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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/03/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere relatore
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 2244/2024 R.G., promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VIOLA TERESA Parte_1 P.IVA_1
NAZZARENO, elettivamente domiciliata in VIA CEPPO, 2/A 23807 MERATE presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
GIANFRANCO TOSCANO e dell'Avv. GIUSEPPE MARINO, elettivamente domiciliata in
PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO presso i difensori
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- ha impugnato la sentenza n. 3870/2024 del Tribunale di Milano Parte_1
pubblicata il 10 aprile 2024, che, in parziale accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti da ha dichiarato valido il diniego di rinnovo alla prima Controparte_1
scadenza, da parte di quest'ultima, del contratto di locazione inter partes in data 28.9.2016 e ordinato alla conduttrice l'immediato rilascio dell'immobile locato, Parte_1
sito in Milano - Corso Garibaldi, n. 34 (in N.C.E.U. foglio 348, particella 264, sub 5);
- essendosi egolarmente costituita, le parti, dopo essere comparse Controparte_1 all'udienza del 15.4.2025 ed aver chiesto un differimento in pendenza di serie trattative, non pagina 1 di 2 hanno presenziato né alla successiva udienza del 4.2.2025, né all'odierna udienza fissata ex art. 309 c.p.c., nonostante rituale comunicazione;
Ritenuto che:
- l'art 309 cit., rinviando all'art. 181, 1° comma, c.p.c. (nel testo modificato - a decorrere dal 25 giugno 2008 - dall'art. 50 dei D.L. 25.6.2008 n. 112, conv. nella L.
6.8.2008 n. 133), impone al giudice di ordinare che la causa sia cancellata dal ruolo e di dichiarare l'estinzione del processo;
- l'estinzione dev'essere dichiarata con sentenza, in quanto la decisione, relativa a una questione pregiudiziale, è assunta a definizione del giudizio (cfr. tra le altre Cass. ord. 11434/2007, n.
11594/2005, n. 12537/2003);
- le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art.310, ult. co.
c.p.c.;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 309 e 181 c.p.c., così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Milano, 19 marzo 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Roberto Aponte
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere relatore
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 2244/2024 R.G., promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VIOLA TERESA Parte_1 P.IVA_1
NAZZARENO, elettivamente domiciliata in VIA CEPPO, 2/A 23807 MERATE presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
GIANFRANCO TOSCANO e dell'Avv. GIUSEPPE MARINO, elettivamente domiciliata in
PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO presso i difensori
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- ha impugnato la sentenza n. 3870/2024 del Tribunale di Milano Parte_1
pubblicata il 10 aprile 2024, che, in parziale accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti da ha dichiarato valido il diniego di rinnovo alla prima Controparte_1
scadenza, da parte di quest'ultima, del contratto di locazione inter partes in data 28.9.2016 e ordinato alla conduttrice l'immediato rilascio dell'immobile locato, Parte_1
sito in Milano - Corso Garibaldi, n. 34 (in N.C.E.U. foglio 348, particella 264, sub 5);
- essendosi egolarmente costituita, le parti, dopo essere comparse Controparte_1 all'udienza del 15.4.2025 ed aver chiesto un differimento in pendenza di serie trattative, non pagina 1 di 2 hanno presenziato né alla successiva udienza del 4.2.2025, né all'odierna udienza fissata ex art. 309 c.p.c., nonostante rituale comunicazione;
Ritenuto che:
- l'art 309 cit., rinviando all'art. 181, 1° comma, c.p.c. (nel testo modificato - a decorrere dal 25 giugno 2008 - dall'art. 50 dei D.L. 25.6.2008 n. 112, conv. nella L.
6.8.2008 n. 133), impone al giudice di ordinare che la causa sia cancellata dal ruolo e di dichiarare l'estinzione del processo;
- l'estinzione dev'essere dichiarata con sentenza, in quanto la decisione, relativa a una questione pregiudiziale, è assunta a definizione del giudizio (cfr. tra le altre Cass. ord. 11434/2007, n.
11594/2005, n. 12537/2003);
- le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art.310, ult. co.
c.p.c.;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 309 e 181 c.p.c., così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Milano, 19 marzo 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Roberto Aponte
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