Articolo 8 della Legge 9 febbraio 1963, n. 160
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8 aprile 1963
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1 gennaio 1992
Art. 8. (( 1. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e' costituito da nove componenti di cui:
a) otto eletti a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa a norma dell'articolo 6, lettera b). Ai fini dell'elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e' preferito il candidato piu' anziano di eta';
b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa o altrove, purche' in Italia; puo' essere convocato in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi componenti nonche' su richiesta del collegio dei sindaci per la materia di propria competenza.
3. L'avviso di convocazione deve essere diramato con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza deve essere diramato almeno cinque giorni prima della data suddetta.
4. Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
6. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti )) ((3)) ------------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 30 dicembre 1991, n. 414 , ha disposto (con l'art. 40) che la modifica avra' effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta pubblicazione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992