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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/12/2025, n. 3386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3386 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1065/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CO RE Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa MA RI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1065/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Barletta, via S. Antonio da Padova n. 33, presso C.F._2 lo studio degli avv.ti Michele De Luca e Giovanni Battista De Luca
( , Email_1 Email_2 che li rappresentano e difendono come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Verona, Vicolo San Controparte_1 P.IVA_1
Bernardino 5/A presso lo studio dell'avv. MARCO ROSSI che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per e : Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 9 Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano in riforma della sentenza impugnata, ogni altra istanza disattesa e rejetta, per le causali di cui alla narrativa dell'atto di citazione in appello, in accoglimento dell'impugnazione (e dell'opposizione a decreto ingiuntivo del 25.4.2022),
1) Revocare e porre nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo n. 274/2022 D.I., reso dal sig. Giudice del
Tribunale di Lodi il 18.3.2022, RG 361/2022, notificato il 29.3.2022, con il quale si ingiunge di pagare, alla e per essa n.q. di mandataria , ut supra, la somma di €. Controparte_1 Controparte_2
19.985,20, oltre i successivi interessi di mora, agli accessori ed alle spese del procedimento;
2) In ogni caso, condannare essa ricorrente al pagamento delle spese e competenze del doppio grado presente giudizio, per avervi dato motivo per l'illegittima sua richiesta di condanna al pagamento.
Per Controparte_1
In via pregiudiziale:
1. Dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis cpc, attesa la mancanza degli elementi richiesti dall'art. 342 cpc e la ragionevole probabilità di non essere accolto;
Nel merito:
2. Rigettare l'appello proposto e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado n.
961/2023, pubbl. il 27/10/2023, del Tribunale di Lodi (RG n. 1058/2022);
3. In via subordinata, accertare in ogni caso che è creditrice nei confronti dei Controparte_1 sig.ri e della somma di € 19.985,20 (ovvero quella diversa Parte_1 Parte_2 somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi come da domanda monitoria, con condanna al pagamento.
4. Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali 15%.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado
Oggetto della presente causa è l'opposizione proposta dai signori e Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 274/2022 del 14.03.2022 (pubblicato in data 18.03.2022), Parte_2 con il quale il Tribunale di Lodi ha ingiunto ai predetti il pagamento di € 19.985,20, oltre interessi e spese, a favore della ricorrente , in persona del procuratore Controparte_1 Controparte_3
pagamento dovuto in forza del saldo passivo di cui al contratto di conto corrente (n. di conto
[...]
pagina 2 di 9 10044) stipulato dai resistenti con fusa per incorporazione in MPS, credito da Controparte_4 ultimo ceduto alla società opposta a seguito di un'operazione di cartolarizzazione.
Si è costituita nel giudizio così incardinato parte opposta, la quale ha eccepito il carattere defatigatorio e pretestuoso della spiegata opposizione, chiedendo il rigetto della domanda avversaria e la conferma del decreto.
Sentenza appellata
Con sentenza n. 961/23 il Tribunale di Lodi ha rigettato l'opposizione proposta, confermato il decreto ingiuntivo e condannato gli opponenti alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €
2.466,00 per compensi, oltre iva, cpa e 15% di spese forfettarie.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e pertanto si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, prima fra tutte quella sul riparto dell'onere probatorio sancita dall'art. 2697 c.c., che prevede che chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Tale regola incontra un temperamento nel principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 co. 1 c.p.c., in forza del quale il giudice può porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. La funzione della norma è quella di selezionare i fatti pacifici e separarli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l'esigenza dell'istruzione probatoria (Cass. civ. n. 21176/2015);
− nell'opposizione a decreto ingiuntivo incombe sull'opponente (convenuto in senso sostanziale)
l'onere di contestare specificamente i fatti costitutivi della domanda di condanna proposta dal creditore, ricorrente nella fase monitoria;
− come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, tale onere non può dirsi soddisfatto attraverso una contestazione generica: “l'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c., deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato […] siano individuati dalla legge, il convenuto sostanziale, vale a dire il cliente opponente ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati;
solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio” (Cass. civ. n. 10860 del 18 maggio 2011);
pagina 3 di 9 − nel caso di specie, parte opponente si è limitata ad assumere a fondamento della spiegata opposizione l'assenza di prova della pretesa creditoria avversaria in punto di an e di quantum, senza tuttavia dedurre fatti modificativi o estintivi del rapporto giuridico alla base del diritto di credito azionato e in grado di smentire la ricezione delle somme concesse dall'istituto di credito. La difesa degli attori non ha, quindi, messo in discussione i fatti costitutivi posti alla base dell'azione monitoria intrapresa dalla società cessionaria del credito per cui è causa, ma si
è limitata a negarne la debenza;
− di contro, l'opposta ha assolto al proprio onere probatorio, posto che ha fornito la prova del titolo contrattuale ed anche dell'avvenuta erogazione delle somme in favore dei clienti. Più precisamente, la creditrice ha assolto al proprio onere probatorio avendo fornito la prova documentale:
• della fonte negoziale del rapporto azionato in giudizio, ovverosia del contratto di conto corrente e delle aperture di credito a valere sul richiamato conto corrente (cfr. fascicolo monitorio doc. 3);
• della titolarità in capo a sé del credito nei confronti dei signori e Parte_1
, per effetto della cessione del credito da “MPS” (cfr. fascicolo Parte_2 monitorio docc. 4);
− la mancata contestazione specifica da parte degli attori consente, poi, di ritenere pacifici, ex art. 115 c.p.c., i seguenti fatti:
• consegna e impiego delle provviste messe a disposizione dall'istituto di credito;
• ricezione della specifica comunicazione della cessione del credito alla parte opposta (cfr. fascicolo monitorio docc. 5 e 6);
• ricezione della lettera di revoca degli incarichi ed esatta quantificazione degli importi ingiunti (cfr. docc. 10 e 11 comparsa di costituzione);
• quantificazione del credito come risultante dalla certificazione ex art. 50 TUB depositato in giudizio (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio).
Giudizio di appello
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , deducendo che: Parte_1 Parte_2
− il tribunale ha erroneamente rigettato l'opposizione, affermando:
• da un lato, che – a suo parere – l'opposta/odierna appellata aveva dato prova del presunto credito, pur avendo esibito la stessa, a sostegno della domanda di condanna, soltanto una pagina 4 di 9 certificazione ex art. 50 TUB, con prima posta datata 3.10. 2015, benché il contratto di c/c fosse stato stipulato il 3.2.2000;
• dall'altro, che gli opponenti/odierni appellanti avevano contestato solo genericamente le risultanze documentali acquisite al processo;
− gli opponenti/odierni appellanti avevano contestato le uniche quattro poste riportate nella certificazione ex art. 50 TUB di cui al doc. 7;
− la giurisprudenza unanime e conforme della Suprema Corte è graniticamente del parere che gli istituti di credito, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, hanno l'onere di esibire tutti gli estratti conto del c/c oggetto della domanda di condanna, ossia dal dì di apertura del c/c a quello di chiusura;
− la Suprema Corte è, comunque, del parere che l'opponente non ha alcun onere di contestazione qualora la banca, nella fase monitoria, si sia avvalsa di una certificazione ex art. 50 TUB che non contenga un completo resoconto delle varie partite di dare e avere, tale da palesare la sussistenza del credito azionato in monitorio (ex multis, v. Cass. 29587/2020). E senza dubbio è questo il caso che ci occupa, visto che la certificazione esibita dall'odierna appellata contiene soltanto 4 poste contabili, di cui la prima (9.10.2015) con data successiva di ben quindici anni rispetto al dì di apertura del c/c (3.2.2000) e riportante un assiomatico saldo iniziale passivo di
€. 19.843,96
− il principio secondo cui, nel giudizio che vede contrapposti una banca e il suo cliente quanto a un pregresso rapporto di conto corrente bancario, la ripartizione fra le parti dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.) impone, quando la banca vanta un credito derivato dal saldo finale di segno negativo di tale rapporto, la rideterminazione di tale saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione, incompleta, depositata in giudizio dalla banca (Cass. n. 21466 del 2013; Cass. n. 15148 del 2018; Cass. 35979/2022);
− che l'opposta/odierna appellata, a sostegno della propria domanda, ha esibito esclusivamente i documenti che seguono: il contratto di conto corrente n. 10044 del 3.2.2000 (doc. 3); la missiva del 7.6.2002, con la quale la banca comunicava la concessione di una linea di credito;
il documento di sintesi del 19.10.2003, relativo allo “scoperto di conto corrente”; la missiva del
19.11.2003, con la quale la banca comunicava la concessione di una linea di credito;
il pagina 5 di 9 documento di sintesi del 3.2.2004 relativo allo “scoperto di conto corrente”; la missiva del
3.2.2004, con la quale la banca comunicava la concessione di una linea di credito;
la missiva del
17.11.2004, con la quale la banca comunicava la concessione di una linea di credito;
una certificazione rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena ex art. 50 TUB, con data iniziale
9.10.2015, recante un saldo iniziale passivo di €. 19.843,46 e riportante soltanto quattro poste contabili successive a quella data (doc. 7), benché il contratto fosse stato stipulato fra le parti il
3.2.2000;
− la Suprema Corte ha sempre affermato che la banca attrice, che domandi la condanna al pagamento in suo favore di saldi di rapporti contrattuali, ha il preciso onere di dimostrare l'esistenza e l'importo esatto di tali crediti e non può affatto limitarsi a produrre un estratto delle sue scritture contabili dal quale risulti il mero saldo del conto corrente, essendo invece tenuta a produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto stesso (ex plurimis, v. Cass. 29577/2020;
27589/2020; 15148/2018; 9365/2018; 13258/2017; 1580/2017);
− la banca (o la sua cessionaria) è a fortiori tenuta all'esibizione di tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura del conto corrente, allorquando, come nel caso di specie, emerge per tabulas che nei vari contratti succedutisi nel tempo, le parti non hanno pattuito alcun valido e determinato tasso debitore ultralegale
Si è costituita la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e Controparte_1
348 bis cpc e l'infondatezza dello stesso, deducendo:
− di aver provato il proprio credito avendo prodotto il contratto, l'estratto conto ex art. 50 TUB
(doc. 7 monitorio), l'estratto conto relativo al rapporto azionato per il periodo dal 01/01/2015 al
12/10/2015 (doc. 11 comparsa di costituzione in primo grado), data della revoca degli affidamenti (doc. 10 comparsa di costituzione in primo grado);
− che sono infondate le doglianze di controparte circa la mancata pattuizione di un tasso debitorio ultralegale, essendo questo oggetto di una specifica pattuizione contrattuale. Anche qualora le doglianze di controparte fossero ritenute fondate, il debito degli opponenti non verrebbe meno, dato che il contratto di conto corrente e le relative aperture di credito rimarrebbero valide, venendo solo a mutare la misura del tasso di interesse nella misura del tasso legale;
CP_
− che la controparte, come unico motivo di opposizione, ha lamentato che non avrebbe dato prova del proprio credito, senza formulare alcuna eccezione sul contratto;
pagina 6 di 9 − nel caso in cui le contestazioni di controparte in merito all'estratto conto certificato ex art. 50 CP_ tub (doc. 7 monitorio) fossero ritenute specifiche, deve comunque considerarsi che ha dimostrato il proprio credito mediante il documento 11 prodotto con la comparsa di costituzione nel procedimento di primo grado;
− tale estratto conto, rappresenta: - il saldo iniziale del conto corrente al 12/01/2015; - le singole poste contabili che hanno generato il credito;
- il saldo finale del conto corrente azionato alla data della revoca degli affidamenti, pari a € 19.843,96.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ritiene la Corte che non possa trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, sollevata dall'appellata.
In proposito si osserva che la mancanza della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c. (post c.d. Riforma Cartabia) applicabile al caso di specie, tra le cause di inammissibilità dell'appello, essendo unicamente previsto che sia in caso di inammissibilità, che di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. L'eccezione relativa alla manifesta infondatezza dell'appello deve, in ogni caso, ritenersi superata e implicitamente respinta con il rinvio della causa ex art. 352 cpc anziché ex art. 350 bis cpc, disposto alla prima udienza.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta da parte appellata, ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere che i motivi di impugnazione siano chiari, specifici e rilevanti nella prospettiva della riforma della sentenza perseguita dall'appellante.
Nel merito, ritiene la Corte che l'appello sia infondato per i motivi che di seguito si illustrano e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
Come condivisibilmente affermato dal giudice di prime cure, l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce una mera impugnazione, ma introduce una causa di merito, in cui l'opposto è attore sostanziale: la cui richiesta di decreto ingiuntivo esprime una domanda di condanna, valutabile anche in caso di revoca, per motivi formali, del provvedimento monitorio (Cass., sez.3, 10 marzo, 2009, n.5754;
Cass., sez. lav., 1 dicembre 2000, n.15339). Tuttavia, tale regola incontra un temperamento nel principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 co. 1 c.p.c., in forza del quale il giudice può porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Pertanto, come osservato dalla Suprema Corte, il saldaconto - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - ben può assolvere all'onere di provare l'ammontare del pagina 7 di 9 credito nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. allorquando l'opponente non abbia in modo specifico contestato la conformità di detto saldaconto alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale (cfr. Cass.
12818/24; Cass. n. 279/2019; Cass. n. 25857/2011).
Nel caso di specie, gli odierni appellanti hanno mosso obiezioni del tutto generiche, essendosi limitati a sostenere l'insufficienza del saldaconto a provare il credito certificato e a contestare genericamente la debenza dell'importo richiesto dalla controparte, senza dedurre specifici fatti impeditivi o estintivi della pretesa.
Ciò posto, ritiene la Corte che il contratto di conto corrente, i contratti relativi alle aperture di credito - recanti, peraltro, l'indicazione del “tasso dare” - e il saldaconto certificato, prodotti da
[...]
, in assenza di specifiche contestazioni degli opponenti, siano sufficienti a fornire la prova CP_1 dell'esistenza e dell'ammontare del credito azionato.
Conclusivamente, per i motivi sopra esposti, l'appello proposto da e Parte_1 [...]
non può trovare accoglimento. Parte_2
Le spese di lite del presente grado vengono poste, per la soccombenza, a carico della parte appellante e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate in complessivi euro 3.966,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge.
Infine, la Corte dà atto che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Lodi n. 961/23, sentenza che dunque conferma;
2) condanna gli appellanti alla rifusione, in favore di delle ulteriori spese del Controparte_1 grado, che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa, se e in quanto dovute;
pagina 8 di 9 3) dà atto che sussistono, in capo alla parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
MA RI CO RE
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CO RE Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa MA RI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1065/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Barletta, via S. Antonio da Padova n. 33, presso C.F._2 lo studio degli avv.ti Michele De Luca e Giovanni Battista De Luca
( , Email_1 Email_2 che li rappresentano e difendono come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Verona, Vicolo San Controparte_1 P.IVA_1
Bernardino 5/A presso lo studio dell'avv. MARCO ROSSI che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per e : Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 9 Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano in riforma della sentenza impugnata, ogni altra istanza disattesa e rejetta, per le causali di cui alla narrativa dell'atto di citazione in appello, in accoglimento dell'impugnazione (e dell'opposizione a decreto ingiuntivo del 25.4.2022),
1) Revocare e porre nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo n. 274/2022 D.I., reso dal sig. Giudice del
Tribunale di Lodi il 18.3.2022, RG 361/2022, notificato il 29.3.2022, con il quale si ingiunge di pagare, alla e per essa n.q. di mandataria , ut supra, la somma di €. Controparte_1 Controparte_2
19.985,20, oltre i successivi interessi di mora, agli accessori ed alle spese del procedimento;
2) In ogni caso, condannare essa ricorrente al pagamento delle spese e competenze del doppio grado presente giudizio, per avervi dato motivo per l'illegittima sua richiesta di condanna al pagamento.
Per Controparte_1
In via pregiudiziale:
1. Dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis cpc, attesa la mancanza degli elementi richiesti dall'art. 342 cpc e la ragionevole probabilità di non essere accolto;
Nel merito:
2. Rigettare l'appello proposto e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado n.
961/2023, pubbl. il 27/10/2023, del Tribunale di Lodi (RG n. 1058/2022);
3. In via subordinata, accertare in ogni caso che è creditrice nei confronti dei Controparte_1 sig.ri e della somma di € 19.985,20 (ovvero quella diversa Parte_1 Parte_2 somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi come da domanda monitoria, con condanna al pagamento.
4. Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali 15%.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado
Oggetto della presente causa è l'opposizione proposta dai signori e Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 274/2022 del 14.03.2022 (pubblicato in data 18.03.2022), Parte_2 con il quale il Tribunale di Lodi ha ingiunto ai predetti il pagamento di € 19.985,20, oltre interessi e spese, a favore della ricorrente , in persona del procuratore Controparte_1 Controparte_3
pagamento dovuto in forza del saldo passivo di cui al contratto di conto corrente (n. di conto
[...]
pagina 2 di 9 10044) stipulato dai resistenti con fusa per incorporazione in MPS, credito da Controparte_4 ultimo ceduto alla società opposta a seguito di un'operazione di cartolarizzazione.
Si è costituita nel giudizio così incardinato parte opposta, la quale ha eccepito il carattere defatigatorio e pretestuoso della spiegata opposizione, chiedendo il rigetto della domanda avversaria e la conferma del decreto.
Sentenza appellata
Con sentenza n. 961/23 il Tribunale di Lodi ha rigettato l'opposizione proposta, confermato il decreto ingiuntivo e condannato gli opponenti alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €
2.466,00 per compensi, oltre iva, cpa e 15% di spese forfettarie.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e pertanto si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, prima fra tutte quella sul riparto dell'onere probatorio sancita dall'art. 2697 c.c., che prevede che chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Tale regola incontra un temperamento nel principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 co. 1 c.p.c., in forza del quale il giudice può porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. La funzione della norma è quella di selezionare i fatti pacifici e separarli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l'esigenza dell'istruzione probatoria (Cass. civ. n. 21176/2015);
− nell'opposizione a decreto ingiuntivo incombe sull'opponente (convenuto in senso sostanziale)
l'onere di contestare specificamente i fatti costitutivi della domanda di condanna proposta dal creditore, ricorrente nella fase monitoria;
− come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, tale onere non può dirsi soddisfatto attraverso una contestazione generica: “l'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c., deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato […] siano individuati dalla legge, il convenuto sostanziale, vale a dire il cliente opponente ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati;
solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio” (Cass. civ. n. 10860 del 18 maggio 2011);
pagina 3 di 9 − nel caso di specie, parte opponente si è limitata ad assumere a fondamento della spiegata opposizione l'assenza di prova della pretesa creditoria avversaria in punto di an e di quantum, senza tuttavia dedurre fatti modificativi o estintivi del rapporto giuridico alla base del diritto di credito azionato e in grado di smentire la ricezione delle somme concesse dall'istituto di credito. La difesa degli attori non ha, quindi, messo in discussione i fatti costitutivi posti alla base dell'azione monitoria intrapresa dalla società cessionaria del credito per cui è causa, ma si
è limitata a negarne la debenza;
− di contro, l'opposta ha assolto al proprio onere probatorio, posto che ha fornito la prova del titolo contrattuale ed anche dell'avvenuta erogazione delle somme in favore dei clienti. Più precisamente, la creditrice ha assolto al proprio onere probatorio avendo fornito la prova documentale:
• della fonte negoziale del rapporto azionato in giudizio, ovverosia del contratto di conto corrente e delle aperture di credito a valere sul richiamato conto corrente (cfr. fascicolo monitorio doc. 3);
• della titolarità in capo a sé del credito nei confronti dei signori e Parte_1
, per effetto della cessione del credito da “MPS” (cfr. fascicolo Parte_2 monitorio docc. 4);
− la mancata contestazione specifica da parte degli attori consente, poi, di ritenere pacifici, ex art. 115 c.p.c., i seguenti fatti:
• consegna e impiego delle provviste messe a disposizione dall'istituto di credito;
• ricezione della specifica comunicazione della cessione del credito alla parte opposta (cfr. fascicolo monitorio docc. 5 e 6);
• ricezione della lettera di revoca degli incarichi ed esatta quantificazione degli importi ingiunti (cfr. docc. 10 e 11 comparsa di costituzione);
• quantificazione del credito come risultante dalla certificazione ex art. 50 TUB depositato in giudizio (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio).
Giudizio di appello
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , deducendo che: Parte_1 Parte_2
− il tribunale ha erroneamente rigettato l'opposizione, affermando:
• da un lato, che – a suo parere – l'opposta/odierna appellata aveva dato prova del presunto credito, pur avendo esibito la stessa, a sostegno della domanda di condanna, soltanto una pagina 4 di 9 certificazione ex art. 50 TUB, con prima posta datata 3.10. 2015, benché il contratto di c/c fosse stato stipulato il 3.2.2000;
• dall'altro, che gli opponenti/odierni appellanti avevano contestato solo genericamente le risultanze documentali acquisite al processo;
− gli opponenti/odierni appellanti avevano contestato le uniche quattro poste riportate nella certificazione ex art. 50 TUB di cui al doc. 7;
− la giurisprudenza unanime e conforme della Suprema Corte è graniticamente del parere che gli istituti di credito, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, hanno l'onere di esibire tutti gli estratti conto del c/c oggetto della domanda di condanna, ossia dal dì di apertura del c/c a quello di chiusura;
− la Suprema Corte è, comunque, del parere che l'opponente non ha alcun onere di contestazione qualora la banca, nella fase monitoria, si sia avvalsa di una certificazione ex art. 50 TUB che non contenga un completo resoconto delle varie partite di dare e avere, tale da palesare la sussistenza del credito azionato in monitorio (ex multis, v. Cass. 29587/2020). E senza dubbio è questo il caso che ci occupa, visto che la certificazione esibita dall'odierna appellata contiene soltanto 4 poste contabili, di cui la prima (9.10.2015) con data successiva di ben quindici anni rispetto al dì di apertura del c/c (3.2.2000) e riportante un assiomatico saldo iniziale passivo di
€. 19.843,96
− il principio secondo cui, nel giudizio che vede contrapposti una banca e il suo cliente quanto a un pregresso rapporto di conto corrente bancario, la ripartizione fra le parti dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.) impone, quando la banca vanta un credito derivato dal saldo finale di segno negativo di tale rapporto, la rideterminazione di tale saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione, incompleta, depositata in giudizio dalla banca (Cass. n. 21466 del 2013; Cass. n. 15148 del 2018; Cass. 35979/2022);
− che l'opposta/odierna appellata, a sostegno della propria domanda, ha esibito esclusivamente i documenti che seguono: il contratto di conto corrente n. 10044 del 3.2.2000 (doc. 3); la missiva del 7.6.2002, con la quale la banca comunicava la concessione di una linea di credito;
il documento di sintesi del 19.10.2003, relativo allo “scoperto di conto corrente”; la missiva del
19.11.2003, con la quale la banca comunicava la concessione di una linea di credito;
il pagina 5 di 9 documento di sintesi del 3.2.2004 relativo allo “scoperto di conto corrente”; la missiva del
3.2.2004, con la quale la banca comunicava la concessione di una linea di credito;
la missiva del
17.11.2004, con la quale la banca comunicava la concessione di una linea di credito;
una certificazione rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena ex art. 50 TUB, con data iniziale
9.10.2015, recante un saldo iniziale passivo di €. 19.843,46 e riportante soltanto quattro poste contabili successive a quella data (doc. 7), benché il contratto fosse stato stipulato fra le parti il
3.2.2000;
− la Suprema Corte ha sempre affermato che la banca attrice, che domandi la condanna al pagamento in suo favore di saldi di rapporti contrattuali, ha il preciso onere di dimostrare l'esistenza e l'importo esatto di tali crediti e non può affatto limitarsi a produrre un estratto delle sue scritture contabili dal quale risulti il mero saldo del conto corrente, essendo invece tenuta a produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto stesso (ex plurimis, v. Cass. 29577/2020;
27589/2020; 15148/2018; 9365/2018; 13258/2017; 1580/2017);
− la banca (o la sua cessionaria) è a fortiori tenuta all'esibizione di tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura del conto corrente, allorquando, come nel caso di specie, emerge per tabulas che nei vari contratti succedutisi nel tempo, le parti non hanno pattuito alcun valido e determinato tasso debitore ultralegale
Si è costituita la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e Controparte_1
348 bis cpc e l'infondatezza dello stesso, deducendo:
− di aver provato il proprio credito avendo prodotto il contratto, l'estratto conto ex art. 50 TUB
(doc. 7 monitorio), l'estratto conto relativo al rapporto azionato per il periodo dal 01/01/2015 al
12/10/2015 (doc. 11 comparsa di costituzione in primo grado), data della revoca degli affidamenti (doc. 10 comparsa di costituzione in primo grado);
− che sono infondate le doglianze di controparte circa la mancata pattuizione di un tasso debitorio ultralegale, essendo questo oggetto di una specifica pattuizione contrattuale. Anche qualora le doglianze di controparte fossero ritenute fondate, il debito degli opponenti non verrebbe meno, dato che il contratto di conto corrente e le relative aperture di credito rimarrebbero valide, venendo solo a mutare la misura del tasso di interesse nella misura del tasso legale;
CP_
− che la controparte, come unico motivo di opposizione, ha lamentato che non avrebbe dato prova del proprio credito, senza formulare alcuna eccezione sul contratto;
pagina 6 di 9 − nel caso in cui le contestazioni di controparte in merito all'estratto conto certificato ex art. 50 CP_ tub (doc. 7 monitorio) fossero ritenute specifiche, deve comunque considerarsi che ha dimostrato il proprio credito mediante il documento 11 prodotto con la comparsa di costituzione nel procedimento di primo grado;
− tale estratto conto, rappresenta: - il saldo iniziale del conto corrente al 12/01/2015; - le singole poste contabili che hanno generato il credito;
- il saldo finale del conto corrente azionato alla data della revoca degli affidamenti, pari a € 19.843,96.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ritiene la Corte che non possa trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, sollevata dall'appellata.
In proposito si osserva che la mancanza della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c. (post c.d. Riforma Cartabia) applicabile al caso di specie, tra le cause di inammissibilità dell'appello, essendo unicamente previsto che sia in caso di inammissibilità, che di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. L'eccezione relativa alla manifesta infondatezza dell'appello deve, in ogni caso, ritenersi superata e implicitamente respinta con il rinvio della causa ex art. 352 cpc anziché ex art. 350 bis cpc, disposto alla prima udienza.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta da parte appellata, ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere che i motivi di impugnazione siano chiari, specifici e rilevanti nella prospettiva della riforma della sentenza perseguita dall'appellante.
Nel merito, ritiene la Corte che l'appello sia infondato per i motivi che di seguito si illustrano e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
Come condivisibilmente affermato dal giudice di prime cure, l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce una mera impugnazione, ma introduce una causa di merito, in cui l'opposto è attore sostanziale: la cui richiesta di decreto ingiuntivo esprime una domanda di condanna, valutabile anche in caso di revoca, per motivi formali, del provvedimento monitorio (Cass., sez.3, 10 marzo, 2009, n.5754;
Cass., sez. lav., 1 dicembre 2000, n.15339). Tuttavia, tale regola incontra un temperamento nel principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 co. 1 c.p.c., in forza del quale il giudice può porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Pertanto, come osservato dalla Suprema Corte, il saldaconto - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - ben può assolvere all'onere di provare l'ammontare del pagina 7 di 9 credito nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. allorquando l'opponente non abbia in modo specifico contestato la conformità di detto saldaconto alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale (cfr. Cass.
12818/24; Cass. n. 279/2019; Cass. n. 25857/2011).
Nel caso di specie, gli odierni appellanti hanno mosso obiezioni del tutto generiche, essendosi limitati a sostenere l'insufficienza del saldaconto a provare il credito certificato e a contestare genericamente la debenza dell'importo richiesto dalla controparte, senza dedurre specifici fatti impeditivi o estintivi della pretesa.
Ciò posto, ritiene la Corte che il contratto di conto corrente, i contratti relativi alle aperture di credito - recanti, peraltro, l'indicazione del “tasso dare” - e il saldaconto certificato, prodotti da
[...]
, in assenza di specifiche contestazioni degli opponenti, siano sufficienti a fornire la prova CP_1 dell'esistenza e dell'ammontare del credito azionato.
Conclusivamente, per i motivi sopra esposti, l'appello proposto da e Parte_1 [...]
non può trovare accoglimento. Parte_2
Le spese di lite del presente grado vengono poste, per la soccombenza, a carico della parte appellante e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate in complessivi euro 3.966,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge.
Infine, la Corte dà atto che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Lodi n. 961/23, sentenza che dunque conferma;
2) condanna gli appellanti alla rifusione, in favore di delle ulteriori spese del Controparte_1 grado, che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa, se e in quanto dovute;
pagina 8 di 9 3) dà atto che sussistono, in capo alla parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
MA RI CO RE
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