Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/05/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 1803 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. CUCCHIARA GIULIA)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. FANARA SALVATORE) CP_1
Resistente
All'udienza del 13.05.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
DISPOSITIVO
Il Giudice,
definitivamente pronunciando,
in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di a percepire Parte_1
l'assegno sociale, nella misura indicata in motivazione, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (07/09/2022), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e per l'effetto condanna l' alla corresponsione;
CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Raimondo Cammilleri.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che, con ricorso depositato il 9.02.24, parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere presentato domanda amministrativa volta ad ottenere la corresponsione dell'assegno sociale e che l' non aveva adempiuto, CP_2
chiedendo quindi di condannarsi l'istituto resistente al pagamento della prestazione richiesta;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, parte resistente si costituiva in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto della domanda;
- premesso che la causa istruita documentalmente veniva decisa all'odierna udienza;
-considerato che l'art. 3, sesto comma, della L. n. 335 del 1995 dispone che "Con
effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative
maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65
anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e'
corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo
netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale".
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino
a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del
predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge
comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I
successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla
sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e'
erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata
dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla
formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e
contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche'
gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano
nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni
sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata,
nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del
conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata
secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di
gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme
pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione
medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
- rilevato che il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato all'esistenza di una situazione di bisogno o di disagio, riferibile direttamente alla persona in quanto tale, che, pertanto, costituisce il presupposto di fruibilità della provvidenza in questione (arg. ex Corte Costituzionale n. 133/2013), stato di bisogno che deve essere adeguatamente provato.
- richiamato, a tal proposito, l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale ‹‹il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6,
della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo
del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo
stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte
dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile,
non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente
rilevante, debba essere anche incolpevole›› (Cass. civ., sez. lav., 15 settembre
2021, n. 24954);
- ritenuto che nel caso in esame risulta documentalmente che il ricorrente non è
più coniugato con come da provvedimento che dispone la Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e che alcun contributo economico è stato corrisposto in favore dei coniugi (cfr. all. n. 5). Risulta, inoltre documentalmente che gli ex coniugi, e Parte_1 Controparte_3
, hanno ciascuno una diversa residenza anagrafica (cfr. certificato di
[...]
residenza storico);
- considerato che l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti grava sul ricorrente, il quale ha provato di trovarsi nelle condizioni di disagio e bisogno necessarie per beneficiare in misura piena della prestazione richiesta, così che il ricorso deve essere respinto (cfr. certificazione reddituale in atti);
Il ricorso va, pertanto, accolto e l' va conseguentemente, condannato al CP_1
pagamento dell'assegno sociale in misura intera dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (07/09/2022);
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 13/05/2025.
- 5 -
IL GI
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro