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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/09/2025, n. 4895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4895 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4718/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4718 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e assunta in decisione all'udienza del 17.6.2025, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dagli avv. Marco Serra.
APPELLANTI
E
, quale mandataria di Controparte_1 [...]
contumace. Controparte_2
APPELLATA
E
C.F. ) e per essa, quale procuratrice, Controparte_3 P.IVA_1 [...]
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gilberto Casella Controparte_4 P.IVA_2
Pacca di Matrice.
TERZA INTERVENUTA
2 CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno così concluso:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, contraris reiectis, in riforma della sentenza n. 11799/19 del
Tribunale Civile di Roma, pubblicata il 4.6.2019 e notificata in data 7.6.2019 in via preliminare sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 283 c.p.c.;
in via principale annullare la sentenza impugnata e per l'effetto annullare e/o comunque dichiarare nullo
l'impugnato decreto ingiuntivo di pagamento emesso dal Tribunale Civile di Roma a definizione del procedimento monitorio r.g. n. 27360/2015, notificato in data 19.5.2015, in quanto emesso per un importo CP_ superiore al debito effettivo di e (già ), in violazione del disposto di cui all'art. CP_5 Controparte_6
1815, co.2, cod. civ.;
in via subordinata dare atto che dalle somme eventualmente dovute dagli nei limiti dei beni Parte_4 ereditati dal loro dante causa Sig. stante l'intervenuta accettazione con beneficio di Controparte_7 inventario, venga detratta la somma di € 320.257,88;
in via istruttoria, si insiste per l'ammissione della CTU contabile - per come da ultimo richiesta nel ricorso per riassunzione depositato - al fine di verificare l'effettivo ammontare del debito di CP_8 Controparte_9
- e quindi dei suoi fideiussori e relativi eredi - condizionando tale richiesta alla circostanza che i relativi
[...] costi venissero posti a carico di controparte.
Con vittoria di spese, competenze ed accessori del doppio grado di giudizio”.
La a così concluso: Controparte_3
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis:
Nel merito: respingere tutte le domande, anche di inibitoria, di cui all'atto di citazione in appello notificato ex adverso, perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, indimostrate e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata e comunque il decreto ingiuntivo opposto, le cui domande debbono intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, nonché riproposte;
In ogni caso: respingere ogni e qualsiasi domanda, anche istruttoria, articolata dalle
controparti.
Con vittoria di spese, anche generali, competenze, onorari ed accessori.”.
3 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Gli odierni appellanti proponevano opposizione, nei confronti della
[...]
dinanzi al Tribunale di Roma, avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
10719/2015 con cui veniva loro intimato, in qualità di eredi di a sua Controparte_7
volta fideiussore della società il pagamento in favore della CP_5 Controparte_10
controparte della somma di € 748.485,27, oltre agli interessi e alle spese del procedimento,
di cui € 114.535,45 quale saldo debitore del c/c n. 60848, € 11.710,23 in relazione al mutuo chirografario n. 200985 ed € 628.982,28 quale debito derivante dal mutuo fondiario ad imprese n. 200597.
Gli opponenti eccepivano la limitazione della propria responsabilità patrimoniale ex art. 490 c.c., in quanto eredi con beneficio d'inventario di Controparte_7
Inoltre essi deducevano la usurarietà dei rapporti controversi, con conseguente gratuità
dei contratti di apertura di credito e di mutuo.
A seguito della dichiarazione d'insolvenza della , il Controparte_1
processo, dapprima interrotto, veniva riassunto dalla Controparte_1
quale mandataria della alla quale i crediti in sofferenza
[...] Controparte_2
erano stati trasferiti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs. n. 180/2015.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11799/2019, accoglieva l'opposizione limitatamente alla limitazione di responsabilità patrimoniale ex art.490 c.c. e revocava pertanto il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti, nei limiti dei beni ereditati dal loro dante causa al pagamento in favore della Controparte_7 [...]
[...]
[...]
[...] quale mandataria della della somma Controparte_11 Controparte_2
di € 748.485,27, oltre agli interessi convenzionali dal 18.6.2014 al saldo.
Il Tribunale confermava la quantificazione degli importi dovuti, ritenendo infondata la contestazione di applicazione di interessi usurari, e in particolare ritenendo irrilevante l'eventuale usura sopravvenuta ed errato il calcolo del TEG mediante sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori.
3. Gli appellanti hanno impugnato la sentenza per i seguenti motivi.
Con il primo motivo hanno lamentato l'ingiustificato rigetto di nomina di C.T.U.,
nonostante la stessa parte opposta nella domanda monitoria avesse dato atto dell'applicazione di interessi sopra soglia, allegando sul punto tre CTP contabili.
Con il secondo motivo hanno lamentato che il Tribunale aveva ritenuto inapplicabile l'usura agli interessi moratori e avversato l'orientamento della Cassazione secondo cui era illegittima, in assenza di una qualsiasi norma di legge, la determinazione di un tasso di
"mora-soglia".
Con il terzo motivo hanno lamentato l'errata quantificazione del quantum dovuto che non teneva conto del parziale pagamento della somma ingiunta, nel corso del giudizio d'opposizione, a seguito della dichiarazione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
4. Il primo motivo non è fondato, in quanto gli appellanti hanno fatto solo un generico riferimento alle C.T.U. di controparte, senza specificare i casi in cui il tasso soglia era stato effettivamente superato.
E difatti, passando all'esame del secondo motivo, non si concorda con l'assunto degli appellanti secondo cui, al fine di verificare il superamento del tasso soglia, occorrerebbe
5 sommare tassi di mora e tassi corrispettivi e confrontarli, senza operare alcuna maggiorazione, con il tasso soglia risultante dai decreti ministeriali di rilevazione periodica.
Deve infatti considerarsi che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che nell'applicazione della normativa antiusura a tutela del debitore occorre tenere conto anche della componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass. Sez. Un. n. 19597/2020).
Allo stesso tempo è stato precisato che occorre differenziare le componenti del costo del credito, sicché, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (v.
anche Cass. n. 9237/2020), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n.
108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. n.
31615/2021).
Viene così riaffermato il principio di simmetria secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni.
Più nel dettaglio si osserva che la citata pronuncia delle Sezioni Unite ora citata è stato risolto il contrasto sulla questione, riguardante la rilevanza ai fini dell'usura del tasso moratorio, nei seguenti termini:
6 “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria
dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata
ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione
dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano
comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in
quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli
interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali
previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre
invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media,
la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto,
comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che
gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei
corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; (…)” (Cass. Civ.
Sez. Un. n.19597/2020, Rv. 658833 - 01)
5. Infine, quanto al terzo motivo d'appello, durante il primo grado di giudizio non era stato documentato e nemmeno allegato l'avvenuto parziale pagamento della somma ingiunta a seguito della dichiarazione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo,
all'esito di un pignoramento presso terzi, per un importo di € 320.257,88. In ogni caso,
trattandosi di circostanza incontestata, se ne può tenere conto all'esito del giudizio di appello, essendosi determinata la cessazione della materia del contendere per l'importo già
riscosso.
La sentenza deve essere riformata nella parte relativa alla quantificazione del quantum
ancora dovuto che spetta alla terza intervenuta in quanto cessionaria del credito.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di giudizio ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza appellata, condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore della terza intervenuta della somma di € 748.485,27, oltre agli interessi convenzionali dal 18.6.2014 al saldo, detratto l'importo già pagato di € 320.257,88;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore della terza intervenuta delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 15.000,00 per compensi,
oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 2.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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