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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/02/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 4824/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA Oggi 6 febbraio 2025 ad ore 12 e 21 innanzi al dott. Alessandro Cabianca, sono comparsi:
E' altresì presente per il tirocinio il MOT dott. Persona_1
Per l'avv. BATTESTA FEDERICO, oggi sostituito Parte_1 dall'avv. MARCO HOLLOMON
Per 'avv. ZAMPIERI WILLIAM Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 15 e 40.
Il Giudice
dott. Alessandro Cabianca
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 4824/2024 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4824/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BATTESTA Parte_1 C.F._1
FEDERICO, opponente, contro
c.f. ), con l'avv. ZAMPIERI WILLIAM, Controparte_1 P.IVA_1
opposto,
In punto: prestazione d'opera professionale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, (di Parte_1
seguito ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 200/2024 del Pt_1
26.1.2024 di questo Tribunale che le ha ingiunto il pagamento della somma di €38.015,20, oltre le spese;
l'opponente ha, pertanto, convenuto in giudizio Controparte_2
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare di merito: accertare e
pagina 2 di 7 dichiarare l'inefficacia dell'asserita ricognizione di debito e, per l'effetto, per quanto esposto in narrativa, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 200/2024 del 26.01.2024; In via principale: accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, la non debenza delle somme richieste con le fatture azionate in via monitoria e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra alla Parte_1
convenuta opposta C.D.F. Group srls;
per l'effetto rigettare, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, le domande ex adverso proposte. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso proposte, accertata e dichiarata l'illegittimità, quantomeno parziale, delle fatture ex adverso azionate, per quanto esposto in narrativa, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ridurre la somma che risulterà dovuta dalla sig.ra alla società C.D.F. Group s.r.l.s.”. Parte_1
L'opponente ha allegato che inizialmente ha presentato ad il CP_1 Pt_1
preventivo n. 100 di data 18.3.2022 per complessivi €34.051,37, per la sola fornitura di serramenti e ha garantito alla ditta di poter accedere allo sconto in fattura del 50%; Pt_1
che i lavori relativi a suddetto preventivo sono stati tutti realizzati;
che sulla base del medesimo preventivo, l'opposta ha emesso le fatture n. 215 di data 5.7.2022 per €2.196,00,
n. 300 di data 6.7.2022 per €34.160,00, n. 827 di data 31.12.2022 per €70.360,00, con sconto in fattura del 50% e così per complessivi €36.659,20 e n. 828 di data 21.12.2022 per
€34.160,00; che ha corrisposto a controparte, a fronte dei lavori svolti, complessivi Pt_1
€35.000,00, a mezzo bonifici di data 3.8.2022, 29.6.2022, 31.7.2022 e 21.8.2022; che il preventivo era pari ad €34.051,37 e, tuttavia, parte opposta ha azionato il decreto ingiuntivo n. 200/2024 per la somma di €38.015,50, oltre interessi e spese.
Si è costituta in giudizio chiedendo di respingere ogni avversa Controparte_2
domanda ed istanza rivoltale da controparte, di confermarsi la provvisoria esecutività già concessa nel monitorio e di condannarsi ai sensi dell'art. 96 c.p.c., Parte_1
per la temerarietà dell'opposizione promossa.
La causa è stata istruita documentalemente e all'udienza del 12.9.2024 parte opposta ha rinunciato alle istanze istruttorie già formulate nel proprio atto di costituzione ed entrambe le parti hanno chiesto di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
alla medesima udienza il Giudice ha rinviato per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.
pagina 3 di 7 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
******
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Si deve anzitutto ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come ordinario giudizio di cognizione nel quale spetta a chi fa valere un diritto in giudizio, ossia nel caso di specie alla parte opposta provare i fatti costitutivi della Controparte_2
pretesa agita in via monitoria.
Spettava, dunque, alla parte opposta provare innanzitutto il titolo dal Controparte_2
quale derivano i crediti agiti in via monitoria.
Parte opponente non ha contestato il rapporto contrattuale che si è svolto con
[...]
e, tuttavia, ha dedotto che lo stesso aveva ad oggetto la sola fornitura dei CP_2
serramenti, giusto il preventivo n. 100 del 18.03.2022, per complessivi €34.051,37 e, pertanto, non sarebbe stata richiesta la posa in opera degli stessi.
L'opponente stessa ha affermato nel suo atto di opposizione che i lavori relativi a suddetto preventivo sono tutti stati realizzati e non ha in alcun modo contestato che la posa in opera dei serramenti non fosse stata effettuata dall'opposta.
Del resto, tutte le fatture azionate monitoriamente fanno esplicitamente riferimento alla
“fornitura e posa in opera di serramenti” e, sul punto, nessuna contestazione rispetto alla delimitazione della cornice contrattuale è mai stata sollevata da e le relative fatture Pt_1
sono state pacificamente accettate per facta concludentia dalla stessa.
Ciò posto con riferimento al rapporto contrattuale intervenuto tra le parti, si deve affermare che anche la somma richiesta monitoriamente dall'opposta va confermata e ciò perché essa trova riscontro probatorio nella Pec inviata da in data 26.9.2023. Pt_1
Si deve premettere che tale documento (doc. 5, fasc. monitorio) può essere considerato nel presente giudizio anche prescindendo dalla sua produzione da parte dell'opposta nel presente procedimento.
Infatti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 14475/2015) – sul presupposto del carattere unitario, sia pure bifasico, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo –
pagina 4 di 7 hanno prospettato un principio “di non dispersione della prova”, una volta che questa sia stata acquisita al processo, con la conseguenza che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione, essendo già stati ritualmente prodotti in giudizio, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella eventuale successiva fase di opposizione, la quale completa il giudizio di primo grado;
ne consegue che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione devono considerarsi essere già stati prodotti nel giudizio, e necessariamente prodotti tempestivamente e, quindi, devono rientrare nel materiale probatorio rimesso alla cognizione del giudice dell'opposizione.
Coerentemente con tali affermazioni, le Sezioni Unite hanno precisato ancora come il fascicolo d'ufficio del procedimento monitorio debba essere acquisito direttamente dalla
Cancelleria del giudice dell'opposizione e quindi essere inserito nel relativo fascicolo di causa, con la precisazione che esso necessariamente deve contenere anche il fascicolo monitorio di parte;
oggi con il Processo Telematico, il Magistrato investito del giudizio di opposizione può ottenere la piena visione dei documenti relativi al fascicolo monitorio semplicemente attivando la funzione di acquisizione del “fascicolo collegato” tramite la
Consolle del magistrato.
Ciò posto, il documento doc. 5, fasc. monitorio, nel quale propone un piano di Pt_1
rientro per complessivi €39.075,60, costituisce atto di riconoscimento di debito.
Com'è noto, il riconoscimento del debito, al pari della promessa di pagamento, pur non costituendo autonoma fonte di obbligazione, ha l'effetto di determinare un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportando in favore del destinatario una relevatio ab onere probandi, nel senso che quest'ultimo è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che di regola
è preesistente alla dichiarazione, mentre incombe sull'autore della dichiarazione l'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale, sia questo menzionato oppure non nella ricognizione di debito (si veda ex plurimis Cass. 19/11/1999
n. 12833).
Nella vicenda in esame siamo alla presenza di una ricognizione c.d. “titolata” contenente pagina 5 di 7 una ricognizione, con specificazione del suo ammontare, che trova il proprio presupposto nel rapporto contrattuale intervenuto tra le parti come sopra accertato.
A fronte di tale riconoscimento del debito, era onere di parte attrice - opponente dimostrare l'insussistenza del debito ovvero la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi che avessero inciso su di esso.
Parte attrice – opponente non ha portato elementi a prova contraria circa la sussistenza del credito di per cui esso deve ritenersi sussistente e definitivamente Controparte_2
accertato nella misura azionata in via monitoria.
Non ricorrono, ivece, i presupposti per la condanna dell'opponente al pagamento della somma di cui all'art. 96 terzo comma cod. proc. civ., in quanto il giudizio promosso da non appare essere stato proposto con mala fede. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo considerando il valore della causa e si attestano sui minimi dello scaglione di riferimento per la fase istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 4824/2024 R.G. promossa da
[...]
contro ogni altra diversa domanda ed Parte_1 Controparte_1
eccezione respinta:
- respinge l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 200/2024, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida nella misura di
€5.261,00 per compenso (di cui €1.701,00 per la fase di studio;
€1.204,00 per la fase introduttiva;
€903,00 per la fase di trattazione;
€1.453,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Venezia, 06/02/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti pagina 6 di 7 ed allegazione al verbale.
Venezia, 6 febbraio 2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
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