortamento riporta <<la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, tasso di interesse nominale (tan) ed effettivo < i>
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi>>, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto … né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, intro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile>> (nello stesso senso, Cass.
8322/2025)
7.5. Le istanze istruttorie degli appellanti sono state, dunque, giustamente disattese dal giudice di prime cure in quanto non conducenti a fini decisori e meramente esplorative e defatigatorie.
8. In conclusione, l'appello deve essere respinto.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della parte appellante.
9 9.1. Esse si liquidano come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate con d.m. 147/2022, ed in base al valore della controversia trattandosi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (valore che, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., è commisurato all'entità del credito per cui si procede), secondo i valori minimi per la fase di trattazione e istruttoria (poiché la causa è stata rinviata direttamente per la decisione) e decisionale (non avendo l'appellata depositato memorie conclusionali e di replica) e medi per tutte le restanti.
10. L'esito del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 ).
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rimborsare all'appellata le spese del presente grado del giudizio liquidate in complessivi € 9.603,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa come per legge, per compenso;
3) dichiara che gli appellanti sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
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