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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1243/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente e Relatore CANANZI FRANCESCO, Giudice MUSTO LUIGI, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4994/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se TE - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17627/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 27 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240038858235000 IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 556/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ammissibilità ed accoglimento del ricorso e vittoria di spese. Resistente/Appellato: rigetto dell'appello e vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza enumerata nel frontespizio la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli in composizione monocratica, compensando interamente fra le parti le spese di lite, rigettava il ricorso dell'Avv. Ricorrente_1 contro la cartella di pagamento di complessivi euro 4.867,45, notificatagli il 07/03/2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione a seguito di un controllo automatizzato ex art. 54-bis dpr n. 633/1972 per mancato pagamento iva anno 2020, risultando omesso il versamento iva primo trimestre per euro 2.753,00 ed ammontando a ulteriori euro 2.108,57 gli interessi e le sanzioni. Ricorrente_1 Contro la suddetta sentenza proponeva appello , chiedendone l'accoglimento con doppia vittoria di spese per i seguenti motivi: nullità della sentenza per error in procedendo nella parte in cui si riteneva che l'impugnata cartella non dovesse essere necessariamente preceduta dalla notifica di avviso bonario o avviso di irregolarità; nullità della sentenza per error in procedendo nella parte in cui non si censurava la motivazione dell'impugnata cartella per la mancanza di chiarezza nel calcolo degli interessi e sanzioni. I restanti motivi, che pure erano oggetto dell'iniziale ricorso in primo grado, non venivano riproposti, cosicché s'intendono rinunciati ai sensi dell'art. 56 d.lgs. n. 546/1992.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II Napoli resisteva all'appello, chiedendone il rigetto con vittoria di spese per i seguenti motivi: il controllo formale e automatizzato, da cui deriva l'impugnata cartella, si limita a rilevare la non corrispondenza fra quanto dichiarato e quanto versato dal contribuente oppure a correggere errori materiali o di calcolo immediatamente desumibili dalla dichiarazione;
il previo avviso bonario o comunicazione di irregolarità è dovuto solo nel caso in cui dai controlli emerga un risultato diverso da quello dichiarato dal contribuente, dandogli la possibilità di regolarizzare la propria posizione versando in tal caso una sanzione ridotta;
al di fuori di tale ipotesi, secondo consolidata giurisprudenza (Cass. Ord. n. 22061/2022), non è richiesto alcun contraddittorio preventivo con il contribuente, che abbia semplicemente omesso o ritardato i versamenti delle somme da lui stesso riportate in dichiarazione;
quanto invece al lamentato difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi e sanzioni, si rileva che la cartella esattoriale è un atto contenuto vincolato e che nella specie l'atto impugnato è conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze.
All'odierna data del 27/01/2025, non essendo stata richiesta la trattazione in pubblica udienza, questa Corte si riuniva in camera di consiglio e decideva la causa come da dispositivo depositato nel sistema telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, così come formulato, è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi, da ritenersi pregiudiziali ed assorbenti di ogni altra questione proposta dalle parti.
1) Quanto alla sostenuta obbligatorietà del previo contraddittorio, tale primo motivo di appello si scontra con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che anche recentemente ha ribadito che:
“L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, vigente ratione temporis, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo, in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, vigente ratione temporis. (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 18163 del 03/07/2025, Rv. 675512-01)”.
L'appellante insiste nella sua tesi che il previo contradittorio sarebbe necessario in tutti casi in cui sussistano incertezze rilevanti, ma, allo stesso tempo, omette completamente di indicare in cosa consisterebbero, nel caso in specie, queste ritenute incertezze, lamentandosi invece del solo fatto che: - l'iva 2020 non versata per euro 2.753,00 risulta a suo carico aumentata a euro 4.867,45 per l'avvenuta applicazione di interessi e sanzioni;
- l'omesso invio del preventivo avviso bonario l'avrebbe privato della possibilità di definizione agevolata, evitandogli l'irrogazione piena delle sanzioni. Orbene, tale specifica presa di posizione risulta smentita dalla massima di legittimità di cui sopra e dal fatto che la cartella in oggetto, invece di essere pagata subito con sola richiesta di riduzione delle sanzioni, è stata invece impugnata nella sua interezza per ottenerne l'annullamento totale.
2) Allo stesso modo, con riferimento all'asserita mancanza di motivazione in ordine al calcolo degli interessi e delle sanzioni, anche tale secondo motivo appare soltanto fine a sé stesso e privo di concretezza. Ed invero l'appellante, non solo tralascia di smentire nel merito l'omesso versamento iva 2020 per euro 2.753,00, ma omette anche di indicare le norme contro le quali contrasterebbe il calcolo degli interessi e sanzioni ed in quale parte il computo degli ulteriori euro 2.108,57 addebitatigli sarebbe errato, non consentendo così di apprezzare nello specifico la fondatezza o meno delle doglianze così genericamente esposte.
3) Considerata la vana insistenza dell'appellante, non ricorrono le ragioni gravi ed eccezionali, ai sensi dell'art. 92 co. 2° cod. proc. civ. e 15 d.lgs. n. 546/1992, per ritenere compensate le spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 800,00 (ottocento/00).
Così deciso a Napoli il 27/01/2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
OV LE
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente e Relatore CANANZI FRANCESCO, Giudice MUSTO LUIGI, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4994/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se TE - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17627/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 27 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240038858235000 IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 556/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ammissibilità ed accoglimento del ricorso e vittoria di spese. Resistente/Appellato: rigetto dell'appello e vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza enumerata nel frontespizio la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli in composizione monocratica, compensando interamente fra le parti le spese di lite, rigettava il ricorso dell'Avv. Ricorrente_1 contro la cartella di pagamento di complessivi euro 4.867,45, notificatagli il 07/03/2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione a seguito di un controllo automatizzato ex art. 54-bis dpr n. 633/1972 per mancato pagamento iva anno 2020, risultando omesso il versamento iva primo trimestre per euro 2.753,00 ed ammontando a ulteriori euro 2.108,57 gli interessi e le sanzioni. Ricorrente_1 Contro la suddetta sentenza proponeva appello , chiedendone l'accoglimento con doppia vittoria di spese per i seguenti motivi: nullità della sentenza per error in procedendo nella parte in cui si riteneva che l'impugnata cartella non dovesse essere necessariamente preceduta dalla notifica di avviso bonario o avviso di irregolarità; nullità della sentenza per error in procedendo nella parte in cui non si censurava la motivazione dell'impugnata cartella per la mancanza di chiarezza nel calcolo degli interessi e sanzioni. I restanti motivi, che pure erano oggetto dell'iniziale ricorso in primo grado, non venivano riproposti, cosicché s'intendono rinunciati ai sensi dell'art. 56 d.lgs. n. 546/1992.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II Napoli resisteva all'appello, chiedendone il rigetto con vittoria di spese per i seguenti motivi: il controllo formale e automatizzato, da cui deriva l'impugnata cartella, si limita a rilevare la non corrispondenza fra quanto dichiarato e quanto versato dal contribuente oppure a correggere errori materiali o di calcolo immediatamente desumibili dalla dichiarazione;
il previo avviso bonario o comunicazione di irregolarità è dovuto solo nel caso in cui dai controlli emerga un risultato diverso da quello dichiarato dal contribuente, dandogli la possibilità di regolarizzare la propria posizione versando in tal caso una sanzione ridotta;
al di fuori di tale ipotesi, secondo consolidata giurisprudenza (Cass. Ord. n. 22061/2022), non è richiesto alcun contraddittorio preventivo con il contribuente, che abbia semplicemente omesso o ritardato i versamenti delle somme da lui stesso riportate in dichiarazione;
quanto invece al lamentato difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi e sanzioni, si rileva che la cartella esattoriale è un atto contenuto vincolato e che nella specie l'atto impugnato è conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze.
All'odierna data del 27/01/2025, non essendo stata richiesta la trattazione in pubblica udienza, questa Corte si riuniva in camera di consiglio e decideva la causa come da dispositivo depositato nel sistema telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, così come formulato, è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi, da ritenersi pregiudiziali ed assorbenti di ogni altra questione proposta dalle parti.
1) Quanto alla sostenuta obbligatorietà del previo contraddittorio, tale primo motivo di appello si scontra con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che anche recentemente ha ribadito che:
“L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, vigente ratione temporis, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo, in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, vigente ratione temporis. (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 18163 del 03/07/2025, Rv. 675512-01)”.
L'appellante insiste nella sua tesi che il previo contradittorio sarebbe necessario in tutti casi in cui sussistano incertezze rilevanti, ma, allo stesso tempo, omette completamente di indicare in cosa consisterebbero, nel caso in specie, queste ritenute incertezze, lamentandosi invece del solo fatto che: - l'iva 2020 non versata per euro 2.753,00 risulta a suo carico aumentata a euro 4.867,45 per l'avvenuta applicazione di interessi e sanzioni;
- l'omesso invio del preventivo avviso bonario l'avrebbe privato della possibilità di definizione agevolata, evitandogli l'irrogazione piena delle sanzioni. Orbene, tale specifica presa di posizione risulta smentita dalla massima di legittimità di cui sopra e dal fatto che la cartella in oggetto, invece di essere pagata subito con sola richiesta di riduzione delle sanzioni, è stata invece impugnata nella sua interezza per ottenerne l'annullamento totale.
2) Allo stesso modo, con riferimento all'asserita mancanza di motivazione in ordine al calcolo degli interessi e delle sanzioni, anche tale secondo motivo appare soltanto fine a sé stesso e privo di concretezza. Ed invero l'appellante, non solo tralascia di smentire nel merito l'omesso versamento iva 2020 per euro 2.753,00, ma omette anche di indicare le norme contro le quali contrasterebbe il calcolo degli interessi e sanzioni ed in quale parte il computo degli ulteriori euro 2.108,57 addebitatigli sarebbe errato, non consentendo così di apprezzare nello specifico la fondatezza o meno delle doglianze così genericamente esposte.
3) Considerata la vana insistenza dell'appellante, non ricorrono le ragioni gravi ed eccezionali, ai sensi dell'art. 92 co. 2° cod. proc. civ. e 15 d.lgs. n. 546/1992, per ritenere compensate le spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 800,00 (ottocento/00).
Così deciso a Napoli il 27/01/2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
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