TRIB
Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/02/2024, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco
Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 15.2.2024 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1627/2021 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Mautone presso Parte_1
il cui studio, sito in Avellino alla Piazza della Libertà n.11, elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv.to Anna Oliva, CP_1 elett.te domiciliato in Nola, via Variante 7/bis 61, c/o Avvocatura Inps.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 30.3.2021, la parte ricorrente ha convenuto in giudizio l CP_1 affinché - accertata la illegittimità della nota dell' del 22.2.2018 con la
CP_1 quale le veniva comunicato la reiezione della domanda di congedo di maternità
obbligatoria anticipata presentata in data 4.5.2016 e veniva fatto invito alla azienda datrice di lavoro a provvedere ( ove l'indennità fosse stata già erogata e posta a conguaglio) al recupero del relativo importo e alla conseguente restituzione all' - verificata la sussistenza dei requisiti per la fruizione del CP_1 beneficio, venga dichiarato il diritto al trattamento economico di maternità già corrispostole per il periodo da maggio a ottobre 2016. CP_ Si è costituto l eccependo l'incompletezza del contraddittorio, la carenza di un interesse concreto alla pronuncia di merito e l'infondatezza della domanda.
Stante la natura documentale del giudizio, la causa è stata rinviata per la discussione.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno proceduto al deposito di note;
all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione da comunicarsi.
La domanda è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
È noto che l'interesse ad agire è previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass.
1 2721/2002). L'interesse ad agire va, in particolare, identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno.
Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche (Cass. 5635/2002). L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, quindi, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (Cass. 3060/2002).
Trattandosi di condizione dell'azione il suo difetto può essere rilevato dal giudice anche in mancanza di una specifica eccezione di parte sul punto.
Nel caso in esame, la parte ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla percezione del trattamento economico di maternità per l'intera durata del congedo, compreso il periodo di interdizione anticipata (relativamente alla richiesta di congedo di maternità del 4.5.2016), già corrispostole dalla per i mesi da maggio 2016 ad ottobre 2016. Org_1
Sul punto, come anche di recente chiarito da Cass. 3076/2022, «la Corte, nel caso di prestazioni previdenziali in cui il datore di lavoro è chiamato ad anticipare gli importi al lavoratore nella veste di adiectus solutionis causa, salvo conguaglio, ha ritenuto la legittimazione passiva dell' , quale effettivo CP_1 titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio;
si è così affermato che
l'indennità di maternità, dovuta dall' ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 663 del CP_1
1979, convertito in l. n. 33 del 1980, viene corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa;
ne consegue che
"nella controversia promossa dalla lavoratrice per ottenere il pagamento della suddetta indennità è l il soggetto legittimato passivo, non rilevando in CP_1 contrario la circostanza che il datore di lavoro, adducendo di aver corrisposto
l'indennità in questione, abbia già effettuato il conguaglio fra la somma ad essa corrispondente ed i contributi dovuti" (Cass. n. 639 del 1997).
Ciò premesso, è pacifico che la parte ricorrente abbia fruito dell'istituto del congedo di maternità (così in ricorso: «ella aveva beneficiato della maternità
con la corresponsione dell'80% della retribuzione già dal secondo mese di CP_1 gravidanza, quindi dal maggio 2016 come emerge dalle buste paga dei mesi di riferimento quivi compiegate»), né a oggi risulta allegata, prima ancora che documentata, una pretesa restitutoria da parte del datore di lavoro che aveva
2 provveduto al conguaglio (così come era prospettato nel provvedimento di CP_ reiezione dell' ).
Non è pertanto individuabile un interesse concreto della ricorrente alla pronuncia nel merito.
La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale dichiara inammissibile la domanda e compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Nola, 15.2.2024
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
3