Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 4245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4245 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n.13278/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE
Verbale in sostituzione dell'udienza del 31.3.2025 ex art.127-ter c.p.c.
TRA
Parte_1
- ricorrente
E
Controparte_1
- resistente
Il Giudice, verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del decreto per lo svolgimento di udienza mediante trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., in sostituzione della discussione orale di cui all'art.281-sexies c.p.c.; viste le note conclusionali depositate dal ricorrente e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, con le quali si sono riportate alle difese e a tutti i propri atti e ver- bali di causa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, decide la causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. nella parte che segue
13278/2024 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del
G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la se- guente
SENTENZA nella causa iscritta al n.13278/2024 R.Gen.Aff.Cont., pendente
TRA
1
ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in alla via A. d'Isernia n. 24; CP_1
-ricorrente
E
c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
[...
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Benvenuto Fabrizio Capaldi,
dell'Area Legale dell'Ente, giusta procura generale ad lites CodiceFiscale_2
del 17.11.2021 per Notar - rep. 3026 e racc. 2411 registrata Persona_1 all'URAP di in data 24 novembre 2021 al n. 49045, con contestuale elezione di CP_1 domicilio presso la sede dell'Ente, Area Legale, corrente in alla Piazza Matteotti CP_1
n. 1;
-resistente
Conclusioni : come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, da ritenere parte integrante della sentenza anche se non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281-sexies e in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), me- diante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Pertanto, devono ritenersi integralmente ri- chiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Con ricorso ex art. 28 legge 794/1942, l'avvocato chiedeva di “A) Parte_1 accertare l'inadempimento della e, per l'effetto, condan- Controparte_1 narla al pagamento in favore dell'avv. della complessiva somma di Parte_1
€ 35.980,51 (comprensiva di spese generali, spese documentate e c.p.a.), quale saldo dalla stessa dovuto per compensi professionali e spese di lite per la difesa in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, nel procedimento civile recante N.R.G. 12834/2020, del proprio dipendente arch. oltre interessi legali moratori ex d.lgs. Persona_2
231/2002 dalla data delle richieste di pagamento fino all'effettivo soddisfo;
B) condan- nare parte resistente al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”.
Il ricorrente esponeva che i compensi erano stati pattuiti con la Controparte_1 per la difesa dell' arch. funzionario dell'Ente, nel giudizio di
[...] Persona_2
2
responsabilità civile introdotto ad istanza di , in proprio e nella qualità di Controparte_3
rappresentante legale dei figli minori , e Persona_3 Persona_4 [...]
innanzi al Tribunale di Napoli e conclusosi con sentenza di rigetto in toto Persona_5
delle domande, a vario titolo, avanzate dagli attori.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione alla parte resistente, dichiarava la contumacia di quest'ultima e fissava per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 31.3.2025, da celebrare mediante trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c. Successivamente, in data
6.11.2024, si è costituita in giudizio la Controparte_1
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In via preliminare si osserva che tra le controversie disciplinate con rito semplifica- to, che figurano anche quelle aventi a oggetto la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, come da espressa previsione dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, il testo origi- nariamente prevedeva, che “
1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spet- tanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizio- ne, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.
La Riforma Cartabia, nell'introdurre il procedimento semplificato di cognizione (Libro
II, capo III-quater, artt. 281-decies-281-terdecies c.p.c.), sostituendolo al rito sommario, ha modificato anche l'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 stabilendo: al comma 1, la rettifica del termine “sommario” con l'espressione “semplificato”; al comma 2, il mutamento della competenza del tribunale da collegiale a monocratica;
al comma 4, in linea con l'art. 281-terdecies, co. 2, c.p.c., la sentenza quale forma del provvedimento conclusivo del procedimento.
Nel merito Il ricorrente ha provato la prestazione resa con il deposito di documenti: atto di citazione e;
domanda patrocinio legale all'Ente; regolamento CP_3 Persona_3
patrocinio legale;
preventivo di spesa;
decreto ammissione al patrocinio legale;
prenota- zione impegno di spesa;
corrispondenza p.e.c. con la atti Controparte_1
difensivi e verbale udienza del 20.4.2021; Sentenza del Tribunale di Napoli
n.5729/2023. La parte resistente, nella sua costituzione tardiva, sulla base della docu- mentazione prodotta dal ricorrente, non ha potuto contestare l'effettiva esecuzione dell'incarico professionale e ha proposto sostanzialmente solo contestazioni sul quan- tum.
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Il Tribunale in relazione al quantum ritiene che non si possa prescindere dal regolamen- to del patrocinio legale dell'Ente (doc. 4 della produzione del ricorrente) e dal discipli- nare di incarico professionale denominato “Accordo per la disciplina dell'applicazione dell'istituto del patrocinio legale” (doc.11 della produzione del ricorrente), che all'art.4
(oneri economici) recita: “La si impegna ad accollarsi il Controparte_1
compenso professionale per la difesa in giudizio del proprio dipendente nei limiti di quanto stabilito da vigente regolamento per il patrocinio legale approvato con delibe- razione del Sindaco Metropolitano n. 214 del 06/08/2019. A tal proposito provvederà ad assumere sulla base del preventivo di spesa formulato dal legale di fiducia incarica- to e approvato dalla competente Direzione Legale della gli oppor- Controparte_1
tuni accantonamenti finanziari. Il preventivo formulato in via indicativa potrà essere suscettibile di incrementi o diminuzioni. Ogni incremento della spesa prevista dovrà es- sere preventivamente comunicata unitamente all'evolversi della procedura giudiziale, alla che provvederà agli opportuni accantonamenti di spesa. In Controparte_1 ogni caso, a prescindere dal valore della causa individuato all'inizio del procedimento giudiziario, la determinazione del compenso dovuto al professionista legale sarà deter- minato tenendo conto del valore della controversia quale sarà determinato nella sen- tenza”.
L'articolo citato detta le regole da applicare per la liquidazione del compenso: la produ- zione di un preventivo che “… formulato in via indicativa potrà essere suscettibile di incrementi o diminuzioni”; l'assunzione degli accantonamenti finanziari sulla base del preventivo di spesa formulato dal legale di fiducia incaricato e approvato dalla compe- tente Direzione Legale della;
la determinazione del compenso do- Controparte_1
vuto al professionista legale determinato tenendo conto del valore della controversia quale sarà determinato nella sentenza.
La sentenza di riferimento ha rigettato le domande degli attori e compensato integral- mente le spese di lite, pertanto, per l'individuazione del valore della controversia occor- re fare riferimento al valore dichiarato in citazione superiore ad € 520,000, senza indi- cazione del limite massimo, che rende applicabile il valore indeterminabile di comples- sità media (il regolamento per il patrocinio legale prevede l'applicazione del valore me- dio). La ragione dell'emissione di un preventivo, essendo suscettibile di incrementi o diminuzioni, assolve la funzione di rendere possibile l'assunzione degli accantonamenti finanziari, salvo verifiche sulla intera attività svolta e sul valore della causa e, pertanto, sulla base di queste considerazioni il Tribunale ritiene congruo, nonché conforme alla
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normativa di riferimento (tabelle 2022 D.M.n.147 del 13.8.2022) liquidare il seguente compenso: fase di studio della controversia € 2.127,00; fase introduttiva del giudizio €
1.416,00; fase istruttoria e/o di trattazione € 3.738,00; fase decisionale € 3.579,00; au- mento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art.4, comma 1 bis) € 3.258,00 (au- mento che il ricorrente ha provato di avere richiesto all'Ente); spese generali 15% sul compenso € 2.117,70; Cassa avvocati 4% € 649,43 e, quindi, in totale la somma di €
16.885,13.
Da tale somma va detratto l'acconto sul compenso, spese generali 15% e C.P.A. 4% ri- cevuto dal ricorrente di € 7.361,38, (al netto delle spese non imponibili documentate di
€ 604,79), come da fattura n.1/PA del 20.10.2021 emessa sulla base della Determina- zione Dirigenziale n. 6013 del 17.08.2021.
Pertanto, la domanda del ricorrente è fondata e va accolta nei termini indicati e l'Ente resistente va condannato al pagamento del complessivo importo di € 9.523,75, com- prensivo di spese generali 15% sul compenso e C.P.A, oltre interessi ex d.lgs. n. 231 del
2002, dal deposito della sentenza. Questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che sebbene in tema di liquidazione ono- rari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione comune alle tariffe fo- rensi preveda che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all'invio della parcella, quando tuttavia insorge controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora pri- ma della liquidazione del debito, che avviene con l'ordinanza che conclude il procedi- mento, sicché è da quella data - e nei limiti di quanto liquidato dal giudice - e non da prima che va riportata la decorrenza degli interessi (Cass. 02/02/2011 n. 2431;
Cass.07/05/2005 n.11777).
Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività per le fasi di studio, introduttiva, e decisio- nale, con l'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT, seguono la soccom- benza
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
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n. 13278/2024 R.G.A.C., pendente tra e Parte_1 Controparte_4
ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, così provvede:
[...]
1) Accoglie la domanda del ricorrente e condanna la al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 9.523,75, comprensivo di Parte_1
spese generali 15% sul compenso e C.P.A, oltre interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, dal deposito della sentenza;
2)Condanna la alla rifusione in favore del ricorrente dei Controparte_1 compensi e delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.416,00 per compensi ed
€ 545,00 per spese, oltre spese generali 15% e CPA.
Così deciso in Napoli, il 29.4.2025.
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
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