Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 1243
CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della sentenza per error in procedendo nella parte in cui si riteneva che l'impugnata cartella non dovesse essere necessariamente preceduta dalla notifica di avviso bonario o avviso di irregolarità

    La Corte ha ritenuto che il controllo formale e automatizzato, da cui deriva la cartella, si limita a rilevare la non corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto versato o a correggere errori materiali o di calcolo desumibili dalla dichiarazione. Il previo avviso bonario è dovuto solo se dai controlli emerge un risultato diverso da quello dichiarato, altrimenti non è richiesto alcun contraddittorio preventivo, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per error in procedendo nella parte in cui non si censurava la motivazione dell'impugnata cartella per la mancanza di chiarezza nel calcolo degli interessi e sanzioni

    La Corte ha ritenuto che l'appellante non ha indicato le norme violate dal calcolo degli interessi e sanzioni né ha specificato in cosa consistesse l'erroneità del computo, rendendo la doglianza generica e inapprezzabile nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 1243
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1243
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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