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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/11/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
TRIBUNALE DI SALERNO N. _____/2025
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha OGGETTO
Opposizione a pronunciato la seguente decreto ingiuntivo
SENTENZA
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4913/24 R.G. Affari Registro Generale Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 N. 4913/24 ter cpc nel termine del giorno 07.11.2025, avente ad oggetto:
“Opposizione a decreto ingiuntivo”; e vertente CRONOLOGICO tra Parte_1
in persona del legale rappr. p.t.,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. A. Di Rienzo del Foro di Nocera Parte_2
N. _______________ Inferiore in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente n. 146/2025 R.B. Prev.
domiciliata presso lo studio del difensore in Nocera Inferiore (Sa),
Via D. Siniscalchi, n. 30; Discusso nel termine del 07.11.2025
Opponente con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti R. Parte_3
Angrisani e V. Vestuti del Foro di Salerno in virtù mandato allegato Deposito minuta al ricorso monitorio, elettivamente domiciliato presso lo studio del _________________
difensore in RV LA (Sa), Via Cavour, n. 128;
Opposto
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 4913/24 R.G. c/o pag. 1 Parte_1 Parte_3 §§§
Nel termine fissato del giorno 07.11.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con decreto ingiuntivo in data 17.07.2024, n. 513/24 D.I., notificato in data 19.07.2024, il Giudice del Lavoro di Salerno ingiungeva alla società di pagare in favore di Parte_1
la somma di euro 16.078,10 Tfr, oltre accessori di Parte_3
legge, con la condanna alle spese del procedimento monitorio.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del decreto ingiuntivo alla controparte, la parte ingiunta proponeva opposizione al D.I., con ricorso depositato in data 27.09.2024, e chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 513/24; 2) Condannare
l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Effettuata la rituale notifica dell'atto di opposizione, si costituiva in giudizio la parte opposta, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti, nel termine fissato del giorno 07.11.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 513/24 D.I., emesso in data
17.07.2024 e notificato in data 19.07.2024, proposta dalla società
è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di Parte_1
ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, è noto che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si
Giudizio n. 4913/24 R.G. c/o pag. 2 Parte_1 Parte_3 instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il ricorso monitorio, nel quale l'opposto e l'opponente hanno la posizione sostanziale rispettivamente di attore e di convenuto;
inoltre, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di rito, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronunzia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto) dei fatti costitutivi del diritto in contestazione: sicché il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 93/7448; Cass. n.
10229/2002; Cass. n. 22489/2006; Cass. n. 13085/2008 e successive).
Orbene, ciò posto, va evidenziato che sono parzialmente fondati i motivi di opposizione sollevati dall'opponente, relativi all'avvenuto pagamento del Tfr. Infatti, posto che non risulta, di fatto, contestato, fra le parti in causa l'importo totale inziale del credito maturato per Tfr, peraltro fondato sull'estratto contributo dell'IN (cfr. anche le difese svolte dalla società opponente nell'atto introduttivo del giudizio), va evidenziato che agli atti risultano depositati dall'opponente una serie di documenti che attesterebbero il graduale pagamento della somma per Tfr in favore del dipendente (cfr. all. nn.
1-8 del fascicolo telematico di parte).
Quindi, dalla somma inziale vanno certamente decurtati gli importi versati dalla società datrice a seguito dei pignoramenti presso terzi in
Giudizio n. 4913/24 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 Parte_1 Parte_3 data 17.05.2023, 27.07.2023, 11.12.2023 e 11.12.2023, per un totale di euro 1.593,52, in quanto ritualmente documentati (cfr. gli atti di pignoramento e i relativi bonifici di pagamento in favore della società
all. nn. 5-8): peraltro, lo stesso opposto nulla ha Parte_4
controdededotto in proposito, anzi ne ha riconosciuto la fondatezza:
“Infatti, in virtù dei pignoramenti presso terzi eseguiti per conto del lavoratore e precisamente per un ammontare complessivo di € 1.593,52, le quali vengono espressamente riconosciute dall'opposto e possono essere detratte dal credito residuo” (cfr. la memoria di costituzione, pag.
2).
Per quanto riguarda, poi, gli altri documenti allegati dalla società opponente (all. nn.
1-4 del fascicolo telematico di parte), sicuramente gli stessi sono del tutto insufficienti a fornire la prova dell'avvenuto pagamento, come acconto, delle varie tranches del Tfr: è ben vero che due dei documenti riportati all'allegato n. 1 (stampa prospetto anticipazione Tfr: in particolare, i documenti relativi al terzo e quarto acconto) riportano la firma dell'odierno opposto e che quest'ultimo ha chiesto l'anticipazione di una somma del Tfr in data 09.11.2021 e in data
06.04.2022 (cfr. le relative istanze, con ricevuta e accettazione della società datrice: cfr. all. nn. 2 e 3 del fascicolo telematico di parte opponente), tuttavia la parte datoriale non ha allegato la prova (bonifici, quietanze di pagamento, buste paga quietanzate, ecc.) dell'avvenuto versamento delle somme in oggetto (euro 3.000,00 in quattro rate di euro
750,00, euro 2.000,00 ed ancora euro 3.000,00), pur essendo gravata del relativo onere probatorio ex art. 2697, comma II, cod civ.: in effetti, le stesse stampe del prospetto anticipazione Tfr (all. nn. 1) non riportano alcuna firma del lavoratore per quietanza e le stesse istanze di acconto
Tfr non attestano che il lavoratore abbia effettivamente percepito le somme in questione.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta risulta parzialmente fondata e, quindi, va accolta per quanto
Giudizio n. 4913/24 R.G. c/o pag. 4 Parte_1 Parte_3 di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel contempo, in base ai principi sopra richiamati, la società opponente va condannata al pagamento in favore della parte opposta creditrice dell'importo residuo, pari a complessivi euro 14.484,58 (euro 16.078,10 meno euro 1.593,52, relativa ai quattro pignoramenti sopra menzionati), oltre rivalutazione e interessi, come per legge.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno per un sesto compensate fra le parti, giacché ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma II, c.p.c., tenuto conto dell'avvenuto parziale pagamento del credito per Tfr, con i versamenti effettuati a seguito dei pignoramenti sopra menzionati;
invece, per i residui 5/6 delle spese, in virtù del principio della soccombenza, consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte opponente al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposto, le quali vengono liquidate in dispositivo, in base alle tariffe previste dal D.M.
10.03.2014, n. 55, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
513/24 D.I., emesso in data 17.07.2024 e notificato in data 19.07.2024, proposta dalla società nei confronti di Parte_1 Parte_3
, con ricorso depositato in data 27.09.2024 e ritualmente
[...]
notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 513/24 D.I.;
2) Condanna la società opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 14.484,58, oltre rivalutazione e interessi come per legge;
3) Dichiara compensate per 1/6 le spese di lite fra le parti e condanna, per i restanti 5/6, a società opponente al pagamento in favore
Giudizio n. 4913/24 R.G. c/o pag. 5 Parte_1 Parte_3 dell'opposto delle spese del presente giudizio di opposizione, che vengono liquidate per l'intero (1/1) in euro 2.400,00 per compenso, oltre
Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 07.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4913/24 R.G. c/o pag. 6 Parte_1 Parte_3